F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 17 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 31 Maggio 2012 1. RICORSO DEL SIG. GIAN LUIGI ROSSETTI (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN AMBITO FEDERALE PER ANNI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 2, C.G.S. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LIGURIA – COM. UFF. N. 41 DEL 2.2.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 16.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 17 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 31 Maggio 2012 1. RICORSO DEL SIG. GIAN LUIGI ROSSETTI (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN AMBITO FEDERALE PER ANNI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 2, C.G.S. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LIGURIA – COM. UFF. N. 41 DEL 2.2.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 16.4.2012) Con atto del 22.11.2011 la Procura Federale, a conclusione delle indagini espletate a seguito delle notizie apparse sulla locale stampa in ordine a procedimenti aperti a carico di alcuni tesserati e società, deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della Liguria, per quanto qui interessa, il signor Gian Luigi Rossetti e la società Sport Club Molassana Boero 1918, del quale il primo era, all’epoca dei fatti, consigliere. Al signor Rossetti veniva contestata la di violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione ad irregolarità nella fatturazione relativa a fittizi contratti di sponsorizzazione in favore della società Molassana. Segnatamente, l’accusa era quella di aver rilasciato fatture non veridiche e di aver restituito in contanti parte delle somme originariamente corrisposte con assegni a fronte di fatture da ritenersi in, tutto od in parte, inesistenti. La società Sport Club Molassana Boero 1918 veniva deferita per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S.. All’esito del dibattimento l’adita C.D.T. riteneva che i comportamenti ascritti ai soggetti deferiti, tra cui, per quanto in questa sede rileva, il Rossetti, nel loro insieme, «giudicati sotto il profilo della normativa sportiva, appaiono molto gravi e meritano adeguate sanzioni graduate però in relazione ai fatti che singolarmente li coinvolgono». Per l’effetto, irrogava al sig. Gian Luigi Rossetti la sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per anni 1, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h), C.G.S., ed allo S.C. Molassana Boero 1918 l’ammenda di € 5.000,00. Con separati ricorsi il signor Gian Luigi Rossetti e la S.C. Molassara Boero 1918 impugnavano la predetta decisione (Com. Uff. n. 41 del 2.2.2012) innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, deducendo l’assenza di responsabilità ascrivibile al proprio dirigente relativamente ad operazioni contabili inesistenti ed in subordine l’eccessività della sanzione inflitta, anche in considerazione dell’ambito dilettantistico nel quale la medesima società opera. La Commissione Disciplinare Nazionale, preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti, in ordine al ricorso proposto dal sig. Rossetti Gian Luigi, osservava come avverso le decisioni di prima istanza delle Commissioni Disciplinari Territoriali emesse a seguito di deferimento sia previsto, ex art. 35 n. 4.1 C.G.S., l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, che possono presentare ricorso «entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione, ai sensi dell’art. 37 C.G.S.». Ed a tal proposito riteneva che, nel caso di specie, «la comunicazione del provvedimento della C.D.T. Liguria è stata ricevuta dal ricorrente presso il domicilio eletto in data 3.2.2012, mentre il ricorso è stato inoltrato il giorno 13.2.2012, ovvero oltre il termine perentorio di cui sopra». Con riferimento al ricorso della Molassana Boero la C.D.N. riteneva, invece, che le relative argomentazioni difensive non trovino «riscontro alcuno dalla lettura degli atti di indagine acquisiti, da cui risulta un comportamento contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento sportivo, posto in essere dal proprio Dirigente signor Rossetti». Tuttavia, «considerata l’unicità della contestazione mossa ed il coinvolgimento di un dirigente (e non del proprio legale rappresentante)», la C.D.N. reputava equo ridurre l’ammenda alla società a titolo di responsabilità oggettiva inflitta dal Giudice di primo grado. Per questi motivi, la C.D.N. dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal signor Rossetti Gian Luigi ed accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società S.C. Molassana Boero, riducendo l’ammenda ad € 2.500,00. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso, innanzi a questa Corte, il signor Gian Luigi Rossetti, come rappresentato e difeso, ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto alla C.D.N., poiché il provvedimento disciplinare nei suoi confronti sarebbe stato ricevuto «non in data 2.2.2012 bensì, come peraltro evidenziato nel ricorso, in data 9.2.2012». Nel merito, osserva il reclamante come «la realtà dei fatti documentata si discosta e non di poco dalle conclusioni assunte nella relazione inviata e da cui il Procuratore federale ha tratto origine per il deferimento e quindi dai fatti sui quali è da ritenersi fondata la sanzione irrogata». Del resto, «basta leggere la relazione della Procura per comprendere come tutto si basi su mere supposizioni […] Nulla è stato trovato relativamente alla dazione di somme di denaro da parte del signor Rossetti [...] Da nessuna telefonata o documento risulta null’altro, nessuna dazione di denaro, nessuna falsa fatturazione, nessuna falsa documentazione». Conclude, pertanto, il ricorrente chiedendo la totale riforma del provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con correlata assoluzione del ricorrente e, in subordine, la riduzione della sanzione, da contenersi nei minimi edittali. Alla udienza tenutasi il giorno 17.5.2012 innanzi a questa C.G.F. sono comparsi l’avv. Ferrara per il ricorrente e l’avv. Perugini per la Procura Federale. Il primo ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate, riportandosi al ricorso, mentre il rappresentante della Procura Federale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. Questa C.G.F. non può che rilevare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso, considerato che avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale è già stato proposto il previsto ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale che, nel caso di specie, è chiamata a pronunciarsi quale organo di ultima istanza della giustizia sportiva federale. Ai sensi degli artt. 30 e ss. C.G.S. non sono, infatti, ammessi ulteriori gradi di giudizio, salve le ipotesi eccezionali relative al giudizio di revocazione e revisione disciplinate dall’art. 39. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Gian Luigi Rossetti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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