TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2008-2009) – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Arbitrato CAS 2008/A/1633 FC Schalke 04 v Confederação Brasileira de Futebol (CBF), premio del 16 dicembre 2008 Collegio: Mr. Juan Jose Pinto Sala (Spagna), presidente, il signor Michele Bernasconi (Svizzera), il signor Rui Botica Santos (Portogallo) Calcio Rilascio dei giocatori per il Torneo Olimpico di calcio Men.s Pechino 2008 Condizioni per la qualificazione di una decisione come una decisione impugnabile davanti al CAS Lettera puramente informativa non pregiudicare qualsiasi decisione futura in materia

TAS-CAS - Tribunale Arbitrale dello Sport - Corte arbitrale dello Sport (2008-2009) - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Arbitrato CAS 2008/A/1633 FC Schalke 04 v Confederação Brasileira de Futebol (CBF), premio del 16 dicembre 2008 Collegio: Mr. Juan Jose Pinto Sala (Spagna), presidente, il signor Michele Bernasconi (Svizzera), il signor Rui Botica Santos (Portogallo) Calcio Rilascio dei giocatori per il Torneo Olimpico di calcio Men.s Pechino 2008 Condizioni per la qualificazione di una decisione come una decisione impugnabile davanti al CAS Lettera puramente informativa non pregiudicare qualsiasi decisione futura in materia 1. L'esistenza di una decisione non dipende dalla forma in cui viene emessa e quindi una comunicazione fatta nella forma di una lettera può anche costituire una decisione soggetta a ricorso davanti CAS. Una comunicazione che intenda essere considerata una decisione contiene una decisione unilaterale inviato a uno o più destinatari e tende a incidere sulla situazione giuridica del suo destinatario o da altre parti. Se un corpo si rifiuta, senza motivi per emettere una decisione o ritardi l'emissione di una decisione al di là di un ragionevole periodo di tempo, non ci può essere un diniego di giustizia, aprendo la strada ad un ricorso contro la mancanza di una decisione. La decisione della FIFA o uno dei suoi organi giuridici di non aprire un procedimento disciplinare. o la semplice assenza di qualsiasi reazione. deve quindi essere considerata come una decisione che è definitiva entro FIFA. E 'quindi oggetto di un ricorso presso CAS. Ci può anche essere una decisione in cui il corpo emette una pronuncia sulla ricevibilità o irricevibilità di una richiesta, senza affrontare il merito della richiesta in tal senso. 2. Non è considerata come una decisione impugnabile davanti al CAS una lettera che non contiene alcuna decisione formale di un corpo di FIFA, ma solo un parere dell'amministrazione di quest'ultimo, così a lungo in quanto ha un carattere puramente informativo e non pregiudica eventuali decisione che potrebbe essere presa in futuro da qualsiasi organismo di decidere della FIFA in materia in questione o in una questione simile: fintanto che la FIFA afferma nelle sue lettere che non è in grado di intervenire in materia presentata dal Club nel modo in cui è stata presentata, ma lascia la porta aperta per trattare il caso, se opportunamente presentata prima che i suoi organi, ciò non costituisce una situazione di negazione rigorosa e finale della giustizia eventualmente impugnabile davanti al CAS. FC Schalke 04 ("Club" o la "ricorrente") è una società calcistica tedesca con sede a Gelsenkirchen (Germania), affiliata alla Federcalcio tedesca. Confederação Brasileira de Futebol (CBF o il "Resistente") è un'associazione nazionale di calcio con sede a Rio de Janeiro (Brasile) ed è affiliata alla Federation Internationale de Football Association (FIFA). Gli elementi che seguono sono una sintesi dei principali fatti rilevanti, così come stabilito dal gruppo di esperti sulla base delle osservazioni scritte delle parti e le mostre prodotte. Ulteriori dati possono essere definite, se del caso, le considerazioni di diritto del premio presenti. Il 7 luglio 2008, la CBF comunicato la Federcalcio tedesca che, tra l'altro, il giocatore Marcio Rafael Ferreira de Souza "Rafinha" ("Player"), che a quel tempo i suoi servizi resi calcio professionistico per il Club ed era di età inferiore a 23 anni, era stato scelto dal team nazionale di calcio brasiliana che partecipano ai Giochi Olimpici che si celebrerà a Pechino nel mese di agosto 2008 (OG), e ha chiesto all'associazione di cui per rendere il Club a conoscenza di esso in modo che il giocatore è stato rilasciato a tale scopo. In data 11 luglio 2008 il Club è opposto alla petizione CBF.s per rilasciare il lettore per la OG, sulla base dei seguenti motivi: "Ai sensi dell'articolo 1 ss. 1 dell'allegato 1 al Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori ("RSTP") siamo obbligati a rilasciare un giocatore registrato al team rappresentante del paese per il quale il giocatore è idoneo a giocare in base alla sua nazionalità, se sono chiamati dall'associazione in questione. Rafinha è un nazionale brasiliana, FC Gelsenkirchen-Shalke 04 eV ("Schalke") nel Club con il quale è registrato Rafinha, CBF è l'associazione in questione e il fac-simile ricevuti tramite DFB e di cui sopra è intesa come chiamata da Schalke CBF ¢ ¥ s per liberare Rafinha alla squadra che rappresenta Brasilia durante la XXIX Olimpiadi Torneo. Pechino 2008. Schalke, tuttavia, è soltanto obbligato a rilasciare i suoi giocatori, a norma dell'articolo 1 ss. 2 dell'allegato 1 RSTP se il rilascio è richiesto (a) per gli incontri elencati nel calendario coordinato di incontro internazionale e (b) per tutte le partite per le quali l'obbligo di rilasciare i giocatori esiste sulla base di una decisione speciale del Comitato Esecutivo FIFA. Per quanto riguarda le alternative (a), si allega il facsimile l'elenco aggiornato delle partite nel calendario coordinato incontro internazionale della FIFA. Su questa lista nessuna delle partite per le quali è CBF chiedendo il rilascio del giocatore è elencato. Ai sensi dell'articolo 1 ss. 3 dell'allegato 1 al RSTP non è obbligatorio rilasciare i giocatori per le partite in programma in date non elencati nel calendario coordinato incontro internazionale. Infine, non abbiamo ricevuto una decisione speciale del Comitato Esecutivo della FIFA che prevede l'obbligo di rilasciare Schalke Rafinha per le partite elencate nel facsimile di cui sopra ". Inoltre l'11 luglio 2008, la CBF ha chiesto l'Associazione tedesca di calcio per informare il Club sul suo obbligo di rilasciare il lettore per la OG nei termini seguenti: "Informazioni su questa materia, il Comitato Esecutivo della FIFA, nel corso della riunione del 14 marzo ha chiarito che" non vi è alcun dubbio circa il rilascio dei giocatori di età inferiore ai 23, che è obbligatoria ", come indicato nel comunicato ufficiale. Di recente questa affermazione è stata rafforzata attraverso la FIFA pagina web. Pertanto vi chiediamo gentilmente di informare l'FC Club Shalke 04 che il giocatore Marcio Rafael Ferreira de Souza (Rafinha) dovrebbe essere rilasciato a partecipare al torneo olimpico ". Il 17 luglio 2008 la Federcalcio tedesca ha informato il CBF del fatto che, nella sua comprensione, il Club non era tenuta a rilasciare il lettore per la OG. Il contenuto di tale comunicazione è auto-esplicativo: "Grazie molto per la vostra fax datato 11 luglio 2008. In questo fax che ci chiedono di intervenire in merito al rifiuto del nostro club affiliato FC Schalke 04 Rafinha per rilasciare il giocatore per il torneo olimpico di Pechino 2008. Si può stare certi che noi comprendiamo la vostra richiesta di inviare la squadra più forte nazionale al torneo olimpico. Tuttavia, non vediamo alcuna base giuridica per l'obbligo di rilasciare il giocatore. Ai sensi dell'art. 1 par. 2 Allegato 1 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori, il rilascio dei giocatori per le funzioni internazionali è obbligatorio per le partite nelle date elencate nel calendario delle partite coordinato. Inoltre, il Comitato Esecutivo della FIFA in grado di stabilire un comunicato obbligatoria da una risoluzione separata. Nessuna delle due condizioni è data in questo caso. Siamo consapevoli che la FIFA sostiene in linea di principio il rilascio dei giocatori di età inferiore a 23 in vista l'importanza del torneo olimpico e sulla base del diritto consuetudinario. Tenendo questo in mente abbiamo inoltrato una copia della dichiarazione di ¥ ¢ s FIFA del 16 luglio 2008 al nostro club affiliato FC Schalke 04. Abbiamo chiesto Schalke 04 per verificare se un rilascio su base volontaria è possibile ". Inoltre il 17 luglio 2008, la CBF comunicato al Club i dettagli del volo di Windows Media Player per la sua incorporazione nella nazionale brasiliana nel OG. Il 21 luglio 2008 il Club.s consulente legale ha inviato una lettera al lettore precisando le ragioni seguenti: "A nome e in nome del FC Gelsenkirchen-Schalke 04 eV (" Schalke 04 "), La informiamo di aver ricevuto istruzioni dal Schalke 04 per la notifica della vostra commessa del contratto di lavoro concluso tra voi e Schalke 04 su 27 Marzo 2007, non partire per il ritiro della squadra di calcio professionistico Schalke 04 ¥ ¢ s in Stegersbach, Austria con la squadra oggi e che partecipa alla formazione condotto lì, anche se Schalke 04 ha chiesto la vostra partecipazione. Questa violazione del contratto di lavoro mette anche in violazione dell'art. 13 del Regolamento FIFA per il "rispetto del contratto" status e sui trasferimenti dei giocatori, non onorando e rispettando il contratto di lavoro con Schalke 04. Inoltre, grazie al vostro non rispetto delle regole della vostra Federazione Internazionale, la FIFA, conformemente al punto 41, Codice di Eleggibilità della Carta olimpica, che non sono più ammissibili per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Pechino 2008. Siamo stati incaricati di informare CBF e secondo CIO e perseguire l'interesse Schalke 04 ¥ ¢ s con la Camera di Risoluzione delle Dispute della FIFA, nonché CAS. In ¡× 2 del contratto di lavoro che hanno accettato di fornire Schalke 04 