F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 27 aprile 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Wilfried Straub (Germania), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), gli Gerardo Movilla (Spagna), membro per il reclamo presentato dal club, A, da X come “attore” nei confronti del club, B , da Y come “convenuto” per quanto riguarda gli interessi sul ritardato pagamento del contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento del giocatore C I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 27 aprile 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Wilfried Straub (Germania), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), gli Gerardo Movilla (Spagna), membro per il reclamo presentato dal club, A, da X come "attore" nei confronti del club, B , da Y come "convenuto" per quanto riguarda gli interessi sul ritardato pagamento del contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento del giocatore C I. Fatti della controversia 1. Player C, nato il 5 settembre 1979, era, secondo la conferma ufficiale dalla Federcalcio X, registrato con il club di A (in prosieguo: il Richiedente), a decorrere dal 9 luglio 1997 fino al suo trasferimento definitivo al club D il 20 gennaio 2000 . Inoltre, secondo la Federcalcio di X, il giocatore in questione è stato prestato da club a club D A decorrere dal 31 luglio 1999 al 13 dicembre 1999. 2. Il giocatore è stato trasferito nel giugno 2005 da club a club e B (in prosieguo: il Resistente), per l'importo di euro 7.000.000. 3. Tale importo è stato conosciuto per la Camera di Risoluzione delle Controversie in quanto un altro club X, D, si è dichiarata proporzione al contributo di solidarietà del club di B citato di fronte a FIFA. Nella procedura di cui sopra, club di B ha confermato che è stato concordato nel contratto di cessione relativo firmato con E club per il trasferimento del giocatore in questione che l'indennità di trasferimento di EUR 7'000'000 deve essere versato come segue: EUR 4 '000 '000 nel luglio 2005, EUR 1'000'000 al 31 dicembre 2005, EUR 1'000'000 il 31 luglio 2006 e EUR 1'000'000 il 31 dicembre 2006. 4. Con la sua lettera in data 13 aprile 2006, club di A, ha contattato FIFA e ha informato di aver ricevuto, con un notevole ritardo di 232 giorni, vale a dire il 20 marzo 2006, il pagamento di EUR 58'275, come contributo di solidarietà in relazione alle prime rate del compenso pagato dal Resistente alla società di provenienza del giocatore. 5. Pertanto, le richieste di club di A che club di B deve pagare come interessi di mora l'importo di EUR 1'860 dalla data di scadenza è il 31 luglio 2005 al 20 marzo 2006. 6. Nel corso delle indagini della materia presente, il 24 gennaio 2007, club di A ha confermato che il club di B ha avuto, nel frattempo, ha pagato il contributo di solidarietà dovuto ed esigibile relative al trasferimento del giocatore in questione dalla E club al Resistente e che, pertanto, l'unico problema rimasto è la sinistra degli interessi di mora pari a 1'860. 7. Sebbene FIFA ha invitato la controparte a fornire la posizione del credito del richiedente, quest'ultimo non è riuscito a farlo fino ad oggi. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 13 aprile 2006, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulla materia pendente dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili in materia a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1, in connessione con l'arte. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due società appartenenti a diverse Associazioni relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà, rispettivamente il pagamento potenziale di interessi di mora relativa a tale contributo, rivendicato dalla ricorrente in relazione al trasferimento del professionista giocatore C nel corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista era stato registrato per il suo nuovo club nel giugno 2005. Allo stesso modo la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 13 aprile 2006. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che i precedenti regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2001, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili nel caso in esame nel merito. 5. In continuazione e di entrare nel merito della questione, il Camera di Risoluzione delle Controversie attentamente considerati e analizzati i suddetti fatti e tutti i documenti presentati nel corso delle indagini di questo caso. 6. In particolare, la Camera di Risoluzione delle Controversie riconosciuto che, in un primo momento, l'attore ha chiesto il pagamento di interessi di mora ad un tasso del 5% pa a decorrere dal giorno in cui il pagamento del contributo di solidarietà relativo alla prima rata di indennità di trasferimento a carico del convenuto al club l'ex giocatore era caduto a causa. 7. A questo proposito, la Camera ha preso atto che, nel frattempo, e dopo l'intervento della FIFA in materia, il Resistente aveva pagato l'intero importo, come contributo di solidarietà all'attore. Inoltre, la Camera ha osservato che l'attore aveva accettato tale importo come la causa come contributo di solidarietà uno. 8. Come conseguenza di quanto sopra, la Camera ha concluso che, per quanto riguarda il pagamento del contributo di solidarietà è interessato, una composizione amichevole era stato raggiunto tra l'attore e il convenuto. 