• Stagione sportiva: 2005/2006
F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 23 settembre 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), presidente Theo Van Seggelen (Paesi Bassi), membro Michele Colucci (Italia), membro David Mayebi (Camerun), membro John Didulica (Australia), membro Philippe Diallo (Francia), membro Amoretty Paulo Rogerio Souza (Brasile), membro Eissa M. Selah Al-Housaini (UAE), membro Peter Friend (Australia), membro del reclamo presentato dal club, X come querelanti nei confronti del club, Y come convenuto quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore, AI fatti della causa
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 23 settembre 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), presidente Theo Van Seggelen (Paesi Bassi), membro Michele Colucci (Italia), membro David Mayebi (Camerun), membro John Didulica (Australia), membro Philippe Diallo (Francia), membro Amoretty Paulo Rogerio Souza (Brasile), membro Eissa M. Selah Al-Housaini (UAE), membro Peter Friend (Australia), membro del reclamo presentato dal club, X come querelanti nei confronti del club, Y come convenuto quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore, AI fatti della causa 1. Il giocatore A, nata il 14 luglio 1975, è stato registrato con la X, attore, dal 10 gennaio 1998 al 4 agosto 1998 età compresa tra i 22 e 23. 2. Nel gennaio 2005, un club di vendita e Y, Resistente, ha concluso un contratto di trasferimento per quanto riguarda il giocatore A per l'importo di euro 8.000.000. 3. Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione 2001) (in prosieguo: il Regolamento), il nuovo club in questione è quello di distribuire il 5% di questo importo compensativo al club (s) dove il giocatore ha giocato età compresa tra i 12 e 23. 4. Il Richiedente rivendica l'attuazione dei principi di cui all'articolo 25 del Regolamento FIFA riguardante il contributo per il meccanismo di solidarietà relativo al trasferimento dei diritti federativi al giocatore dal club vendita al Resistente. 5. Di conseguenza, e considerando che il giocatore è stato registrato con X dal 10 gennaio 1998 al 4 agosto 1998 e in considerazione del fatto che la stagione in questo paese inizia a gennaio e termina a dicembre, l'attore è attualmente rivendicando il diritto di 5% del 5% dell'indennità di trasferimento in conformità al Regolamento FIFA, vale a dire la somma di 20.000 euro da Y maggiorato degli interessi pari al 5% annuo a decorrere dal 12 febbraio 2005 fino alla data effettiva del pagamento. 6. Pur essendo stato richiesto, il 29 aprile e il 4 luglio 2005, deve fornire all'Amministrazione FIFA con la sua posizione in materia, Y non ha mai commentato la richiesta presentata da X. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La Camera di Risoluzione delle Controversie iniziato le sue deliberazioni facendo riferimento all'articolo 25 del Regolamento FIFA, secondo la quale rientra nella competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie di esaminare le controversie relative alla distribuzione del contributo di solidarietà. Di conseguenza, la Camera ha stabilito che essa era competente ad occuparsi del contenzioso in esame. 2. In questo senso, la Camera ha riconosciuto che, come ulteriormente stabilito dall'articolo 25 del Regolamento FIFA, il nuovo club in questione è quello di distribuire il 5% delle indennità pagate alla società di provenienza del giocatore al club (s) in cui il giocatore ha avuto giocato età compresa tra i 12 e 23. 3. La Camera ha fatto riferimento ad integrazione dell'articolo 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2001), che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, in conformità con il tempo il giocatore è stato effettivamente addestrati dai club coinvolti. 4. Nel caso in esame, la Camera sottolineato che il giocatore è stato registrato per l'attore dal 10 gennaio 1998 al 4 agosto 1998 età compresa tra i 22 e 23. 5. Pertanto, la Camera ha stabilito che, in conformità con la ripartizione di cui all'articolo 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, il richiedente ha diritto a ricevere il 5% del 5% degli indennizzi versati in relazione al trasferimento del giocatore dal club di vendita al Resistente. 6. Inoltre, la Camera ha fatto riferimento all'articolo 11 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori, in cui si legge che il nuovo club versa l'importo dovuto come contributo di solidarietà ai club di formazione al più tardi entro trenta giorni della registrazione del giocatore. 7. La Camera ha osservato che l'attore ha affermato che l'importo pagato per il trasferimento dei diritti federativi del giocatore è stato pari a 8.000.000 e che tale affermazione non è stata contestata dal Resistente. 8. In continuazione, la Camera rimproverato il comportamento del convenuto, che non ha mai preso posizione nella disputa, nonostante sia stato invitato a farlo da parte dell'amministrazione FIFA in diverse occasioni. Il corpo di decidere sottolineato che in questo modo il convenuto rinunciato ai suoi diritti alla difesa e accetta le accuse del richiedente. 9. Tenuto conto di quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che il Resistente deve pagare all'attore 5% del 5% della indennità di trasferimento pagata in relazione al trasferimento del giocatore dal club di vendita al convenuto, pari a 20.000, maggiorato del 5% di interesse annuo sull'importo dovuto partire il 12 febbraio 2005 e applicabili fino alla data effettiva del pagamento all'attore. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente è stata accettata. 2. Il Resistente deve pagare l'importo di 20.000 euro al Richiedente. 3. Il suddetto pagamento di interessi quantità predefinita di 5% pa a decorrere dal 12 febbraio 2005 sino al giorno del pagamento viene applicata. 4. L'importo dovuto per l'attore deve essere pagato dal convenuto entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 5. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto la questione attuale è presentata alla Commissione Disciplinare della FIFA, in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 6. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 7. Ai sensi dell'articolo 60, par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve depositare presso la CAS una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno origine al ricorso (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2005-2006) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 23 September 2005, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), chairman Theo Van Seggelen (Netherlands), member Michele Colucci (Italy), member David Mayebi (Cameroon), member John Didulica (Australia), member Philippe Diallo (France), member Paulo Rogerio Amoretty Souza (Brazil), member Eissa M. Selah Al-Housaini (U.A.E.), member Peter Friend (Australia), member on the claim presented by the club, X as Claimant against the club, Y as Respondent regarding the solidarity contribution related to the transfer of the player, A. I. Facts of the case 1. The player A, born on 14 July 1975, was registered with X, Claimant, from 10 January 1998 to 4 August 1998, between the ages of 22 and 23. 2. In January 2005, a selling club and Y, Respondent, concluded a transfer contract regarding the player A for the amount of EUR 8,000,000. 3. According to the Article 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001) (hereinafter: the Regulations), the new club concerned is to distribute 5% of this compensatory amount to the club(s) where the player has played between the ages of 12 and 23. 4. The Claimant is claiming the implementation of the principles stipulated in Article 25 of the FIFA Regulations regarding the contribution for the solidarity mechanism related to the transfer of the federative rights to the player from the selling club to the Respondent. 5. As a consequence, and considering that the player was registered with X from 10 January 1998 to 4 August 1998, and in view of the fact that the season in this country begins in January and ends in December, the claimant is presently claiming the right to 5% of 5% of the transfer fee according to the FIFA Regulations, i.e. the sum of EUR 20,000 from Y plus interest amounting to 5% per annum as from 12 February 2005 until the effective date of payment. 6. Despite having been requested, on 29 April and 4 July 2005, to provide the FIFA Administration with its position in the matter, Y has never commented on the claim submitted by X. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. The Dispute Resolution Chamber commenced its deliberations by referring to Article 25 of the FIFA Regulations, according to which it falls within the purview of the Dispute Resolution Chamber to review disputes concerning the distribution of the solidarity contribution. Consequently, the Chamber established that it was competent to deal with the present litigation. 2. In this sense, the Chamber acknowledged that, as further established in Article 25 of the FIFA Regulations, the new club concerned is to distribute 5% of any compensation paid to the previous club of the player to the club(s) where the player had played between the ages of 12 and 23. 3. The Chamber made further reference to Article 10 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001), which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, in accordance with the time the player was effectively trained by the clubs involved. 4. In the case at hand, the Chamber outlined that the player was registered for the Claimant from 10 January 1998 to 4 August 1998, between the ages of 22 and 23. 5. Therefore, the Chamber established that, in accordance with the breakdown provided for in Article 10 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players, the Claimant is entitled to receive 5% of the 5% of the compensation paid in relation to the transfer of the player from the selling club to the Respondent. 6. Furthermore, the Chamber made reference to Article 11 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players, which reads that the new club shall pay the amount due as solidarity contribution to the training clubs at the latest within thirty days of the player’s registration. 7. The Chamber noted that the Claimant affirmed that the amount paid for the transfer of the federative rights to the player was EUR 8,000,000 and that this allegation was not contested by the Respondent. 8. In continuation, the Chamber reproached the behaviour of the Respondent, who never took position in the dispute, despite having been asked to do so by the FIFA administration on several occasions. The deciding body emphasized that in this way the Respondent renounced to its rights to defence and accepts the allegations of the Claimant. 9. Taking into account all of the above, the Dispute Resolution Chamber decided that the Respondent must pay to the Claimant 5% of the 5% of the transfer compensation paid in relation to the transfer of the player from the selling club to the Respondent, i.e. EUR 20,000, plus 5% interest per year on the outstanding amount starting on 12 February 2005 and applicable until the effective date of payment to the Claimant. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant is accepted. 2. The Respondent has to pay the amount of EUR 20,000 to the Claimant. 3. On the aforementioned amount default interest payment of 5% p.a. as from 12 February 2005 until the day of the payment is applied. 4. The amount due to the Claimant has to be paid by the Respondent within 30 days as from the date of notification of the present decision. 5. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline the present matter shall be submitted to FIFA’s Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 6. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 7. According to Article 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 10 days of receiving notification of this decision and has to contain all elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for the filing of the statement of appeal, the appellant shall file with the CAS a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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