F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 12 gennaio 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Jean-Marie Philips (Belgio), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro del reclamo presentato da S club rappresentato da X come querelanti nei confronti del Club M come convenuto in merito a una controversia meccanismo di solidarietà in relazione al trasferimento dei fatti PI giocatore della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 12 gennaio 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Jean-Marie Philips (Belgio), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro del reclamo presentato da S club rappresentato da X come querelanti nei confronti del Club M come convenuto in merito a una controversia meccanismo di solidarietà in relazione al trasferimento dei fatti PI giocatore della controversia 1. Secondo una conferma scritta della Federcalcio S P giocatore è nato il 24 aprile 1981 ed è stato registrato con l'S club, attore, dal 22 settembre 1993-12 settembre 1995, cioè per due stagioni sportive età compresa tra i 12 e 14 anni. 2. Il 21 gennaio 2004, un accordo per il trasferimento del giocatore dal P F club al M club, Resistente, è stato concluso. 3. Il Richiedente chiede la percentuale pertinente per il pagamento del 5% per quanto riguarda il contributo al meccanismo di solidarietà connesso al trasferimento di cui sopra. 4. Il 22 luglio 2005, il M club FIFA ha informato che è disposto a pagare l'importo richiesto per quanto riguarda il contributo al meccanismo di solidarietà alle seguenti condizioni: - 12.500 euro dal 31 gennaio 2006 - Resto del contributo di solidarietà ad ogni data concordata per la pagamento delle rate del trasferimento di compensazione in base al contratto di cessione del 21 gennaio 2004 concluso con F. 5. A questo proposito, il Resistente presentato FIFA una copia del suddetto contratto di trasferimento, dalla quale si può notare, in primo luogo, che il giocatore è stato trasferito per una compensazione di trasferimento EUR 4.450.000 alla Resistente, e, dall'altro, che le parti coinvolti concordato le rate successive per la compensazione suddetto trasferimento: - 1. rata: EUR 500,000 dal ricevimento del certificato internazionale di trasferimento, - 2. rata: EUR 500,000 entro il 30 maggio 2004, - 3. rata: EUR 1000000 entro il 31 gennaio 2005, - 4. rata: EUR 1000000 entro il 31 gennaio 2006, - 5. rata: 950.000 euro entro il 31 gennaio 2007 e - 6. rata: EUR 500,000 entro il 31 gennaio 2008. 6. In risposta alla presente, l'attore rifiuta il piano di pagamento offerto dal Resistente e rivendica il pagamento immediato - la somma di euro 22.250 (= 10% del 5% del compenso intero trasferimento di EUR 4,45 milioni), - interesse del 5% pa dalla fine del febbraio 2004 e - il rimborso di tutte le ragionevoli spese legali. 7. L'attore spiega che ai sensi dell'art. 11 del regolamento FIFA che disciplina l'applicazione del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione settembre 2001) contributo di solidarietà è dovuto "al più tardi entro 30 giorni dalla registrazione del giocatore", e quindi, l'importo richiesto è dovuto dal momento che un giorni più tardi poi la firma del contratto di cessione in data 21 gennaio 2004. 8. Inoltre, il club attore aggiunge che il contributo di solidarietà doveva essere pagata indipendentemente da qualsiasi programma di pagamento per l'indennità di trasferimento. 9. Infine, l'attore sostiene che il Resistente deve pagare la somma di 22.250 euro immediatamente a causa del seguente fatto: Con lettera del 21 luglio 2005, la Resistente ha informato F che sarà detrarre l'intero 5% (= EUR 22.250) del trasferimento totale risarcimento di 4.450.000 euro dalla quarta rata di euro 1.000 mila con scadenza il 31 gennaio 2006, nonostante il fatto che due rate di euro 950 mila, rispettivamente 500.000 euro cadrà dovuto solo il 31 gennaio 2007, rispettivamente il 31 gennaio 2008. Come conseguenza a quanto sopra, l'attore rifiuta che l'importo del contributo di solidarietà dovrebbe essere pagato in base alle scadenze di pagamento trasferimento di compensazione e rivendica il pagamento immediato dell'intero importo di euro 22.250. A questo proposito, l'attore ha presentato alla FIFA una copia della lettera detta del 21 luglio 2005. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) ha iniziato le sue deliberazioni, indicando che la questione in gioco è stato presentato alla FIFA entro il 1 ° luglio 2005. Pertanto, ai sensi dell'articolo 26 cpv. 1 del nuovo Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) e la Circolare n. 995 del 23 settembre 2005, la Camera ha dichiarato che non i regolamenti rivisti, ma i regolamenti precedenti per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2001, di seguito, i regolamenti) si applicano in materia a portata di mano. 2. Il DRC poi affermato che la questione in preoccupazioni palo controversia in merito al contributo di solidarietà derivante dal trasferimento di un giocatore internazionale. 