F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, l’8 giugno 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Diallo (Francia), membro Percival Majavu (Sud Africa), membro Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro John Didulica (Australia), membro del reclamo presentato dal club, X, A, come querelanti nei confronti del club, Y , B, come convenuto in merito a una controversia contributo di solidarietà legato al trasferimento dei fatti QI giocatore della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, l'8 giugno 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Diallo (Francia), membro Percival Majavu (Sud Africa), membro Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro John Didulica (Australia), membro del reclamo presentato dal club, X, A, come querelanti nei confronti del club, Y , B, come convenuto in merito a una controversia contributo di solidarietà legato al trasferimento dei fatti QI giocatore della controversia 1. Il giocatore, Q, è nato il 26 luglio 1980. 2. Come confermato dalla Federazione Calcio di A, il giocatore è stato registrato per il ricorrente, X, dal 1 ° luglio 1999 al 30 gennaio 2001. 3. Secondo X, il 21 luglio 2005, il Q giocatore è stato trasferito dalla Z club al club di Y. 4. Il 1 ° febbraio 2006, X FIFA contattato tramite il suo federazione calcio. Il club ha sostenuto contributo di solidarietà per le stagioni 19 del giocatore corrispondente alla 21 ° compleanno, pari al 30% del contributo di solidarietà del 5%. Oltre a questo, il club ha chiesto il pagamento di interessi del 5% annuo calcolati a partire da agosto 2005 fino alla decisione finale nel caso in esame viene eseguito il rendering. 5. In risposta, Y sostenuto di aver solo acquistato una quota del 70% del giocatore in questione in "diritti di trasferimento" e non ha quindi ritenersi obbligato a pagare l'importo richiesto. Oltre a questo, Y ha affermato che, anche se dovrebbe essere tenuto a versare contributo di solidarietà a X, quindi solo per due stagioni, vale a dire le stagioni di compleanno di 19 e 20 del giocatore, in quanto 21esimo compleanno del giocatore era il 26 luglio 2001, mentre il suo contratto era già scaduto il 30 gennaio 2001. 6. X risposto che, poiché Y aveva acquisito il 70% del giocatore "diritti di trasferimento", il calcolo del contributo di solidarietà in caso di specie doveva essere basata sul valore pagato dal Y per questa quota del 70%. X ha confermato che nel caso di specie contributo di solidarietà è dovuto per le stagioni di compleanno di 19 e 20 del giocatore e ha concluso che Y ha dovuto pagare il 20% del contributo di solidarietà del 5%. 7. In reazione ad essa, Y ha ribadito la sua posizione precedente. 8. Il 27 febbraio 2007, su richiesta della FIFA, la Federazione di calcio della FIFA B ha informato che il giocatore Q era stato registrato con la Y il 24 agosto 2004 (a quanto pare, sulla base di un prestito per la stagione 2004/2005), 22 luglio 2005 e 1 ° luglio 2006. 9. Il 11 aprile 2007, la Federazione di calcio della FIFA B fornito una copia del contratto di cessione del 28 giugno 2005, che è stato concluso tra il club di Z e Y, in occasione del trasferimento definitivo del Q giocatore alla squadra Y. Per mezzo del contratto ha detto, tra l'altro, la parti hanno concordato un indennizzo di trasferimento di 120.000 euro da versare in cinque rate uguali di 24.000 euro ciascuna, con scadenza il 15 luglio 2005, 15 gennaio 2006, 15 luglio 2006, 15 gennaio 2007 e il 15 luglio 2007, rispettivamente. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 cpv. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 1 ° febbraio 2006, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili in materia a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 cpv. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1, in connessione con l'arte. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due società appartenenti a diverse Associazioni relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla X club in connessione con il trasferimento del giocatore professionista di Q nel corso di un contratto di lavoro. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 cpv. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il Q professionale era stato registrato con la Y il 22 luglio 2005. Allo stesso modo, la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 1 ° febbraio 2006. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili nel caso in esame nel merito. 5. Entrando nel merito della questione, la Camera di Risoluzione delle Controversie in primo luogo ricapitolato che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento e l'arte. 1 cpv. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, se un professionista è trasferito prima della scadenza del suo contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione della indennità di formazione, pagati alla società di provenienza deve essere detratto dalla somma totale di questa compensazione e distribuito dal nuovo club come contributo di solidarietà al club (s) coinvolto nella sua formazione e istruzione nel corso degli anni. Inoltre, la Camera ha ricordato che il contributo di solidarietà rifletterà il numero di anni (calcolato in proporzione se meno di un anno) è stata registrata lui con il club in questione (s) tra le stagioni dei suoi compleanni 12 ° e 23. 6. In continuazione, i membri della Camera ha riconosciuto che, da un lato, X rivendicato contributo di solidarietà per la formazione del giocatore durante le stagioni del suo compleanno, 19 e 20, presumibilmente pari al 20% del contributo di solidarietà del 5%. La Camera di Risoluzione delle Controversie inoltre considerato che, d'altra parte, Y non si riteneva in debito di un contributo di solidarietà per il giocatore in questione, dal momento che aveva presumibilmente non "ha acquisito la totalità dei diritti di trasferimento del giocatore, ma solo una quota di esso , 70% ". 7. A questo proposito, la Camera di Risoluzione delle Controversie in primo luogo considerato fondamentale per sottolineare che che il concetto di "diritti federativi" ai giocatori ha cessato di esistere a partire dal 1 settembre 2001, data di entrata in vigore dei regolamenti di revisione completa per la FIFA Status e Trasferimento dei Calciatori. È stato sostituito dal principio del mantenimento della stabilità contrattuale tra le parti contraenti, cioè giocatori professionisti e club. 8. Successivamente, i membri della Camera ha preso atto che le parti contraenti avevano convenuto un indennità di trasferimento di 120.000 euro da versare in cinque rate uguali di 24.000 euro (cfr. contratto di cessione stipulato tra Z e Y). 9. In considerazione di quanto precede, e tenendo in considerazione l'arte. 21 del Regolamento e l'arte. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che il Resistente era infatti tenuto a pagare contributo di solidarietà a X per la formazione e l'educazione della Q giocatore durante il suo periodo di iscrizione alla X, quindi dal 1 luglio 1999 fino al 30 gennaio 2001, che equivale a 15,83% del contributo di solidarietà del 5%. 10. Per quanto riguarda il fatto che l'indennità di trasferimento rilevante è pagabile in rate, la Camera di Risoluzione delle Controversie inoltre considerato che, alla data della presente decisione, solo quattro dei cinque rate previste nel contratto di cessione in questione era caduto a causa, pari a EUR 96.000. Di conseguenza, ea causa dell'arte. 2 cpv. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, i membri della Camera ha stabilito che, per mezzo della presente decisione, Y non poteva che essere condannata contributo di solidarietà calcolato sulla base dell'importo di EUR 96.000, quindi un totale di EUR 760, vale a dire 4 x EUR 190. 11. Per quanto riguarda l'ultima rata di indennità di trasferimento in scadenza il 15 luglio 2007, la Camera di Risoluzione delle Controversie sottolineato che, sulla base dell'art. 2 cpv. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, Y sarebbe tenuto a versare l'importo corrispondente del contributo di solidarietà, vale a dire 190 euro, a X 30 giorni dopo la data del pagamento contingente, vale a dire il 15 agosto 2007. 12. Infine, prendendo in considerazione la domanda del Richiedente e tenendo presente che un pagamento di contributo di solidarietà di EUR 190 è scesa a causa entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuno dei pagamenti contingenti, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che Y è stato quello di pagare il 5% di interesse annuo sugli importi contributo di solidarietà di 190 euro ciascuna, a partire dal giorno successivo le date di scadenza dei pagamenti relativi contingenti (cioè 30 giorni dopo la data di ciascun pagamento contingente come da contratto di cessione, cfr art 2 comma 1 del... Allegato 5 del Regolamento) e applicabili fino alla data effettiva del pagamento all'attore. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Il reclamo presentato dal ricorrente, X, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente, Y, deve pagare contributo di solidarietà per un importo di EUR 760 (4 x 190 EUR) per X entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. Entro lo stesso termine, il Resistente deve pagare interessi del 5% all'anno per i rispettivi importi di 190 euro ciascuna a partire dal 16 agosto 2005, 16 febbraio 2006, 16 agosto 2006 e 16 febbraio 2007, rispettivamente, fino alla data di effettivo pagamento . 3. Nel caso in cui l'importo dovuto non viene pagata entro il termine indicato, la questione attuale è presentata alla Commissione Disciplinare della FIFA per il suo esame e decisione. 4. Ogni ulteriore pretesa del ricorrente, X, viene rifiutato. 5. Il Richiedente, X, è incaricato di informare il Resistente, Y, direttamente e immediatamente il numero di conto sul quale l'rimessa deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org A nome della Camera di Risoluzione delle Dispute: Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive
