• Stagione sportiva: 2005/2006
F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 23 settembre 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro Michele Colucci (Italia), membro David Mayebi (Camerun), membro John Didulica (Australia), membro Philippe Diallo (Francia), membro Amoretty Paulo Rogerio Souza (Brasile), membro Eissa M. Selah Al-Housaini (UAE), membro Peter Friend (Australia), membro del reclamo presentato dal club, X come querelanti nei confronti del club, Y come convenuto con il club, come l’intervento di Z per quanto riguarda la distribuzione del contributo di solidarietà in connessione con il giocatore, A I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 23 settembre 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro Michele Colucci (Italia), membro David Mayebi (Camerun), membro John Didulica (Australia), membro Philippe Diallo (Francia), membro Amoretty Paulo Rogerio Souza (Brasile), membro Eissa M. Selah Al-Housaini (UAE), membro Peter Friend (Australia), membro del reclamo presentato dal club, X come querelanti nei confronti del club, Y come convenuto con il club, come l'intervento di Z per quanto riguarda la distribuzione del contributo di solidarietà in connessione con il giocatore, A I. Fatti della controversia 1. Il giocatore, A, è nato il 14 settembre 1979. 2. A è stato registrato come giocatore dilettante con la X dal 25 marzo 1991 al 31 marzo 1995. 3. Nel periodo estivo la registrazione del 2003, il giocatore è stato trasferito dalla Z alla Y. 4. Secondo l'accordo di trasferimento corrispondente firmato tra Z e Y il 27 luglio 2003, Y è stato obbligato a pagare alla Z EUR 5.000.000 attraverso il conto bancario indicato da quest'ultimo. 5. Il giocatore, A, essendo stato registrato con X a partire dall'età di 12, il 14 settembre 1991) fino all'età di 15,5 (il 31 marzo 1995), X mantiene avere diritto di ricevere da Y 30% della solidarietà del 5% pagamento in conformità al Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione settembre 2001), vale a dire l'importo di euro 75.000. 6. Una copia del passaporto del giocatore che delinea carriera calcistica del giocatore a X è stato presentato dalla Federcalcio X. 7. Y afferma aver pagato il 100% dell'importo trasferito alla Z e ricorda che X dovrebbe diventare a Z, al fine di riscuotere l'importo che sostiene. 8. L'amministrazione FIFA ha suggerito alle parti di Y distribuisce la quota utile relativa al contributo di solidarietà del 5% della indennità di trasferimento a X e Z, che rimborsa a Y la stessa proporzione relativa al contributo di solidarietà del 5% dell'importo del risarcimento concordato con Y. 9. Le parti non hanno potuto risolvere la questione in conformità con la proposta della FIFA. 10. Z è intervenuto in questa materia e spiega che non si considera obbligato a partecipare al pagamento del contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore, A, Y. 11. Inoltre, Z ritiene che l'importo di trasferimento concordato tra i club serve come base per il calcolo del relativo importo a carico del nuovo club ed esclude il 5% relativo al meccanismo di solidarietà, a meno che le parti inserito una clausola nel contratto che indica che il meccanismo di solidarietà 5% è inclusa nella quantità di trasferimento. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La presente controversia è stato depositato davanti alla Camera di Risoluzione delle Controversie (di seguito denominato "DRC" o "Camera") nell'ottobre 2004, i membri della RDC in primo luogo proceduto a confermare che l'edizione di settembre 2001 del Regolamento FIFA per la Stato e trasferimenti di giocatori (di seguito "Regolamento") si applica al caso in esame. 2. La RDC ha iniziato le sue deliberazioni facendo riferimento all'art. 25 del Regolamento, secondo la quale rientra nella competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie per decidere le controversie relative alla distribuzione del contributo di solidarietà. Di conseguenza, la RDC ha stabilito che era l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, relativa al contributo di solidarietà sostenuto da X. 3. Una volta che la sua competenza è stato così stabilito, la RDC ha continuato a trattare il merito della controversia. I membri della Camera studiato attentamente i fatti esposti, che mostrano che il giocatore, A, è stato trasferito da Z a Y, a titolo definitivo nel periodo estivo di registrazione del 2003. 4. A tal fine, Z e Y hanno firmato un accordo di trasferimento in base al quale fu costretto a pagare per Y Z un'indennità di trasferimento per l'importo di euro 5.000.000. 5. A questo punto, la Camera ha ricordato che, come stabilito dall'articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 11 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento (edizione settembre 2001), il nuovo club a cui è trasferito un giocatore durante il corso del contratto di lavoro con il suo club precedente, è responsabile della distribuzione del 5% l'indennità da corrispondere al club di provenienza del giocatore al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore età compresa tra i 12 e 23. 