3. La Camera di Risoluzione delle Controversie devono esaminare le controversie rientranti nella propria giurisdizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento su richiesta di una delle parti della controversia. Ai sensi dell'articolo 25 cpv. 2 del Regolamento, la Camera di Risoluzione delle Controversie devono esaminare le controversie in materia di contributi di solidarietà. Come risultato, la RDC è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, relativa al contributo di solidarietà richiesto dal club di S. 4. In considerazione di quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie ha concluso che è competente a decidere sulla materia a portata di mano. 5. Entrare nel merito della questione, la Camera ha riconosciuto la documentazione contenuta nel file e ha preso atto del fatto che le parti in causa d'accordo con l'importo del contributo di solidarietà debba essere necessariamente pagato al richiedente di euro 22.250. A questo proposito, il DRC ritenuto che questo importo citato corrisponde anche all'arte. 25 del Regolamento e l'arte. 10 del regolamento FIFA che disciplina l'applicazione dei regolamenti. 6. Come conseguenza di quanto sopra, la Camera ha deciso che il richiedente ha diritto a ricevere l'importo di euro 22.250 da parte del Resistente per quanto riguarda il contributo al meccanismo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore P. 7. In continuazione, e per quanto riguarda la modalità di pagamento, i membri della Camera di cui alla giurisprudenza consolidata della RDC, secondo cui in caso di pagamenti potenziali del nuovo club dovrà pagare il contributo di solidarietà alla società di formazione (s) 30 giorni dopo la data di tali pagamenti. E 'infatti sulla base di questa giurisprudenza che il nuovo Regolamento (edizione 2005) prevedono esplicitamente questa regola (cfr. articolo 2 cpv. 1 dell'allegato 5 del nuovo Regolamento). 8. Con riguardo alla posizione del ricorrente, secondo cui il Resistente deve pagare l'intero importo del contributo di solidarietà immediata, poiché ha detratto l'importo totale solidarietà di EUR 22.250 dalla rata 4 intestato a F, la Camera ha affermato che questa posizione è non rilevanza nella presente controversia, ancor più, dal momento che riguarda gli obblighi finanziari e gli accordi tra F e il Resistente, un rapporto di cui il richiedente non è un partito. Di conseguenza, il DRC ritenuto che la posizione della Richiedente non possono essere prese in considerazione. 9. Come risultato di cui sopra, il DRC deciso che il Resistente consentito di pagare il contributo attualmente rivendicato solidarietà secondo i pagamenti concordati potenziali come segue al punto 11. 10. Per quanto riguarda l'importo richiesto per coprire i costi legali, la sezione di cui alla giurisprudenza consolidata della Camera di risoluzione delle controversie in base al quale nessun risarcimento processuale sono aggiudicati nell'ambito di un procedimento davanti alla Camera di Risoluzione delle Controversie. Inoltre, la RDC ha dichiarato il cappello del Richiedente non ha quantificato o specificare queste compensazioni del tutto, né fornito FIFA con qualsiasi documento comprovante. Di conseguenza, la Camera ha deciso di non assegnare queste spese dichiarate. 11. Alla luce di tutto quanto sopra, la Camera ha deciso che il Resistente deve pagare il contributo di solidarietà di 22.250 euro al richiedente, come segue: - l'importo di 15.000 euro corrispondente al 10% del contributo di solidarietà del 5% sul 4 rate in scadenza fino al 31 gennaio 2006, entro i prossimi 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, - l'importo di euro 4.750, 30 giorni dopo la due-data della quinta rata del contratto di trasferimento rilevante, vale a dire entro il 2 marzo 2007 - l'importo di 2.500 euro, 30 giorni dopo la due-data della sesta rata del contratto di trasferimento rilevante, vale a dire entro il 1 ° marzo 2008. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente è parzialmente accettata. 2. Il Resistente deve pagare l'importo di EUR 22.250 all'attore. 3. L'importo dovuto per l'attore deve essere pagato dal convenuto, come segue: 3.1. l'importo di 15.000 euro entro i prossimi 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, 3.2. l'importo di euro 4.750 entro il 2 marzo 2007 e 3.3. l'importo di 2.500 euro entro il 1 ° marzo 2008. 4. Nel caso in cui il debito della controparte non è pagata entro i termini stabiliti, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza dei termini di cui sopra. 5. Se una rata della somma di euro 22.250 non viene pagata entro i termini di cui sopra, la questione attuale deve essere presentata al Comitato Disciplinare della FIFA, in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 6. Eventuali ulteriori richieste presentata dal richiedente vengono respinte. 7. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente direttamente e immediatamente il numero di conto sul quale l'rimessa deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 8. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive______________________________
