F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 28 settembre 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro John Didulica (Australia), membro Philippe Diallo (Francia), membro ESSA M. Saleh al-Housani (Emirati Arabi Uniti), membro del reclamo presentato dal club, rappresentata dal Sig. X , avvocato come querelanti nei confronti del club, Y, come convenuto in merito contributo di solidarietà legato al trasferimento dei giocatori Z I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 28 settembre 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro John Didulica (Australia), membro Philippe Diallo (Francia), membro ESSA M. Saleh al-Housani (Emirati Arabi Uniti), membro del reclamo presentato dal club, rappresentata dal Sig. X , avvocato come querelanti nei confronti del club, Y, come convenuto in merito contributo di solidarietà legato al trasferimento dei giocatori Z I. Fatti della controversia 1. Il giocatore, Z, è nato il 19 luglio 1973. 2. Secondo il passaporto lettore fornito dalla Federcalcio X, il giocatore in questione è stato precedentemente registrato con X in prestito dal 22 aprile 1996 fino al 6 agosto 1996. 3. Il 22 settembre 2005, X ha presentato una domanda di fronte al Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) contro Y per il pagamento della sua quota del contributo di solidarietà sulla base dell'allegato 5 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. 4. Secondo X, il giocatore è stato trasferito dal V club Y nel luglio 2005 e secondo la stampa riporta le relative indennità di trasferimento ammonta a EUR 3.500.000. 5. X sostiene che il giocatore è stato registrato con il suo club dal 22 aprile 1996 al 31 dicembre 1996, 8 mesi e 13 giorni e che quindi ha diritto a ricevere 6,64% del contributo di solidarietà del 5% sulla base dell'articolo 1 dell'allegato 5 del suddetto Regolamento. 6. In risposta alla domanda, Y afferma che si sta negoziando un piano di pagamento tramite il suo agente e che non avrebbe mancato di pagare il contributo di solidarietà a X non appena le parti avrebbero convenuto sulla quantità, termini e piano di pagamento. 7. Ad oggi, nessun contributo di solidarietà è stato pagato da Y a X. 8. La Camera di Risoluzione delle Controversie è chiamata a decidere l'importo del contributo di solidarietà a carico del convenuto all'attore, se esiste. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato formalmente presentato alla FIFA il 22 settembre 2005, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili alla questione a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie relative al meccanismo di solidarietà fra società appartenenti a diverse Associazioni. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento del professionista Z al Resistente. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, essa ha riconosciuto che, secondo l'attore professionista era stato registrato per il suo nuovo club nel luglio 2005. Questa affermazione non è stata contestata sia dal Resistente o della Federcalcio X. Allo stesso modo, la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 22 settembre 2005. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. Una volta che la sua competenza ed i regolamenti applicabili sono stati quindi stabiliti, la Camera ha continuato a trattare il merito della controversia. 6. I membri della Camera preso atto che il pagamento attore richieste di contributo di solidarietà per una parte della stagione del 23esimo compleanno del giocatore (la stagione 1996) sulla base del trasferimento del giocatore, Z, dal V al Resistente in estate del 2005. 7. Il Resistente, dal canto suo, ha dichiarato che sta negoziando un piano di pagamento per pagare il contributo di solidarietà all'attore. La Camera ha preso atto in particolare del fatto che il Resistente, tuttavia, non ha contestato le affermazioni del ricorrente nella sua domanda. 8. Prendendo in considerazione la circostanza che il giocatore è stato registrato con l'attore in comodato, i membri della Camera ha ritenuto opportuno fare riferimento all'art. 10 del regolamento, in base alle quali il prestito di un professionista "è soggetto alle stesse regole si applicano ai trasferimenti dei giocatori, comprese le disposizioni in materia di indennità di formazione e di meccanismo di solidarietà." 9. Tenendo conto dei suddetti elementi, la Camera ha convenuto che il richiedente ha diritto a ricevere contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento. 10. Di conseguenza, la Camera ha proceduto con il calcolo dell'importo del contributo di solidarietà a carico del convenuto all'attore. 11. La Camera ha sottolineato che, come stabilito dall'art. 21 e art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il nuovo club, a cui viene trasferito un giocatore durante il corso del contratto di lavoro, è responsabile della distribuzione del 5% del compenso pagato al club di provenienza del giocatore al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore nel corso degli anni. Nel caso in esame, e tenendo conto della dichiarazione e le conclusioni di cui ai punti I.4 e II.7 sopra, rispettivamente, le relative indennità di trasferimento pari a EUR 3.500.000. 