• Stagione sportiva: 2005/2006
F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 12 gennaio 2006, nella seguente composizione: Mr Slim Aloulou (Tunisia) , il presidente Jean-Marie Philips (Belgio), membro Mr Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro del signor Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Sig. Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro sulla domanda presentata dal Club A rappresentata dalla signora X come querelanti nei confronti Club B di convenuti per quanto riguarda il contributo di solidarietà connesso al trasferimento di un giocatore Y I. Fatti della controversia 1.
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 12 gennaio 2006, nella seguente composizione: Mr Slim Aloulou (Tunisia) , il presidente Jean-Marie Philips (Belgio), membro Mr Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro del signor Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Sig. Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro sulla domanda presentata dal Club A rappresentata dalla signora X come querelanti nei confronti Club B di convenuti per quanto riguarda il contributo di solidarietà connesso al trasferimento di un giocatore Y I. Fatti della controversia 1. La Federazione Calcio FIFA interessati hanno informato che il giocatore Y, nato il 4 marzo 1981, è stato registrato per l'attore a partire dal 1 fino al 15 settembre 2000 e dal 21 agosto 2001 fino al 11 luglio 2002, all'età di 19, 20 e 21. 2. All'inizio della stagione 2004/2005 sportiva, un nuovo club e il convenuto ha concluso un accordo per il trasferimento del giocatore Y a quest'ultimo. 3. L'importo totale versato dal Resistente per il trasferimento del giocatore corrispondente è stato pari a 2.850.000. 4. Il Club A è attualmente sostenendo l'attuazione del principio stabilito dall'art. 25 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione di settembre 2001, nel prosieguo: il Regolamento) per quanto riguarda il contributo al meccanismo di solidarietà relativo al trasferimento del giocatore Y al Club B. 5. Secondo i regolamenti, il nuovo club in questione è quello di distribuire il 5% di questo importo compensativo al club (s) dove il giocatore ha giocato età compresa tra i 12 e 23. 6. Di conseguenza, l'attore sta attualmente sostenendo il pagamento del contributo di solidarietà straordinario in materia presente dal Resistente. In particolare, l'attore pretende il pagamento di 30.000 euro. 7. Il 24 agosto 2005, la Resistente ha informato FIFA che la ragione per la quale non ha ancora distribuito le somme dovute a titolo di meccanismo di solidarietà in materia di specie al ricorrente non è dovuta al fatto che i periodi che sono attualmente rivendicati da quest'ultimo per quanto riguarda la registrazione dei Y giocatore non corrispondono ai periodi durante i quali il giocatore è stato effettivamente registrato per il club rivendicare. 8. A questo proposito, è importante migliorare l'attore che è in realtà sostenendo che il giocatore in questione è stato registrato con esso dal 1o agosto 2000 fino al 1 ° luglio 2002, che non corrispondono alle informazioni fornite dalla Federcalcio in questione. 9. Tuttavia, e pur essendo stata fornita il 3 novembre 2005, attraverso la FIFA, con un documento della Federazione Football rilevante informazione circa i periodi durante i quali è stato registrato il giocatore con il Richiedente, entrambe le parti non erano ancora in grado di raggiungere una soluzione amichevole in la questione a portata di mano. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 29 giugno 2005, come conseguenza della Camera ha concluso che le precedenti regole procedurali (edizione 2001) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili in materia a portata di mano. 2. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista era stato registrato per il suo nuovo club all'inizio della stagione 2004/2005 sportivo. Allo stesso modo la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 29 giugno 2005. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che i precedenti regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2001, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili nel caso in esame nel merito. 3. Dopo un attento studio dei fatti e delle accuse di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie iniziato le sue deliberazioni facendo riferimento all'art. 25 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione 2001), secondo la quale, rientra nella competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie di esaminare le controversie relative alla distribuzione del contributo di solidarietà. 4. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie stabilito che era l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, relativa al contributo di solidarietà sostenuto dalla A. Club 5. Una volta che la sua competenza è stato così stabilito, la Camera di Risoluzione delle Controversie è andato a trattare con la sostanza del caso. 6. I membri della Camera studiato attentamente i fatti esposti e ha sottolineato che, come ulteriormente stabilito nella Art. 25 delle norme di cui sopra, il nuovo club a cui viene trasferito un giocatore nel corso di un contratto di lavoro con il suo club precedente, è il club responsabile per la distribuzione del 5% del compenso alla società di provenienza (s) in cui il giocatore si è allenato di età compresa tra 12 e 23. 7. La Camera di seguito denominata Art. 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento FIFA (edizione 2001), che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, tenendo conto del momento in cui il giocatore è stato effettivamente formato dal club in questione. 8. Considerando che il giocatore Y è nato il 4 marzo 1981 e registrato con il Richiedente a partire dal 1 fino al 15 settembre 2000 e dal 21 agosto 2001 fino al 11 luglio 2002, il 10% del contributo di solidarietà del 5% viene ripartita in questo club. 9. Come è stato accertato che l'importo pagato dal Resistente al nuovo club per il trasferimento del giocatore Y è stato pari a 2.850.000, il 10% delle 5% contributo di solidarietà pari a EUR 14.250. 10. Alla luce di quanto sopra, la Camera ha deciso che il convenuto è tenuto a versare l'importo di EUR 14.250 all'attore. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. L'affermazione del Club A è parzialmente accettata. 2. Il Resistente deve pagare l'importo di EUR 14.250 all'attore. 