F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 2) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 25.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 25.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 190 del 26.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 2) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 25.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 25.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 190 del 26.3.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Juventus/Internazionale, disputato in data 25.3.2012 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla F.C. Juventus S.p.A. l’ammenda di € 25.000,00 “per aver i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria grida e cori costituenti espressione di discriminazione razziale” (recidiva specifica e reiterata) e “per aver turbato l’iniziale minuto di raccoglimento intonando cori ingiuriosi contro la tifoseria avversaria”, nonché per aver, altresì, prima della gara, esposto uno striscione dal tenore ingiurioso nei confronti del Presidente della squadra avversaria”. L’entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 13, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 C.G.S., in quanto la società ha concretamente operato con le forze dell’ordine, ai fini preventivi e di vigilanza. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Juventus S.p.A., la quale chiede che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalla lettere a) ed b) dell’art. 13, comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S, di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quella prevista alla lettera e) del medesimo articolo 13, comma 1, C.G.S.. Ciò al fine di ottenere l’annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all’art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.4.2012, è presente, in sostituzione dell’Avv. Chiappero, l’Avv. Maria Turco, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso e produce alcuni documenti (in particolare, un articolo di giornale, una presunta immagine del display dello stadio e documenti relativi un’iniziativa UNESCO), a suo dire, diretti a dimostrare l’impegno della Società nell’ambito della prevenzione e della vigilanza. La Corte, esaminati gli atti, rileva come, alla luce dei documenti prodotti dalla società, non sia possibile accertare la sussistenza dei presupposti necessari perché sia riconosciuta la ricorrenza della circostanza attenuante di cui alla lettera e) dell’articolo 13, comma 1, C.G.S.. I documenti depositati unitamente al ricorso e quelli prodotti nel corso dell’udienza, pur dimostrando, invero, un qualificabile impegno profuso dalla Società nel prevenire eventi come quelli nel caso di specie sanzionati, non danno conto, infatti, di un’adeguata ed efficiente azione di prevenzione e vigilanza. A tal proposito, la Corte deve segnalare anche come le denuncie depositate in giudizio siano risalenti e come comportamenti espressione di contestazione e di discriminazione razziale come quello in questione siano già stati posti in essere più volte, ad opera della tifoseria della Società, nel corso del presente anno, in occasione sia del campionato di Serie A, che della Tim Cup, dando luogo ad una recidiva specifica e reiterata. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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