F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 27 aprile 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Wilfried Straub (Germania), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), gli Gerardo Movilla (Spagna), gli Stati membri sulla domanda presentata dalla Xxx club, Xxx, rappresentata dal Sig. Xxx, Avvocato, come Xxx Ricorrente contro il club, Xxx, come convenuto quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del XXX giocatore I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 27 aprile 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Wilfried Straub (Germania), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), gli Gerardo Movilla (Spagna), gli Stati membri sulla domanda presentata dalla Xxx club, Xxx, rappresentata dal Sig. Xxx, Avvocato, come Xxx Ricorrente contro il club, Xxx, come convenuto quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del XXX giocatore I. Fatti della controversia 1. Secondo la conferma della Football League Xxx datato 7 novembre 2005, il giocatore xxx, xxx (di seguito: Player), nato il 6 ottobre 1977, è stato registrato per il club xxx, xxx (in prosieguo: il Richiedente), dal 1990 al 1995, vale a dire età compresa tra i 12 ei 17 anni. 2. Il 13 agosto 2004, il giocatore è stato trasferito dal club xxx, xxx, al club xxx, xxx (in prosieguo: il Resistente), per una indennità di trasferimento per un importo di EUR 2,2 milioni, pagabili in 9 rate in scadenza tra il 15 Settembre 2004 e il 30 maggio 2006. 3. Il 31 agosto 2004, il giocatore è stato registrato per il Resistente con la Football Federation Xxx. 4. Il 16 novembre 2005, l'attore ha presentato un reclamo contro il Resistente alla FIFA chiedendo l'importo di 75.000 euro come contributo di solidarietà pari al 60% del 5% (per 2 a metà stagioni sportive e 5 intere stagioni sportive) di una indennità di trasferimento nella importo di EUR 2,5 milioni, che sarebbe stato pagato per il trasferimento del calciatore dal club xxx, xxx, al Resistente. Inoltre, l'attore ha affermato dal Resistente gli interessi di mora ad un tasso del 5% pa a decorrere dal giorno in cui il pagamento era dovuto. 5. Il 15 marzo 2006, la FIFA ha confermato al ricorrente l'importo del risarcimento effettivamente pagato per il trasferimento del giocatore, pari a 2.000.000. 6. Con la sua lettera in data 29 marzo 2006, l'attore ha riconosciuto l'importo delle indennità di trasferimento pagato e ha ridotto la sua pretesa di conseguenza di euro a causa, come contributo di solidarietà per il trasferimento di Windows Media Player 66 mila, ma ha insistito sul pagamento degli interessi di mora ad un tasso del 5% pa a decorrere dal giorno in cui il contributo di solidarietà in questione era dovuto. 7. Il 4 aprile 2006, la FIFA ha comunicato alla Resistente che l'attore concordato con il calcolo del contributo di solidarietà sulla base di una indennità di trasferimento per un importo di EUR 2,2 milioni. 8. L'8 giugno 2006, il Resistente compiuto il pagamento per un importo di euro 66.000 all'attore. 9. Successivamente, l'attore ha accusato ricevuta della somma in questione, tuttavia, essa ha mantenuto la sua richiesta per quanto riguarda gli interessi di mora ad un tasso del 5% pa a decorrere dal giorno in cui il pagamento del contributo di solidarietà era dovuta. 10. Nella sua risposta, il convenuto ha dichiarato di aver versato parte del richiedente del contributo di solidarietà subito dopo essere stato in grado di farlo, vale a dire dopo essere stato fornito con la conferma del calcio Xxx League, indicando che l'attore è stato effettivamente coinvolto nella formazione e educazione del giocatore, e dopo aver risolto la controversia con il richiedente per quanto riguarda l'importo dovuto come contributo di solidarietà, rispettivamente, l'importo del risarcimento pagato per il trasferimento Player. Inoltre, il convenuto ha sostenuto che, anche se aveva compiuto l'ultimo pagamento della rata indennità di trasferimento concordato con Xxx in anticipo, senza interessi di mora può essere imposta prima del pagamento dell'ultima quota di indennità di trasferimento è dovuto, come previsto nel relativo trasferimento accordo. Pertanto, il Resistente è del parere che il richiedente non ha diritto a ricevere eventuali interessi di mora. 11. L'attore insiste sulla sua richiesta in merito al pagamento di interessi di mora ad un tasso del 5% pa a decorrere dal giorno in cui il pagamento era dovuto, presumibilmente, il 31 ° giorno della registrazione del giocatore per il Resistente. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 16 novembre 2005, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili alla questione a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due società appartenenti a diverse Associazioni relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà, rispettivamente il pagamento potenziale di interessi di mora che ne derivano, rivendicato dalla ricorrente in relazione al trasferimento del professionista, Xxx , nel corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 b) del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista in questione era stato registrato per il suo nuovo club, il Resistente, il 31 agosto 2004. Allo stesso modo, la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 16 novembre 2005. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che i precedenti regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2001, qui di seguito: il Regolamento) in relazione alle precedenti regolamenti che disciplinano l'applicazione del Regolamento per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori ( edizione 2001, in prosieguo: il Regolamento di applicazione) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, i membri della Camera ha riconosciuto che, in un primo momento, l'attore ha chiesto il pagamento del contributo di solidarietà basato sugli anni della formazione e dell'istruzione del giocatore con l'attore, nonché la pagamento di interessi moratori ad un tasso del 5% pa a decorrere dal giorno in cui il pagamento del contributo di solidarietà era esigibile. 