F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 4 febbraio 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Maurice Watkins (Inghilterra), membro Michele Colucci (Italia), membro Philippe Piat (Francia), membro sulla domanda presentata da A come Claiman contro la B, come convenuto quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento di i diritti federativi del giocatore C
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2004-2005) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 4 febbraio 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Maurice Watkins (Inghilterra), membro Michele Colucci (Italia), membro Philippe Piat (Francia), membro sulla domanda presentata da A come Claiman contro la B, come convenuto quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento di i diritti federativi del giocatore C i Fatti del caso nel 2003, D e B hanno concluso un accordo per la cessione dei diritti federativi del giocatore C. L'importo pagato dalla B per il trasferimento dei diritti federativi del giocatore era C EUR 17.600.000. E ha informato l'Amministrazione FIFA che C è nato il 26 ottobre 1980 e registrato per club di A dal 14 dicembre 1989 al 6 marzo 1996, età compresa tra i 9 e 15. A rivendica il pagamento del 5% stabilito dall'art. 25 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori (in prosieguo: il Regolamento) per quanto riguarda il contributo per il meccanismo di solidarietà connesso al trasferimento dei diritti federativi del giocatore C a B. Secondo i regolamenti, il nuovo club in questione è per distribuire il 5% di questo importo compensativo al club (s) dove il giocatore ha giocato età compresa tra i 12 e 23. Dopo diverse scadenze dati a B in modo che venga avviato con la distribuzione di cui sopra o di fornire all'Amministrazione FIFA con la sua posizione in materia, a condizione che il B Amministrazione FIFA con una copia di una lettera firmata tra esso e D, secondo la quale la Quest'ultimo sarebbe tenuto a pagare gli importi dovuti come meccanismo di solidarietà fino ad un importo massimo di euro 510.000 relativo al trasferimento dei diritti federativi del giocatore C. Contattato da l'Amministrazione FIFA, F ha risposto a nome di D, confermando il contenuto della lettera di cui sopra, ma la difesa che la D non ha fatto alcun pagamento per quanto riguarda tali, a causa del fatto che l'obbligo di distribuire il contributo meccanismo di solidarietà appartiene al nuovo club del giocatore, cioè B, in conformità con i regolamenti e la giurisprudenza consolidata dalla Dispute Resolution Chamber. Inoltre, D ha confermato che gli importi da pagare da B sarebbero detratti dalla tassa di trasferimento totale, fino a concorrenza dell'importo già citato massimo di 510.000 EUR. D, ancora una volta, via F, ha inoltre informato l'Amministrazione FIFA di aver ricevuto la relativa tassa di trasferimento totale da B. Alla luce di quanto sopra, il 5 novembre 2004, l'Amministrazione FIFA incaricato D di restituire l'importo di euro 510.000 a B fino al 25 novembre 2004 e quest'ultimo a procedere con la distribuzione del contributo di solidarietà dopo aver ricevuto tale importo. B è stato inoltre informato che, nel caso in cui l'importo totale da distribuire come contributo di solidarietà in materia attuale sarebbe inferiore a euro 510.000, deve restituire immediatamente la differenza rispettivo D. Nonostante il termine suddetto, né D ha restituito il relativo importo A a B non ha ricevuto il contributo di solidarietà richiesto da considerazioni B. della Camera di Risoluzione delle Controversie La Camera di Risoluzione delle Controversie iniziato le sue deliberazioni facendo riferimento all'art. 25 del Regolamento, secondo la quale rientra nella competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie di esaminare le controversie relative alla distribuzione del contributo di solidarietà. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie stabilito che era l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, relativa al contributo di solidarietà sostenuto da A. Una volta che la sua competenza è stato così stabilito, la Camera di Risoluzione delle Controversie è andato a trattare con la sostanza del caso. I membri della Camera di Risoluzione delle Controversie sono stati convocati per passare una decisione su tale questione dal presidente ai sensi dell'art. 1 punto 6) del Regolamento prassi e procedure della Camera di Risoluzione delle Controversie. I membri della Camera studiato attentamente i fatti esposti e ha sottolineato che, come ulteriormente stabilito nell'articolo 25 del Regolamento, il nuovo club a cui un giocatore viene trasferito nel corso di un contratto di lavoro con il suo club precedente, è il club responsabile per la distribuzione del 5% del compenso alla società di provenienza (s) dove il giocatore si è allenato di età compresa tra 12 e 23. La Camera ha sottolineato che vi è stato un aumento nei casi relativi al mancato pagamento del contributo di solidarietà, come previsto dal Regolamento. Ciò è dovuto al fatto che, come nel caso di specie, i club di acquisizione dei diritti federativi di giocatori, spesso omettono di mantenere il contributo di solidarietà del 5% da versare ai club