• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 23 febbraio 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Diallo (Francia), membro ESSA M. Sahleh-Al-Housani (Emirati Arabi Uniti), membro Michele Colucci (Italia), membro Mick McGuire (Inghilterra), membro su una questione tra il club, X, rappresentata dal Sig. …, avvocato-at-legge contro il club, Y rappresentata dal Sig. …, avvocato-at-law e il club, Z come parte interveniente, rappresentata dal Sig. …, avvocato-at-legge in materia di contributo di solidarietà relativo al trasferimento internazionale del giocatore U I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 23 febbraio 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Diallo (Francia), membro ESSA M. Sahleh-Al-Housani (Emirati Arabi Uniti), membro Michele Colucci (Italia), membro Mick McGuire (Inghilterra), membro su una questione tra il club, X, rappresentata dal Sig. ..., avvocato-at-legge contro il club, Y rappresentata dal Sig. ..., avvocato-at-law e il club, Z come parte interveniente, rappresentata dal Sig. ..., avvocato-at-legge in materia di contributo di solidarietà relativo al trasferimento internazionale del giocatore U I. Fatti della controversia 1. Il 7 marzo 2005, X ha presentato una denuncia contro l'Y di fronte a FIFA in materia di contributo di solidarietà in relazione con il giocatore, U. 2. Secondo X, nel 2004, il giocatore è stato trasferito al fromZ Y. 3. La Federazione Calcio di Y ha informato la FIFA che il giocatore in questione è stato registrato con Y il 12 marzo 2004. 4. Sulla base dell'articolo 25 della versione precedente del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori e sul presupposto che una indennità di trasferimento di 3.000.000 euro è stato pagato, X ritiene che Y deve pagare per X euro 75.000 relative al contributo di solidarietà in connessione con il giocatore in questione. 5. X Y sottolinea che avrebbero dovuto pagare il relativo importo di contributo di solidarietà entro 30 giorni dalla registrazione del giocatore cf. l'articolo 11 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento di cui sopra e afferma che tale pagamento rimane in sospeso fino ad oggi. 6. In una prima risposta alla domanda, Y afferma che il giocatore in questione è stata trasferita da Z e che secondo il contratto di cessione relativo all'indennità di trasferimento incluso il pagamento dei contributi di solidarietà. 7. In considerazione della giurisprudenza della Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA ha suggerito alle parti di Y distribuisce la quota utile relativa al contributo di solidarietà del 5% della indennità di trasferimento a X e Z, che rimborsa a Y la stessa proporzione del 5% dell'importo di compensazione concordate con Y. 8. Le parti non hanno potuto risolvere la questione in questo modo. 9. Z, che conferma di aver ricevuto il 100% della indennità di trasferimento, vale a dire senza detrazione del contributo di solidarietà, è intervenuta in materia presente. 10. A titolo del loro rappresentante legale comune, Z e Y pienamente respingere la richiesta presentata da X per motivi legati allo status del giocatore X, allo status giuridico di "..." e alla connessione tra X e .... II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 7 marzo 2005, come conseguenza della Camera ha concluso che le precedenti regole procedurali (edizione 2001) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili alla questione a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 25 par. 2 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione 2001) stabilisce che, rientra nella competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie di esaminare le controversie relative alla distribuzione del contributo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere in materia vigente in materia di distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto da X in connessione con il trasferimento internazionale di U giocatore da Z a Y nel corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista era stato registrato per il suo nuovo club il 12 marzo 2004. Allo stesso modo, la Camera ha preso atto che la denuncia è stata presentata di fronte alla FIFA il 7 marzo 2005. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che i precedenti regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2001, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. Una volta che la sua competenza è stato così stabilito, la Camera di Risoluzione delle Controversie ha continuato ad analizzare debitamente tutta la documentazione presentata in materia a portata di mano da X, Y e Z durante l'inchiesta sulla questione presente e ha concluso che la Camera non è in grado di accuratamente affrontare la questione presente sulla base dei documenti attualmente in suo possesso. 6. La Camera ha rilevato in particolare che il file in questione non contiene una copia del contratto di trasferimento che è stato evidentemente concluso da e tra Y e Z in connessione con il trasferimento internazionale del giocatore, U. 7. Pertanto, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che Y e / o Z deve inviare alla FIFA una copia del contratto di cessione firmato da e tra le parti suddette per il trasferimento del giocatore, U. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Y e / o Z deve inviare alla FIFA una copia del contratto di trasferimento che hanno firmato per il trasferimento del giocatore, U, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione. 2. Qualora il relativo contratto non deve essere inviata alla Fifa entro il termine indicato, il caso sarà sottoposto al Comitato Disciplinare della FIFA. Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Urs Linsi Segretario Generale
