F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 28 luglio 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Jean-Marie Philips (Belgio), membro Philippe Diallo (Francia) membro Gerardo Movilla (Spagna) membro Philippe Piat (Francia), membro sulla domanda presentata dalla X Club, l’Italia come attore contro la Y Club, la Turchia come convenuto quanto riguarda la solidarietà contributo relativo al trasferimento dei diritti federativi del giocatore A I. Fatti del caso:
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 28 luglio 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Jean-Marie Philips (Belgio), membro Philippe Diallo (Francia) membro Gerardo Movilla (Spagna) membro Philippe Piat (Francia), membro sulla domanda presentata dalla X Club, l'Italia come attore contro la Y Club, la Turchia come convenuto quanto riguarda la solidarietà contributo relativo al trasferimento dei diritti federativi del giocatore A I. Fatti del caso: 1. Il giocatore A, nato il 17 agosto 1977, è stato registrato con X., l'attore, dal 16 luglio 1999 al 21 luglio 2000, per 1 stagione di età compresa tra i 21 e 22. Inoltre, l'attore prestato al giocatore di FC R durante la stagione 2000/2001 e 2001/2002. 2. Il Richiedente rivendica la sua quota del canone del 5% stabilito nell'articolo 25 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione 2001) per quanto riguarda il contributo al meccanismo di solidarietà relativo al trasferimento dei diritti federativi del giocatore da A FC R a Y, il Resistente. 3. Secondo i regolamenti sopra citati, il nuovo club in questione è quello di distribuire il 5% della somma compensativa concessa al club di provenienza del giocatore al club (s) dove il giocatore ha giocato età compresa tra i 12 e 23. Nel caso di specie, tra il 1989 e il 2000. 4. L'amministrazione ha chiesto alla FIFA Resistente a pagare la quota di competenza del contributo di solidarietà al richiedente o di fornire validi motivi per non farlo, ma il Resistente non ha risposto a questa ingiunzione e ha ignorato ogni lettera inviata, tranne per la fornitura di una copia del contratto sottoscritto con relativo trasferimento FC R relativo al trasferimento dei diritti federativi del giocatore A. 5. Secondo l'articolo 3 in relazione all'articolo 5 del relativo accordo di trasferimento senza data, il giocatore è stato definitivamente trasferito da FC R al Resistente decorrere dal 1o luglio 2003 per l'importo di USD 1.950.000. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie: 1. La Camera di Risoluzione delle Controversie iniziato le sue deliberazioni facendo riferimento all'art. 25 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori [edizione 2001] (di seguito: il Regolamento), secondo la quale esso rientra nella competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie di esaminare le controversie relative alla distribuzione del contributo di solidarietà. Di conseguenza, la Camera ha stabilito che essa era competente ad occuparsi del contenzioso in esame. 2. In questo senso, la sezione riconosciuto che, come ulteriormente stabilito nella Art. 25 del Regolamento, il nuovo club in questione è quello di distribuire il 5% delle indennità pagate alla società di provenienza al club (s) dove il giocatore ha giocato età compresa tra i 12 e 23. 3. Nel caso di specie, la Camera sottolineato che il periodo da prendere in considerazione andò dal 1989, quando il giocatore aveva 12 anni, fino al 2000, all'età di 23 anni. 4. La Camera ha fatto riferimento ulteriore Art. 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori [edizione 2001], che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, a seconda del momento in cui il giocatore è stato effettivamente formato dai club coinvolti. 5. Nel caso in mano, il giocatore è stato registrato per l'attore dal 16 luglio 1999 al 21 luglio 2000 quando il giocatore è stato all'età di 21 e 22. Inoltre, la Camera ha riconosciuto che il giocatore è stato prestato dal richiedente al FC R per due stagioni a partire dal 2000 al 2002. Di conseguenza, la sezione concluso che il periodo di formazione efficace dal Richiedente da prendere in considerazione corrisponde a 1 anno. 6. Pertanto, la sezione ha stabilito che, in conformità con la ripartizione di cui all'art. 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori [edizione 2001], il richiedente ha diritto a ricevere il 10% del 5% della compensazione pagata in relazione al trasferimento dei diritti federativi del giocatore FC R al Resistente. 7. La Camera ha riconosciuto che in base al contratto di trasferimento debitamente firmata a condizione che il giocatore è stato trasferito da FC R al convenuto per l'importo di USD 1.950.000. 8. Infine, la Camera rimprovera il comportamento del convenuto, che non ha mai preso posizione nella disputa, nonostante sia stato invitato a farlo da parte dell'amministrazione FIFA in diverse occasioni. In questo modo il Resistente ha rinunciato al suo diritto di difesa e accettato le accuse del richiedente. Eppure, il corpo decide apprezzato il fatto che il convenuto aveva presentato almeno una copia del contratto di trasferimento, aveva concluso con FC R. 9. Tenuto conto di quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che il convenuto deve versare alla richiedente il 10% del 5% della indennità di trasferimento pagata in relazione al trasferimento del giocatore, A, R dal FC al convenuto, cioè la quantità di USD 9.750. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, X è parzialmente accettata. 2. Il Resistente, Y, deve pagare l'importo di USD 9.750 all'attore. 3. L'importo dovuto per l'attore deve essere pagato dal convenuto entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 4. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine di cui sopra un tasso di interesse del 5% all'anno si applica e la questione attuale è presentata alla Commissione Disciplinare della FIFA, in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 5. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente direttamente e immediatamente il numero di conto sul quale l'rimessa deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA che tale decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve depositare presso la CAS una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno origine al ricorso (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: www.tas info@tas-cas.org HEAD=NNS -cas.org Per la Camera di risoluzione delle controversie: Urs Linsi Segretario Generale All.. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2005-2006) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 28 July 2005, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Jean-Marie Philips (Belgium) member Philippe Diallo (France) member Gerardo Movilla (Spain) member Philippe Piat (France) member on the claim presented by the Club X, Italy as Claimant against the Club Y, Turkey as Respondent regarding the solidarity contribution related to the transfer of the federative rights to the player A I. Facts of the case: 1. The player A, born on 17 August 1977, was registered with X., the Claimant, from 16 July 1999 to 21 July 2000, for 1 season between the ages of 21 and 22. Moreover, the Claimant loaned the player to FC R during the season 2000/2001 and 2001/2002. 2. The Claimant is claiming its portion of the 5 % payment established in article 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001) regarding the contribution to the solidarity mechanism related to the transfer of the federative rights to the player A from FC R to Y, the Respondent. 3. According to the aforementioned Regulations, the new club concerned is to distribute 5% of the compensatory amount paid to the player’s former club to the club(s) where the player has played between the ages of 12 and 23. In the present case, between 1989 and 2000. 4. The FIFA administration requested the Respondent to pay the relevant share of the solidarity contribution to the Claimant or to provide valid reasons for not doing so, but the Respondent has failed to respond to this injunction and has ignored every letter sent to it, except for providing a copy of the relevant transfer agreement signed with FC R related to the transfer of the federative rights to the player A. 5. According to article 3 in connection with article 5 of the relevant undated transfer agreement the player was definitely transferred from FC R to the Respondent as from 1 July 2003 for the amount of USD 1,950,000. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber: 1. The Dispute Resolution Chamber commenced its deliberations by referring to Art. 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players [edition 2001] (hereinafter: the Regulations), according to which it falls within the purview of the Dispute Resolution Chamber to review disputes concerning the distribution of the solidarity contribution. Consequently, the Chamber established that it was competent to deal with the present litigation. 2. In this sense, the Chamber acknowledged that, as further established in the Art. 25 of the Regulations, the new club concerned is to distribute 5% of any compensation paid to the previous club to the club(s) where the player has played between the ages of 12 and 23. 3. In the present case, the Chamber outlined that the period to be taken into consideration went from 1989, when the player was 12, until 2000, at the age of 23. 4. The Chamber made further reference to Art. 10 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players [edition 2001], which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, according to the time the player was effectively trained by the clubs involved. 5. In the case at hand, the player was registered for the Claimant from 16 July 1999 to 21 July 2000 when the player was at the ages of 21 and 22. Moreover, the Chamber acknowledged that the player was loaned from the Claimant to FC R for two seasons as from 2000 to 2002. Consequently, the Chamber concluded that the period of effective training by the Claimant to be taken into account corresponds to 1 year. 6. Therefore, the Chamber established that, in accordance with the breakdown provided for in Art. 10 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players [edition 2001], the Claimant is entitled to receive 10% of the 5% of the compensation paid in relation to the transfer of the federative rights to the player from FC R to the Respondent. 7. The Chamber acknowledged that according to the duly signed transfer contract provided the player was transferred from FC R to the Respondent for the amount of USD 1,950,000. 8. Finally, the Chamber reproached the behaviour of the Respondent, who never took position in the dispute, despite having been asked to do so by the FIFA administration on several occasions. In this way the Respondent renounced to its right to defence and accepted the allegations of the Claimant. Yet, the deciding body appreciated that the Respondent had at least presented a copy of the transfer agreement it had concluded with FC R. 9. Taking into account all of the above, the Dispute Resolution Chamber decided that the Respondent must pay to the Claimant 10% of the 5% of the transfer compensation paid in relation to the transfer of the player, A, from FC R to the Respondent, i.e. the amount of USD 9,750. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, X is partially accepted. 2. The Respondent, Y, has to pay the amount of USD 9,750 to the Claimant. 3. The amount due to the Claimant has to be paid by the Respondent within 30 days as from the date of notification of this decision. 4. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline an interest rate of 5% per year will apply and the present matter shall be submitted to FIFA’s Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 5. The Claimant is directed to inform the Respondent directly and immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes this decision may be appealed before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 10 days of receiving notification of this decision and has to contain all elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for the filing of the statement of appeal, the appellant shall file with the CAS a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Encl. CAS directives
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