9. Di conseguenza, la Camera ha stabilito che solo il Richiedente della domanda per quanto riguarda gli interessi di mora ad un tasso del 5% pa a decorrere dal giorno in cui il primo pagamento del contributo di solidarietà era caduto a causa rimane controverso. 10. A questo proposito, la Camera, in primo luogo, ha esaminato se i regolamenti applicabili contengono disposizioni esplicite, in base alla quale il richiedente potrebbe essere attribuita interessi di mora. 11. A questo proposito, la Camera ha riconosciuto che i regolamenti non prevedono alcuna disposizione che preveda, per sé, il diritto per il ricorrente di ricevere interessi di mora per un possibile pagamento tardivo del contributo di solidarietà. Infatti, le arti pertinenti., In particolare l'art. 25 par. 2 del Regolamento in relazione con l'arte. 11 par. 3 del Regolamento d'Applicazione del Regolamento per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori (di seguito: Regolamento di applicazione), prevedono esplicitamente che la Camera di Risoluzione delle Controversie può imporre misure disciplinari ai club che non rispettano l'obbligo relativo alla procedura di pagamento della contributo di solidarietà di cui all'art. 11 par. 1 e 2 del Regolamento di applicazione. 12. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che il diritto a percepire interessi di mora in relazione al meccanismo di solidarietà non può essere derivato dai regolamenti, ma che i regolamenti lasciato la decisione di interessi premio predefinito relativo al pagamento del contributo di solidarietà per l'organismo competente discrezione. 13. In continuazione, la Camera ha ricordato che il diritto principale l'attore a ricevere la sua quota del contributo di solidarietà, che sarebbe in ogni caso costituire la base per una eventuale concessione di interessi di mora nell'ambito di discrezionalità all'autorità di decisione, era già stata risolta in via amichevole ( cf. punto II. 8.). 14. In considerazione di quanto sopra, e tenendo anche conto del fatto che a causa del saldo rilevante amichevole, e la buona volontà relativa finalmente mostrato dal Resistente, nessuna decisione in merito al diritto principale del ricorrente per il pagamento del contributo di solidarietà nel merito ha dovuto da adottare, i membri della Camera di Risoluzione delle Controversie ha raggiunto all'unanimità alla conclusione che non vi era alcuna ragione valida di aggiudicare l'interesse Richiedente default. 15. Di conseguenza, la Camera ha deciso che la domanda del ricorrente per interessi di mora solo è stata respinta. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La richiesta presentata dal richiedente, club A, è stata respinta. 2. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve depositare presso la CAS una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno origine al ricorso (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie: Jérôme Valcke Segretario Generale All.: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2006-2007) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 27 April 2007, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Wilfried Straub (Germany), Member Mario Gallavotti (Italy), Member Joaquim Evangelista (Portugal), Member Gerardo Movilla (Spain), Member on the claim presented by the club, A, from X as “Claimant” against the club, B, from Y as “Respondent” regarding the interest on late payment of the solidarity contribution in connection with the transfer of the player C I. Facts of the case 1. Player C, born 5 September 1979, was, according to the official confirmation from the Football Association of X, registered with the club A (hereinafter: the Claimant), as from 9 July 1997 until his definitive transfer to club D on 20 January 2000. Moreover, according to the Football Association of X, the player in question was loaned from club A to club D as from 31 July 1999 until 13 December 1999. 2. The player was transferred in June 2005 from club E to club B (hereinafter: the Respondent), for the amount of EUR 7,000,000. 3. Such amount was known to the Dispute Resolution Chamber since another X club, D, claimed its proportion to the solidarity contribution from the aforementioned club B in front of FIFA. In the aforementioned procedure, club B confirmed that it was agreed in the relevant transfer agreement it signed with club E for the transfer of the player in question that the transfer compensation of EUR 7’000’000 is to be paid as follows: EUR 4’000’000 in July 2005, EUR 1’000’000 on 31 December 2005, EUR 1’000’000 on 31 July 2006 and EUR 1’000’000 on 31 December 2006. 4. By means of its correspondence dated 13 April 2006, club A, contacted FIFA and informed that it received, with a considerable delay of 232 days, i.e. on 20 March 2006, the payment of EUR 58’275 as solidarity contribution related to the first instalments of compensation paid by the Respondent to the player’s former club. 5. Therefore, club A requests that club B must pay as late payment interest the amount of EUR 1’860 from the due date being 31 July 2005 until 20 March 2006. 6. In the course of the investigations of the present matter, on 24 January 2007, club A confirmed that club B had, in the meantime, paid the solidarity contribution due and payable pertaining to the transfer of the player in question from club E to the Respondent and that therefore, the only remaining issue left is the late payment interest amounting to EUR 1’860. 