F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 9 novembre 2004, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Piat (Francia), membro Philippe Diallo (Francia), membro del reclamo presentato dal club, X, Uruguay, come querelanti nei confronti del club, Y, Svezia, come convenuto in merito contributo di solidarietà in relazione con il giocatore, Z, Fatti all’origine della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 9 novembre 2004, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Piat (Francia), membro Philippe Diallo (Francia), membro del reclamo presentato dal club, X, Uruguay, come querelanti nei confronti del club, Y, Svezia, come convenuto in merito contributo di solidarietà in relazione con il giocatore, Z, Fatti all'origine della controversia - Il giocatore, Z, è stato trasferito su una base prestito da A (Uruguay) a Y per mezzo di un contratto di finanziamento sottoscritto il 31 marzo 2003. - Una tassa di prestito di 25.000 euro è stato concordato. - Inoltre, in base al presente accordo di prestito, Y è stato dato un opzione esclusiva per acquisire i servizi del giocatore a titolo definitivo. Questa opzione doveva essere esercitata per iscritto prima del 31 luglio 2003. - La Federcalcio svedese ha confermato che il suo club membro non ha esercitato questa opzione. - Club X (Uruguay), il club con il quale è stato registrato il giocatore dal 21 febbraio 1991 al 29 maggio 1996 nel secondo la relativa conferma della FA Uruguay, sostiene che il diritto di ricevere da Y una somma di denaro di pertinenza della solidarietà Meccanismo, anche se il fatto che il giocatore è stato trasferito in comodato solo. - Gli argomenti addotti dalla X sono i seguenti: In riferimento all'articolo 25 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, in combinato disposto con l'articolo 10 del regolamento di applicazione: o Il giocatore è un calciatore non dilettante, o si trasferisce ad un altro società affiliata ad un'altra associazione nazionale; o si trasferisce nel corso del suo contratto; o un indennizzo è stato pagato per il suo club precedente, cioè una tassa prestito. Facendo riferimento al punto 4 della circolare n ° 769: o Il prestito di un giocatore da un club ad un altro club è trattato di vista amministrativo, come un trasferimento, o L'applicazione del meccanismo di solidarietà nasce da "un trasferimento internazionale nel corso della durata del suo contratto", che è emerso nel caso di specie; o alla sua società ha ricevuto una compensazione finanziaria. - X chiede alla Camera di Risoluzione delle Controversie per determinare se il prestito del giocatore, Z, dalla A alla Y genera un diritto al contributo di solidarietà a favore di X. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie I membri della Camera di Risoluzione delle Controversie sono stati convocati per passare una decisione su tale questione dal presidente ai sensi dell'art. 1 punto 6) del Regolamento prassi e procedure della Camera di Risoluzione delle Controversie. I membri della Camera in primo luogo proceduto a confermare che, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori della Camera è competente a trattare la questione in esame. La Camera di Risoluzione delle Controversie ha preso debitamente atto delle argomentazioni presentate dalla X. La Camera ha convenuto che la formulazione del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori non specifica se il pagamento del contributo di solidarietà è dovuto anche nel caso di un prestito di un giocatore. In effetti, l'unica spiegazione contenuta nel presente regolamento è che contributo di solidarietà è dovuto quando un giocatore viene trasferito nel corso di un contratto. Tuttavia, la Camera ha sottolineato che non era mai stata l'intenzione del legislatore di applicare l'obbligo del pagamento del contributo di solidarietà ai casi di un prestito di un giocatore. In sostanza, il concetto che sta dietro il diritto al contributo di solidarietà è stato quello di condividere una parte di una tassa di trasferimento tra i club coinvolti nella formazione e l'educazione di un giocatore. Un'indennità di trasferimento, però, solo dovuta quando un giocatore viene trasferito su una base precisa e non può essere equiparato a una tassa prestito. Pertanto, prendendo in considerazione quanto sopra e in conformità con la sua giurisprudenza, la Camera ha deciso di respingere la richiesta del club uruguaiano. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, X, viene rifiutato. 2. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de l'Elysée 28 1006 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www. tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2004-2005) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 9 November 2004, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Philippe Piat (France), member Philippe Diallo (France), member on the claim presented by the club, X, Uruguay, as Claimant against the club, Y, Sweden, as Respondent regarding solidarity contribution in connection with the player, Z, Facts of the case − The player, Z, was transferred on a loan basis from A (Uruguay) to Y by means of a loan agreement signed on 31 March 2003. − A loan fee of EUR 25,000 was agreed upon. − In addition, according to this loan agreement, Y was given an exclusive option to acquire the player’s services on a definite basis. This option had to be exercised in writing prior to 31 July 2003. − The Swedish Football Federation has confirmed that its member club has not exercised this option. − Club X (Uruguay), the club with which the player was registered from 21 February 1991 until 29 May 1996 in accordance with the relevant confirmation of the Uruguay FA, claims that it is entitled to receive from Y an amount of money pertaining to solidarity mechanism, even though the fact that the player was transferred on a loan basis only. − The arguments put forward by X are the following: Referring to Article 25 of the Regulations for the Status and Transfer of Players in conjunction with Article 10 of the Application Regulations: o The player is a non-amateur player; o He moved to another club affiliated to another national association; o He moved during the course of his contract; o A compensation was paid to his previous club, i.e. a loan fee. Referring to section 4 of circular letter nr 769: o The loan of a player by one club to another club is dealt with administratively like a transfer; o The application of solidarity mechanism arises from “an international transfer during the term of his contract”, which has transpired in the present case; o His previous club received financial compensation. − X asks the Dispute Resolution Chamber to determine as to whether the loan of the player, Z, from A to Y generates a right to solidarity contribution in favour of X. Considerations of the Dispute Resolution Chamber The members of the Dispute Resolution Chamber were summoned to pass a decision on this matter by the Chairman pursuant to Art. 1 point 6) of the Rules Governing the Practice and Procedures of the Dispute Resolution Chamber. The members of the Chamber firstly proceeded to confirm that in accordance with Article 42 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players the Chamber is competent to deal with the present matter. The Dispute Resolution Chamber took due note of the argumentation put forward by X. The Chamber agreed that the wording of the Regulations for the Status and Transfer of Players does not specify whether the payment of solidarity contribution is also due in the case of a loan of a player. Indeed, the sole explanation contained in these regulations is that solidarity contribution is owed when a player is transferred during the course of a contract. However, the Chamber underlined that it had never been the intention of the legislator to apply the obligation of the payment of solidarity contribution to the cases of a loan of a player. Essentially, the concept behind the entitlement to solidarity contribution was to share a proportion of a transfer fee among the clubs involved in the training and education of a player. A transfer fee is, however, only owed when a player is transferred on a definite basis and cannot be equated to a loan fee. Therefore, taking into consideration the above and in accordance with its jurisprudence, the Chamber decided to reject the claim of the Uruguayan club. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, X, is rejected. 2. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 10 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de l’Elysée 28 1006 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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