F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 3) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/CROTONE DEL 17.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 20.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 3) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/CROTONE DEL 17.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 20.3.2012) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 91 del 20.3.2012, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto alla società del Gubbio – all’esito della gara Gubbio/Crotone - la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 “per avere, al termine della gara, permesso la presenza, nel recinto di giuoco e nei locali degli spogliatoi, di numerose persone non autorizzate che rivolgevano reiterate ingiurie agli ufficiali di gara in uno con atteggiamento gravemente intimidatorio”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la menzionata società, all’uopo contestando i fatti in addebito e, per l’effetto, concludendo per l’annullamento della sanzione irrogata ovvero, in subordine, per la sua riduzione. Analoghe conclusioni la ridetta società ha, infine, rassegnato nel corso dell’udienza all’esito dell’esposizione delle tesi difensive. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nei rapporti degli ufficiali di gara. Segnatamente, l’arbitro ha segnalato nel suo referto che “al termine dell’incontro, mentre uscivo dal terreno di gioco e stavo raggiungendo il sottopassaggio venivo fronteggiato da circa cinque persone non presenti in distinta che mi urlavano “vergognati, infame”, retrocederemo a causa tua. Sei un pezzo di m…”. Appena rientrato in spogliatoio, chiusa la porta, qualcuno la colpiva con un calcio”. Coerenti con le descritte emergenze fattuali si rivelano anche i rapporti degli altri ufficiali di gara, dai quali è univocamente desumibile la presenza di diverse persone, non presenti in distinta e comunque riconducibili alla società del Gubbio, che urlavano con fare minaccioso verso l’arbitro e gli assistenti. A fronte delle suddette, univoche, risultanze fattuali, alcun pregio è possibile riconoscere alla ricostruzione accreditata dalla reclamante che individua le persone non inserite nella distinta nei magazzinieri e custodi del campo, da intendersi pertanto autorizzati a sostare negli spogliatoi in ragione delle mansioni svolte. In disparte la portata esaustiva delle prescrizioni evincibili dal combinato disposto di cui agli articoli 61 e 66 N.O.I.F., che, indipendentemente dai ruoli svolti, impongono comunque la previa identificazione delle persone ammesse al recinto di gioco, vale aggiungere che, considerata la dinamica degli eventi, nel caso in esame, la registrata presenza di persone non identificate a ridosso del sottopassaggio non appare (nemmeno in via di fatto) in rapporto di relazione strumentale con eventuali incombenze di tipo lavorativo, essendo evidentemente dettata da scopi del tutto estranei al disbrigo di siffatte incombenze. Del pari, alcun pregio è possibile riconoscere alle residue osservazioni censoree che, nel derubricare i fatti in addebito come semplici proteste, si pongono in plateale contrasto con le descritte, univoche risultanze probatorie. A differenza di quanto sostenuto, le condotte accertate consistono in ripetuti insulti ed in censurabili comportamenti aggressivi ed intimidatori. D’altro canto, alcun concreto elemento viene addotto a sostegno di tale diversa ricostruzione, che impinge – in modo del tutto inappagante – nella generica descrizione del complessivo atteggiamento di attenzione, sicurezza e ospitalità asseritamente assicurato dalla società reclamante nel corso dell’intera giornata. Tali argomentazioni sono, dunque, manifestamente inconferenti in quanto non valgono a smentire gli specifici e deprecabili episodi in contestazione.Infine, quanto alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene che l’ammenda applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, in ragione della particolare carica offensiva ed intimidatoria che la condotta complessivamente considerata, di per sé stessa, riflette per le modalità e le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata consumata. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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