con tutta la tua forza e la capacità sportive senza alcuna limitazione. In particolare, avete accettato di partecipare a tutte le partite e campi di addestramento, corsi di formazione, incontri con i giocatori e tutti gli altri eventi che servono alla preparazione di partite e competizioni. Secondo ¡× 6 del contratto di lavoro una penale contrattuale è dovuto quando tale violazione del contratto si verifica. Dalle sanzioni disponibili Schalke 04 si impone la stessa ammenda pari a [...] su di voi per ogni singolo caso di violazione del contratto. Tale singolo caso, tra gli altri di cui ¡× 2 del contratto di lavoro, è ogni giorno di allenamento si sta perdendo. Per evitare ulteriori sanzioni contrattuali, Schalke 04 suggerisce con forza e chiede di far parte del team, nel suo campo di addestramento in Stegersbach, Austria il più presto possibile, ma almeno entro la fine della giornata di domani. Una traduzione di questa lettera nella lingua portoghese sarà fornito per la vostra convenienza nel più breve tempo possibile ". Il 22 luglio 2008 il Player lasciato la Germania per unirsi al suo team nazionale di Pechino. Nella stessa data il consulente Club.s legale ha chiesto al CBF di rilasciare una dichiarazione scritta impegnandosi a: - Astenersi dal seducente, chiedendo o comunque esercitando pressioni sul giocatore comunicando direttamente o indirettamente, pubblico o non pubblico, indipendentemente da con che mezzo o forma di comunicazione, con il giocatore mira a rendere il lettore partecipare ai Giochi Olimpici senza ¢ Schalke ¥ s rilascio del Player dai suoi obblighi derivanti dal suo contratto di lavoro e - Rilasciare il giocatore da qualsiasi richiesta o il dovere di partecipare ai Giochi Olimpici, come membro della squadra nazionale di calcio brasiliana ". e ha avvertito la CBF che, se tale dichiarazione è stata ricevuta entro il 23 luglio 2008 alle 12:00, il club sarebbe avviare un procedimento dinanzi alla FIFA Players ¢ ¥ Stato (CPS), in modo che: a) E 'stato dichiarato che: 1) Il giocatore è in violazione dell'art. 13 `Rispetto ¢ ¥ Contratto di RSTP dalla sua non conformità con i termini del suo contratto di lavoro con lo Schalke in quanto egli non ha seguito Schalke richiesta di aderire al campo di allenamento della squadra di Bundesliga il 21 luglio 2008; 2) CBF ha attirato attivamente il lettore a violare l'art. 13 del RSTP e continua a farlo, richiedendo dal lettore di partecipare alla XXIX torneo olimpico. Pechino 2008. (Giochi Olimpici) come membro del team olimpico di calcio brasiliano, senza rilascio del Player di Schalke; b) CBF è stato ordinato di: 1) astenersi dal seducente, chiedendo o comunque esercitando pressioni sul giocatore comunicando direttamente o indirettamente, pubblico o non pubblico, indipendentemente da con che mezzo o forma di comunicazione, con il giocatore mira a rendere il lettore partecipare ai Giochi Olimpici senza Schalke rilascio del Player dai suoi obblighi derivanti dal contratto di lavoro; 2) lasciare il giocatore da qualsiasi richiesta o il dovere di partecipare ai Giochi Olimpici e 3) pagamento di una somma di denaro in Euro a FIFA come una misura della sanzione o, in alternativa ad ordinare qualsiasi altra misura o sanzione PSC considerano appropriato nella dovuta considerazione delle circostanze. Il 23 luglio 2008 ha emanato la Circolare FIFA 1153 che termini rilevanti come segue: "Release di giocatori per il Torneo Olimpico di calcio Men.s Pechino 2008. Ci riferiamo alla questione di cui sopra, che pare abbia portato ad una certa confusione sul fatto che i giocatori devono essere rilasciato per Men.s Olympic Torneo di calcio di Pechino 2008. [...] Per quanto riguarda il rilascio dei giocatori di età inferiore ai 23, la famiglia del calcio ha sempre convenuto che questi giocatori è svincolata per il torneo olimpico di calcio Men.s. Questo principio è sempre stato accettato in passato e mai messa in discussione. A questo proposito, si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del 1 Allegato del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori, il rilascio dei giocatori per le funzioni internazionali è obbligatorio per le partite nelle date elencate nel calendario coordinato incontro internazionale. Tuttavia, il Men.s Torneo olimpico di calcio di Pechino 2008 non è stato volutamente ufficialmente inserita nel calendario internazionale coordinato partita. Questo si basa sul fatto che l'introduzione del Olimpico Men.s calcio Torneo non sarebbe congruenti con il detto calendario. Grazie al suo carattere unico, il Men.s Torneo Olimpico di calcio a livello internazionale è sempre stata trattata in modo diverso. Tuttavia, questo non significa che non c'è rilasciare obbligo per i club interessati. In considerazione dell'importanza del torneo olimpico di calcio Men.s per l'intero movimento sportivo in generale e del calcio in particolare, e data la natura specifica della manifestazione, nonché sulla base del diritto consuetudinario, il rilascio dei giocatori di età inferiore ai del 23 è quindi sempre stato obbligatorio per tutti i club. Lo stesso principio si applica per Pechino 2008. In effetti, sembrerebbe essere contro lo spirito dei regolamenti olimpici di ostacolare i giocatori di età inferiore ai 23 anni, che sono in realtà il nucleo delle squadre partecipanti al Torneo Olimpico di calcio Men.s, a partecipare alla fase finale del l'evento. A scanso di dubbi, si comunica che il rilascio dei giocatori di età superiore ai 23 (cioè i tre fuori-quota i giocatori che hanno diritto per la fase finale del Torneo Olimpico di calcio Men.s) non è obbligatorio, ma come sempre, facciamo appello per la solidarietà all'interno della famiglia del calcio ". Il 29 luglio 2008 il Comitato di Emergenza della FIFA ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Il Comitato di emergenza è stato contattato per deliberare circa l'obbligo di rilasciare il loro club di giocatori di età inferiore a 23 per i tornei di calcio olimpici, dal momento che questo problema a quanto pare ha portato ad una certa confusione in relazione con gli uomini Torneo olimpico di calcio di Pechino 2008. [. ..] Inoltre, il Comitato di Emergenza FIFA ha anche confermato riferendosi alla pratica consolidata e indiscussa esistente dal 1988, che l'applicazione di un diritto consuetudinario è giustificata. Infine, il Comitato di Emergenza ha concluso all'unanimità che l'obbligo per i club a liberare i propri giocatori per il torneo olimpico di calcio esiste. Congruously, lo stesso vale per il Torneo di Calcio Maschile Olympic Beijing 2008 ". Il 6 agosto 2008 un premio nei casi CAS 2008/A/1622, 1623 e 1624 FC Schalke 04, Werder Bremen e l'FC Barcelona v FIFA concernente la liberazione di alcuni giocatori per la OG è stato reso. Per quanto riguarda il Club, questo premio ha dichiarato che: "Il ricorrente FC Schalke 04 non ha l'obbligo giuridico di lasciare il giocatore Marcio Rafael Ferreira de Souza alias" Rafinha "per il torneo olimpico di calcio 2008 a Pechino". Nella stessa data il Club ha fatto un'offerta per CBF in virtù della quale sarebbe rilasciare il Player per riprodurre nel OG in cambio del pagamento di alcuni importi e la sottoscrizione di assicurazioni determinati. La CBF non ha risposto a questa offerta. In data 11 agosto 2008, il Club ha presentato un reclamo prima di FIFA contro la CBF chiedendo quanto segue: "1) è vietato immediatamente convenuto di impegnarsi, lascia che sia da una formazione di preparazione o durante le partite del torneo, Marcio Rafael Ferreira de Souza alias Rafinha (" Player ") come membro della squadra brasiliana di calcio olimpico nazionale durante il XXIX Torneo Olimpico. Pechino 2008. (Giochi Olimpici); 2) convenuto è ordinato di lasciare il giocatore da qualsiasi call-up o il dovere di partecipare come membro della squadra brasiliana di calcio Nazionale olimpica durante i Giochi Olimpici e di inviare il lettore indietro al richiedente immediatamente; 3) come sanzione, il convenuto deve pagare per ogni imputato giorno di calendario è coinvolgente, lascia che sia la formazione di preparazione o durante le partite del torneo, il giocatore come un membro della squadra brasiliana di calcio Nazionale olimpica durante i Giochi Olimpici e non rilasciando il Player da qualsiasi richiamo o il dovere in violazione del divieto, un importo netto di Euro [...] alla fondazione caritatevole "Schalke hilft" Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (geGmbH) e imporre adeguate sanzioni ulteriori per disciplinare il convenuto, e 4) come sanzione, il convenuto deve pagare per ogni giorno di calendario convenuto si è impegnato, lascia che sia la formazione di preparazione o durante le partite del torneo, il giocatore come un membro della squadra olimpica brasiliana nazionale di calcio dal 23 luglio 2008 e fino al divieto come richiesto dalla ricorrente ai sensi del n ° 1 è stato finalmente deciso, l'importo netto di Euro [...] alla fondazione caritatevole "Schalke hilft" Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (geGmbH) e imporre adeguate sanzioni ulteriori per disciplinare l'imputato ". Il 12 agosto 2008 FIFA inviato al Club una lettera firmata dal capo FIFA.s Affari Legali e Responsabile FIFA.s dallo status del giocatore, in cui si afferma che la FIFA non era in grado di intervenire in materia presentata dal Club : "[...] Considerando il contenuto della corrispondenza, risulta che le richieste formulate dal club di FC Schalke 04 contro il CBF sono senza eccezione fondata sulla presunzione che il giocatore brasiliano Marcio Rafael Ferreira de Souza (" Rafinha "), rimanendo con il brasiliano U23-Associazione team al Men ¢ ¥ s Torneo olimpico di calcio a Pechino, è in violazione dei suoi doveri connessi con l'occupazione verso l'FC Schalke 04. Tuttavia, né è tale una violazione del contratto stipulato da una decisione definitiva e vincolante di ogni possibile organo competente che decide, e non ti sembra di