LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.223/DIV DEL 28 MAGGIO 2012 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA CASALE – VIRTUS ENTELLA
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.223/DIV DEL 28 MAGGIO 2012
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA CASALE – VIRTUS ENTELLA
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali,
o s s e r v a
- che al termine della gara una decina di sostenitori della società Casale scavalcata la recinzione entravano sul terreno di gioco dirigendosi verso gli ufficiali di gara e i calciatori della squadra avversaria con l’evidente intento di aggredirli;
- che gli stessi venivano affrontati dalle forze dell’ordine che ne contenevano l’intento aggressivo;
- gli stessi comunque riuscivano a raggiungere l’arbitro ed il IV ufficiale colpendoli con pugni alla schiena, con calci alla gambe e con violenti pizzichi alle braccia provocando agli stessi forte dolore ed ecchimosi;
- che in tale circostanza si riscontra dagli atti ufficiali che unica protezione per la terna arbitrale è consistita dall’intervento delle forze dell’ordine, stante la totale assenza di dirigenti della società;
- che nella circostanza venivano fatti oggetto di violenza anche i tesserati della squadra ospite;
- che anche negli spogliatoi tesserati della società, non individuati direttamente rivolgevano agli ufficiali di gara reiterate frasi offensive e minacciose;
- che gli episodi innanzi descritti si manifestano di particolare gravità e risulta chiaramente accertata la responsabilità oggettiva della società e il comportamento gravemente omissivo dei suoi dirigenti;
- che le sanzioni da modulare e da quantificare devono tener conto non solo della intrinseca gravità dei fatti, ma anche del pericolo della loro reiterazione in considerazione del complessivo comportamento dei sostenitori e dei dirigenti.
Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Casale la sanzione dell’obbligo di disputare gare effettive a porte chiuse fino a tutto il 31 Ottobre 2012, nonché l’ammenda di € 20.000,00;
- di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.