F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 26 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 30 Maggio 2012 1. RICORSO A.S.D. CAGLIARI FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: – PERDITA DELLA GARA PER 3-0; – PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; – OBBLIGO DI CORRISPONDERE INDENNIZZO DI € 500,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OLIMPIA FORLÌ PER LE SPESE SOSTENUTE DA QUEST’ULTIMA PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ DELLA GARA SE RICHIESTE E DOCUMENTATE; – AMMENDA DI € 2.500,00 QUALE SECONDA RINUNCIA, INFLITTE SEGUITO GARA OLIMPIA FORLÌ/CAGLIARI FEMMINILE DEL 5.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 dell’11.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 26 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 30 Maggio 2012 1. RICORSO A.S.D. CAGLIARI FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: - PERDITA DELLA GARA PER 3-0; - PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; - OBBLIGO DI CORRISPONDERE INDENNIZZO DI € 500,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OLIMPIA FORLÌ PER LE SPESE SOSTENUTE DA QUEST’ULTIMA PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ DELLA GARA SE RICHIESTE E DOCUMENTATE; - AMMENDA DI € 2.500,00 QUALE SECONDA RINUNCIA, INFLITTE SEGUITO GARA OLIMPIA FORLÌ/CAGLIARI FEMMINILE DEL 5.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 72 dell’11.4.2012) La partita di Serie A del Campionato Femminile Olimpia Forlì/Cagliari Femminile, prevista per il 5.4.2012, non veniva disputata a causa della mancata presentazione del sodalizio sardo per cui il Giudice Sporitvo, respingendo le spiegazioni da questi addotte, giustificanti l'assenza con una pretesa causa di forza maggiore, infliggeva allo stesso la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di 1 punto, nonché l'ammenda di € 2.500,00 (Com. Uff. n. 72 del 1.4.2012). Per avversare tale decisione si è rivolta a questa Corte la società punita, riproponendo, col corredo di una documentazione rilasciata da un'agenzia di viaggi, la medesima tesi difensiva già rappresentata in primo grado, documentazione con cui si assume che l'attuale reclamante era stata impossibilitata a partire per il continente non avendo trovato, per il rientro, disponibilità di posti sulle linee aeree e non essendovi quel giorno corse marittime per la Sardegna; ha chiesto pertanto l'annullamento delle sanzioni comminatele. L'appello, infondato, va respinto. La causa di forza maggiore, prevista dall'art. 55 N.O.I.F. ed invocata, a sua esimente, dalla ricorrente, va intesa, al fine di garantire la piena regolarità dei campionati, come presenza di un ostacolo insormontabile non riferibile neanche indirettamente a chi ne patisce gli effetti, ostacolo in alcun modo raggirabile e di fronte al quale il soggetto si ritrova del tutto impotente. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo ed evidenziato con chiarezza nelle controdeduzioni del resistente, l'incontro del 5.4.2012., costituente il recupero di una gara in calendario per il 19.2.2012 rinviata a causa delle proibitive condizioni climatiche, era stato concordato fra le due società ed ufficializzato sul Com. Uff. n. 62 del 29.2.2012. La ricorrente, quindi, aveva avuto a disposizione tutto il tempo necessario per programmare, con un minimo di diligenza, la trasferta prevedendo e calcolando anche le eventuali problematiche collegate alla coincidenza della data prestabilita con le festività pasquali. Non solo le difficoltà evidenziate con la nota succitata portante, si badi, la data del 30.3.2012, erano facilmente ovviabili posticipando la data del rientro al giorno successivo, possibilità questa, che per una società partecipante ad un campionato di vertice, andava, in situazioni particolarmente eccezionali, comunque presa in considerazione. Le argomentazioni che precedono impediscono di ritenere giustificata da causa di forza maggiore la mancata presentazione della reclamante, che va, quindi, considerata rinunciataria , così confermando la decisione impugnata; la tassa va incamerata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cagliari Femminile di Cagliari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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