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2006-2007) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 23 February 2007, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Philippe Diallo (France), member Essa M. Sahleh-Al-Housani (United Arab Emirates), member Michele Colucci (Italy), member Mick McGuire (England), member on a matter between the club, X, represented by Mr. …, attorney-at-law against the club, Y represented by Mr. …, attorney-at-law and the club, Z as Intervening party represented by Mr. …, attorney-at-law regarding solidarity contribution related to the international transfer of the player U I. Facts of the case 1. On 7 March 2005, X filed a complaint against Y in front of FIFA relating to solidarity contribution in connection with the player, U. 2. According to X, in 2004 the player was transferred fromZ to Y. 3. The Football Federation of Y has informed FIFA that the player in question was registered with Y on 12 March 2004. 4. On the basis of article 25 of the previous version of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players and on the assumption that a transfer compensation of EUR 3,000,000 was paid, X maintains that Y must pay to X EUR 75,000 relating to solidarity contribution in connection with the player in question. 5. X points out that Y should have paid the relevant amount of solidarity contribution within 30 days of the player’s registration cf. article 11 of the Regulations governing the Application of the aforementioned Regulations and claims that such payment remains outstanding to date. 6. In a first reply to the claim, Y asserts that the player in question was transferred from Z and that according to the relevant transfer agreement the transfer compensation included solidarity contribution payments. 7. On account of the jurisprudence of the Dispute Resolution Chamber FIFA suggested to the parties that Y distributes the relevant proportion relating to the 5% solidarity contribution of the transfer compensation to X and that Z reimburses to Y the same proportion of the 5% of the amount of compensation agreed upon with Y. 8. The parties have not been able to settle the matter in this way. 9. Z, which confirms that it received 100% of the transfer compensation, i.e. without deduction of the solidarity contribution, has intervened in the present matter. 10. By way of their joint legal representative, Z and Y fully reject the claim presented by X for reasons linked to the status of the player at X, to the legal status of “…” and to the connection between X and …. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 7 March 2005, as a consequence the Chamber concluded that the previous Procedural Rules (edition 2001) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 25 par. 2 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001) establishes that, it falls within the purview of the Dispute Resolution Chamber to review disputes concerning the distribution of the solidarity contribution. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present matter concerning the distribution of solidarity contribution claimed by X in connection with the international transfer of the player U from Z to Y during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional had been registered for his new club on 12 March 2004. Equally, the Chamber took note that the complaint was lodged in front of FIFA on 7 March 2005. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the former FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001, hereafter: the Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. Once its competence was thus established, the Dispute Resolution Chamber went on to duly analyse all of the documentation presented in the matter at hand by X, Y and Z during the investigation into the present matter and concluded that the Chamber is not in the position to accurately deal with the present matter on the basis of the documents currently in its possession. 6. The Chamber noted in particular that the relevant file does not contain a copy of the transfer agreement that was evidently concluded by and between Y and Z in connection with the international transfer of the player, U. 7. Therefore, the Dispute Resolution Chamber decided that Y and/or Z must send to FIFA a copy of the transfer agreement signed by and between the said parties over the transfer of the player, U. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. Y and/or Z must send to FIFA a copy of the transfer agreement that they signed over the transfer of the player, U, within 30 days of notification of the present decision. 2. Should the relevant contract not be sent to FIFA within the stated time limit, the case will be submitted to the FIFA Disciplinary Committee. For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary
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