F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 1) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA “TIM CUP” JUVENTUS/ROMA DEL 24.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 128 del 27.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 1) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA “TIM CUP” JUVENTUS/ROMA DEL 24.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 128 del 27.1.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Juventus/Roma, disputato in data 24.1.2012 e valevole per la “Tim Cup”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla F.C. Juventus S.p.A. l’ammenda di € 10.000,00 “per aver un suo sostenitore, al 25° del secondo tempo, indirizzato su un calciatore della squadra avversaria un fascio di luce laser”. L’entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 14, comma 5, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la società ha concretamente operato con le forze dell’ordine, ai fini preventivi e di vigilanza. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Juventus S.p.A., la quale chiede che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalla lettere a) ed b) dell’art. 13 comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S, di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quella prevista alla lettera c) del medesimo articolo 13 comma 1 C.G.S.. Ciò al fine di ottenere l’annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all’art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.4.2012, è presente, in sostituzione dell’Avv. Chiappero, l’Avv. Maria Turco, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, ritiene, in primo luogo, che l’utilizzo di un dispositivo laser da parte di un tifoso può integrare gli estremi della fattispecie di responsabilità della società di cui all’art. 12, terzo comma, C.G.S. e non già solo, dunque, dell’art. 14 C.G.S. come stabilito dal Giudice Sportivo. Ciò comporta la possibilità di riconoscere la ricorrenza di ulteriori circostanze attenuanti, oltre a quelle contraddistinte dalle lett. a) e b) previste dall’art. 13 C.G.S. e contemplate dall’ultimo comma dell’art. 14 C.G.S., e la doverosa concessione, qualora si accerti la sussistenza di almeno tre delle predette circostanze, dell’annullamento della sanzione comminata. Ciò detto, esaminata la relazione in ordine al supplemento di istruttoria esperito dalla Procura Federale, su richiesta interlocutoria di questa Corte con ordinanza del 16.2.2012, al fine di accertare se ed in che modi la società abbia agito per far cessare l’evento oggetto di contestazione, la Corte medesima rileva come il soggetto autore del fatto illecito sia stato prontamente individuato e fermato dalle Forze dell’Ordine, grazie alle telecamere presenti e con l’ausilio degli steward incaricati dalla società stessa di gestire il sistema di videosorveglianza. In virtù di quanto sopra, la Corte, accertata la sussistenza anche della circostanza attenuante di cui alla lett. c) dell’art. 13 C.G.S., essendosi la società fattivamente adoperata per far cessare immediatamente il comportamento offensivo dagli spalti, e, conseguentemente, la compresenza delle tre circostanze necessarie, che consentono alla Società di non rispondere dei fatti commessi da propri sostenitori, non può che accogliere il reclamo. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it