F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 4) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA TORINO/HELLAS VERONA DEL 12.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 87 del 13.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 4) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA TORINO/HELLAS VERONA DEL 12.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 87 del 13.3.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Torino/Hellas Verona, disputato in data 12.3.2012 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla Hellas Verona F.C. S.p.A. l’ammenda di € 40.000,00 con diffida “per aver i suoi sostenitori, nel corso della gara e più specificatamente al 1° del primo tempo e 30° del secondo tempo, intonato cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria” (recidiva specifica e reiterata). L’entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 13, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 C.G.S., in quanto la società ha concretamente operato con le forze dell’ordine, ai fini preventivi e di vigilanza. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Hellas Verona F.C. S.p.A., la quale chiede che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalla lettere a) ed b) dell’art. 13 comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S, di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quelle previste alla lettera c) e/o alla lett. d) del medesimo articolo 13 comma 1 C.G.S.. Ciò al fine di ottenere l’annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all’art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. In particolare, a sostegno della propria richiesta, la società, in merito al coro intonato al 1° del primo tempo, assume che i suoi sostenitori avrebbero intonato il coro oggetto di contestazione soltanto per qualche secondo e che il suo Presidente si sarebbe adoperato tempestivamente, al fine di far cessare tale manifestazione; mentre, in relazione al coro intonato al 30° del secondo tempo, la società medesima sostiene che il calciatore Oduamadi, verso il quale il predetto coro sarebbe stato rivolto, sarebbe stato sostituito al primo minuto del secondo tempo, con la conseguente impossibilità di ritenere il predetto calciatore oggetto di ulteriori contestazioni. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.4.2012, è presente l’Avv. Stefano Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva come, alla luce delle difese e dei documenti prodotti dalla società, non sia possibile accertare la sussistenza dei presupposti necessari perché sia riconosciuta la ricorrenza delle circostanze attenuanti di cui alle lettere c) e/o d) dell’art. 13 comma 1 C.G.S.. A ciò si aggiunga che comportamenti costituenti espressione di discriminazione razziale e di contestazione come quello in questione siano già stati posti in essere, ad opera della tifoseria della Società, nel corso del presente anno, più volte, dando vita ad una recidiva specifica e reiterata. Ad ogni modo, la Corte ritiene che l’entità della sanzione pecuniaria comminata dal Giudice Sportiva sia sproporzionata rispetto all’effettiva condotta posta in essere dalla tifoseria dell’Hellas Verona F.C. S.p.A., ritenendo, pertanto, più congrua la sanzione pari ad € 20.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ad € 20.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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