F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 7) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOCERINA/VERONA DEL 24.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 94 del 27.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 01 Giugno 2012 7) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOCERINA/VERONA DEL 24.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 94 del 27.3.2012) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 94 del 27.3.2012, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti della società Hellas Verona FC S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 con diffida “per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, dall’interno dello stadio e senza conseguenze lesive alle persone, lanciato sassi ed altro materiale di varia natura divelto dai locali igienici dell’impianto all’indirizzo dei tifosi della squadra avversaria che transitavano sulla strada sotto il settore distinti; recidiva specifica; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) e comma 2 C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza". Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società della Nocerina, all’uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento della decisione impugnata ovvero per una parziale riforma con conseguente riduzione della sanzione. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all’esito della discussione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto redatto dal collaboratore della Procura Federale, da cui si evince, tra l’altro, che “prima dell’ingresso al settore loro riservato dello stadio, avvenuto al 15 minuto del primo tempo, i tifosi veronesi (circa trecento), nel transitare sulla strada, alle spalle del settore distinti, sono stati oggetto di lanci di oggetti vari, ed in specie pietre e di pezzi igienici divelti da parte dei tifosi della Nocerina (il predetto lancio è stato effettuato dai tifosi della Nocerina dall’interno dello stadio). Nella circostanza non ci sono stati danni a persone, ma sono stati danneggiati il lunotto posteriore di due veicoli, una fiat bravo ed un minibus dei tifosi veronesi..”. A fronte delle divisate risultanze istruttorie – e della univoca efficacia rappresentativa che ad essa si riconnette – si rivelano inconferenti le argomentazioni difensive che muovono dalla (presunta) natura indiretta della testimonianza offerta dalla Procura Federale, ricostruita in via induttiva dalla reclamante sulla scorta di considerazioni formulate, peraltro, in modo ipotetico e non corroborate da alcun appiglio probatorio. In disparte la dubbia rilevanza di tale argomentazione ai fini dell’accertamento delle condotte in addebito, resta, pertanto, del tutto indimostrato l’assunto difensivo secondo cui il collaboratore della Procura federale non avrebbe direttamente assistito ai fatti in contestazione sui quali avrebbe, pertanto, riferito solo de relato. Sotto diverso profilo, del pari infondate si rivelano le ulteriori deduzioni incentrate sulla pretesa irrilevanza giuridica delle condotte accertate in quanto non sarebbero da esse derivati pericoli per la pubblica incolumità ovvero danni gravi all’incolumità fisica di una o più persone. Di contro, sul punto è sufficiente obiettare che il comportamento dei tifosi della Nocerina riflette in modo del tutto lineare l’intrinseca potenzialità offensiva della condotta in addebito, chiaramente idonea – per le modalità esecutive ed in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui è maturata – a generare un pericolo concreto per la pubblica incolumità, dovendo evidentemente essere apprezzata la potenzialità offensiva dei descritti espisodi ex ante, al momento cioè della loro consmazione. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, non emergendo, circostanze attenuanti ulteriori rispetto a quelle già riconosciute e meritevoli di prevalente considerazione nel ponderato giudizio di bilanciamento che questa Corte e' chiamata ad effettuare anche rispetto alla contestata recidiva. D’altro canto, nemmeno possono essere sottaciute le particolarità modalità della condotta violenta posta in essere che consentono di registrare l’assenza di concreti ed adeguati ostacoli sì da far ritenere l’azione fin qui spiegata dalla società reclamante non del tutto adeguata. La rilevata insufficienza dei pur significativi sforzi di prevenzione e vigilanza finora compiuti rende poi inconferenti le residue osservazioni censoree, incentrate sulla questio iuris della dubbia compatibilità con l'ordinamento generale dell'istituto della responsabilità oggettiva. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Superiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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