F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2005-2006) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 12 January 2006, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Jean-Marie Philips (Belgium), member Zola Malvern Percival Majavu (South Africa), member Rinaldo Martorelli (Brazil), member Theo van Seggelen (Netherlands), member on the claim presented by the club S represented by X as Claimant against the club M as Respondent regarding a solidarity mechanism dispute in connection with the transfer of the player P. I. Facts of the case 1. According to a written confirmation of the Football Association of S the player P was born on 24 April 1981 and was registered with the club S, Claimant, from 22 September 1993 to 12 September 1995, that is, for two sporting seasons between the ages of 12 and 14 years. 2. On 21 January 2004, an agreement for the transfer of the player P from the club F to the club M, Respondent, was concluded. 3. The Claimant demands the relevant proportion of the 5% payment regarding the contribution to the solidarity mechanism related to the aforementioned transfer. 4. On 22 July 2005, the club M informed FIFA that it is willing to pay the claimed amount regarding the contribution to the solidarity mechanism under the following conditions: - EUR 12,500 by 31 January 2006 - Rest of the solidarity contribution at each agreed date for the payment of the transfer compensation’s instalments in accordance with the transfer contract of 21 January 2004 concluded with F. 5. In this respect, the Respondent presented FIFA a copy of the above-mentioned transfer contract, from which it can be noted, firstly, that the player was transferred for a transfer compensation of EUR 4,450,000 to the Respondent, and, secondly, that the parties involved agreed upon the following instalments for the said transfer compensation: - 1. instalment: EUR 500,000 by receipt of the international transfer certificate, - 2. instalment: EUR 500,000 by 30 May 2004, - 3. instalment: EUR 1,000,000 by 31 January 2005, - 4. instalment: EUR 1,000,000 by 31 January 2006, - 5. instalment: EUR 950,000 by 31 January 2007 and - 6. instalment: EUR 500,000 by 31 January 2008. 6. In reply hereto, the Claimant refuses the payment plan offered by the Respondent and claims the immediate payment of - the sum of EUR 22,250 (=10% of the 5% of the entire transfer compensation of EUR 4,450,000), - interest of 5% p.a. since the end of February 2004 and - the reimbursement of all reasonable legal costs. 7. The Claimant explains that in accordance with art. 11 of the FIFA Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition September 2001) solidarity contribution is due “at the latest within 30 days of the player’s registration”, and therefore, the claimed amount was due since a few days later then the signing of the transfer agreement on 21 January 2004. 8. Furthermore, the Claimant club adds that the solidarity contribution was to be paid irrespective of any schedule of payment for the transfer compensation. 9. Finally, the Claimant argues that the Respondent has to pay the sum of EUR 22,250 immediately due to the following fact: By letter of 21 July 2005 the Respondent informed F that it will deduct the entire 5% (=EUR 22,250) of the total transfer compensation of EUR 4,450,000 from the 4th instalment of EUR 1,000,000 due on 31 January 2006, notwithstanding the fact that two instalments of EUR 950,000, respectively EUR 500,000 will fall due only on 31 January 2007, respectively on 31 January 2008. As a consequence to the aforementioned, the Claimant refuses that the amount of solidarity contribution should be paid according to the transfer compensation payment schedule and claims the immediate payment of the entire amount of EUR 22,250. In this respect, the Claimant presented FIFA a copy of the said letter of 21 July 2005. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. The Dispute Resolution Chamber (DRC) started its deliberations by indicating that the matter at stake was submitted to FIFA before 1 July 2005. Therefore, and in accordance with Article 26 Para. 1 of the revised Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) and the circular no. 995 dated 23 September 2005, the Chamber stated that not the revised Regulations, but the previous Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001, hereinafter referred to as; the Regulations) do apply on the matter at hand. 2. The DRC then asserted that the matter at stake concerns a dispute regarding the solidarity contribution resulting from an international player’s transfer. 