F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 9 novembre 2004, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Piat (Francia), membro Philippe Diallo (Francia), membro sulla domanda presentata dal Club A., come attore contro il Club B., come Resistente 1 e Club C., come Resistente 2 per quanto riguarda una disputa sul pagamento della solidarietà contribuzione relativa ai trasferimenti dei fatti X. giocatore del caso
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 9 novembre 2004, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Piat (Francia), membro Philippe Diallo (Francia), membro sulla domanda presentata dal Club A., come attore contro il Club B., come Resistente 1 e Club C., come Resistente 2 per quanto riguarda una disputa sul pagamento della solidarietà contribuzione relativa ai trasferimenti dei fatti X. giocatore del caso - X. Il giocatore è nato il 13 ottobre 1976. - Si è unito al club di A. nel corso della stagione 1991, all'età di 14 anni. - All'età di 21 anni era in prestito al club di B. per una stagione. - Il 2 agosto 2001, il giocatore X. aderito al club di A. - Il 30 gennaio 2003, il giocatore è stato trasferito dal Z. club al B. club, al costo di USD 1,2 milioni. - Più tardi, il 12 novembre 2003, il club di B. e il C. del club accettato il trasferimento del giocatore al club di C. per un importo di euro 1.751.800, che però, secondo il C. club è stato successivamente ridotto 70.000 euro per un totale di 1.681.800 EUR. - A. Il club sta sostenendo contributo di solidarietà per i trasferimenti. - Nonostante le richieste ricorrenti, l'Amministrazione FIFA ha ricevuto alcuna informazione da parte del B. club, ha motivato la sua non-pagamento. - C. Il club ha indicato che essa si considera non è responsabile per il pagamento del contributo di solidarietà in quanto esplicitamente concordato con il club di B. che quest'ultima si farà carico del pagamento del contributo di solidarietà e che questo è stato messo per iscritto al punto 3 dell'allegato 1 del contratto di cessione. - In risposta alla presente, l'Amministrazione FIFA C. ha informato il club della recente giurisprudenza della Camera di Risoluzione delle controversie in cui si afferma che il nuovo club di un giocatore rimane responsabile per il pagamento del contributo di solidarietà, anche se ha un accordo contrario trovato a questo linea di principio con la società di provenienza del giocatore. - In tal caso, e una volta che il nuovo club ha versato il contributo di solidarietà al club di formatura, può tornare a FIFA al fine di recuperare l'importo pagato in luogo della società di provenienza del giocatore. - Nonostante queste spiegazioni, il C. club ha omesso di versare l'importo dovuto alla A. club - A. Il club sta sostenendo la piena 5% del contributo di solidarietà per i trasferimenti, pari a USD 60.000 e EUR 87.500. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie I membri della Camera di Risoluzione delle Controversie sono stati convocati per passare una decisione su tali questioni da parte del Presidente ai sensi dell'art. 1 punto 6) del Regolamento prassi e procedure della Camera di Risoluzione delle Controversie. Come stabilito dall'art. 25 § 2 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (di seguito "regolamenti di trasferimento"), rientra nella competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto al meccanismo di solidarietà. I membri della Camera di Risoluzione delle Controversie iniziato le loro deliberazioni, indicando che avrebbero innanzitutto esaminare la richiesta del club di A. derivanti dalla cessione del giocatore dal club X. Z. al B. club e che, in una seconda fase, che prenderà in considerazione la censura relativa al trasferimento del giocatore citato dal B. club al club di C. Sul punto relativo al trasferimento del giocatore dal X. Z. club al B. club, i membri della Camera ha sottolineato che una copia del contratto di cessione stabilito dal club di questi il 28 dicembre 2002, indicando una tassa di trasferimento di USD 1,2 milioni, è in suo possesso. Inoltre, la Camera ha sostenuto che la Federcalcio del club di A. aveva confermato il posto di prendere questo trasferimento come pure il fatto che la Z. giocatore è stato registrato con il proprio club di A. dal 1991 fino al 2001. Prendendo in considerazione questi fatti, i membri della Camera ha stabilito che i requisiti di cui all'art. 25 § 1 del Regolamento di trasferimento era stata debitamente soddisfatte. Di conseguenza, il club di A. ha diritto a chiedere la solidarietà corrispondente agli anni che la Z. giocatore trascorsi al suo club, età compresa tra i 12 e 23. Successivamente, i membri della Camera si rivolse a Art. 11 § 1 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori, in cui si afferma chiaramente che il nuovo club di un giocatore versa l'importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà per i club coinvolti nella formazione del giocatore. Inoltre, questo articolo stabilisce inoltre che il contributo di solidarietà è pagabile entro 30 giorni dalla registrazione nuova del giocatore. Tenendo in mente queste disposizioni, la Camera ha concluso che il B. club è responsabile nei confronti del contributo di solidarietà derivante da questo trasferimento. Poiché né la Federazione calcio del club di B. né il club di B. offerto alcuna spiegazione circa i motivi per cui il club B.failed di rispettare l'obbligo di pagare il contributo di solidarietà, la Camera ha stabilito che il club di