avere intenzione di presentare un reclamo contro il giocatore in questione per violazione del contratto per mezzo della corrispondenza corrente. Di conseguenza, e come un contratto di lavoro può creare diritti e obblighi solo inter partes, come regola generale, una domanda fondata sull'asserita violazione di un contratto di lavoro non può essere effettuata nei confronti del terzo che non è parte del contratto di lavoro in questione. Tale effetto su terzi non è vindicable. Inoltre, abbiamo capito che si basa la vostra richiesta anche su disposizioni dei regolamenti sullo status e sul trasferimento dei giocatori connessi al ritorno in ritardo di un giocatore dopo un rilascio giusta per le funzioni internazionali. Le relative disposizioni non sono destinate ad essere applicate nei casi in cui l'obbligo di rilasciare il giocatore non esiste. In vista della stessa, non sembrano essere in grado di intervenire a nome di FC Schalke 04 in materia presente. Vi ringraziamo per prendere atto di quanto sopra e la fiducia nella vostra comprensione della situazione ". Alla luce di quanto sopra, il 12 agosto 2008 il Club ha presentato ricorso dinanzi CAS contro la lettera del citato FIFA (che il Club considerato e chiamato "decisione"), chiedendo il CAS a metterlo da parte e di concedere il Club memorie fatte prima FIFA il giorno prima, che sono stati riprodotti mutatis mutandis prima CAS. Il 14 agosto 2008, il Club ha depositato il suo breve appello in cui chiedeva CAS di pronunciare il lodo nei termini seguenti: "I. La decisione della FIFA PSC non rendere una decisione viene accantonato. II. Impegnandosi, lascia che sia da una formazione di preparazione o durante le partite del torneo, Marcio Rafael Ferreira de Souza alias Rafinha (Player) come membro della squadra brasiliana di calcio olimpico nazionale durante il XXIX Torneo Olimpico. Pechino 2008. (Giochi Olimpici) Resistente violato le regole della FIFA e regolamenti. III. Come sanzione per la violazione delle regole della FIFA e dei regolamenti viene ordinato il Resistente a pagare per ogni giorno di calendario dal 21 luglio 2008 e fino alla data in cui il Player riprende servizio con ricorrente un importo EURO.s determinato dalla CAS e pagabili alla fondazione di beneficenza - "Schalke hilft" Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (geGmbH), Gelsenkirchen Deutschland. dovuta alla scadenza del terzo giorno dopo la decisione in questa materia è stato annunciato alle parti. IV. Come compenso il Resistente è condannata a pagare per ogni giorno di calendario dal 21 luglio 2008 e fino alla data in cui il lettore riprende servizio con appellante al ricorrente l'importo di EURO.s [...] a causa allo scadere del terzo giorno dopo la decisione in questa materia è stato annunciato alle parti. V. Le spese del procedimento sono a carico del convenuto. VI. Le spese legali e di altro tipo sostenute in relazione a questo arbitrato sono a carico del convenuto ". Il 1 Settembre, 2008 CBF ha presentato la sua risposta al ricorso, in cui (i) le richieste di CAS, come questione preliminare, per non ammettere il ricorso a suo parere, la lettera della FIFA del 12 agosto 2008 non è una decisione che può essere ricorso dinanzi CAS, e (ii) in ogni caso si oppone al merito del ricorso. Il 4 novembre 2008 FIFA dichiarato di non essere interessati ad intervenire nel presente procedimento. Nonostante questo, la FIFA ha sottolineato che la lettera in cui il Club a terra il suo appello non è stata una decisione degli organi della FIFA, ma una semplice lettera dell'amministrazione del FIFA di carattere informativo, il che implica che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art R47 del CAS Codice di arbitrato sportivo (CAS Codice): A questo proposito, vorremmo sottolineare che, contrariamente al testo della corrispondenza di cui sopra, l'oggetto del presente ricorso in questione non deve essere considerata come una decisione di un organismo di FIFA, ma come una lettera dell'amministrazione della FIFA , che ha un contenuto puramente informativo e non arrecare pregiudizio. È un dato di fatto, la lettera in questione non contiene alcuna decisione formale di un corpo di FIFA, ma solo un parere dell'amministrazione di quest'ultimo, ei suoi contenuti hanno un carattere puramente informativo, che non pregiudica la decisione che potrebbe essere adottare per il futuro di ogni altro organo deliberativo del FIFA in questa o in una questione simile. Di conseguenza, e tenendo conto dell'art. R47 par. 1 del Codice, secondo cui "un appello contro la decisione di un organismo federazione, associazione o riguardanti lo sport può essere depositata presso il CAS" (enfasi aggiunta), il presente ricorso non può essere considerata ricevibile e pertanto deve essere respinto, in quanto non è diretto contro una decisione formale della FIFA. LEGGE Legge applicabile 1. Art R58 del Codice CAS afferma quanto segue: "La Commissione decide la controversia secondo le normative vigenti e le norme di legge scelta dalle parti o, in mancanza di tale scelta, secondo la legge del paese in cui il corpo federazione, associazione o riguardanti lo sport, che ha emesso la decisione impugnata è domiciliato o secondo le norme di diritto, la cui applicazione del pannello ritenga opportuno. In quest'ultimo caso, il gruppo deve motivare la sua decisione ". 2. Articolo 62,2 dello Statuto della FIFA afferma quanto segue: "Le disposizioni del Codice CAS di arbitrato sportivo si applicano ai procedimenti. CAS si applica in primo luogo i vari regolamenti della FIFA e, inoltre, il diritto svizzero ". 3. Secondo le disposizioni menzionate, le regole della FIFA e la legge svizzera inoltre sono applicabili a questo caso. 4. Pertanto, il gruppo di esperti ritiene che la presente controversia sarà risolta secondo le regole FIFA e in aggiunta al diritto svizzero. 5. La ricevibilità di un ricorso dinanzi CAS deve essere esaminata alla luce dell'art R47 del Codice CAS, che recita come segue: "Un appello contro la decisione di un organismo federazione, associazione o riguardanti lo sport può essere depositata presso il CAS nella misura in cui lo statuto o dai regolamenti del detto corpo in modo da fornire o le parti hanno concluso un accordo specifico di arbitrato e nella misura in cui il ricorrente ha esaurito i rimedi giuridici a sua disposizione prima del ricorso, a norma degli statuti o regolamenti di detti riguardanti lo sport del corpo. L'impugnazione può essere depositata presso la CAS contro un lodo dalla recitazione CAS come tribunale di primo grado se l'appello sia stato espressamente previsto dalle norme applicabili alla procedura di prima istanza ". [Il corsivo è mio] 6. Questo articolo stabilisce chiaramente che i ricorsi in appello dinanzi CAS deve essere presentata contro una decisione di un organismo federazione, associazione o riguardanti lo sport. 7. Lo stesso principio generale è raccolto in dell'articolo 63,1 dello Statuto della FIFA, che stabilisce che: "Ricorsi contro le decisioni definitive pronunciate da FIFA.s organi giudiziari e contro le decisioni assunte dal Confederazioni, membri o leghe devono essere presentate CAS entro 21 giorni dalla notifica della decisione in questione". 8. Nel caso di specie la ricevibilità del ricorso presentato dal Club viene contestata sulla base di considerare che la lettera che il ricorrente considera come la decisione impugnabile (vale a dire la lettera FIFA.s del 12 agosto 2008) non è una decisione. 9. In vista della sfida di questo gruppo di esperti deve stabilire se la lettera della FIFA del 12 agosto 2008 è considerata una decisione impugnabile o meno. 10. A tal fine il gruppo ritenga conveniente per ricordare in primo luogo la giurisprudenza della CAS merito al concetto di "decisione". I principi generali che possono essere estratti dalla giurisprudenza CAS al riguardo sono principalmente i seguenti: a) L'esistenza di una decisione non dipende dalla forma in cui viene emessa. Ad esempio, nei premi dei casi CAS 2005/A/899 & 2007/A/1251 si afferma che: "[...] La forma di una comunicazione non ha alcuna rilevanza per determinare se esiste una decisione o meno. In particolare, il fatto che la comunicazione è effettuata sotto forma di una lettera non esclude la possibilità che essa costituisce una decisione per ricorso ". [Il corsivo è mio] b) Una comunicazione che intenda essere considerata una decisione contiene una sentenza che tende a incidere sulla situazione giuridica del suo destinatario o da altre parti. Questa posizione è mantenuta, tra gli altri, i seguenti premi: - CAS 2005/A/899 & 2007/A/1251: "In linea di principio, per una comunicazione ad essere una decisione, tale comunicazione deve contenere sentenza, per cui l'organismo emittente il provvedimento intende incidere sulla situazione giuridica del destinatario della decisione o altre parti". [Il corsivo è mio] - CAS 2004/A/659: "35. Il gruppo deve quindi prendere in considerazione se la lettera del 5 luglio 2005 costituisce una decisione nel senso del codice, suscettibile di un ricorso al CAS, che è una condizione necessaria per la giurisdizione del CAS a governare in materia presente. 