7. Although FIFA has invited the Respondent to provide its position to the claim of the Claimant, the latter failed to do so until to date. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 13 April 2006, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matter pending before the decision making bodies of FIFA are applicable on the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in connection with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs belonging to different Associations related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution, respectively the potential payment of default interest related to such contribution, claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional player C during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional had been registered for his new club in June 2005. Equally the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 13 April 2006. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the former FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001, hereafter: the Regulations) are applicable on the case at hand as to the substance. 5. In continuation and entering into the substance of the matter, the Dispute Resolution Chamber carefully considered and analysed the above-mentioned facts and all documents submitted during the course of the investigation of this case. 6. Most notably, the Dispute Resolution Chamber acknowledged that, at first, the Claimant requested the payment of default interest at a rate of 5% p.a. as from the day on which the payment of the solidarity contribution related to the first instalment of the transfer compensation paid by the Respondent to the player’s former club had fallen due. 7. In this respect, the Chamber took note that, in the meantime, and following FIFA’s intervention in the matter, the Respondent had paid the full amount as solidarity contribution to the Claimant. Moreover, the Chamber noted that the Claimant had accepted this amount as being the one due as solidarity contribution. 8. As a result of the above, the Chamber concluded that, as far as the payment of the solidarity contribution is concerned, an amicable settlement had been reached between the Claimant and the Respondent. 9. Consequently, the Chamber established that only the Claimant’s demand regarding default interest at a rate of 5% p.a. as from the day on which the first payment of the solidarity contribution had fallen due remains disputed. 10. In this respect, the Chamber, first and foremost, went on to examine whether the applicable Regulations contain explicit provisions, based on which the Claimant could be awarded default interest. 11. In this regard, the Chamber acknowledged that the Regulations do not foresee any provision stipulating, per se, the right for the Claimant to receive default interest for a possible late payment of the solidarity contribution. Indeed, the pertinent arts., in particular art. 25 par. 2 of the Regulations in connection with art. 11 par. 3 of the Regulations governing the Application of the Regulations for the Status and Transfer of Players (hereafter: Application Regulations), stipulate explicitly that the Dispute Resolution Chamber may impose disciplinary measures on clubs that do not observe the obligation related to the payment procedure of the solidarity contribution as set out in art. 11 par. 1 and 2 of the Application Regulations. 12. In view of the above, the Chamber concluded that the entitlement to receive default interest in connection with the solidarity mechanism cannot be derived from the Regulations, but that the Regulations left the decision whether to award default interest related to the payment of the solidarity contribution to the competent body’s discretion. 13. In continuation, the Chamber recalled that the Claimant’s principal entitlement to receive its proportion of the solidarity contribution, which would in any case constitute the basis for a possible award of default interest within the scope of the deciding authority’s discretion, had already been settled amicably (cf. point II. 8.). 14. On account of the above, and taking also into consideration that due to the relevant amicable settlement, and the relevant goodwill finally showed by the Respondent, no decision with regard to the Claimant’s principal entitlement for the payment of solidarity contribution as to the substance had to be taken, the members of the Dispute Resolution Chamber unanimously reached the conclusion that there was no valid reason to award the Claimant default interest. 15. As a consequence, the Chamber decided that the Claimant’s claim for default interest only had to be rejected. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim lodged by the Claimant, club A, is rejected. 2. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receiving notification of this decision and has to contain all elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for the filing of the statement of appeal, the appellant shall file with the CAS a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke General Secretary Encl: CAS directives
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