B. era semplicemente fallito per soddisfare l'obbligo di pagamento. I membri della Camera accanto rivolto alla domanda riguardante la percentuale di contributo di solidarietà a favore del club di A. In questo contesto, la Camera ha osservato che il giocatore Z. aderito al club di A. all'età di 14 e che, al All'età di 21 anni, il giocatore trascorso una stagione in prestito al club Q. Tenendo a mente questi fatti, la Camera ha concluso che la A. club non ha il diritto di esigere l'intero contributo di solidarietà del 5% ma l'80% della solidarietà del 5% contributo, corrispondente al tempo effettivo che il giocatore a l suo club. Alla luce di quanto sopra esposto, i membri della Camera ha deciso che la A. club ha diritto a ricevere l'80% del contributo di solidarietà del 5% derivante dal trasferimento del giocatore Z al club di B. Di conseguenza, il club deve pagare B. USD 48.000 alla A. club di cui sopra, e dato che l'intero importo del contributo di solidarietà avrebbe dovuto essere pagato entro la fine di febbraio 2003, un pagamento di interessi di mora del 5% pa come dal 1o marzo 2003 fino al giorno del pagamento viene applicata. In continuazione, la Camera si voltò verso l'affermazione della squadra A. proveniente dal successivo trasferimento della Z. lettore dal B. club al club di C. In questo contesto, la Camera ha preso in considerazione le spiegazioni offerte dal club di C ., secondo la quale si era contrattualmente concordato con il club di B. che quest'ultima si farà carico delle eventuali pagamenti oltre contributo di solidarietà. Su questo punto, la Camera di Risoluzione delle Controversie sottolineato che c'è stato recentemente un aumento nei casi relativi al mancato pagamento del contributo di solidarietà, a causa del fatto che i club di acquisizione dei diritti federativi ai giocatori spesso omettono di mantenere la solidarietà del 5% contributi da versare ai club coinvolti nella formazione del giocatore e l'istruzione. In tali casi, il club che erroneamente versato il 100% dell'indennità di trasferimento concordato con la società di provenienza del giocatore si considera in chiaro per quanto riguarda il contributo di solidarietà e chiederà ai club aventi diritto al contributo di solidarietà di ritornare alla società di provenienza invece del lettore. La Camera ha osservato che nel caso in esame, la situazione è piuttosto simile, in quanto i club di B. e C. hanno deciso di rendere il club di B. responsabile per il pagamento del contributo di solidarietà e che questo fatto è stato comunicato al club A. In questo contesto, la Camera ha ribadito che ai sensi dell'art. 11 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori, è compito del nuovo club del giocatore per calcolare l'importo dovuto quale contributo di solidarietà ai club coinvolti nella formazione del giocatore e di ripartire tale importo in conformità con la storia della carriera del giocatore. Inoltre, § 1 del citato articolo stabilisce chiaramente che il nuovo club del giocatore deve pagare l'importo dovuto come contributo di solidarietà ai club di formazione entro 30 giorni dalla registrazione del giocatore. La Camera ha sottolineato che, in conformità al Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori, la C. club è responsabile per il pagamento del contributo di solidarietà ai club coinvolti nella formazione del lettore Z. Il fatto che la C. ha trovato un club di diversa disposizione con il club di B. non ha alcuna influenza sulla domanda della A. club, dato che la A. club non era una parte di questo accordo. Dopo aver pagato l'importo dovuto ad A., il C. club può tornare alla FIFA, in modo da cercare la restituzione di tale importo dal club di B. Di conseguenza, il club C. è tenuto a versare contributo di solidarietà al club di A. Come indicato in precedenza, la percentuale da versare al club di A. è pari all'80% del contributo di solidarietà del 5%. In questo contesto, i membri della Camera ha osservato che il club di C. ritiene che, sebbene la tassa di trasferimento concordato con il club di B. era di 1.751.800 euro, il club di B. aveva beneficiato di una riduzione di 70.000 euro, riducendo così la finale ammontano a 1.681.800. Su questo punto, i membri della Camera ha insistito che non era stata fornita alcuna prova documentale che confermano questo fatto, nemmeno una dichiarazione scritta del club B. affermando di aver accettato a questa riduzione. Pertanto, la Camera non poteva accettare la riduzione della tassa di trasferimento come un dato di fatto e stabilito che essa avrebbe basato la richiesta del club di A. sulla tassa di trasferimento pari a EUR 1.751.800. Come risultato, la A. club ha diritto alla solidarietà per un importo di euro 70.072. Sulla somma di cui sopra, e dato che il pagamento della tassa di trasferimento era prevista per il 1 ° gennaio 2004 un pagamento di interessi di mora del 5% pa dal 1 ° febbraio 2004 fino al giorno del pagamento si applicano. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Le rivendicazioni del club di A. sono parzialmente accettate. 2. La resistente 1, il B. club, deve pagare un importo di USD 48.000 al club in A. concetto di contributo di solidarietà. Sul suddetto, l'importo di un pagamento di interessi di mora del 5% annuo, come dal 1o marzo 2003 fino al giorno del pagamento, viene applicata. 3. La resistente 2, il C. club, deve pagare un importo pari a EUR 70.072 al club in A. concetto di contributo di solidarietà. Sul suddetto, l'importo di un pagamento di interessi di mora del 5% annuo, come dal 1 ° febbraio 2004 fino al giorno del pagamento, viene applicata. 