______________________________
F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2006-2007) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 8 June 2007, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Philippe Diallo (France), member Percival Majavu (South Africa), member Theo van Seggelen (Netherlands), member John Didulica (Australia), member on the claim presented by the club, X, A, as Claimant against the club, Y, B, as Respondent regarding a solidarity contribution dispute related to the transfer of the player Q. I. Facts of the case 1. The player, Q, was born on 26 July 1980. 2. As confirmed by the Football Federation of A, the player was registered for the Claimant, X, from 1 July 1999 until 30 January 2001. 3. According to X, on 21 July 2005, the player Q was transferred from the club Z to the club Y. 4. On 1 February 2006, X contacted FIFA via its football federation. The club claimed solidarity contribution for the seasons of the relevant player’s 19th to 21st birthday, equivalent to 30% of the 5% solidarity contribution. In addition to this, the club requested the payment of 5% interest per annum calculated as of August 2005 until the final decision in the present case is rendered. 5. In response, Y maintained that it had only acquired a 70% share of the relevant player’s “transfer rights” and did therefore not consider itself obliged to pay the requested amount. In addition to this, Y stated that, even if it should be liable to pay solidarity contribution to X, then only for two seasons, i.e. the seasons of the player’s 19th and 20th birthday, since the player’s 21st birthday was on 26 July 2001 whereas his contract had already expired on 30 January 2001. 6. X replied that, since Y had acquired 70% of the player’s “transfer rights”, the calculation of the solidarity contribution in the case at hand had to be based on the value paid by Y for this 70% share. X confirmed that in the present case solidarity contribution was due for the seasons of the player’s 19th and 20th birthday and concluded that Y had to pay 20% of the 5% solidarity contribution. 7. In reaction thereto, Y reiterated its previous position. 8. On 27 February 2007, upon request of FIFA, the Football Federation of B informed FIFA that the player Q had been registered with Y on 24 August 2004 (apparently on the basis of a loan for the season 2004/2005), 22 July 2005 and 1 July 2006. 9. On 11 April 2007, the Football Federation of B provided FIFA with a copy of the transfer agreement dated 28 June 2005 which was concluded between the club Z and Y on the occasion of the definite transfer of the player Q to the club Y. By means of the said contract, the parties inter alia agreed on a transfer compensation of EUR 120,000 payable in five equal instalments of EUR 24,000 each, falling due on 15 July 2005, 15 January 2006, 15 July 2006, 15 January 2007 and 15 July 2007, respectively. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analyzed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 para. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 1 February 2006, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable on the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 para. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 para. 1 in connection with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs belonging to different Associations related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the club X in connection with the transfer of the professional player Q during the course of an employment contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 para. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional Q had been registered with Y on 22 July 2005. Equally, the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 1 February 2006. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereafter: the Regulations) are applicable on the case at hand as to the substance. 5. Entering into the substance of the matter, the Dispute Resolution Chamber first of all recapitulated that, pursuant to art. 21 of the Regulations and art. 1 para. 1 of Annex 5 of the Regulations, if a professional is transferred before the expiry of his contract, 5% of any compensation, with the exception of training compensation, paid to his former club shall be deducted from the total amount of this compensation and distributed by the new club as a solidarity contribution to the club(s) involved in his training and education over the years. Furthermore, the Chamber recalled that the solidarity contribution will reflect the number of years (calculated pro rata if less than one year) he was registered with the relevant club(s) between the seasons of his 12th and 23rd birthdays. 