6. La Camera ha tenuto conto che il Resistente, vale a dire del nuovo club del giocatore, respinge il reclamo proposto dalla X sostenendo che X dovrebbe diventare alla Z, il club vale a dire l'ex giocatore, al fine di ottenere la sua quota del 5% di pagamento contributo di solidarietà, dato che Y rimesso il 100% del un'indennità di trasferimento alla Z. 7. A questo proposito, ancora una volta la Camera di cui al comma 1 del citato articolo 11 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento (edizione settembre 2001) in cui si afferma chiaramente che il nuovo club versa l'importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà per i club di formazione. 8. Inoltre, i membri della Camera ha sottolineato che la FIFA circolare nr. 826 del 31 ottobre 2002, che si occupa con l'interpretazione del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione settembre 2001), chiarisce che il contributo di solidarietà del 5% deve essere detratti dall'importo da pagare al club l'ex giocatore. 9. Inoltre, il corpo di decidere ha ricordato la sua giurisprudenza consolidata, in base alle quali, in casi come quello a portata di mano, è stato stabilito che del nuovo club del giocatore viene ordinato di rimettere il contributo di solidarietà del 5% al club (s) coinvolti nel la formazione del giocatore in rigorosa applicazione del detto articolo 11 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento (edizione settembre 2001). Allo stesso tempo, nuovo club del giocatore può chiedere club di provenienza del giocatore di rimborsare il 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore. 10. Alla luce di quanto sopra, la Camera ha concluso che, sulla base della sua giurisprudenza e, in particolare la rigorosa applicazione dell'articolo 11 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento (edizione settembre 2001) è la responsabilità del nuovo club, cioè Y, a pagare la relativa quota del contributo di solidarietà al club (s) coinvolti nella formazione del giocatore, vale a dire X. 11. Inoltre, tenendo conto di tutto quanto sopra e, in particolare, il suddetto consolidata giurisprudenza della Camera, i membri della Camera ha ritenuto che gli argomenti addotti dalla parte interveniente, Z, non può essere accolto. 12. Pertanto, Z, dopo aver indebitamente percepito la somma di denaro relative al contributo di solidarietà, deve essere ritenuta responsabile per il rimborso al convenuto della percentuale rilevante (s) del contributo di solidarietà a carico del convenuto, Y, alla formazione l'ex giocatore Club (s). Avendo stabilito che il trasferimento del giocatore in questione era a titolo definitivo e che una indennità di trasferimento è stato concordato tra il club di provenienza del giocatore e nuova società, la Camera poi si girò verso il calcolo della percentuale rilevante a causa X sulla base di il periodo di tempo che il giocatore era effettivamente formato da X. 14. La Camera di seguito denominata art. 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento, che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà. 15. Considerando che il giocatore, A, è stato registrato con X a partire dall'età di 12, il 14 settembre 1991) fino all'età di 15,5 (il 31 marzo 1995) il 25% del contributo di solidarietà del 5% viene ripartita in questo club. 16. Avendo accertato che l'importo concordato da e tra il Resistente e Z per il trasferimento del giocatore, A, è pari a 5.000.000, il 25% dei 5% contributo di solidarietà pari a EUR 62.500. 17. Di conseguenza, la Camera ha deciso che Y è tenuto a versare l'importo di 62.500 euro come contributo di solidarietà a X. 18. Inoltre, in linea con quanto sopra, la parte interveniente, Z, è tenuto a rimborsare a Y la stessa quantità di EUR 62.500. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Il reclamo presentato dal ricorrente, X, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente, Y, è tenuto a pagare l'importo di EUR 62.500 all'attore, X, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Il Partito Intervenire, Z, è tenuto a rimborsare al convenuto, Y, l'importo di euro 62.500 entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 4. Se la somma di euro 62.500 non viene pagata entro il termine suddetto da Y e / o Z, un tasso di interesse del 5% all'anno si applica e la questione deve essere presentata al Comitato di Disciplina della FIFA, in modo che le sanzioni necessarie disciplinare può essere imposto. 5. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. Il Resistente è diretto ad informare il Partito Intervenire immediatamente il numero di conto sul quale il rimborso deve essere fatta e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 7. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: www.tas info@tas-cas.org HEAD=NNS -cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
