F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 2 novembre 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), il presidente Jean-Marie Philips (Belgio), membro Ivan Gazidis (USA), membro Mick Mc Guire (Inghilterra), membro Philippe Piat (Francia), membro sulla domanda presentata da A come querelanti nei confronti di convenuti B per quanto riguarda il contributo di solidarietà relativa a il trasferimento dei giocatori C fatti I. del caso
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 2 novembre 2005, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), il presidente Jean-Marie Philips (Belgio), membro Ivan Gazidis (USA), membro Mick Mc Guire (Inghilterra), membro Philippe Piat (Francia), membro sulla domanda presentata da A come querelanti nei confronti di convenuti B per quanto riguarda il contributo di solidarietà relativa a il trasferimento dei giocatori C fatti I. del caso 1. Associazione X informato l'Amministrazione che la FIFA C giocatore, nato il 22 gennaio 1982, è stato registrato per A decorrere dal 24 agosto 2001 al 30 giugno 2002, all'età di 19 e 20. 2. Nel gennaio 2005, D e B hanno concluso un accordo per il trasferimento del giocatore C a quest'ultimo. L'importo totale pagato da B per il trasferimento rilevante di C è pari a 3.000.000. 3. A è attualmente sostenendo l'attuazione dei principi previsti dall'art. 25 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione di settembre 2001, nel prosieguo: il Regolamento) per quanto riguarda il contributo al meccanismo di solidarietà in relazione al trasferimento di C a B. 4. Secondo i regolamenti, il nuovo club in questione è quello di distribuire il 5% di questo importo compensativo al club (s) dove il giocatore ha giocato età compresa tra i 12 e 23. 5. Di conseguenza, A sta attualmente sostenendo il pagamento del contributo di solidarietà straordinario in materia presente da B. In particolare, pretende il pagamento di 30.000 euro. 6. B informato l'Amministrazione FIFA che la ragione per la quale non ha ancora distribuito le somme dovute a titolo di meccanismo di solidarietà in materia di specie, una è dovuta al fatto che le informazioni concernenti i periodi del giocatore di registrazione non era abbastanza chiaro. 7. Tuttavia, e nonostante sia stato disposto, con l'Amministrazione FIFA, con un documento da X Association conferma il periodo durante il quale è stato registrato C con A, gli importi richiesti da quest'ultima in materia attualmente sono ancora in sospeso. 8. Infine, B afferma che, secondo l'accordo raggiunto con la D per il trasferimento del giocatore di C, D sarebbe tenuto a pagare il 50% di un contributo di solidarietà che potrebbe essere dovuto in relazione a tale trasferimento. A questo proposito, comma 7 del contratto di cessione rilevante tra D e B prevede che se uno dei club paga in ogni contributo di solidarietà in relazione a tale trasferimento, l'altro è tenuto a rimborsare il 50% dell'importo versato, una volta notificato di farlo. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Dopo un attento studio dei fatti e delle accuse di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie iniziato le sue deliberazioni facendo riferimento all'art. 25 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione settembre 2001), secondo la quale, rientra nella competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie di esaminare le controversie relative alla distribuzione del contributo di solidarietà. 2. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie stabilito che era l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, relativa al contributo di solidarietà sostenuto da A. 3. Una volta che la sua competenza è stato così stabilito, la Camera di Risoluzione delle Controversie è andato a trattare con la sostanza del caso. 4. I membri della Camera studiato attentamente i fatti esposti e ha sottolineato che, come ulteriormente stabilito nella Art. 25 delle norme di cui sopra, il nuovo club a cui viene trasferito un giocatore nel corso di un contratto di lavoro con il suo club precedente, è il club responsabile per la distribuzione del 5% del compenso alla società di provenienza (s) in cui il giocatore si è allenato di età compresa tra 12 e 23. 5. La Camera di seguito denominata Art. 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento FIFA, che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, tenendo conto del momento in cui il giocatore è stato effettivamente formato dal club in questione. 6. Considerando che il giocatore C è nato il 22 gennaio 1982 e registrato con A decorrere dal 24 agosto 2001 al 30 giugno 2002, all'età di 19 e 20, il 10% del contributo di solidarietà del 5% viene ripartita in questo club. 7. Come è stato accertato che l'importo pagato dal Resistente a D per il trasferimento del giocatore di C è stato pari a 3.000.000, il 10% delle 5% contributo di solidarietà pari a EUR 15.000. 8. Alla luce di quanto sopra, la Camera ha deciso che la B è tenuto a versare l'importo di 15.000 euro alla decisione A. della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. L'affermazione di A è parzialmente accettata. 2. Il B Resistente deve pagare l'importo di 15.000 euro all'attore A. 3. L'importo dovuto alla A deve essere pagato da B entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 4. Se la parte convenuta non di rispettare il suddetto termine, un tasso di interesse del 5% all'anno si applica e il caso verrà immediatamente presentato al Comitato Disciplinare della FIFA. 5. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve depositare presso la CAS una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno origine al ricorso (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive______________________________
