F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 25 agosto 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Carlos Soto (Cile), membro Michele Colucci (Italia), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro sulla domanda presentata dal Club A, X Country come querelanti nei confronti Club B, Country Y come convenuto in merito una controversia meccanismo di solidarietà in relazione al trasferimento dei fatti PI giocatore della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 25 agosto 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Carlos Soto (Cile), membro Michele Colucci (Italia), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro sulla domanda presentata dal Club A, X Country come querelanti nei confronti Club B, Country Y come convenuto in merito una controversia meccanismo di solidarietà in relazione al trasferimento dei fatti PI giocatore della controversia 1. Secondo una dichiarazione scritta del X Football Federation, la P giocatore, nato il 9 febbraio 1980, è stato registrato con l'attore dal 4 marzo 1994 al 16 luglio 1996, cioè per due stagioni sportive e 4 mesi di età compresa tra 14 e 16 . 2. Secondo la ricorrente, il giocatore è stato trasferito da F club al Resistente nel 2004 per un compenso presunto passaggio di 4 Mio EUR. 3. Il 15 luglio 2005, l'attore ha presentato una denuncia formale alla Fifa affermando la proporzione rilevante del pagamento del 5% per quanto riguarda il contributo del meccanismo di solidarietà. 4. Il 18 luglio 2005, la FIFA ha invitato la Resistente per avviare la distribuzione della quota rilevante del contributo di solidarietà del 5% al richiedente in base alle norme applicabili. Diverse corrispondenze per mezzo dei quali FIFA ricordato il Resistente per avviare o la distribuzione di cui sopra o per inviare la propria risposta alla domanda, nonché a presentare una copia del contratto relativo trasferimento, è rimasto senza risposta. 5. Al richiamo finale della FIFA al convenuto il 24 luglio 2006, questi ultimi informati in FIFA il 3 agosto 2006 che l'indennità di trasferimento a carico al club di provenienza del giocatore, F, pari a 4,9 Mio EUR. Il club non ha presentato ulteriori osservazioni la presente domanda e non ha fornito una copia del contratto di cessione in questione. 6. La Camera di Risoluzione delle Controversie è chiamata a decidere l'importo dovuto al richiedente, come contributo di solidarietà. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stata presentata alla FIFA il 15 luglio 2005, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili in materia a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1, in connessione con l'arte. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due società appartenenti a diverse Associazioni relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento della P giocatore professionista nel corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista era stato registrato per il suo nuovo club nel 2004. Allo stesso modo la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 15 luglio 2005. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che i precedenti regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2001, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili nel caso in esame nel merito. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, i membri della Camera ha iniziato riconoscendo la documentazione contenuta nel fascicolo e ha preso atto del fatto che il giocatore coinvolto, nato il 9 febbraio 1980, è stato registrato con l'attore da 4 marzo 1994 al 16 luglio 1996, cioè per due stagioni sportive e 4 mesi di età compresa tra 14 e 16. Inoltre, la Camera ha osservato che il giocatore in questione sarebbe stato trasferito dal F club al Resistente nel 2004 per una indennità di trasferimento di 4,9 Mio EUR. Inoltre, la Camera ha preso in considerazione che il pagamento attore chiede che la quota rilevante del contributo di solidarietà del 5% secondo le norme vigenti e afferma di non aver ricevuto alcun pagamento a questo riguardo. Infine, la Camera ha osservato che oltre a informare la FIFA che l'indennità di trasferimento pari a 4,9 milioni di euro., Il Resistente non ha presentato osservazioni in risposta alla domanda. 6. Di conseguenza, la Camera ha dichiarato che soltanto informando FIFA circa l'importo della indennità di trasferimento, senza presentare ulteriori osservazioni al credito, il convenuto aveva riconosciuto che il trasferimento del giocatore in questione aveva avuto luogo e che l'indennità di trasferimento, che deve essere preso in considerazione, ammonta a 4,9 Mio EUR. Secondo i principi generali di procedura, il Resistente era, non la presentazione di eventuali osservazioni, non contestate le accuse di parte attrice e aveva quindi accettate. 7. A questo proposito, la Camera ha sottolineato che l'attore pretende eccezionale contributo di solidarietà da parte del Resistente in relazione al trasferimento del giocatore da P F club al Resistente nel 2004 per una indennità di trasferimento di 4,9 Mio EUR per il periodo che il giocatore è stato registrato con esso di età compresa tra 14 a 16. 8. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 25 par. 1 del Regolamento. Secondo questo articolo, se un non-amatoriali giocatore si muove nel corso di un contratto, una percentuale (5%) di qualsiasi compenso versato alla società di precedente verrà distribuito al club (s) coinvolti nella formazione e istruzione della giocatore. Questa distribuzione sarà effettuata in proporzione al numero di anni il giocatore è stato tesserato con i club interessati di età compresa tra 12 e 23. 9. Nel caso di specie, la Camera sottolineato che il periodo da prendere in considerazione è dal 4 marzo 1994 alla fine della stagione 1994/1995 all'età del giocatore del 14 e le stagioni 1994/1995 e 1995/1996 del giocatore di 15 e 16. Di conseguenza, la sezione concluso che il periodo di formazione efficace da prendere in considerazione corrisponde a due stagioni sportive e quattro mesi. 10. La Camera inoltre ha fatto riferimento all'art. 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori che stabilisce le proporzioni per la distribuzione del contributo di solidarietà in base al tempo che il giocatore è stato effettivamente formato dai club coinvolti. 11. Pertanto, la Camera ha stabilito che, in conformità con la ripartizione di cui all'articolo 10 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, il richiedente ha diritto di ricevere 21,67% del 5% degli indennizzi versati in relazione al trasferimento del giocatore dal F al Resistente. 12. Come risultato, la Camera ha concluso che nel caso di specie, il richiedente ha diritto a ricevere contributo di solidarietà per la formazione e l'educazione del giocatore durante la sua età di 14 a 16 del 21,67% del totale del 5% del contributo di solidarietà del trasferimento compensazione di 4,9 Mio EUR, vale a dire l'importo di euro 53.067. 13. Alla luce di tutto quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che il Resistente deve pagare l'importo di EUR 53.067 all'attore. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente è stata accettata. 2. Il Resistente deve pagare l'importo di EUR 53.067 all'attore. 3. L'importo dovuto per l'attore deve essere pagato dal convenuto entro i prossimi 30 giorni a partire dalla data di notifica della presente decisione. 4. Nel caso in cui il debito della controparte non viene pagata entro la scadenza fissata, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine suddetto. 5. Se la somma di euro 53.067 non viene pagata entro il termine suddetto, la presente questione deve essere presentata al Comitato Disciplinare della FIFA, in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 6. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 7. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2006-2007) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 25 August 2006, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Carlos Soto (Chile), member Michele Colucci (Italy), member Mario Gallavotti (Italy), member Mohamed Mecherara (Algeria), member on the claim presented by Club A, Country X as Claimant against Club B, Country Y as Respondent regarding a solidarity mechanism dispute in connection with the transfer of the player P. I. Facts of the case 1. According to a written statement of the X Football Federation, the player P, born on 9 February 1980, was registered with the Claimant from 4 March 1994 until 16 July 1996, i.e. for two sporting seasons and 4 months between the ages of 14 and 16. 2. According to the Claimant, the player was transferred from club F to the Respondent in 2004 for an alleged transfer compensation of EUR 4 Mio. 3. On 15 July 2005, the Claimant lodged a formal complaint at FIFA claiming the relevant proportion of the 5% payment regarding the contribution of the solidarity mechanism. 4. On 18 July 2005, FIFA invited the Respondent to start the distribution of the relevant proportion of the 5% solidarity contribution to the Claimant according to the applicable Regulations. Several correspondences by means of which FIFA reminded the Respondent to either start the aforementioned distribution or to submit its response to the claim as well as to submit a copy of the relevant transfer agreement, remained without response. 5. Upon FIFA’s ultimate reminder to the Respondent on 24 July 2006, the latter informed FIFA on 3 August 2006 that the transfer compensation paid by it to the player’s former club, F, amounted to EUR 4,9 Mio. The club did not submit any further comments regarding the present claim and did not submit a copy of the relevant transfer agreement. 6. The Dispute Resolution Chamber is asked to decide on the amount due to the Claimant as solidarity contribution. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 15 July 2005, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable on the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in connection with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs belonging to different Associations related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional player P during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional had been registered for his new club in the year 2004. Equally the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 15 July 2005. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the former FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001, hereafter: the Regulations) are applicable on the case at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Chamber started by acknowledging the documentation contained in the file and took note of the fact that the player involved, born on 9 February 1980, was registered with the Claimant from 4 March 1994 until 16 July 1996, i.e. for two sporting seasons and 4 months between the age of 14 and 16. Moreover, the Chamber noted that the player concerned was allegedly transferred from the club F to the Respondent in 2004 for a transfer compensation of EUR 4,9 Mio. Furthermore, the Chamber took into consideration that the Claimant requests payment of the relevant proportion of the 5% solidarity contribution according to the applicable regulations and claims not having received any payment in this respect. Finally, the Chamber noted that besides informing FIFA that the transfer compensation amounted to EUR 4.9 Mio., the Respondent did not submit any comments in response to the claim. 6. As a consequence, the Chamber stated that by only informing FIFA about the amount of the transfer compensation without submitting any further comments to the claim, the Respondent had acknowledged that the transfer of the player concerned to it had taken place and that the transfer compensation which has to be taken into account, amounts to EUR 4,9 Mio. According to the general procedural principles, the Respondent had, by not submitting any further comments, not contested the allegations of the Claimant and had thus accepted them. 7. In this regard, the Chamber underlined that the Claimant is claiming outstanding solidarity contribution from the Respondent in connection with the transfer of the player P from club F to the Respondent in 2004 for a transfer compensation of EUR 4,9 Mio for the period that the player was registered with it between the age of 14 to 16. 8. In this regard, the Chamber referred to art. 25 par. 1 of the Regulations. According to this article, if a non-amateur player moves during the course of a contract, a proportion (5%) of any compensation paid to the previous club will be distributed to the club(s) involved in the training and education of the player. This distribution will be made in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant clubs between the ages of 12 and 23. 9. In the present case, the Chamber outlined that the period to be taken into consideration is from 4 March 1994 to the end of the season 1994/1995 at the player’s age of 14 and the seasons 1994/1995 and 1995/1996 at the player’s of 15 and 16. Consequently, the Chamber concluded that the period of effective training to be taken into account corresponds to two sporting seasons and four months. 10. The Chamber further made reference to Art. 10 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players which sets out the proportions for the distribution of the solidarity contribution according to the time that the player was effectively trained by the clubs involved. 11. Therefore, the Chamber established that, in accordance with the breakdown provided for in Article 10 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players, the Claimant is entitled to receive 21.67% of the 5% of the compensation paid in relation to the transfer of the player from F to the Respondent. 12. As a result, the Chamber concluded that in the present case, the Claimant is entitled to receive solidarity contribution for the training and education of the player during his age of 14 to 16 of totally 21.67% of the 5% of solidarity contribution of the transfer compensation of EUR 4,9 Mio, i.e. the amount of EUR 53,067. 13. In the light of all of the above, the Dispute Resolution Chamber decided that the Respondent has to pay the amount of EUR 53,067 to the Claimant. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant is accepted. 2. The Respondent has to pay the amount of EUR 53,067 to the Claimant. 3. The amount due to the Claimant has to be paid by the Respondent within the next 30 days as from the date of notification of this decision. 4. In the event that the debt of the Respondent is not paid within the stated deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the aforementioned deadline. 5. If the sum of EUR 53,067 is not paid within the aforementioned deadline, the present matter shall be submitted to the FIFA Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 6. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 7. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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