F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 22 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Maggio 2012 4. RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPUOZZO ANTONIO SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAGLIARI CALCIO A5/LORETO APRUTINO DEL 12.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 805 del 14.5.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 22 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Maggio 2012
4. RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPUOZZO ANTONIO SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAGLIARI CALCIO A5/LORETO APRUTINO DEL 12.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 805 del 14.5.2012)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 805 del 14.5.2012), in relazione alla gara di Play Off Serie A2 Secondo turno del Campionato Nazionale Calcio a Cinque, Cagliari Calcio/Loreto Aprutino svoltasi il 12.5.2012, irrogava varie sanzioni nei confronti di più tesserati della Loreto Aprutino, tra le quali la squalifica per tre gare al calciatore (portiere) Capuozzo Antonio “perché a fine gara colpiva con un calcio un dirigente della squadra avversaria”. In data 21.5.2012, la Loreto Aprutino, nel fare acquiescenza ed accettare gli altri punti oggetto della decisione del Giudice Sportivo, ricorreva solo avverso la suddetta squalifica, lamentando anzitutto che nel referto del Commissario di Campo manca totalmente ogni riferimento all’indebito ingresso sul terreno di gioco, al termine della gara, di decine di sostenitori della società Cagliari Calcio e poi che, a seguito di tale ingresso, il Capuozzo, circondato da 2/3 persone che tentavano di aggredirlo, scalciava uno di esse - e non un dirigente della squadra ospitante - per crearsi un varco e riparare negli spogliatoi. Conclusivamente la ricorrente società chiede, in via istruttoria supplemento di referto da parte del Commissario di Campo, volto ad accertare tutte le circostanze riportate nel ricorso e, nel merito, la riduzione della squalifica della sanzione irrogata al Capuozzo, con eventuale irrogazione di sanzione a carico del Cagliari Calcio, all’esito dell’integrazione di refertazione da parte del menzionato Commissario di Campo. Il ricorso va respinto. Anzitutto, dall’allegato di referto si rileva che il Commissario di Campo, invero, dà atto che alcune persone non autorizzate erano indebitamente entrate nel terreno di gioco a fine gara (un sostenitore della Loreto Aprutino e un paio di dirigenti, non in elenco, della soc. Cagliari) e si rileva, altresì, una descrizione dettagliata dell’accaduto, in base al quale il portiere Capuozzo Antonio profferiva frase volgare e, avvicinatosi al dirigente del Cagliari, signor Licheri, colpiva quest’ultimo con un calcio all’altezza dell’addome. In presenza di siffatta chiara ed esaustiva descrizione, non può non valorizzarsi il valore di prova privilegiata attribuibile ai referti arbitrali e per conseguenza, ritenuta la superfluità del richiesto supplemento istruttorio e valutato il descritto comportamento del calciatore siccome connotato da intensa deplorevolezza, la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e dispone l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Loreto Aprutino Calcio a 5 di Loreto Aprutino (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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