12. Il detto art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento prevede, inoltre, i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà prendendo in considerazione il numero di anni (calcolato in proporzione se meno di un anno) che il giocatore è stato registrato con il club (s) coinvolti nella sua formazione e l'istruzione tra le stagioni dei suoi compleanni 12 ° e 23. 13. Nel caso di specie, la Camera notato che per quanto riguarda periodo di registrazione del giocatore con l'attore vi è una discrepanza tra la dichiarazione del richiedente e il passaporto presentato dal giocatore Federcalcio X. Il richiedente non ha presentato prove documentali a sostegno della sua affermazione secondo cui il giocatore è rimasto registrato con il richiedente fino al 31 dicembre 1996. Pertanto, i membri della Camera d'accordo che il periodo di registrazione in questione deve essere stabilita sulla base di prove documentali presentate dalla Federazione Calcio di X, vale a dire il passaporto giocatore. In questo contesto, e tenendo presente l'articolo 7 del Regolamento, la Camera ha sottolineato che il passaporto giocatore in questione costituisce generalmente la prova principale documentali relative al periodo di registrazione di un giocatore con un club. 14. Di conseguenza, la Camera ha concluso che il calcolo del contributo di solidarietà nel caso in esame deve essere effettuato su base pro rata della stagione del 23esimo compleanno del giocatore tenendo conto del periodo di registrazione a partire dal 22 aprile 1996 fino al 6 agosto 1996. Pertanto, la Camera ha concluso che il 2,5% del contributo di solidarietà del 5% viene ripartita in all'attore. 15. Avendo accertato che l'importo concordato da e tra il Resistente e V per il trasferimento del giocatore Z è pari a 3,5 milioni, 2,5% del 5% contributo di solidarietà ammonta a EUR 4.375. 16. Alla luce di quanto sopra, la Camera ha deciso che il convenuto è tenuto a pagare al ricorrente l'importo di euro 4.375 come contributo di solidarietà. ** III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, X, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente, Y, deve pagare l'importo di euro 4.375 al richiedente entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione. 3. Eventuali ulteriori richieste del ricorrente vengono respinte. 4. Nel caso in cui l'importo di euro 4.375 non viene pagata entro la scadenza indicata, un tasso di interesse del 5% all'anno si applica a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra e il caso verrà immediatamente presentato al Comitato Disciplinare della FIFA. 5. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). La piena numeri di indirizzo e le coordinate del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas . org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2006-2007) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 28 September 2006, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Theo van Seggelen (Netherlands), member John Didulica (Australia), member Philippe Diallo (France), member Essa M. Saleh al-Housani (United Arab Emirates), member on the claim presented by the club, X represented by Mr. , attorney at law as Claimant against the club, Y, as Respondent regarding solidarity contribution related to the transfer of the player Z I. Facts of the case 1. The player, Z, was born on 19 July 1973. 2. According to the player passport provided by the Football Federation of X, the player in question was formerly registered with X on loan from 22 April 1996 until 6 August 1996. 3. On 22 September 2005, X lodged a claim in front of the Dispute Resolution Chamber (DRC) against Y for payment of its proportion of the solidarity contribution on the basis of Annex 5 of the Regulations for the Status and Transfer of Players. 4. According to X, the player was transferred from the club V to Y in July 2005 and according to press reports the relevant transfer compensation amounts to EUR 3,500,000. 5. X maintains that the player was registered with its club from 22 April 1996 until 31 December 1996, 8 months and 13 days and that therefore it is entitled to receive 6,64% of the 5% solidarity contribution on the basis of article 1 of Annex 5 of the said Regulations. 6. In reply to the claim, Y asserts that it is negotiating a payment plan via its agent and that it would not fail to pay the solidarity contribution to X as soon as the parties would have agreed on the amount, terms and payment plan. 7. To date, no solidarity contribution was paid by Y to X. 8. The Dispute Resolution Chamber is asked to decide on the amount of solidarity contribution payable by the Respondent to the Claimant, if any. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was formally submitted to FIFA on 22 September 2005, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes related to solidarity mechanism between clubs belonging to different Associations. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional Z to the Respondent. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that according to the Claimant the professional had been registered for his new club in July 2005. This allegation has not been contested either by the Respondent or the Football Association of X. Equally, the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 22 September 2005. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereafter: the Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. Once its competence and the applicable Regulations were thus established, the Chamber went on to deal with the substance of the case. 6. The members of the Chamber duly noted that the Claimant claims payment of solidarity contribution for part of the season of the player’s 23rd birthday (the 1996 season) on the basis of the transfer of the player, Z, from V to the Respondent in the summer of 2005. 7. The Respondent, for its part, has stated that it is negotiating a payment plan in order to pay the solidarity contribution to the Claimant. The Chamber took particular note of the fact that the Respondent, however, has not contested the allegations of the Claimant in its claim. 8. Taking into consideration the circumstance that the player was registered with the Claimant on a loan basis, the members of the Chamber deemed it opportune to refer to art. 10 of the Regulations, in accordance with which the loan of a professional “is subject to the same rules as apply to the transfer of players, including the provisions on training compensation and solidarity mechanism.” 9. Taking into account the above-mentioned elements, the Chamber agreed that the Claimant is entitled to receive solidarity contribution in accordance with art. 1 of Annex 5 of the Regulations. 10. Consequently, the Chamber proceeded with the calculation of the amount of solidarity contribution payable by the Respondent to the Claimant. 11. The Chamber emphasized that, as established in art. 21 and art. 1 of Annex 5 of the Regulations, the new club, to which a player is transferred during the course of an employment contract, is responsible for the distribution of 5% of the compensation paid to the player’s former club to the club(s) involved in the training and education of the player over the years. In the case at hand, and taking into account the statement and findings under points I.4 and II.7 above, respectively, the relevant transfer compensation amounts to EUR 3,500,000. 12. The said art. 1 of Annex 5 of the Regulations further provides the figures for the distribution of the solidarity contribution taking into consideration the number of years (calculated pro rata if less than one year) that the player was registered with the club(s) involved in his training and education between the seasons of his 12th and 23rd birthdays . 13. In the present case, the Chamber noticed that as regards the player’s registration period with the Claimant there is a discrepancy between the statement of the Claimant and the player passport presented by the Football Federation of X. The Claimant has failed to present documentary evidence in support of its allegation that the player has remained registered with the Claimant until 31 December 1996. Therefore, the members of the Chamber concurred that the relevant registration period must be established on the basis of the documentary evidence presented by the Football Federation of X, i.e. the player passport. In this context and bearing in mind article 7 of the Regulations, the Chamber pointed out that such player passport commonly constitutes the main documentary evidence pertaining to the period of registration of a player with a club. 14. Consequently, the Chamber concluded that the calculation of the solidarity contribution in the case at hand is to be made on a pro rata basis of the season of the player’s 23rd birthday taking into consideration the registration period as from 22 April 1996 until 6 August 1996. Therefore, the Chamber concluded that 2,5% of the 5% solidarity contribution shall be apportioned to the Claimant. 15. Having ascertained that the amount agreed upon by and between the Respondent and V for the transfer of the player Z is EUR 3,500,000, 2,5% of the 5% solidarity contribution amounts to EUR 4,375. 16. In light of the above, the Chamber decided that the Respondent is liable to pay to the Claimant the amount of EUR 4,375 as solidarity contribution. ** III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, X, is partially accepted. 2. The Respondent, Y, must pay the amount of EUR 4,375 to the Claimant within 30 days of notification of the present decision. 3. Any further claims of the Claimant are rejected. 4. In the event that the amount of EUR 4,375 is not paid within the stated deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the aforementioned deadline and the case will immediately be presented to the FIFA Disciplinary Committee. 5. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives).The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
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