F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 13) RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PEGOLO GIANLUCA, SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SIENA DELL’11.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 209 del 12.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012
13) RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PEGOLO GIANLUCA, SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SIENA DELL’11.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 209 del 12.4.2012)
Con reclamo ritualmente proposto la A.C. Siena S.p.A. ha impugnato (Com. Uff. n. 209 del 12.4.2012) la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato al calciatore Pegolo Gianluca, seguito gara Internazionale/Siena dell’11.4.2012, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, al termine della stessa, contestato una decisione arbitrale rivolgendogli un ironico applauso ed una espressione ingiuriosa. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che il Pegolo, in una reazione a caldo, aveva tenuto la condotta contestata, con voce sommessa a mo' di una semplice recriminazione per la sconfitta subita. Alla seduta del 20.4.2012, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo per la riduzione ad 1 giornata di squalifica. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Osserva, infatti, questa Corte che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi supplementi fanno pieno prova, ex art. 35 n. 1.1 C.G.S., circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Corretta è, pertanto, la decisione adottata dal Giudice Sportivo atteso che per la condotta tenuta dal Pegolo, da considerarsi ingiuriosa, è prevista, ex art. 19 n. 4, lett. a) l C.G.S., la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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