F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 22 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Maggio 2012 2. RICORSO FINPLANET FIUMICINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRANCESCO MOLITIERNO SEGUITO GARA FINPLANET FIUMICINO CALCIO A5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 21.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 744 del 24.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 22 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Maggio 2012 2. RICORSO FINPLANET FIUMICINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRANCESCO MOLITIERNO SEGUITO GARA FINPLANET FIUMICINO CALCIO A5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 21.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 744 del 24.4.2012) Il Giudice Sportivo la presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 744 del 24.4.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Francesco Molitierno. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Finplanet Fiumicino/Luparense disputato il 21.4.2012, il Molitierno veniva espulso per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dei calciatori avversari, nell’abbandonare il terreno di gioco scagliava in campo una sedia ubicata nei pressi della panchina senza colpire alcuno. Avverso tale provvedimento la società Finplanet Fiumicino ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.4.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 22.5.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla Finplanet Fiumicino di Fiumicino (Roma), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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