36. Secondo la definizione del Tribunale federale, "la decisione è un atto di sovranità individuale indirizzata ad un individuo, con la quale un rapporto di concreta diritto amministrativo, formando o che contengano una situazione giuridica, si risolve in maniera obbligatoria e vincolante. Gli effetti devono essere direttamente vincolante sia per quanto riguarda l'autorità per quanto riguarda la parte che riceve la decisione ". (Cf. ATF 101 Ia 73). Una decisione è dunque un atto unilaterale, ha inviato a uno o più destinatari determinati ed è destinato a produrre effetti giuridici ". [Il corsivo è mio] - CAS 2004/A/748: "Alla luce dei precedenti di cui sopra CAS, il gruppo ritiene che la lettera del CIO President.s del 23 settembre 2004 conteneva in realtà una chiara dichiarazione della risoluzione del procedimento disciplinare nei confronti del sig Hamilton. Tale affermazione ha avuto l'ulteriore effetto di risolvere la questione nei confronti di tutte le parti interessate: "la Commissione disciplinare [...] è stato disciolto, e il CIO non verrà perseguire sanzioni riguardo a questa materia". Come conseguenza di questa sentenza, l'anti-doping caso contro il signor Hamilton è stato chiuso e il signor Hamilton potrebbe conservare la sua medaglia d'oro, allo stesso tempo gli altri concorrenti (e in particolare il sig Ekimov e il signor Rogers) non ha potuto beneficiare della possibile squalifica del signor Hamilton. In altre parole, le situazioni giuridiche del destinatario e degli altri atleti in questione sono stati inficiati. [Il corsivo è mio] Sembra anche evidente dal testo della lettera (il "CIO informa voi" e "il CIO non verrà perseguire le sanzioni") che il Presidente del CIO tale comunicazione destinato ad essere una decisione emessa in nome del CIO. Di conseguenza, il gruppo non esita a trovare che la lettera del CIO President.s del 23 settembre 2004. senza prendere posizione sulla questione se questa azione presidenziale era dentro i suoi poteri o meno. è una vera "decisione" del CIO (di seguito denominata "decisione del 23 settembre 2004") e, quindi, possono essere impugnate ai sensi dell'art. R47 del Codice ". c) Una sentenza emessa da un riguardanti lo sport del corpo rifiutando di trattare con una richiesta può essere considerata una decisione in determinate circostanze. Questo principio è stato riconosciuto, tra gli altri, i seguenti premi: - CAS 2007/A/1251: "Il gruppo di esperti ritiene che, rispondendo in modo tale da ARIS. richiesta di soccorso, la FIFA ha chiaramente manifestato che non sarebbe intrattenere la richiesta, rendendo in tal modo una decisione sulla ricevibilità della richiesta e ARIS che riguardano direttamente. situazione giuridica. Così, pur essendo formulata in una lettera, il rifiuto di intrattenere FIFA.s ARIS. richiesta era, in sostanza, una decisione ". [Il corsivo è mio] - CAS 2005/A/994: "Come questo pannello già dichiarato nella sua decisione del 15 luglio 2005, se un corpo si rifiuta, senza motivi per emettere una decisione o ritardi l'emissione di una decisione al di là di un ragionevole periodo di tempo, non ci può essere un diniego di giustizia, aprendo la strada un ricorso contro la mancanza di una decisione (CAS/A/899, vedi anche premio CAS del 15 maggio 1997, pubblicato nel Digest di CAS Awards 1986-1998, pag 539;. vedi anche Jan Paulsson, diniego di giustizia nel diritto internazionale, Cambridge University Press, New York 2005, pp 176-178). [...] [Il corsivo è mio] La decisione della FIFA o uno dei suoi organi giuridici di non aprire un procedimento disciplinare. o la semplice assenza di qualsiasi reazione. deve quindi essere considerata come una decisione che è definitiva entro FIFA. E 'quindi oggetto di un ricorso presso CAS. [...] [Il corsivo è mio] Secondo la giurisprudenza svizzera, non ci può essere un diniego di giustizia (i cosiddetti denial "sostanziale" della giustizia - deni de materiel giustizia "), anche dopo che una decisione sia stato rilasciato, se tale decisione è arbitraria, cioè costituisce una violazione molto grave di una disposizione di legge o di un principio chiaro e indiscutibile legale, o quando si offende gravemente il senso di giustizia ed equità ". [Il corsivo è mio] - CAS 2005/A/899: "In linea di principio, per una comunicazione ad essere una decisione, tale comunicazione deve contenere sentenza, per cui l'organismo emittente il provvedimento intende incidere sulla situazione giuridica del destinatario della decisione o altre parti. Tuttavia, ci può anche essere una decisione in cui il corpo emette una pronuncia sulla ricevibilità o irricevibilità di una richiesta, senza affrontare il merito della richiesta in tal senso ". [Il corsivo è mio] 11. Sulla base di quanto sopra, il gruppo ritiene che una decisione impugnabile di un'associazione sportiva o federazione "è normalmente una comunicazione dell'associazione diretto ad una festa e basato su un. Animus decidendi., Vale a dire l'intenzione di un corpo dell'associazione per decidere su una questione [...]. Una informazione semplice, che non contiene alcuna. Pronuncia., Non può essere considerata una decisione ". (BERNASCONI M., Quando una decisione è una decisione impugnabile, in:..?. Rigozzi / BERNASCONI (a cura di), Il procedimento dinanzi alla CAS, Berna 2007, pag 273). 12. Il gruppo deve quindi considerare questi principi generali e applicarle al caso di specie. 13. Nel compito di cui il gruppo ritiene importante verificare il contenuto delle seguenti mostre prodotte per il file CAS: A) La lettera della FIFA del 12 agosto 2008 si, che parte rilevante recita come segue: "Considerando il contenuto della corrispondenza, risulta che le richieste formulate dal club di FC Schalke 04 contro il CBF sono senza eccezione fondata sulla presunzione che il giocatore brasiliano Marcio Rafael Ferreira de Souza (" Rafinha "), rimanendo con il brasiliano U23-Associazione team al Men ¢ ¥ s Torneo olimpico di calcio a Pechino, è in violazione dei suoi doveri connessi con l'occupazione verso l'FC Schalke 04. Tuttavia, né è tale una violazione del contratto stipulato da una decisione definitiva e vincolante di ogni possibile organo competente che decide, e non ti sembra di avere intenzione di presentare un reclamo contro il giocatore in questione per violazione del contratto per mezzo della corrispondenza corrente. Di conseguenza, e come un contratto di lavoro può creare diritti e obblighi solo inter partes, come regola generale, una domanda fondata sull'asserita violazione di un contratto di lavoro non può essere effettuata nei confronti del terzo che non è parte del contratto di lavoro in questione. Tale effetto su terzi non è vindicable. Inoltre, abbiamo capito che si basa la vostra richiesta anche su disposizioni dei regolamenti sullo status e sul trasferimento dei giocatori connessi al ritorno in ritardo di un giocatore dopo un rilascio giusta per le funzioni internazionali. Le relative disposizioni non sono destinate ad essere applicate nei casi in cui l'obbligo di rilasciare il giocatore non esiste. In vista della stessa, non sembrano essere in grado di intervenire a nome di FC Schalke 04 in materia presente ". B) La lettera della FIFA al CAS datata 4 novembre 2008 l'intenzione di giustificare l'irricevibilità del presente ricorso, che parte pertinente recita come segue: "[...] L'oggetto del presente ricorso in questione non è da considerarsi come una decisione di un corpo di FIFA, ma come una lettera dell'amministrazione della FIFA, che ha un contenuto puramente informativo e non arrecare pregiudizio. La lettera in questione non contiene alcuna decisione formale di un corpo di FIFA, ma solo un parere dell'amministrazione di quest'ultimo, e che i suoi contenuti hanno un carattere puramente informativo personaggio che non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa in futuro da qualsiasi organismo decidendo di FIFA in questa o in una questione simile. Di conseguenza, e tenendo conto dell'art. R47 par. 1 del Codice, secondo cui "un appello contro la decisione di un organismo federazione, associazione o riguardanti lo sport può essere depositata presso il CAS" (enfasi aggiunta), il presente ricorso non può essere considerata ricevibile e pertanto deve essere respinto, in quanto non è diretto contro una decisione formale della FIFA ". 14. Risulta dalla lettera del 12 agosto 2008 che FIFA dichiara, infatti, che non è in grado di intervenire nel caso, che prima facie e in astratto potrebbe essere inteso come assenza di decisione (o come un rifiuto di trattare con una richiesta di ), che possano essere impugnate dinanzi CAS secondo la giurisprudenza sopra esaminati CAS. 15. Tuttavia, il gruppo è consapevole che una simile posizione semplicistica non può essere ritenuto nel caso di specie, se una interpretazione attenta e accurata di tutti i contenuti e le considerazioni della lettera menzionata (e della lettera del 4 novembre 2008) è fatto. 16. Il gruppo è del parere che nelle lettere di cui del 12 agosto e 4 novembre 2008, FIFA non chiude la possibilità di trattare il caso riguardante la partenza del giocatore dalla disciplina Club.s di partecipare al OG con la sua squadra nazionale. Al contrario, la FIFA riconosce espressamente nella sua lettera del 4 novembre 2008 che il contenuto della lettera del 12 agosto "non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa in futuro da qualsiasi organismo decidendo di FIFA in questa o in una questione simile" . 17. In altre parole, il gruppo capisce che nelle lettere citate, FIFA non è affermando che non vi è altra risorsa per il Club nell'ambito della FIFA per far fronte alle conseguenze derivanti dal giocatore che ha lasciato il suo club a unirsi al suo team nazionale di Pechino, o che il Club deve presentare le sue richieste e petizioni che ne derivano prima di un altro ente o istituzione. Se così fosse, si potrebbe forse sostenere che una sentenza riguardanti la situazione giuridica del Club (cioè di una decisione, o meglio una "non decisione") esiste. Nel parere Del collegio, quello che FIFA è in realtà affermando in queste lettere è che non è in grado di intervenire in materia presentato dal Club nel modo in cui è stata presentata, ma lascia la porta aperta per trattare il caso se opportunamente presentata prima dei suoi organi. E questo, in vista Del collegio, fa la differenza con una situazione di negazione rigorosa e finale della giustizia eventualmente impugnabile davanti al CAS. 18. I motivi di cui sopra portano il gruppo a considerare che la lettera della FIFA del 12 agosto 2008: i) non è una sentenza materialmente incidere sulla situazione giuridica delle parti (cioè di una decisione), e ii) non costituisce un 'assenza di governare, dove ci dovrebbe essere una sentenza (cioè la negazione della giustizia). 