4. B. Il club e il club di C. sono dirette a pagare gli importi dovuti al club di A. entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 5. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de l'Elysée 28 1006 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www. tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2004-2005) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 9 November 2004, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Philippe Piat (France), member Philippe Diallo (France), member on the claim presented by Club A., as Claimant against Club B., as Respondent 1 and Club C., as Respondent 2 regarding a dispute on the payment of solidarity contribution relating to the transfers of the player X. Facts of the case − The player X. was born on 13 October 1976. − He joined the club A. during the 1991 season, at the age of 14. − At the age of 21 he was on loan at the club B. for one season. − On 2 August 2001, the player X. joined the club A. − On 30 January 2003, the player was transferred from the club Z. to the club B., for a fee of USD 1,200,000. − Later, on 12 November 2003, the club B. and the club C. agreed on the transfer of the player to the club C. for an amount of EUR 1,751,800, which, however, according to the club C. was later reduced by EUR 70,000 to a total of EUR 1,681,800. − The club A. is claiming solidarity contribution for both transfers. − Despite recurring requests, the FIFA Administration received no information from the club B., motivating its non-payment. − The club C. has indicated that it considers itself not responsible for the payment of the solidarity contribution since it explicitly arranged with the club B. that the latter would take charge of the payment of the solidarity contribution and that this was put down in writing in clause 3 of the annex 1 of the transfer agreement. − In response hereto, the FIFA Administration informed the club C. of the recent jurisprudence of the Dispute Resolution Chamber which states that the new club of a player remains responsible for the payment of the solidarity contribution even if it has a found agreement contrary to this principle with the former club of the player. − In such a case, and once the new club has paid the solidarity contribution to the forming club, it can revert to FIFA in order to reclaim the amount paid in lieu of the former club of the player. − Despite these explanations, the club C. has failed to pay the amount due to the club A. − The club A. is claiming the full 5% of solidarity contribution for both transfers amounting to USD 60,000 and EUR 87,500. Considerations of the Dispute Resolution Chamber The members of the Dispute Resolution Chamber were summoned to pass a decision on these matters by the Chairman pursuant to Art. 1 point 6) of the Rules Governing the Practice and Procedures of the Dispute Resolution Chamber. As established in Art. 25 §2 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (hereinafter “transfer regulations”), it falls within the purview of the Dispute Resolution Chamber to impose the observance of the obligations deriving from the entitlement to solidarity mechanism. The members of the Dispute Resolution Chamber commenced their deliberations by indicating that they would first examine the claim of the club A. deriving from the transfer of the player X. from club Z. to the club B. and that, in a second step, they would consider the claim relating to the transfer of the mentioned player from the club B. to the club C. On the point concerning the transfer of the player X. from the club Z. to the club B., the members of the Chamber underlined that a copy of the transfer agreement established by these club on 28 December 2002, indicating a transfer fee of USD 1,200,000, is in its possession. Furthermore, the Chamber maintained that the Football Association of the club A. had confirmed the taking place of this transfer as well as the fact that the player Z. was registered with its club A. from 1991 until 2001. Taking these facts into consideration, the members of the Chamber established that the requirements of Art. 25 §1 of the transfer regulations had been duly met. Consequently, the club A. is entitled to claim solidarity corresponding to the years which the player Z. spent at its club, between the ages of 12 and 23. Next, the members of the Chamber turned to Art. 11 §1 of the Regulations governing the Application of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players, which clearly states that the new club of a player shall pay the amount due as solidarity contribution to the clubs involved in the player’s training. Furthermore, this article also establishes that the solidarity contribution is payable within 30 days of the player’s new registration. Bearing these provisions in mind, the Chamber concluded that the club B. is responsible to the solidarity contribution deriving from this transfer. As neither the Football Federation of the club B. nor the club B. offered any explanations as to the reasons why the club B.failed to comply with the requirement of paying the solidarity contribution, the Chamber established that the club B. had simply failed to meet the obligation of payment. The members of the Chamber next turned to the question regarding the proportion of the solidarity contribution payable to the club A. In this context, the