F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 28 settembre 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro John Didulica (Australia), membro Philippe Diallo (Francia), membro ESSA M. Saleh al-Housani (Emirati Arabi Uniti), membro del reclamo presentato dal club, X, rappresentata dal Sig. …. come querelanti nei confronti del club, Y, come convenuto in merito contributo di solidarietà legato al trasferimento dei giocatori Z I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 28 settembre 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro John Didulica (Australia), membro Philippe Diallo (Francia), membro ESSA M. Saleh al-Housani (Emirati Arabi Uniti), membro del reclamo presentato dal club, X, rappresentata dal Sig. .... come querelanti nei confronti del club, Y, come convenuto in merito contributo di solidarietà legato al trasferimento dei giocatori Z I. Fatti della controversia 1. Il giocatore, Z, è nato il 1 ° dicembre 1974. 2. Secondo la ricorrente, il giocatore in questione è stato registrato con Y il 1 ° luglio 2005, dopo essere stati trasferiti dal W che coinvolge il pagamento di una indennità di trasferimento di 4 milioni di euro. 3. Per quanto riguarda tale importo, l'attore si riferisce al sito ufficiale di W in cui l'importo della indennità di trasferimento presumibilmente è stato divulgato. 4. Il 13 dicembre 2005, X rivolse a FIFA sostenendo che il giocatore, Z, essendo stato registrato con X durante la stagione 1995-96 (stagione del suo 21 ° compleanno), ha diritto di ricevere da Y l'importo di 20.000 euro come contributo di solidarietà corrispondente al 10% del 5% della compensazione di trasferimento sulla base di arte. 21 e l'allegato 5 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione 2005). 5. Il suddetto periodo di registrazione è stata confermata dalla Federazione Calcio di X. 6. Durante le indagini in questa materia Y non ha risposto al reclamo presentato da X, pur essendo stati invitati a farlo due volte. 7. Il 27 settembre 2006, cioè un giorno prima della riunione del Dispute Resolution Chamber, la FIFA ha ricevuto un fax da Y in cui Y conferma che il giocatore è stato oggetto di un accordo di trasferimento che si è concluso con W il 12 maggio 2005, a norma con cui i club hanno concordato un indennità di trasferimento pari a EUR 4.000.000. Y afferma che il giocatore è stato registrato nel paese di Y come un giocatore professionista nella prima metà di luglio 2005. Inoltre, Y riconosce che il richiedente ha diritto a ricevere il 10% del contributo di solidarietà. Y è disposto a pagare al ricorrente la somma di denaro corrispondente al ricevimento delle coordinate bancarie necessarie del ricorrente e, pertanto, chiede che la Camera di Risoluzione delle Controversie non affrontare la questione a portata di mano il 28 settembre 2006. 8. La Camera di Risoluzione delle Controversie è chiamata a decidere l'importo del contributo di solidarietà a carico del convenuto all'attore, se esiste. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato formalmente presentato alla FIFA il 13 dicembre 2005, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili alla questione a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie relative al meccanismo di solidarietà fra società appartenenti a diverse Associazioni. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento del professionista Z alla Resistente nel corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista era stato registrato per il suo nuovo club, come indicato dal ricorrente e non contestato dal Resistente, nel luglio 2005. Allo stesso modo, la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 13 dicembre 2005. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. Una volta che la sua competenza è stato così stabilito, la Camera ha continuato a trattare il merito della controversia. 6. In primo luogo, la Camera indirizzata la richiesta del convenuto di non affrontare la questione attuale alla luce del contenuto del suo fax datato 27 settembre 2006. A questo proposito, i membri della Camera ha deciso di respingere la domanda del convenuto, che tenga conto del fatto che il convenuto non è riuscita a presentare la sua posizione durante l'indagine della materia presente e che tale richiesta ha solo ricevuto un giorno prima dell'udienza della questione. 7. I membri della Camera preso atto che il pagamento attore richieste di contributo di solidarietà per la stagione del 21esimo compleanno del giocatore (il 1995-1996 stagione) sulla base del trasferimento del giocatore, Z, da W al Resistente nel 2005. 8. Il Resistente, da parte sua, non contesta la richiesta di contributo di solidarietà proposto dal richiedente. In effetti, la Resistente ha confermato che il richiedente ha diritto a ricevere il 10% del contributo di solidarietà. 