3. The Dispute Resolution Chamber shall review disputes coming under its jurisdiction pursuant to Art. 42 of the Regulations at the request of one of the parties to the dispute. According to Article 25 Para. 2 of the Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall review disputes concerning solidarity contributions. As a result, the DRC is the competent body to decide on the present litigation concerning the solidarity contribution claimed by the club S. 4. On account of the above, the Dispute Resolution Chamber concluded that it is competent to decide upon the matter at hand. 5. Entering into the substance of the matter, the Chamber acknowledged the documentation contained in the file and took note of the fact that the parties to the dispute agree with the amount of solidarity contribution having to be paid to the Claimant of EUR 22,250. In this respect, the DRC considered that this aforementioned amount corresponds also to art. 25 of the Regulations and art. 10 of the FIFA Regulations governing the application of the Regulations. 6. As a consequence of the above, the Chamber decided that the Claimant is entitled to receive the amount of EUR 22,250 from the Respondent regarding the contribution to the solidarity mechanism related to the transfer of the player P. 7. In continuation, and with regard to the mode of payment, the members of the Chamber referred to the well established jurisprudence of the DRC, according to which in case of contingent payments the new club shall pay the solidarity contribution to the training club(s) 30 days after the date of such payments. It is in fact on the basis of this jurisprudence that the revised Regulations (edition 2005) explicitly provide for this rule (cf. Article 2 Para. 1 of Annex 5 to the revised Regulations). 8. With regard to the Claimant’s position, according to which the Respondent has to pay it the entire amount of the solidarity contribution immediately, since it deducted the complete solidarity amount of EUR 22,250 from the 4th instalment payable to F, the Chamber stated that this stance is not of relevance in the present dispute, even more, since it concerns the financial obligations and agreements made between F and the Respondent, a relation of which the Claimant is not a party. Consequently, the DRC considered that the Claimant’s position cannot be taken into consideration. 9. As a result of the above-mentioned, the DRC decided that the Respondent is allowed to pay the presently claimed solidarity contribution according to the agreed contingent payments as follows under point 11. 10. As regards the claimed amount to cover legal costs, the Chamber referred to the well established jurisprudence of the Dispute Resolution Chamber in accordance with which no procedural compensation shall be awarded in proceedings in front of the Dispute Resolution Chamber. Furthermore, the DRC stated hat the Claimant did not quantify or specify these compensations at all, nor provided FIFA with any proving document. Consequently, the Chamber decided to not award these claimed expenses. 11. In the light of all of the above, the Chamber decided that the Respondent has to pay the solidarity contribution of EUR 22,250 to the Claimant, as follows: - the amount of EUR 15,000 corresponding to 10% of the 5% solidarity contribution on the 4 instalments due until 31 January 2006, within the next 30 days as from the date of notification of this decision, - the amount of EUR 4,750, 30 days after the due-date of the 5th instalment of the relevant transfer contract, i.e. by 2 March 2007 and - the amount of EUR 2,500, 30 days after the due-date of the 6th instalment of the relevant transfer contract, i.e. by 1 March 2008. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant is partially accepted. 2. The Respondent has to pay the amount of EUR 22,250 to the Claimant. 3. The amount due to the Claimant has to be paid by the Respondent, as follows: 3.1. the amount of EUR 15,000 within the next 30 days as from the date of notification of this decision, 3.2. the amount of EUR 4,750 by 2 March 2007 and 3.3. the amount of EUR 2,500 by 1 March 2008. 4. In the event that the debt of the Respondent is not paid within the stated deadlines, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the aforementioned deadlines. 5. If an instalment of the sum of EUR 22,250 is not paid within the aforementioned deadlines, the present matter shall be submitted to the FIFA Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 6. Any further claims submitted by the Claimant are rejected. 7. The Claimant is directed to inform the Respondent directly and immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 8. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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