Chamber noted that the player Z. joined the club A. at the age of 14 and that, at the age of 21, the player spent one season on loan at the club Q. Bearing these facts in mind, the Chamber concluded that the club A. is not entitled to demand the full 5% solidarity contribution but rather 80% of the 5% solidarity contribution, corresponding to the actual time that the player spent at its club. In light of the aforementioned, the members of the Chamber decided that the club A. is entitled to receive 80% of the 5% solidarity contribution deriving from the player Z’s transfer to the club B. As a result, the club B. must pay USD 48,000 to the club A. On the aforementioned, and given that full amount of solidarity contribution should have been paid by the end of February 2003, a default interest payment of 5% p.a. as from 1 March 2003 until the day of the payment is applied. In continuation, the Chamber turned to the claim of the club A. originating from the subsequent transfer of the player Z. from the club B. to the club C. In this context, the Chamber took into consideration the explanations offered by the club C., according to which it had contractually arranged with the club B. that the latter would take charge of any payments over solidarity contribution. On this point, the Dispute Resolution Chamber outlined that there has recently been an augmentation in cases relating to the non-payment of the solidarity contribution, owing to the fact that the clubs acquiring the federative rights to players frequently omit to retain the 5% solidarity contribution payable to the clubs involved in the player’s training and education. In such cases, the club that mistakenly paid 100% of the transfer fee agreed upon with the former club of the player will consider itself in the clear regarding the solidarity contribution and will ask the clubs entitled to the solidarity contribution to revert to the former club of the player instead. The Chamber noted that in the case at hand, the situation is rather similar, in that the clubs B. and C. have agreed to make the club B. responsible for the payment of the solidarity contribution and that this fact was communicated to the club A. In this context, the Chamber reiterated that according to Art. 11 of the Regulations governing the Application of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players, it is the task of the new club of the player to calculate the amount owed as solidarity contribution to the clubs involved in the formation of the player and to distribute this amount in accordance with the player’s career history. Moreover, § 1 of the mentioned article clearly stipulates that the new club of the player must pay the amount due as solidarity contribution to the training clubs within 30 days of the player’s registration. The Chamber underlined that in accordance with the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players, the club C. is responsible for paying the solidarity contribution to the clubs involved in the formation of the player Z. The fact that the club C. found a different arrangement with the club B. has no influence on the claim of the club A., given that the club A. was not a party to this agreement. Upon paying the amount owed to A., the club C. may revert to FIFA so as to seek the restitution of this amount from the club B. Consequently, the club C. is liable to pay solidarity contribution to the club A. As indicated earlier, the proportion payable to the club A. is 80% of the 5% solidarity contribution. In this context, the members of the Chamber noted that the club C. maintains that although the transfer fee agreed upon with the club B. was of EUR 1,751,800, the club B. had granted it a reduction of EUR 70,000, thus reducing the final amount to EUR 1,681,800. On this point, the members of the Chamber insisted that they had not been provided with any documentary evidence corroborating this fact, not even a written statement of the club B. stating that it agreed to this reduction. Therefore, the Chamber could not accept the reduction of the transfer fee as a given fact and established that it would base the claim of the club A. on the transfer fee of EUR 1,751,800. As a result, the club A. is entitled to solidarity in the amount of EUR 70,072. On the aforementioned amount, and given that the full payment of the transfer fee was due by 1 January 2004, a default interest payment of 5% p.a. as from 1 February 2004 until the day of the payment shall apply. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claims of the club A. are partially accepted. 2. The respondent 1, the club B., must pay an amount of USD 48,000 to the club A. in concept of solidarity contribution. On the aforementioned, amount a default interest payment of 5% p.a., as from 1 March 2003 until the day of the payment, is applied. 3. The respondent 2, the club C., must pay an amount of EUR 70,072 to the club A. in concept of solidarity contribution. On the aforementioned, amount a default interest payment of 5% p.a., as from 1 February 2004 until the day of the payment, is applied. 4. The club B. and the club C. are directed to pay the amounts due to the club A. within 30 days as from the date of the notification of this decision. 5. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 10 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de l’Elysée 28 1006 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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