coinvolti nella formazione del giocatore e l'istruzione. In tali casi, il club che erroneamente versato il 100% dell'indennità di trasferimento concordato con la società di provenienza del giocatore considera spesso non è più responsabile per quanto riguarda il pagamento contributo di solidarietà. Tuttavia, in questo contesto, la Camera sottolineato che, come previsto in arte. 11 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento FIFA, è compito del nuovo club del giocatore per calcolare l'importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà ai club coinvolti nella formazione del giocatore e di ripartire tale importo in conformità con del giocatore carriera di storia. Inoltre, par. 1 del citato articolo stabilisce chiaramente che il nuovo club del giocatore deve pagare l'importo dovuto come contributo di solidarietà ai club di formazione entro 30 giorni dalla registrazione del giocatore. Alla luce di quanto sopra, la Camera ha concluso che il convenuto è responsabile del pagamento del contributo di solidarietà al club (s) coinvolti nella formazione del giocatore C, anche se ha erroneamente omesso di mantenere questa donazione, quando ha pagato il federativo diritti del giocatore per il suo club precedente. Il fatto che il convenuto pagato l'intero importo concordato a D non ha alcuna influenza sulla domanda di A, dato che quest'ultima non era parte al contratto di cessione stipulato tra B e D. La Camera di seguito denominata Art. 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento FIFA, che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, tenendo conto del momento in cui il giocatore è stato effettivamente formato dal club in questione. Considerando che il giocatore C è stato registrato con A dal 14 dicembre 1989 al 6 marzo 1996, vale a dire età compresa tra i 9 ei 15 anni, 23,7% del contributo di solidarietà del 5% viene ripartita in questo club. Come è stato accertato che l'importo pagato dal convenuto a D per i diritti federativi del giocatore di C è stato pari a 17,6 milioni, 23,7% del 5% contributo di solidarietà ammonta a EUR 208.560. Alla luce di quanto sopra, la Camera ha raggiunto la conclusione che B è tenuto a versare l'importo di euro 208.560 alla decisione A. della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Il Resistente, B, versa l'importo di euro 208.560 all'attore, A, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione. 2. Se la parte convenuta non di rispettare il suddetto termine, un tasso di interesse del 5% all'anno si applica e il caso verrà immediatamente presentato al Comitato Disciplinare della FIFA. 3. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve depositare presso la CAS una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno origine al ricorso (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: www.tas-info@tas-cas.org HEAD=NNS cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2004-2005) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com – Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 4 February 2005, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), chairman Mario Gallavotti (Italy), member Maurice Watkins (England), member Michele Colucci (Italy), member Philippe Piat (France), member on the claim presented by A as Claiman against B as Respondent regarding the solidarity contribution related to the transfer of the federative rights of the player C t Facts of the case In 2003, D and B concluded an agreement for the transfer of the federative rights of the player C. The amount paid by B for the transfer of the federative rights of the player C was EUR 17,600,000. E informed the FIFA Administration that C was born on 26 October 1980 and registered for club A from 14 December 1989 to 6 March 1996, between the ages of 9 and 15. A claims the 5% payment established in Art. 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations) regarding the contribution for the solidarity mechanism related to the transfer of the federative rights of the player C to B. According to the Regulations, the new club concerned is to distribute 5% of this compensatory amount to the club(s) where the player has played between the ages of 12 and 23. After several deadlines given to B in order for it to start with the aforementioned distribution or to provide the FIFA Administration with its position in this matter, B provided the FIFA Administration with a copy of a letter signed between it and D, according to which the latter would be responsible to pay the amounts due as solidarity mechanism up to a maximum amount of EUR 510,000 concerning the transfer of the federative rights of the player C. Contacted by the FIFA Administration, F replied on behalf of D, confirming the content of the aforementioned letter, but defending that D has not made any payments in such regard, due to the fact that the obligation to distribute the solidarity mechanism contribution belongs to the player’s new club, i.e. B, in accordance with the Regulations and the jurisprudence established by the Dispute Resolution Chamber. Moreover, D confirmed that the amounts to be paid by B would be deducted from the total transfer fee, up to the previously mentioned maximum amount of EUR 