6. In continuation, the members of the Chamber acknowledged that, on the one hand, X claimed solidarity contribution for the training of the player during the seasons of his 19th and 20th birthday, allegedly amounting to 20% of the 5% solidarity contribution. The Dispute Resolution Chamber furthermore considered that, on the other hand, Y did not consider itself in debt of any solidarity contribution for the player in question, since it had allegedly “not acquired the totality of the player’s transfer rights but only a share of it, 70%”. 7. In this respect, the Dispute Resolution Chamber first of all deemed fundamental to emphasize that that the concept of “federative rights” to players has ceased to exist as of 1 September 2001, date of the coming into effect of the completely reviewed FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players. It was replaced by the principle of maintenance of contractual stability between the contracting parties, i.e. professional players and clubs. 8. Subsequently, the members of the Chamber took due note that the contracting parties had agreed on a transfer compensation of EUR 120,000 payable in five equal instalments of EUR 24,000 (cf. transfer agreement concluded between Z and Y). 9. On account of the above, and taking into consideration art. 21 of the Regulations and art. 1 of Annex 5 of the Regulations, the Dispute Resolution Chamber decided that the Respondent was indeed liable to pay solidarity contribution to X for the training and education of the player Q during his period of registration with X, thus from 1 July 1999 until 30 January 2001, which equals 15,83% of the 5% solidarity contribution. 10. With respect to the fact that the relevant transfer compensation is payable in instalments, the Dispute Resolution Chamber also considered that, at the date of the present decision, only four of the five instalments stipulated in the transfer agreement in question had fallen due, amounting to EUR 96,000. Consequently, and on account of art. 2 para. 1 of Annex 5 of the Regulations, the members of the Chamber established that, by means of the present decision, Y could only be ordered to pay solidarity contribution calculated on the basis of the amount of EUR 96,000, thus totalling EUR 760, i.e. 4 x EUR 190. 11. With regard to the last instalment of the transfer compensation falling due on 15 July 2007, the Dispute Resolution Chamber pointed out that, on the basis of art. 2 para. 1 of Annex 5 of the Regulations, Y would be liable to pay the corresponding amount of solidarity contribution, namely EUR 190, to X 30 days after the date of the contingent payment, namely on 15 August 2007. 12. Finally, taking into consideration the Claimant’s claim and bearing in mind that a solidarity contribution payment of EUR 190 fell due within 30 days of the expiry of each of the contingent payments, the Dispute Resolution Chamber decided that Y was to pay 5% interest per year on the relevant solidarity contribution amounts of EUR 190 each, starting on the day following the due dates of the relevant contingent payments (i.e. 30 days after the date of each contingent payment as per the transfer agreement; cf. art. 2 para. 1 of Annex 5 of the Regulations) and applicable until the effective date of payment to the Claimant. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim lodged by the Claimant, X, is partially accepted. 2. The Respondent, Y, has to pay solidarity contribution in the amount of EUR 760 (4 x EUR 190) to X within 30 days as of the date of notification of the present decision. Within the same time limit, the Respondent must pay 5% interest per year on the respective amounts of EUR 190 each as from 16 August 2005, 16 February 2006, 16 August 2006 and 16 February 2007, respectively, until the date of the effective payment. 3. In the event that the amount due is not paid within the indicated deadline, the present matter shall be submitted to FIFA’s Disciplinary Committee for its consideration and decision. 4. Any further claim of the Claimant, X, is rejected. 5. The Claimant, X, is instructed to inform the Respondent, Y, directly and immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org On behalf of the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke General Secretary Encl. CAS directives
___________________________
Share the post "F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, l’8 giugno 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Diallo (Francia), membro Percival Majavu (Sud Africa), membro Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro John Didulica (Australia), membro del reclamo presentato dal club, X, A, come querelanti nei confronti del club, Y , B, come convenuto in merito a una controversia contributo di solidarietà legato al trasferimento dei fatti QI giocatore della controversia"