19. E 'vero che la FIFA dichiara nella lettera di cui che non è in grado di intervenire per conto del Club in materia come sostiene, ma nella vista Del collegio, e come espressamente riconosciuto dalla FIFA, il Club è non è affatto impedito di istituire adeguate procedure legali prima della FIFA di esercitare i diritti e le azioni derivanti dal fatto di aver lasciato il giocatore al Club per unirsi al suo team nazionale per partecipare al OG. Piuttosto, la lettera di FIFA del 12 agosto 2008 si limita a informare il ricorrente che la FIFA non sembra essere in grado di intervenire ancora, ma può essere in tale posizione una volta appellante ha seguito la procedura di cui dispone. 20. Pertanto la lettera della FIFA del 12 agosto 2008 non è una decisione. In base all'articolo R47 del Codice CAS e dell'articolo 63,1 dello Statuto FIFA del presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile. 21. Questa conclusione, infine, rende non necessaria per il Pannello di considerare le altre richieste presentate dalle parti al pannello. Inoltre, tutte le altre preghiere per il sollievo vengono rifiutati. Il Tribunale Arbitrale dello Sport regole: 1. Il ricorso presentato da FC Schalke 04 per quanto riguarda la lettera della FIFA del 12 agosto 2008 è irricevibile. 2. Tutte le altre preghiere per il sollievo sono respinte. 3. L'arbitrato procedura CAS 2008/A/1633 FC Schalke 04 v Confederação Brasileira de Futebol viene rimosso dal rullo CAS. (...)______________________________ Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport (2008-2009) - official version by www.tas-cas.org - Arbitration CAS 2008/A/1633 FC Schalke 04 v. Confederacao Brasileira de Futebol (CBF), award of 16 December 2008 Panel: Mr. Jose Juan Pinto Sala (Spain), President; Mr. Michele Bernasconi (Switzerland); Mr. Rui Botica Santos (Portugal) Football Release of Players for the Men.s Olympic Football Tournament Beijing 2008 Conditions for the qualification of a decision as an appealable decision before CAS Purely informative letter not prejudicing any future decision on the matter 1. The existence of a decision does not depend on the form in which it is issued and thus a communication made in the form of a letter may also constitute a decision subject to appeal before CAS. A communication intending to be considered a decision shall contain a unilateral ruling sent to one or more recipients and tending to affect the legal situation of its addressee or other parties. If a body refuses without reasons to issue a decision or delays the issuance of a decision beyond a reasonable period of time, there can be a denial of justice, opening the way for an appeal against the absence of a decision. A decision from FIFA or one of its juridical bodies not to open a disciplinary procedure . or the mere absence of any reaction . must therefore be considered as a decision which is final within FIFA. It is thus subject to an appeal with CAS. There can also be a decision where the body issues a ruling as to the admissibility or inadmissibility of a request, without addressing the merits of such request. 2. It is not considered as a decision appealable before CAS a letter which does not contain any formal decision of a body of FIFA, but only an opinion of the administration of the latter, so long as it has a purely informative character and does not prejudice any decision which could be taken in the future by any deciding body of FIFA in the matter in question or in a similar matter: so long as FIFA is stating in its letters that it is not in a position to intervene in the matter submitted by the Club in the way it has been submitted, but leaves the door open to deal with the case if appropriately filed before its bodies, this does not constitute a situation of strict and final denial of justice eventually challengeable before CAS. FC Schalke 04 (“Club” or the “Appellant”) is a German football club with seat in Gelsenkirchen (Germany), affiliated to the German Football Association. Confederacao Brasileira de Futebol (CBF or the “Respondent”) is a national football association with its seat in Rio de Janeiro (Brazil) and is affiliated to the Federation Internationale de Football Association (FIFA). The elements set out below are a summary of the main relevant facts, as established by the Panel on the basis of the written submissions of the parties and the exhibits produced. Additional facts may be set out, where relevant, in the legal considerations of the present award. On 7th July 2008 the CBF communicated to the German Football Association that, amongst others, the player Marcio Rafael Ferreira de Souza “Rafinha” (“Player”), who at that time rendered his professional football services for the Club and was aged below 23 years, had been selected by the Brazilian national football team taking part in the Olympic Games to be celebrated in Beijing in August 2008 (OG), and asked to the mentioned association to make the Club aware of it so that the Player was released to such purpose. On 11th July 2008 the Club opposed the CBF.s petition to release the Player for the OG on the basis of the following grounds: “In accordance with Article 1 ss. 1 of Annex 1 to the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (“RSTP”) we are obliged to release a registered player to the representative team of the country for which the player is eligible to play on the basis of his nationality if they are called up by the association concerned. Rafinha is a Brazilian national, FC Gelsenkirchen-Shalke 04 e.V. (“Schalke”) in the Club with which Rafinha is registered, CBF is the association concerned and the facsimile received via DFB and referenced above is understood by Schalke as CBF¢¥s call to release Rafinha to the team representing Brasilia during the XXIX Olympic Tournament . Beijing 2008. Schalke however is only obliged to release its players in accordance with Article 1 ss. 2 of Annex 1 RSTP if the release is requested (a) for matches listed in the coordinated international match calendar and (b) for all matches for which a duty to release players exists on the basis of a special decision by the FIFA Executive Committee. With regards to alternative (a), please find attached this facsimile the up to date list of matches in the coordinated international match calendar of FIFA. On this list none of the matches for which CBF is requesting the release of the player is listed. In accordance with Article 1 ss. 3 of the Annex 1 to RSTP it is not compulsory to release players for matches scheduled on dates not listed in the coordinated international match calendar. Finally, we have not received a special decision by the FIFA Executive Committee providing for the obligation of Schalke to release Rafinha for the matches listed in your facsimile referenced above”. Also on 11th July 2008 the CBF asked the German Football Association to inform the Club about its obligation to release the Player for the OG in the following terms: “About this matter, the FIFA Executive Committee, during the meeting of 14th March clarified that “there is no doubt about the release of players under the age of 23, which is obligatory”, as indicated in the official statement. Recently this statement was reinforced through the FIFA web-page. Therefore we kindly ask you to inform the Club F.C. Shalke 04 that the player Marcio Rafael Ferreira de Souza (Rafinha) should be released to participate in OLYMPIC TOURNAMENT”. On 17th July 2008 the German Football Association informed the CBF about the fact that in its understanding, the Club was not obliged to release the Player for the OG. The content of such communication is self-explanatory: “Thank you very much for your fax dated 11 July 2008. In this fax you ask us to intervene concerning the refusal from our affiliated club FC Schalke 04 to release the player Rafinha for the Olympic Tournament Beijing 2008. You may rest assured that we understand your request to send the strongest national team to the Olympic Tournament. Nevertheless, we do not see any legal basis for an obligation to release the player. According to Art. 1 par. 2 of Annexe 1 of the Regulations on the Status and Transfer of Players, the release of players for international duties is mandatory for matches on dates listed in the coordinated match calendar. Besides, the FIFA Executive Committee can establish a mandatory release by a separate resolution. Neither condition is given in this case. We are aware that FIFA in principle supports the release of players younger than 23 in view of the importance of the Olympic Tournament and on the basis of customary law. Bearing that in mind we have forwarded a copy of FIFA¢¥s statement dated 16 July 2008 to our affiliated club FC Schalke 04. We have asked Schalke 04 to verify if a release on a voluntary basis is possible”. Also on 17th July 2008 the CBF communicated to the Club the flight details of the Player for his incorporation into the Brazilian national team in the OG. On 21st July 2008 the Club.s legal advisor sent a letter to the Player stating the following: “On behalf and in the name of FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V (“Schalke 04”), we hereby inform you to have been instructed by Schalke 04 to notify you of your committed breach of the employment contract concluded between you and Schalke 04 on 27 March 2007 by not leaving for the training camp of Schalke 04¢¥s professional football team in Stegersbach, Austria with the team today and participating in the training conducted there, even though Schalke 04 has requested your participation. This breach of your employment contract also puts you in breach of Art. 13 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players “Respect of Contract” by not honouring and respecting the employment contract with Schalke 04. Further, due to your non-compliance with the rules of your International