6. A questo proposito, la Camera ha preso atto che, nel frattempo, e dopo l'intervento della FIFA in materia, il Resistente aveva pagato l'importo richiesto di euro 66.000 come contributo di solidarietà all'attore. Inoltre, la Camera ha osservato che l'attore aveva accettato tale importo come la causa come contributo di solidarietà uno. 7. Come conseguenza di quanto sopra, la Camera ha concluso che per quanto riguarda il contributo di solidarietà richiesto una soluzione amichevole era stato raggiunto tra le parti coinvolte. 8. Di conseguenza, la Camera ha stabilito che solo il Richiedente pretesa degli interessi di mora per quanto riguarda una percentuale del 5% pa a decorrere dal giorno in cui il pagamento del contributo di solidarietà era caduto a causa rimane controverso. 9. A questo proposito, la Camera, in primo luogo, ha esaminato se i regolamenti applicabili contengono disposizioni esplicite, in base alla quale il richiedente potrebbe essere attribuita interessi di mora. 10. A questo proposito, la Camera ha riconosciuto che i regolamenti non prevedono alcuna disposizione che preveda, per sé, il diritto per il ricorrente di ricevere interessi di mora per un possibile pagamento tardivo del contributo di solidarietà. Infatti, gli articoli pertinenti, in particolare l'art. 25 par. 2 del Regolamento in relazione con l'arte. 11 par. 3 del Regolamento di applicazione, prevedono esplicitamente che la Camera di Risoluzione delle Controversie può imporre misure disciplinari ai club che non rispettano gli obblighi concernenti la procedura di pagamento del contributo di solidarietà di cui all'art. 11 par. 1 e 2 del Regolamento di applicazione. 11. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che il diritto a percepire interessi di mora in relazione al meccanismo di solidarietà non può essere derivato dai regolamenti, ma che i regolamenti lasciato la decisione di interessi premio predefinito relativo al pagamento del contributo di solidarietà per l'organismo competente discrezione. 12. In continuazione, la Camera ha ricordato che la domanda principale del ricorrente in merito al pagamento della sua quota del contributo di solidarietà, che sarebbe in ogni caso costituire la base per una eventuale concessione di interessi di mora nell'ambito di discrezionalità all'autorità di decisione, era già stata risolta amichevole (cfr. punto II. 7.). 13. In considerazione di quanto sopra, e tenendo anche conto del fatto che a causa del saldo rilevante amichevole, e la buona volontà relativa finalmente mostrato dal Resistente, nessuna decisione per quanto riguarda la domanda principale del ricorrente per il pagamento del contributo di solidarietà nel merito ha dovuto da adottare, i membri della Camera di Risoluzione delle Controversie ha raggiunto all'unanimità alla conclusione che non vi era alcuna ragione valida di aggiudicare l'interesse Richiedente default. 14. Di conseguenza, la Camera ha deciso che la domanda del ricorrente per interessi di mora solo è stata respinta. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Il reclamo presentato dal ricorrente, Xxx, è stata respinta. 2. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2006-2007) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 27 April 2007, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Wilfried Straub (Germany), Member Mario Gallavotti (Italy), Member Joaquim Evangelista (Portugal), Member Gerardo Movilla (Spain), Member on the claim presented by the club Xxx, Xxx, represented by Mr Xxx, Attorney at law, as Claimant against the club Xxx, Xxx, as Respondent regarding the solidarity contribution related to the transfer of the player Xxx I. Facts of the case 1. According to the confirmation of the Xxx Football League dated 7 November 2005, the Xxx player, Xxx (hereinafter: the Player), born on 6 October 1977, was registered for the Xxx club, Xxx (hereinafter: the Claimant), from 1990 until 1995, i.e. between the ages of 12 and 17. 2. On 13 August 2004, the Player was transferred from the Xxx club, Xxx, to the Xxx club, Xxx (hereinafter: the Respondent), for a transfer compensation in the amount of EUR 2,200,000, payable in 9 instalments falling due between 15 September 2004 and 30 May 2006. 3. On 31 August 2004, the Player was registered for the Respondent with the Xxx Football Federation. 4. On 16 November 2005, the Claimant submitted a claim against the Respondent to FIFA requesting the amount of EUR 75,000 as solidarity contribution corresponding to 60% of 5% (for 2 half-sporting seasons and 5 entire sporting seasons) of a transfer compensation in the amount of EUR 2,500,000, which was allegedly paid for the transfer of the Player from the Xxx club, Xxx, to the Respondent. Additionally, the Claimant claimed from the Respondent default interest at a rate of 5% p.a. as from the day on which the payment had been due. 5. On 15 March 2006, FIFA confirmed to the Claimant the amount of compensation actually paid for the transfer of the Player, i.e. EUR 2,000,000. 6. By its correspondence dated 29 March 2006, the Claimant recognised the amount of transfer compensation paid and reduced its claim accordingly to EUR 66,000 due as solidarity contribution for the transfer of the Player, but insisted on the default interest payment at a rate of 5% p.a. as from the day on which the solidarity contribution in question had been due. 7. On 4 April 2006, FIFA informed the Respondent that the Claimant agreed with the calculation of the solidarity contribution on the basis of a transfer compensation in the amount of EUR 2,200,000. 8. On 8 June 2006, the Respondent accomplished the payment in the amount of EUR 66,000 to the Claimant. 