______________________________
F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2005-2006) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 23 September 2005, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Theo van Seggelen (Netherlands), member Michele Colucci (Italy), member David Mayebi (Cameroon), member John Didulica (Australia), member Philippe Diallo (France), member Paulo Rogerio Amoretty Souza (Brazil), member Eissa M. Selah Al-Housaini (U.A.E.), member Peter Friend (Australia), member on the claim presented by the club, X as Claimant against the club, Y as Respondent with the club, Z as Intervening party regarding the distribution of solidarity contribution in connection with the player, A I. Facts of the case 1. The player, A, was born on 14 September 1979. 2. A was registered as an amateur player with X from 25 March 1991 until 31 March 1995. 3. In the summer registration period of 2003 the player was transferred from Z to Y. 4. According to the corresponding transfer agreement signed between Z and Y on 27 July 2003, Y was obliged to pay to Z EUR 5,000,000 via the bank account indicated by the latter. 5. The player, A, having been registered with X from the age of 12 (on 14 September 1991) until the age of 15,5 (on 31 March 1995), X maintains being entitled to receive from Y 30% of the 5% solidarity payment in accordance with the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition September 2001), i.e. the amount of EUR 75,000. 6. A copy of the player’s passport outlining the player’s football career at X has been presented by the Football Federation of X. 7. Y asserts having paid 100% of the transfer amount to Z and points out that X should turn to Z in order to collect the amount it claims. 8. The FIFA administration suggested to the parties that Y distributes the relevant proportion relating to the 5% solidarity contribution of the transfer compensation to X and that Z reimburses to Y the same proportion relating to the 5% solidarity contribution of the amount of compensation agreed upon with Y. 9. The parties have not been able to settle the matter in accordance with FIFA’s suggestion. 10. Z has intervened in this matter and explains that it does not consider itself obliged to participate in the payment of solidarity contribution in connection with the transfer of the player, A, to Y. 11. Furthermore, Z considers that the transfer amount agreed upon between the clubs serves as the basis for the calculation of the relevant amount payable by the new club and excludes the 5% relating to solidarity mechanism, unless the parties inserted a clause in the agreement indicating that the 5% solidarity mechanism is included in the transfer amount. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. The present dispute having been lodged in front of the Dispute Resolution Chamber (hereinafter referred to as “DRC” or “Chamber”) in October 2004, the members of the DRC firstly proceeded to confirm that the September 2001 edition of the FIFA Regulations for the Status and Transfers of Players (hereinafter referred to as “the Regulations”) applies to the case at hand. 2. The DRC commenced its deliberations by referring to art. 25 of the Regulations, according to which it falls within the purview of the Dispute Resolution Chamber to decide upon disputes concerning the distribution of the solidarity contribution. Consequently, the DRC established that it was the competent body to decide on the present litigation concerning the solidarity contribution claimed by X. 3. Once its competence was thus established, the DRC went on to deal with the substance of the case. The members of the Chamber carefully studied the facts outlined above, which show that the player, A, was transferred from Z to Y on a definitive basis in the summer registration period of 2003. 4. To this end, Z and Y signed a transfer agreement in accordance with which Y was obliged to pay to Z a transfer compensation to the amount of EUR 5,000,000. 5. At this point, the Chamber recalled that, as established in article 10 in conjunction with article 11 of the Regulations governing the Application of the Regulations (edition September 2001), the new club to which a player is transferred during the course of an employment contract with his previous club is responsible for the distribution of 5% of the compensation payable to the player’s former club to the club(s) involved in the training and education of the player between the ages of 12 and 23. 6. The Chamber took into account that the Respondent, i.e. the player’s new club, rejects the claim put forward by X maintaining that X should turn to Z, i.e. the player’s former club, in order to obtain its proportion of the 5% solidarity contribution payment, given that Y remitted 100% of the transfer compensation to Z. 7. In this respect, the Chamber once more referred to paragraph 1 of the above-mentioned article 11 of the Regulations governing the Application of the Regulations (edition September 2001) which clearly states that the new club shall pay the amount due as a solidarity contribution to the training clubs. 