Federation, FIFA, according to section 41, Eligibility Code of the Olympic Charter, you are no longer eligible for participation in the Olympic Games Beijing 2008. We have been instructed to inform CBF and IOC according and pursue Schalke 04¢¥s interest with FIFA Dispute Resolution Chamber as well as CAS. In ¡× 2 of the employment contract you have agreed to provide Schalke 04 with all your vigour and sportive capability without limitation. In particular, you have agreed to take part in all matches and training camps, trainings, meetings with players and all other events serving the preparation of matches and competitions. According to ¡× 6 of the employment contract a contractual penalty is due when such breach of contract occurs. From the available penalties Schalke 04 will impose the same fine of EUR […] on you for every individual case of breach of contract. Such individual case, amongst others listed in ¡× 2 of the employment contract, is every day of training you are missing. To avoid further contractual penalties, Schalke 04 strongly suggests and requests you to join the team, in its training camp in Stegersbach, Austria as soon as possible, but at the least by the end of the day tomorrow. A translation of this letter into the Portuguese language will be provided for your convenience as soon as possible”. On 22nd July 2008 the Player left Germany to join his national team in Beijing. On the same date the Club.s legal advisor asked the CBF to issue a written declaration committing itself to: - refrain from enticing, requesting or otherwise exerting pressure on the Player by communicating directly or indirectly, public or non-public, regardless by which means or form of communication, with the Player aiming to make the Player participate in the Olympic Games without Schalke¢¥s release of the Player from his obligations arising from his employment agreement and - release the Player from any request or duty to participate in the Olympic Games as member of the national Brazilian football team”. and warned the CBF that unless such declaration was received before 23rd July 2008 at 12:00, the Club would commence proceedings before the FIFA Players¢¥ Status Committee (PSC) so that: a) It was declared that: 1) The Player is in breach of Art. 13 `Respect of Contract¢¥ of RSTP by his non-compliance with the terms of his employment agreement with Schalke since he did not follow Schalke request to join the training camp of Bundesliga team on July, 21 2008; and 2) CBF has actively enticed the Player to violate Art. 13 of RSTP and continues to do so, by requesting from the Player to participate in the XXIX Olympic Tournament . Beijing 2008 . (Olympic Games) as a member of the Brazilian Olympic Football Team without release of the Player by Schalke; b) CBF was ordered to: 1) refrain from enticing, requesting or otherwise exerting pressure on the Player by communicating directly or indirectly, public or non-public, regardless by which means or form of communication, with the Player aiming to make the Player participate in the Olympic Games without Schalke release of the Player from his obligations arising from the employment agreement; 2) release the Player from any request or duty to participate in the Olympic Games; and 3) pay a sum of money in Euro to FIFA as a measure of sanction or alternatively to order any other measure or sanction PSC determines to be appropriate in due consideration of the circumstances. On 23rd July 2008 FIFA issued Circular 1153 which relevant terms read as follows: “Release of Players for the Men.s Olympic Football Tournament Beijing 2008. We refer to the above mentioned issue, which has apparently led to a certain amount of confusion as to whether players have to be released for Men.s Olympic Football Tournament Beijing 2008. [...] Regarding the release of players under the age of 23, the football family has always agreed that these players shall be released for the Men.s Olympic Football Tournament. This principle has always been accepted in the past and never called into question. In this respect, please note that according to article 1 paragraph 2 of the Annexe 1 of the Regulations on the Status and Transfer of Players, the release of players for international duties is mandatory for matches on dates listed in the coordinated international match calendar. However, the Men.s Olympic Football Tournament Beijing 2008 was deliberately not officially included in the coordinated international match calendar. This is based on the fact that the introduction of the Men.s Olympic Football Tournament would not be congruent with the said calendar. Due to its unique character, the Men.s Olympic Football Tournament has always been internationally treated differently. However, this does not mean that there is not release obligation for the relevant clubs. In view of the importance of Men.s Olympic Football Tournament for the entire sporting movement in general and football in particular, and given the specific nature of the event, as well as on the basis of customary law, the release of players below the age of 23 has therefore always been mandatory for all clubs. The same principle shall apply for Beijing 2008. In fact, it would appear to be against the spirit of the Olympic regulations to hinder players under the age of 23, who are actually the core of the squads participating in the Men.s Olympic Football Tournament, to take part in the final phase of the event. For the avoidance of doubt, please be informed that the release of players over the age of 23 (i.e. the three out-of-quota players who are eligible for the final phase of the Men.s Olympic Football Tournament) is not compulsory, but as always, we appeal for solidarity within the football family”. On 29th July 2008 the Emergency Committee of FIFA issued the following statement: “The Emergency Committee was contacted to deliberate about the obligation of clubs to release their under 23 aged players for the Olympic Football Tournaments, since this issue apparently led to a certain amount of confusion in connection with the Olympic Men Football Tournament Beijing 2008.[...] In addition the FIFA Emergency Committee also confirmed referring to the longstanding and undisputed practice existing since 1988, that the application of customary law is justified. Finally, the Emergency Committee unanimously concluded that an obligation for clubs to release their players for the Olympic Football Tournament exists. Congruously, the same applies for the Olympic Men Football Tournament Beijing 2008”. On 6th August 2008 an award in the cases CAS 2008/A/1622, 1623 & 1624 FC Schalke 04, Werder Bremen & FC Barcelona v. FIFA concerning the release of certain players for the OG was rendered. With regard to the Club, this award stated that: “The Appellant FC Schalke 04 has no legal obligation to release the Player Marcio Rafael Ferreira de Souza alias “Rafinha” for the Olympic Football Tournament 2008 in Beijing”. On the same date the Club made an offer to CBF by virtue of which it would release the Player to play in the OG in exchange of the payment of certain amounts and the subscription of certain insurances. The CBF did not respond to this offer. On 11th August 2008 the Club filed a claim before FIFA against the CBF asking for the following: “1) Defendant is prohibited forthwith from engaging, let it be by preparatory training or during tournament matches, Marcio Rafael Ferreira de Souza alias Rafinha (“Player”) as a member of the Brazilian Olympic National Football Team during the XXIX Olympic Tournament . Beijing 2008 . (Olympic Games); 2) Defendant is ordered to release the Player from any call-up or duty to participate as a member of the Brazilian Olympic National Football Team during the Olympic Games and to send the Player back to the Claimant immediately; 3) As a sanction, the Defendant has to pay for every calendar day Defendant is engaging, let it be preparatory training or during tournament matches, the Player as a member of the Brazilian Olympic National Football Team during the Olympic Games and not releasing the Player from any call-up or duty in violation of the prohibition, a net amount of EURO […] to the charitable foundation “Schalke hilft” gemeinnutzige Gesellschaft mit beschrankter Haftung (geGmbH) and impose appropriate further sanctions to discipline the Defendant; and 4) As a sanction, the Defendant has to pay for every calendar day Defendant has engaged, let it be preparatory training or during tournament matches, the Player as a member of the Brazilian Olympic National Football Team since July 23, 2008 and until the prohibition as applied for by Claimant under No. 1 has been finally decided, the net amount of EURO […] to the charitable foundation “Schalke hilft” gemeinnutzige Gesellschaft mit beschrankter Haftung (geGmbH) and impose appropriate further sanctions to discipline the Defendant”. On 12th August 2008 FIFA sent to the Club a letter signed by FIFA.s Head of Legal Affairs and FIFA.s Head of Player Status, in which it was stated that FIFA was not in a position to intervene in the matter submitted by the Club: “[…] Considering the contents of your correspondence, it appears that the requests made by the club FC Schalke 04 against the CBF are without exception based on the presumption that the Brazilian player Marcio Rafael Ferreira de Souza (“Rafinha”), by staying with the Brazilian U23-Association team at the Men¢¥s Olympic Football Tournament in Beijing, is in breach of his employment related duties towards the club FC Schalke 04. However, neither is such a breach of contract established by a final and binding decision of any possible competent deciding body, nor do you seem to be intending to lodge a claim against the player in question for breach of contract by means of your current correspondence. Consequently, and as an employment contract may create rights and obligations only inter