9. Subsequently, the Claimant acknowledged receipt of the amount in question, however, it maintained its claim regarding default interest at a rate of 5% p.a. as from the day on which the payment of the solidarity contribution had been due. 10. In its response, the Respondent stated that it had paid the Claimant’s proportion of the solidarity contribution immediately after having been in a position to do so, i.e. after having been provided with the confirmation of the Xxx Football League, indicating that the Claimant was actually involved in the training and education of the Player, and after having resolved the dispute with the Claimant regarding the amount due as solidarity contribution, respectively, the amount of transfer compensation paid for the Player. Furthermore, the Respondent argued that, even though it had accomplished the last instalment payment of the transfer compensation agreed upon with Xxx in advance, no default interest could be imposed before the last instalment payment of the transfer compensation was due as stipulated in the relevant transfer agreement. Therefore, the Respondent is of the opinion that the Claimant is not entitled to receive any default interest. 11. The Claimant insists on its claim regarding the payment of default interest at a rate of 5% p.a. as from the day on which the payment had been due, allegedly, the 31st day of the Player’s registration for the Respondent. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 16 November 2005, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs belonging to different Associations related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution, respectively the potential payment of default interest deriving therefrom, claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional, Xxx, during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 b) of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional concerned had been registered for his new club, the Respondent, on 31 August 2004. Equally, the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 16 November 2005. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the former FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001, hereinafter: the Regulations) in connection with the former Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001, hereinafter: the Application Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Chamber acknowledged that, at first, the Claimant requested the payment of the solidarity contribution based on the years of training and education of the Player with the Claimant as well as the payment of default interest at a rate of 5% p.a. as from the day on which the payment of the solidarity contribution had fallen due. 6. In this respect, the Chamber took note that, in the meantime, and following FIFA’s intervention in the matter, the Respondent had paid the claimed amount of EUR 66,000 as solidarity contribution to the Claimant. Furthermore, the Chamber noted that the Claimant had accepted this amount as being the one due as solidarity contribution. 7. As a result of the above, the Chamber concluded that with regard to the claimed solidarity contribution an amicable settlement had been reached between the parties involved. 8. Consequently, the Chamber established that only the Claimant’s claim regarding default interest a rate of 5% p.a. as from the day on which the payment of the solidarity contribution had fallen due remains disputed. 9. In this respect, the Chamber, first and foremost, went on to examine whether the applicable Regulations contain explicit provisions, based on which the Claimant could be awarded default interest. 10. In this regard, the Chamber acknowledged that the Regulations do not foresee any provision stipulating, per se, the right for the Claimant to receive default interest for a possible late payment of the solidarity contribution. Indeed, the pertinent articles, in particular, art. 25 par. 2 of the Regulations in connection with art. 11 par. 3 of the Application Regulations, stipulate explicitly that the Dispute Resolution Chamber may impose disciplinary measures on clubs that do not observe the obligations regarding the payment procedure of the solidarity contribution as set out in art. 11 par. 1 and 2 of the Application Regulations. 11. In view of the above, the Chamber concluded that the entitlement to receive default interest in connection with the solidarity mechanism cannot be derived from the Regulations, but that the Regulations left the decision whether to award default interest related to the payment of the solidarity contribution to the competent body’s discretion. 12. In continuation, the Chamber recalled that the Claimant’s principal claim regarding the payment of its proportion of the solidarity contribution, which would in any case constitute the basis for a possible award of default interest within the scope of the deciding authority’s discretion, had already been settled amicably (cf. point II. 7.). 13. On account of the above, and taking also into consideration that due to the relevant amicable settlement, and the relevant goodwill finally showed by the Respondent, no decision with regard to the Claimant’s principal claim for the payment of solidarity contribution as to the substance had to be taken, the members of the Dispute Resolution Chamber unanimously reached the conclusion that there was no valid reason to award the Claimant default interest. 14. As a consequence, the Chamber decided that the Claimant’s claim for default interest only had to be rejected. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim lodged by the Claimant, Xxx, is rejected. 2. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke General Secretary Encl. CAS directives
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