8. In addition, the members of the Chamber stressed that FIFA circular letter nr. 826 dated 31 October 2002, which deals with the interpretation of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition September 2001), elucidates that the 5% solidarity contribution is to be deducted from the amount payable to the player’s former club. 9. Furthermore, the deciding body recalled its well established jurisprudence, in accordance with which, in cases like the one at hand, it was established that the player’s new club is ordered to remit the 5 % solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training in strict application of the said article 11 of the Regulations governing the Application of the Regulations (edition September 2001). At the same time, the player’s new club may request the player’s former club to reimburse 5 % of the compensation that it received from the player’s new club. 10. In light of all the above, the Chamber concluded that on the basis of its jurisprudence and in particular of the strict application of article 11 of the Regulations Governing the Application of the Regulations (edition September 2001) it is the responsibility of the new club, i.e. Y, to pay the relevant proportion of the solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training, i.e. X. 11. In addition, taking into account all of the above and, in particular, the aforementioned well-established jurisprudence of the Chamber, the members of the Chamber deemed that the arguments put forward by the intervening party, Z, cannot be accepted. 12. Therefore, Z, having unduly received the amount of money pertaining to solidarity contribution, is to be held liable for the reimbursement to the Respondent of the relevant proportion(s) of the solidarity contribution payable by the Respondent, Y, to the player’s former training club(s). Having established that the transfer of the player in question was on a definitive basis and that a transfer compensation was agreed upon between the player’s former club and new club, the Chamber then turned to the calculation of the relevant proportion due to X on the basis of the period of time that the player was effectively trained by X. 14. The Chamber subsequently referred to art. 10 of the Regulations governing the Application of the Regulations, which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution. 15. Considering that the player, A, was registered with X from the age of 12 (on 14 September 1991) until the age of 15,5 (on 31 March 1995) 25% of the 5% solidarity contribution shall be apportioned to this club. 16. Having ascertained that the amount agreed upon by and between the Respondent and Z for the transfer of the player, A, is EUR 5,000,000, 25% of the 5% solidarity contribution amounts to EUR 62,500. 17. Consequently, the Chamber decided that Y is liable to pay the amount of EUR 62,500 as solidarity contribution to X. 18. Furthermore, in line with the above, the intervening party, Z, is liable to reimburse to Y the same amount of EUR 62,500. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim lodged by the Claimant, X, is partially accepted. 2. The Respondent, Y, has to pay the amount of EUR 62,500 to the Claimant, X, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. The Intervening Party, Z, has to reimburse to the Respondent, Y, the amount of EUR 62,500 within 30 days as from the date of notification of this decision. 4. If the sum of EUR 62,500 is not paid within the aforementioned deadline by Y and/or Z, an interest rate of 5% per year will apply and the matter shall be submitted to the FIFA Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 5. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. The Respondent is directed to inform the Intervening Party immediately of the account number to which the reimbursement is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 7. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 10 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
______________________
Share the post "F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 23 settembre 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro Michele Colucci (Italia), membro David Mayebi (Camerun), membro John Didulica (Australia), membro Philippe Diallo (Francia), membro Amoretty Paulo Rogerio Souza (Brasile), membro Eissa M. Selah Al-Housaini (UAE), membro Peter Friend (Australia), membro del reclamo presentato dal club, X come querelanti nei confronti del club, Y come convenuto con il club, come l’intervento di Z per quanto riguarda la distribuzione del contributo di solidarietà in connessione con il giocatore, A I. Fatti della controversia"