partes, as a general rule, a claim based on the alleged breach of an employment contract cannot be made against a third party that is not party to the employment contract concerned. Such third-party effect is not vindicable. Furthermore, we understand that you base your claim also on provisions of the Regulations on the Status and Transfer of Players related to the late return of a player after a rightful release for international duties. The relevant provisions are not meant to be applied in cases where an obligation to release the player does not exist. In view thereof, we do not appear to be in a position to intervene on behalf of FC Schalke 04 in the present matter. We thank you for taking note of the above and trust in your understanding of the situation”. In light of the above mentioned, on 12th August 2008 the Club filed an appeal before CAS against the mentioned letter of FIFA (which the Club considered and called a “decision”), requesting the CAS to set it aside and to grant the Club the pleadings made before FIFA the day before, which were reproduced mutatis mutandis before CAS. On 14th August 2008 the Club filed its appeal brief in which it requested CAS to render an award in the following terms: “I. The decision of FIFA PSC not to render a decision is set aside. II. By engaging, let it be by preparatory training or during tournament matches, Marcio Rafael Ferreira de Souza alias Rafinha (Player) as a member of the Brazilian Olympic National Football Team during the XXIX Olympic Tournament . Beijing 2008 . (Olympic Games) Respondent violated FIFA Rules and Regulations. III. As sanction for the violation of FIFA Rules and Regulations the Respondent is ordered to pay for every calendar day since July 21, 2008 and until the date on which then Player resumes service with Appellant an amount in EURO.s to be determined by CAS and payable to the charitable foundation - “Schalke hilft” gemeinnutzige Gesellschaft mit beschrankter Haftung (geGmbH),Gelsenkirchen Deutschland . due upon expiry of the third day since the decision in this matter was announced to the parties. IV. As compensation the Respondent is ordered to pay for every calendar day since July 21, 2008 and until the date on which the Player resumes service with Appellant to Appellant the amount of EURO.s […] due upon expiry of the third day since the decision in this matter was announced to the parties. V. The costs of the proceedings shall be borne by the Respondent. VI. The legal and other costs incurred in connection with this arbitration shall be born by the Respondent”. On 1st September 2008 CBF filed its answer to the appeal, in which it (i) requests CAS, as preliminary issue, not to admit the appeal as in its view, the letter of FIFA of 12th August 2008 is not a decision that can be appealed before CAS, and (ii) in any case opposes to the merits of the appeal. On 4th November 2008 FIFA declared not to be interested in intervening in the present proceedings. Notwithstanding this, FIFA pointed out that the letter in which the Club grounded its appeal was not a decision of the FIFA bodies but a mere letter of the administration of FIFA of informative nature, which implies that the appeal is inadmissible according to article R47 of the CAS Code of Sports-related arbitration (CAS Code): In this respect, we would like to underline that contrary to the wording of your aforementioned correspondence, the subject of the present appeal in question is not to be considered as a decision of a body of FIFA, but as a letter of the administration of FIFA, which has purely informative and non-prejudicing content. As a matter of fact, the letter at stake does not contain any formal decision of a body of FIFA, but only an opinion of the administration of the latter, and its contents have a purely informative character that do not prejudice any decision which could be taken in the future by any deciding body of FIFA in this or in a similar matter. Consequently, and considering art. R47 par. 1 of the Code, according to which “An appeal against the decision of a federation, association or sports-related body may be filed with the CAS” (emphasis added), the present appeal cannot be considered as admissible and therefore must be rejected, as it is not directed against a formal decision of FIFA. LAW Applicable law 1. Article R58 of the CAS Code states the following: “The Panel shall decide the dispute according to the applicable regulations and the rules of law chosen by the parties or, in the absence of such a choice, according to the law of the country in which the federation, association or sports-related body which has issued the challenged decision is domiciled or according to the rules of law, the application of which the Panel deems appropriate. In the latter case, the Panel shall give reasons for its decision”. 2. Article 62.2 of the FIFA Statutes states the following: “The provisions of the CAS Code of Sports-Related Arbitration shall apply to the proceedings. CAS shall primarily apply the various regulations of FIFA and, additionally, Swiss law”. 3. According to the mentioned provisions, FIFA rules and additionally Swiss Law are applicable to this case. 4. Therefore the Panel considers that the present dispute shall be resolved according to FIFA rules and additionally to Swiss Law. 5. The admissibility of an appeal before CAS shall be examined in light of article R47 of the CAS Code, which reads as follows: “An appeal against the decision of a federation, association or sports-related body may be filed with the CAS insofar as the statutes or regulations of the said body so provide or as the parties have concluded a specific arbitration agreement and insofar as the Appellant has exhausted the legal remedies available to him prior to the appeal, in accordance with the statutes or regulations of the said sports-related body. An appeal may be filed with the CAS against an award rendered by the CAS acting as a first instance tribunal if such appeal has been expressly provided by the rules applicable to the procedure of first instance”. [Emphasis added] 6. This article clearly stipulates that the appeals before CAS shall be lodged against a decision of a federation, association or sports-related body. 7. The same general principle is gathered in article 63.1 of the FIFA Statutes, which states that: “Appeals against final decisions passed by FIFA.s legal bodies and against decisions passed by Confederations, Members or Leagues shall be lodged with CAS within 21 days of notification of the decision in question”. 8. In the present case the admissibility of the appeal filed by the Club is being challenged on the basis of considering that the letter which the Appellant considers as being the appealable decision (i.e. the FIFA.s letter dated 12th August 2008) is not a decision. 9. In view of such challenge the Panel shall determine if the letter of FIFA dated 12 August 2008 shall be considered an appealable decision or not. 10. For such purpose the Panel deems convenient to firstly recall the jurisprudence of CAS regarding the concept of “decision”. The general principles that can be extracted from CAS jurisprudence in this respect are mainly the following: a) The existence of a decision does not depend on the form in which it is issued. For instance, in the awards of the cases CAS 2005/A/899 & 2007/A/1251 it is stated that: “[…] the form of a communication has no relevance to determine whether there exists a decision or not. In particular, the fact that the communication is made in the form of a letter does not rule out the possibility that it constitutes a decision subject to appeal”. [Emphasis added] b) A communication intending to be considered a decision shall contain a ruling tending to affect the legal situation of its addressee or other parties. This position is held, among others, in the following awards: - CAS 2005/A/899 & 2007/A/1251: “In principle, for a communication to be a decision, this communication must contain ruling, whereby the body issuing the decision intends to affect the legal situation of the addressee of the decision or other parties”. [Emphasis added] - CAS 2004/A/659: “35. The Panel has thus to consider if the letter of 5 July 2005 constitutes a decision in the sense of the code, susceptible to an appeal to the CAS, which is a necessary condition to the jurisdiction of the CAS to rule in the present matter. 36. According to the definition of the Federal Tribunal, “the decision is an act of individual sovereignty addressed to an individual, by which a relation of concrete administrative law, forming or stating a legal situation, is resolved in an obligatory and constraining manner. The effects must be directly binding both with respect to the authority as to the party who receives the decision”. (cf. ATF 101 Ia 73). A decision is thus an unilateral act, sent to one or more determined recipients and is intended to produce legal effects”. [Emphasis added] - CAS 2004/A/748: “In light of the above CAS precedents, the Panel finds that the IOC President.s letter of 23 September 2004 contained in fact a clear statement of the resolution of the disciplinary procedure against Mr Hamilton. That statement had the additional effect of resolving the matter in respect of all interested parties: “the Disciplinary Commission [...] is being dissolved, and the IOC will not be pursuing sanctions regarding this matter”. As a consequence of this ruling, the anti-doping case against Mr Hamilton was closed and Mr Hamilton could retain his gold medal; at the same time the other competitors (and in particular Mr Ekimov and Mr Rogers) could not benefit from the possible disqualification of Mr Hamilton. In other words, the legal situations of the addressee and of the other concerned athletes were materially affected. [Emphasis added] It seems also evident from the text of the letter (the “IOC hereby informs you” and “the IOC will not be pursuing sanctions”) that the IOC President intended such communication to be a decision issued on behalf of the IOC. Accordingly, the Panel has no hesitation in finding that the IOC President.s letter dated 23 September 2004 . without taking position on whether this Presidential action was within his powers or not . is a true “decision” of the IOC (hereinafter referred to as the “Decision of 23 September 2004”) and, thus, can be appealed under Art. R47 of the Code”. c) A ruling issued by a sports-related body refusing to deal with a request can be considered a decision under certain circumstances. This principle has been recognised, among others, in the following awards: - CAS 2007/A/1251: “The Panel finds that by responding in such manner to ARIS. request for relief, FIFA clearly manifested it would not entertain the request, thereby making a ruling on the admissibility of the request and directly affecting ARIS. legal situation. Thus, despite being formulated in a letter, FIFA.s refusal to entertain ARIS. request was, in substance, a decision”. [Emphasis added] - CAS 2005/A/994: “As this Panel already stated in its decision of 15 July 2005, if a body refuses without reasons to issue a decision or delays the issuance of a decision beyond a reasonable period of time, there can be a denial of justice, opening the way for an appeal against the absence of a decision (CAS/A/899; see also CAS award of 15 May 1997, published in Digest of CAS Awards 1986-1998, p. 539; see also Jan Paulsson, Denial of justice in international law, Cambridge University Press, New York 2005, pp. 176-178). […] [Emphasis added] A decision from FIFA or one of its juridical bodies not to open a disciplinary procedure . or the mere absence of any reaction . must therefore be considered as a decision which is final within FIFA. It is thus subject to an appeal with CAS. […] [Emphasis added] According to Swiss case law, there can be a denial of justice (so-called “substantive” denial of justice - deni de justice materiel”) even after a decision has been issued, if such decision is arbitrary, i.e. constitutes a very serious breach of a statutory provision or of a clear and undisputable legal principle, or when it seriously offends the sense of justice and equity”. [Emphasis added] - CAS 2005/A/899: “In principle, for a communication to be a decision, this communication must contain ruling, whereby the body issuing the decision intends to affect the legal situation of the addressee of the decision or other parties. However, there can also be a decision where the body issues a ruling as to the admissibility or inadmissibility of a request, without addressing the merits of such request”. [Emphasis added] 11. Based on the above, the Panel believes that an appealable decision of a sport association or federation “is normally a communication of the association directed to a party and based on an .animus decidendi., i.e. an intention of a body of the association to decide on a matter […]. A simple information, which does not contain any .ruling., cannot be considered a decision”. (BERNASCONI M., When is a .decision. an appealable decision?, in: RIGOZZI/BERNASCONI (eds.), The Proceedings before the CAS, Bern 2007, p. 273). 12. The Panel shall therefore consider these general principles and apply them to the present case. 13. In the referred task the Panel deems important to check the content of the following exhibits produced to the CAS file: A) The letter of FIFA dated 12 August 2008 itself, which relevant part reads as follows: “Considering the contents of your correspondence, it appears that the requests made by the club FC Schalke 04 against the CBF are without exception based on the presumption that the Brazilian player Marcio Rafael Ferreira de Souza (“Rafinha”), by staying with the Brazilian U23-Association team at the Men¢¥s Olympic Football Tournament in Beijing, is in breach of his employment related duties towards the club FC Schalke 04. However, neither is such a breach of contract established by a final and binding decision of any possible competent deciding body, nor do you seem to be intending to lodge a claim against the player in question for breach of contract by means of your current correspondence. Consequently, and as an employment contract may create rights and obligations only inter partes, as a general rule, a claim based on the alleged breach of an employment contract cannot be made against a third party that is not party to the employment contract concerned. Such third-party effect is not vindicable. Furthermore, we understand that you base your claim also on provisions of the Regulations on the Status and Transfer of Players related to the late return of a player after a rightful release for international duties. The relevant provisions are not meant to be applied in cases where an obligation to release the player does not exist. In view thereof, we do not appear to be in a position to intervene on behalf of FC Schalke 04 in the present matter”. B) The letter of FIFA to CAS dated 4 November 2008 intending to justify the inadmissibility of the present appeal, which pertinent part reads as follows: “[…] the subject of the present appeal in question is not to be considered as a decision of a body of FIFA, but as a letter of the administration of FIFA, which has purely informative and non-prejudicing content. The letter at stake does not contain any formal decision of a body of FIFA, but only an opinion of the administration of the latter, and that its contents have a purely informative character that do not prejudice any decision which could be taken in the future by any deciding body of FIFA in this or in a similar matter. Consequently, and considering art. R47 par. 1 of the Code, according to which “An appeal against the decision of a federation, association or sports-related body may be filed with the CAS” (emphasis added), the present appeal cannot be considered as admissible and therefore must be rejected, as it is not directed against a formal decision of FIFA”. 14. It appears from the letter of 12 August 2008 that FIFA indeed declares that it is not in a position to intervene in the case, which prima facie and in abstract could be understood as an absence of decision (or as a refusal to deal with a request) likely to be appealed before CAS according to the above examined CAS jurisprudence. 15. However the Panel understands that such a simplistic position cannot be held in the present case if a careful and accurate interpretation of the entire contents and considerations of the mentioned letter (and of the letter of 4 November 2008) is made. 16. The Panel is of the opinion that in the referred letters of 12 August and 4 November 2008, FIFA does not close the possibility of dealing with the case concerning the departure of the Player from the Club.s discipline to take part in the OG with his national team. To the contrary, FIFA expressly recognises in its letter of 4 November 2008 that the contents of the letter of 12 August “do not prejudice any decision which could be taken in the future by any deciding body of FIFA in this or in a similar matter”. 17. In other words, the Panel understands that in the mentioned letters, FIFA is not stating that there is no other recourse for the Club within FIFA to deal with the consequences derived from the Player having left his Club to join his national team in Beijing, or that the Club must submit its claims and petitions arising from it before another body or institution. If this were the case, it could be possibly contended that a ruling affecting the legal situation of the Club (i.e. a decision, or rather a “non-decision”) exists. In the Panel.s opinion, what FIFA is actually stating in these letters is that it is not in a position to intervene in the matter submitted by the Club in the way it has been submitted, but leaves the door open to deal with the case if appropriately filed before its bodies. And this, in the Panel.s view, makes the difference with a situation of strict and final denial of justice eventually challengeable before CAS. 18. The above mentioned grounds lead the Panel to consider that the letter of FIFA dated 12 August 2008: i) is not a ruling materially affecting the legal situation of the parties (i.e. a decision), and ii) does not constitute an absence of ruling where there should have been a ruling (i.e. denial of justice). 19. It is true that FIFA declares in the referred letter that it is not in a position to intervene on behalf of the Club in the matter as submitted by it, but in the Panel.s view, and as expressly acknowledged by FIFA, the Club is not at all prevented from instituting the appropriate legal proceedings before FIFA to exercise any rights and actions derived from the fact of the Player having left the Club to join his national team to take part in the OG. Rather, the letter of FIFA dated 12 August 2008 does simply inform the Appellant that FIFA seems not to be in position to intervene yet, but may be in such a position once Appellant has followed the procedure available to it. 20. Therefore the letter of FIFA dated 12 August 2008 is not a decision. Based on article R47 of the CAS Code and on article 63.1 of the FIFA Statutes the present appeal shall be declared inadmissible. 21. This conclusion, finally, makes it not necessary for the Panel to consider the other requests submitted by the parties to the Panel. Furthermore, all other prayers for relief are rejected. The Court of Arbitration for Sport rules: 1. The appeal filed by FC Schalke 04 with regard to the letter of FIFA dated 12 August 2008 is inadmissible. 2. All other prayers for relief are dismissed. 3. The arbitration procedure CAS 2008/A/1633 FC Schalke 04 v. Confederacao Brasileira de Futebol is removed from the CAS roll. (…) _______________________________
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it