F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 27 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 30 Maggio 2012 3) RICORSO SIG. ZANNI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE CON GLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 5840/160PF11-12/SP/BLP DEL 28.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 27 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 30 Maggio 2012 3) RICORSO SIG. ZANNI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE CON GLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 5840/160PF11-12/SP/BLP DEL 28.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012) A seguito di deferimento del Procuratore Federale carico del signor Giulio Zanni, agente di calciatori, iscritto nell’elenco della F.I.G.C. per rispondere della violazione di cui all’art.1 C.G.S. in riferimento agli artt. 3 comma 1 e 19 commi 3 e 5 del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per avere accettato l’incarico conferitogli dal calciatore Lorenzo Biagini, al tempo dilettante,senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto fondato l’atto di deferimento, ha inflitto all’incolpato la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 e della ammenda di € 5.000,00. Avverso tale decisione ha proposto ricorso lo Zanni deducendo che la Commissione Disciplinare Nazionale aveva erroneamente valutato lo status del calciatore Biagini, in quanto in data 10.7.2011, all’atto del conferimento del mandato il suo assistito era a tutti gli effetti un calciatore professionista tesserato per la società Treviso. E questo in virtù dell’art.116 N.O.I.F. che dispone la proroga della scadenza del tesseramento al 10 luglio per i calciatori che hanno vinto il campionato di Serie C, come nel caso del Biagini. La censura è priva di pregio. La facoltà riconosciuta alle società della L.N.D., ammesse al campionato di Serie C di stipulare il contratto da “professionisti” con i calciatori, precedentemente tesserati come dilettanti, non attribuisce automaticamente lo status di professionisti che si acquista soltanto con la sottoscrizione del nuovo contratto. Pertanto il Biagini soltanto il 22.7.2011, allorchè ha sottoscritto il nuovo contratto con il Treviso ha acquisito lo status di professionista Né maggior pregio presenta l’ulteriore censura che attribuisce al divieto imposto al calciatore dilettante di farsi assistere da un agente F.I.F.A. un ostacolo che limita la sua libertà e l’uguaglianza dei cittadini. La pretesa violazione di un diritto fondamentale dell’individuo, non può trovare tutela nell’ambito degli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, dal momento che tale tutela, attesa la rilevanza esterna dell’interesse leso, è riservata in via esclusiva alle giurisdizioni statali. Infine la censura di omessa motivazione non ha efficacia dirimente, dovendosi in questa sede, come mezzo al fine, giudicare soltanto della correttezza del decisum in riferimento alla disciplina giuridica della fattispecie. Il reclamo pertanto deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Zanni Giulio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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