9. Tenendo conto dei suddetti elementi, la Camera ha convenuto che il richiedente ha diritto a ricevere contributo di solidarietà sulla base dell'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento. 10. Di conseguenza, la Camera ha proceduto con il calcolo dell'importo del contributo di solidarietà indiscutibilmente a carico del convenuto all'attore. 11. La Camera ha sottolineato che, come stabilito dall'art. 21 del Regolamento e l'arte. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il nuovo club, a cui viene trasferito un giocatore durante il corso del contratto di lavoro, è responsabile della distribuzione del 5% del compenso pagato al club di provenienza del giocatore al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore nel corso degli anni. Nel caso in esame, l'indennità di trasferimento ammonta a EUR 4.000.000 indiscutibilmente. 12. Il detto art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà prendendo in considerazione il numero di anni che il giocatore è stato registrato con il club (s) coinvolti nella sua formazione e l'istruzione tra le stagioni dei suoi compleanni 12 ° e 23 . 13. Nel caso di specie, la Camera sottolineato che il periodo da prendere in considerazione è legata alla stagione del 21esimo compleanno del giocatore. Pertanto, la Camera ha concluso che il 10% del contributo di solidarietà del 5% viene ripartita in all'attore. 14. Avendo accertato che l'importo concordato da e tra il Resistente e W per il trasferimento del giocatore Z è pari a 4.000.000, il 10% dei 5% contributo di solidarietà ammonta a 20.000 euro. 15. Alla luce di quanto sopra, la Camera ha deciso che il convenuto è tenuto a pagare al ricorrente l'importo di 20.000 euro come contributo di solidarietà. ** III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, X, viene accettata. 2. Il Resistente, Y, versa l'importo di 20.000 euro al richiedente entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione. 3. Nel caso in cui l'importo di 20.000 euro non viene pagata entro la scadenza indicata, un tasso di interesse del 5% all'anno si applica a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra e il caso verrà immediatamente presentato al Comitato Disciplinare della FIFA. 4. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 5. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Urs Linsi Segretario Generale allegato: CAS direttive______________________________
F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2006-2007) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 28 September 2006, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Theo van Seggelen (Netherlands), member John Didulica (Australia), member Philippe Diallo (France), member Essa M. Saleh al-Housani (United Arab Emirates), member on the claim presented by the club, X, represented by Mr. … as Claimant against the club, Y, as Respondent regarding solidarity contribution related to the transfer of the player Z I. Facts of the case 1. The player, Z, was born on 1 December 1974. 2. According to the Claimant, the player in question was registered with Y on 1 July 2005 after having been transferred from W involving the payment of a transfer compensation of EUR 4 million. 3. With regard to this amount, the Claimant refers to the official web site of W on which the amount of transfer compensation allegedly was disclosed. 4. On 13 December 2005, X turned to FIFA maintaining that the player, Z, having been registered with X during the 1995-96 season (season of his 21st birthday), it is entitled to receive from Y the amount of EUR 20,000 as solidarity contribution corresponding to 10% of 5% of the transfer compensation on the basis of art. 21 and Annex 5 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). 5. The above-mentioned period of registration has been confirmed by the Football Federation of X. 6. During the investigation into this matter Y has failed to respond to the claim lodged by X in spite of having been invited to do so twice. 7. On 27 September 2006, i.e. one day prior to the meeting of the Dispute Resolution Chamber, FIFA received a fax from Y in which Y confirms that the player was the object of a transfer agreement that it concluded with W on 12 May 2005, in accordance with which the clubs agreed on a transfer compensation of EUR 4,000,000. Y asserts that the player was registered in the country of Y as a professional player in the first half of July 2005. In addition, Y acknowledges that the Claimant is entitled to receive 10% of the solidarity contribution. Y is willing to pay to the Claimant the relevant amount of money upon receipt of the necessary banking details of the Claimant and therefore, asks that the Dispute Resolution Chamber does not deal with the matter at hand on 28 September 2006. 