F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2005-2006) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 2 November 2005, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), chairman Jean-Marie Philips (Belgium), member Ivan Gazidis (USA), member Mick Mc Guire (England), member Philippe Piat (France), member on the claim presented by A as Claimant against B as Respondent regarding the solidarity contribution related to the transfer of the player C I. Facts of the case 1. Association X informed the FIFA Administration that the player C, born on 22 January 1982, was registered for A from 24 August 2001 until 30 June 2002, at the ages of 19 and 20. 2. In January 2005, D and B concluded an agreement for the transfer of the player C to the latter. The total amount paid by B for the relevant transfer of C was EUR 3,000,000. 3. A is presently claiming the implementation of the principles stipulated in art. 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition September 2001; hereinafter: the Regulations) regarding the contribution to the solidarity mechanism related to the transfer of C to B. 4. According to the Regulations, the new club concerned is to distribute 5% of this compensatory amount to the club(s) where the player has played between the ages of 12 and 23. 5. As a consequence, A is presently claiming the payment of the outstanding solidarity contribution in the present matter from B. In particular, A is claiming the payment of EUR 30,000. 6. B informed the FIFA Administration that the reason why it has still not distributed the amounts due as solidarity mechanism in the present matter to A is due to the fact that the information concerning the player’s periods of registration was not clear enough. 7. However, and despite having been provided, via the FIFA Administration, with a document from Association X confirming the period during which C was registered with A, the amounts claimed by the latter in the present matter are still outstanding. 8. Finally, B asserts that, according to the agreement reached with D for the transfer of the player C, D would be liable to pay 50% of any solidarity contribution that could be due in connection with such transfer. In this respect, clause 7 of the relevant transfer agreement between D and B stipulates that if one of the clubs pays any solidarity contribution in connection with such transfer, the other one is liable to reimburse 50% of the amount paid, once having been notified to do so. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. After a careful study of the facts and allegations outlined above, the Dispute Resolution Chamber commenced its deliberations by referring to Art. 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition September 2001), according to which, it falls within the purview of the Dispute Resolution Chamber to review disputes concerning the distribution of the solidarity contribution. 2. Consequently, the Dispute Resolution Chamber established that it was the competent body to decide on the present litigation concerning the solidarity contribution claimed by A. 3. Once its competence was thus established, the Dispute Resolution Chamber went on to deal with the substance of the case. 4. The members of the Chamber carefully studied the facts outlined above and emphasized that, as further established in the Art. 25 of the aforementioned regulations, the new club to which a player is transferred during the course of an employment contract with his previous club, is the club responsible for the distribution of 5% of the compensation to the former club(s) where the player has trained between the age of 12 and 23. 5. The Chamber subsequently referred to Art. 10 of the Regulations governing the Application of the FIFA Regulations, which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, taking into consideration the time the player was effectively trained by the club concerned. 6. Considering that the player C was born on 22 January 1982 and registered with A from 24 August 2001 until 30 June 2002, at the ages of 19 and 20, 10% of the 5% solidarity contribution shall be apportioned to this club. 7. As it was ascertained that the amount paid by the Respondent to D for the transfer of the player C was EUR 3,000,000, 10% of the 5% solidarity contribution amounts to EUR 15,000. 8. In light of the above, the Chamber decided that B is liable to pay the amount of EUR 15,000 to A. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of A is partially accepted. 2. The Respondent B has to pay the amount of EUR 15,000 to the Claimant A. 3. The amount due to A has to be paid by B within 30 days as from the date of notification of the present decision. 4. If the Respondent fails to comply with the above-mentioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply and the case will immediately be presented to the FIFA Disciplinary Committee. 5. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 10 days of receiving notification of this decision and has to contain all elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for the filing of the statement of appeal, the appellant shall file with the CAS a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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