510,000. D, once again, via F, also informed the FIFA Administration that it has received the relevant total transfer fee from B. In light of the above, on 5 November 2004, the FIFA Administration instructed D to return the amount of EUR 510,000 to B until 25 November 2004 and the latter to proceed with the distribution of the solidarity contribution once it received such amount. B was also informed that, in case the total amount to be distributed as solidarity contribution in the present matter would be lower than EUR 510,000, it should immediately return the respective difference to D. Despite the aforementioned deadline, neither D has returned the relevant amount to B nor A has received the claimed solidarity contribution from B. Considerations of the Dispute Resolution Chamber The Dispute Resolution Chamber commenced its deliberations by referring to art. 25 of the Regulations, according to which it falls within the purview of the Dispute Resolution Chamber to review disputes concerning the distribution of the solidarity contribution. Consequently, the Dispute Resolution Chamber established that it was the competent body to decide on the present litigation concerning the solidarity contribution claimed by A. Once its competence was thus established, the Dispute Resolution Chamber went on to deal with the substance of the case. The members of the Dispute Resolution Chamber were summoned to pass a decision on this matter by the Chairman pursuant to Art. 1 point 6) of the Rules Governing the Practice and Procedures of the Dispute Resolution Chamber. The members of the Chamber carefully studied the facts outlined above and emphasized that, as further established in the article 25 of the Regulations, the new club to which a player is transferred during the course of an employment contract with his previous club, is the club responsible for the distribution of 5% of the compensation to the former club(s) where the player has trained between the age of 12 and 23. The Chamber pointed out that there has been an augmentation in the cases relating to the non-payment of the solidarity contribution as foreseen in the Regulations. This is owing to the fact that, as in the case at hand, the clubs acquiring the federative rights of players, frequently omit to retain the 5% solidarity contribution payable to the clubs involved in the player’s training and education. In such cases, the club that mistakenly paid 100% of the transfer fee agreed upon with the former club of the player often considers it is no longer liable regarding the solidarity contribution payment. However, in this context, the Chamber emphasised that as provided for in art. 11 of the Regulations governing the Application of the FIFA Regulations, it is the task of the new club of the player to calculate the amount owed as a solidarity contribution to the clubs involved in the formation of the player and to distribute this amount in accordance with the player’s career history. Moreover, par. 1 of the mentioned article clearly stipulates that the new club of the player must pay the amount due as solidarity contribution to the training clubs within 30 days of the player’s registration. In light of the above, the Chamber concluded that the respondent is responsible for paying the solidarity contribution to the club(s) involved in the formation of the player C, even if it has mistakenly omitted to retain this contribution amount when it paid the federative rights of the player to his previous club. The fact that the respondent paid the entire amount agreed upon to D has no influence on the claim of A, given that the latter was not a party to the transfer agreement signed between B and D. The Chamber subsequently referred to Art. 10 of the Regulations governing the Application of the FIFA Regulations, which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, taking into consideration the time the player was effectively trained by the club concerned. Considering that the player C was registered with A from 14 December 1989 until 6 March 1996, that is, between the ages of 9 and 15 years, 23,7% of the 5% solidarity contribution shall be apportioned to this club. As it was ascertained that the amount paid by the respondent to D for the federative rights of the player C was EUR 17,600,000, 23,7% of the 5% solidarity contribution amounts to EUR 208,560. In light of the above, the Chamber reached the conclusion that B is liable to pay the amount of EUR 208,560 to A. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The Respondent, B, shall pay the amount of EUR 208,560 to the Claimant, A, within 30 days of notification of the present decision. 2. If the Respondent fails to comply with the above-mentioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply and the case will immediately be presented to the FIFA Disciplinary Committee. 3. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 10 days of receiving notification of this decision and has to contain all elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for the filing of the statement of appeal, the appellant shall file with the CAS a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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