8. The Dispute Resolution Chamber is asked to decide on the amount of solidarity contribution payable by the Respondent to the Claimant, if any. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was formally submitted to FIFA on 13 December 2005, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes related to solidarity mechanism between clubs belonging to different Associations. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional Z to the Respondent during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional had been registered for his new club, as mentioned by the Claimant and not disputed by the Respondent, in July 2005. Equally, the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 13 December 2005. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereafter: the Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. Once its competence was thus established, the Chamber went on to deal with the substance of the case. 6. Firstly, the Chamber addressed the Respondent’s request not to deal with the present matter in the light of the contents of its fax dated 27 September 2006. In this regard, the members of the Chamber decided to dismiss the Respondent’s request taking into consideration the fact that the Respondent has failed to present its position during the investigation of the present matter and that such request has only been received one day prior to the hearing of the matter. 7. The members of the Chamber duly noted that the Claimant claims payment of solidarity contribution for the season of the player’s 21st birthday (the 1995- 96 season) on the basis of the transfer of the player, Z, from W to the Respondent in 2005. 8. The Respondent, for its part, does not contest the claim for solidarity contribution put forward by the Claimant. In fact, the Respondent has confirmed that the Claimant is entitled to receive 10% of the solidarity contribution. 9. Taking into account the above-mentioned elements, the Chamber agreed that the Claimant is entitled to receive solidarity contribution on the basis of art. 1 of Annex 5 of the Regulations. 10. Consequently, the Chamber proceeded with the calculation of the amount of solidarity contribution undisputedly payable by the Respondent to the Claimant. 11. The Chamber emphasized that, as established in art. 21 of the Regulations and art. 1 of Annex 5 of the Regulations, the new club, to which a player is transferred during the course of an employment contract, is responsible for the distribution of 5% of the compensation paid to the player’s former club to the club(s) involved in the training and education of the player over the years. In the case at hand, the transfer compensation undisputedly amounts to EUR 4,000,000. 12. The said art. 1 of Annex 5 of the Regulations provides the figures for the distribution of the solidarity contribution taking into consideration the number of years that the player was registered with the club(s) involved in his training and education between the seasons of his 12th and 23rd birthdays . 13. In the present case, the Chamber outlined that the period to be taken into consideration is related to the season of the player’s 21st birthday. Therefore, the Chamber concluded that 10% of the 5% solidarity contribution shall be apportioned to the Claimant. 14. Having ascertained that the amount agreed upon by and between the Respondent and W for the transfer of the player Z is EUR 4,000,000, 10% of the 5% solidarity contribution amounts to EUR 20,000. 15. In light of the above, the Chamber decided that the Respondent is liable to pay to the Claimant the amount of EUR 20,000 as solidarity contribution. ** III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, X, is accepted. 2. The Respondent, Y, shall pay the amount of EUR 20,000 to the Claimant within 30 days of notification of the present decision. 3. In the event that the amount of EUR 20,000 is not paid within the stated deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the aforementioned deadline and the case will immediately be presented to the FIFA Disciplinary Committee. 4. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 5. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Enclosed: CAS directives
_____________________________
Share the post "F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 28 settembre 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro John Didulica (Australia), membro Philippe Diallo (Francia), membro ESSA M. Saleh al-Housani (Emirati Arabi Uniti), membro del reclamo presentato dal club, X, rappresentata dal Sig. …. come querelanti nei confronti del club, Y, come convenuto in merito contributo di solidarietà legato al trasferimento dei giocatori Z I. Fatti della controversia"