3. L'importo dovuto all'attore da pagare da parte del Resistente entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 4. Se la parte convenuta non di rispettare il suddetto termine, un tasso di interesse del 5% all'anno si applica e il caso verrà immediatamente presentato al Comitato Disciplinare della FIFA. 5. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve depositare presso la CAS una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno origine al ricorso (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2005-2006) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 12 January 2006, in the following composition: Mr Slim Aloulou (Tunisia), chairman Mr Jean-Marie Philips (Belgium), member Mr Zola Malvern Percival Majavu (South Africa), member Mr Rinaldo Martorelli (Brazil), member Mr Theo van Seggelen (Netherlands), member on the claim presented by Club A Represented by Mrs X as Claimant against Club B as Respondent regarding the solidarity contribution related to the transfer of a player Y I. Facts of the case 1. The relevant Football Federation informed FIFA that the player Y, born on 4 March 1981, was registered for the Claimant from 1 until 15 September 2000 and from 21 August 2001 until 11 July 2002, at the ages of 19, 20 and 21. 2. At the beginning of the 2004/2005 sporting season, a new club and the Respondent concluded an agreement for the transfer of the player Y to the latter. 3. The total amount paid by the Respondent for the relevant transfer of the player was EUR 2,850,000. 4. The Club A is presently claiming the implementation of the principle stipulated in Art. 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition September 2001; hereinafter: the Regulations) regarding the contribution to the solidarity mechanism related to the transfer of the player Y to Club B. 5. According to the Regulations, the new club concerned is to distribute 5% of this compensatory amount to the club(s) where the player has played between the ages of 12 and 23. 6. As a consequence, the Claimant is presently claiming the payment of the outstanding solidarity contribution in the present matter from the Respondent. In particular, the Claimant is claiming the payment of EUR 30,000. 7. On 24 August 2005, the Respondent informed FIFA that the reason why it has still not distributed the amounts due as solidarity mechanism in the present matter to the Claimant is due to the fact that the periods that are presently claimed by the latter regarding the registration of the player Y do not correspond to the periods during which the player was effectively registered for the claiming club. 8. In this respect, it is important to enhance that the Claimant is actually claiming that the player in question was registered with it from 1 August 2000 until 1 July 2002, which does not correspond to the information provided by the relevant Football Federation. 9. However, and despite having been provided on 3 November 2005, via the FIFA, with a document from the relevant Football Federation informing about the periods during which the player was registered with the Claimant, both parties were still not able to reach an amicable solution in the matter at hand. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 29 June 2005, as a consequence the Chamber concluded that the previous Procedural Rules (edition 2001) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable on the matter at hand. 2. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional had been registered for his new club at the beginning of the 2004/2005 sporting season. Equally the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 29 June 2005. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the former FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001, hereafter: the Regulations) are applicable on the case at hand as to the substance. 3. After a careful study of the facts and allegations outlined above, the Dispute Resolution Chamber commenced its deliberations by referring to Art. 25 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001), according to which, it falls within the purview of the Dispute Resolution Chamber to review disputes concerning the distribution of the solidarity contribution. 4. Consequently, the Dispute Resolution Chamber established that it was the competent body to decide on the present litigation concerning the solidarity contribution claimed by the Club A. 5. Once its competence was thus established, the Dispute Resolution Chamber went on to deal with the substance of the case. 6. The members of the Chamber carefully studied the facts outlined above and emphasized that, as further established in the Art. 25 of the aforementioned regulations, the new club to which a player is transferred during the course of an employment contract with his previous club, is the club responsible for the distribution of 5% of the compensation to the former club(s) where the player has trained between the age of 12 and 23. 7. The Chamber subsequently referred to Art. 10 of the Regulations governing the Application of the FIFA Regulations (edition 2001), which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, taking into consideration the time the player was effectively trained by the club concerned. 8. Considering that the player Y was born on 4 March 1981 and registered with the Claimant from 1 until 15 September 2000 and from 21 August 2001 until 11 July 2002, 10% of the 5% solidarity contribution shall be apportioned to this club. 9. As it was ascertained that the amount paid by the Respondent to the new club for the transfer of the player Y was EUR 2,850,000, 10% of the 5% solidarity contribution amounts to EUR 14,250. 10. In light of the above, the Chamber decided that the Respondent is liable to pay the amount of EUR 14,250 to the Claimant. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Club A is partially accepted. 2. The Respondent has to pay the amount of EUR 14,250 to the Claimant. 3. The amount due to the Claimant to be paid by the Respondent within 30 days as from the date of notification of the present decision. 4. If the Respondent fails to comply with the above-mentioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply and the case will immediately be presented to the FIFA Disciplinary Committee. 5. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receiving notification of this decision and has to contain all elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for the filing of the statement of appeal, the appellant shall file with the CAS a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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