F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, l’8 giugno 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Diallo (Francia), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro John Didulica (Australia), membro del reclamo presentato dal club di A, da X come querelanti nei confronti del club B, da Y come convenuto quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore CI Fatti all’origine della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2006-2007) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, l'8 giugno 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Diallo (Francia), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro John Didulica (Australia), membro del reclamo presentato dal club di A, da X come querelanti nei confronti del club B, da Y come convenuto quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore CI Fatti all'origine della controversia 1. Secondo il giocatore di passaporto il giocatore C (in prosieguo: il giocatore), che è stato rilasciato dalla Federazione di calcio di X, il giocatore, nato l'8 novembre 1980, è stato registrato con A (di seguito: l'attore) come segue: o 2 febbraio 2001 - 31 dicembre 2001 (in prestito dalla D) all'età del giocatore del 21 Ø 27 giugno 2002 - 31 dicembre 2003 età del giocatore del 22 a 23. 2. Il 30 giugno 2005, club di B., (di seguito: Resistente) e Club E, ha concluso un accordo in merito al trasferimento del giocatore da quest'ultimo al Resistente per una indennità di trasferimento concordato di EUR 2,35 milioni, pagabili in tre rate, l'ultima uno dei quali è dovuto il 30 giugno 2006. Una lettera di conferma del 2 gennaio 2006, emesso da FC Porto in lingua portoghese è stato sottoposto al file, per mezzo del quale quest'ultimo ha confermato che l'indennità di trasferimento pari a EUR 2.350.000. 3. La Federazione di calcio della FIFA Y informato che la registrazione del giocatore con il Resistente si è verificato il 19 agosto 2005. 4. Il 3 marzo 2006, l'attore ha presentato una denuncia formale alla FIFA chiedendo il pagamento della sua quota di contributo di solidarietà per i suddetti periodi di tempo e il periodo dal 1 gennaio 2004 al 30 agosto 2004. Essa ha sostenuto l'importo di euro 36.190, pari al 1,54% del compenso totale di trasmissione. 5. Nella sua risposta alla domanda, il Resistente dichiarato, con riferimento al periodo dal 2 febbraio 2001 al 31 dicembre 2001, che nella sua precedente corrispondenza, l'attore non aveva mai fatto riferimento a questo periodo di tempo. Il Resistente ha aggiunto che era stato contattato dal club di D, che ha anche ritenuto di poter ricevere un contributo di solidarietà per lo stesso periodo di tempo, vale a dire dal 2 febbraio 2001 al 31 dicembre 2001. Il Resistente ha presentato una lettera ricevuta da club D del 7 marzo 2006 con la quale quest'ultimo informato il Convenuto che il giocatore era stato registrato con esso dal 1o luglio 2000 fino al 14 giugno 2002 e che ha chiesto per il pagamento del contributo di solidarietà per le suddette periodo di tempo. Il Resistente ha inoltre dichiarato che il periodo dal 1o gennaio 2004 al 30 agosto 2004 non dovrebbe essere preso in considerazione in quanto corrisponde alla stagione del 24 ° compleanno del giocatore. 6. Nelle sue osservazioni ad essa, l'attore ha informato che nel periodo dal 2 febbraio 2001 fino al 31 dicembre 2001, il giocatore era stato prestato dal club di D (cedente club) ad esso (cessionario club). L'attore ha continuato affermando che essendo il club che in realtà allenato il giocatore, il club assegnatario ha il diritto di ricevere un contributo di solidarietà per il periodo di prestito. Infine, l'attore ha ridotto la sua pretesa di importo pari a EUR 29.375. 7. Nella sua arringa finale, il Resistente ha ribadito che l'attore e il club D avevano opinioni diverse per quanto riguarda il diritto di contributo di solidarietà per il periodo di prestito nel 2001, tuttavia, generalmente accettato il fatto che deve pagare contributo di solidarietà al club diritto. 8. Il Richiedente ha presentato una copia del fascicolo personale del ricorrente, rilasciato dalla Federcalcio X, affermando che il giocatore è stato trasferito al club D il 13 luglio 2000 e che il giocatore è stato poi in prestito dal club D all'attore dal 2 febbraio 2001 fino al 31 dicembre 2001. 9. Secondo le informazioni ricevute dalla Federcalcio X, le stagioni sportive in X negli anni in questione va dal gennaio al dicembre. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 3 marzo 2006, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili in materia a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1, in connessione con l'arte. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due società appartenenti a diverse Associazioni relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento del C professionale Clemente nel corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista era stato registrato per il suo nuovo club il 19 agosto 2005. Allo stesso modo la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 3 marzo 2006. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili nel caso in esame nel merito. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, i membri della Camera ha iniziato riconoscendo la documentazione contenuta nel fascicolo e ha preso atto che, secondo il passaporto giocatore, il giocatore coinvolto, nato l'8 novembre 1980, è stato registrato con il Attore dal 2 febbraio 2001 al 31 dicembre 2001 con la scritta "prestato da D", così come dal 27 giugno 2002 al 31 dicembre 2003. 6. La Camera ha inoltre osservato che si trattava di un fatto indiscusso che il giocatore era stato trasferito dalla E club al Resistente il 30 giugno 2005 per una indennità di trasferimento pari a EUR 2.350.000. 7. Inoltre, la Camera ha sottolineato che il ricorrente pretende la proporzione straordinaria dedicata del contributo di solidarietà del 5% da parte del Resistente in relazione al trasferimento di cui sopra del giocatore per il periodo dal 2 febbraio 2001 fino al 31 dicembre 2001 e dal 27 giugno 2002 al 30 agosto 2004. 8. Allo stesso modo, la Camera ha osservato che la resistente non ha contestato in generale l'obbligo di versamento del contributo di solidarietà all'attore. Tuttavia, la Camera ha preso atto che il Resistente non sapeva quale club (il Resistente o club D aveva il diritto di ricevere un contributo di solidarietà per il periodo dal 2 febbraio 2001 al 31 dicembre 2001. Inoltre, la Camera ha riconosciuto che il Resistente contestato l'obbligo di pagare alcun contributo di solidarietà per quanto riguarda il periodo dal 1 gennaio 2004 al 30 agosto 2004, in quanto sostiene che corrisponde alla stagione del 24 ° compleanno del giocatore. 9. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 21 e art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento. Secondo questi articoli, se si muove professionali nel corso di un contratto, una percentuale (5%) di qualsiasi compenso versato alla società di precedente verrà distribuito al club (s) coinvolti nella formazione e l'educazione del giocatore. Tale distribuzione sarà effettuata in proporzione al numero di anni il giocatore è stato tesserato con i club rilevanti tra le stagioni sportive dei suoi compleanni 12 ° e 23. dieci. Nel caso di specie, al fine di determinare il un arco di tempo, la sezione di cui alla dichiarazione della federazione calcio di X per mezzo del quale ha confermato che dal 2 febbraio 2001 fino al 31 dicembre 2001, il giocatore è stato prestato dalla ricorrente di club di D. 11. A questo proposito, e in riferimento alla consolidata giurisprudenza, la Camera ha dichiarato che il club che avevano effettivamente addestrato e istruito il giocatore, ha il diritto di ricevere un contributo di solidarietà per il periodo di prestito, come i costi per la formazione del giocatore, ovviamente, si è verificato in questo club. Pertanto, la Camera ha ritenuto che il richiedente ha diritto a ricevere contributo di solidarietà per il periodo che aveva effettivamente addestrato il lettore su una base di prestito, vale a dire dal 2 febbraio fino al 31 dicembre 2001. 12. Inoltre, per quanto riguarda il periodo dal 27 Giugno 2002 fino al 31 dicembre 2003, la Camera ha affermato che non vi era alcun dubbio che l'attore aveva il diritto di ricevere un contributo di solidarietà per questo periodo. 13. La Camera poi richiamato la sua attenzione al periodo dal 1 ° gennaio al 30 agosto 2004 e presente ha dichiarato che costituisce il stagione del 24 ° compleanno del giocatore, questo periodo è superiore, in applicazione dell'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il periodo in cui avevano diritto i club di formazione per ricevere un contributo di solidarietà. La Camera ha pertanto respinto la domanda della ricorrente per contributo di solidarietà per questo periodo 14.. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che il periodo da prendere in considerazione per quanto riguarda il contributo di solidarietà dura dal 2 febbraio 2001 fino al 31 dicembre 2001, vale a dire la stagione sportiva del 21esimo compleanno del giocatore e dal 27 giugno 2002 fino al 31 dicembre 2003, vale a dire le stagioni sportive di compleanno 22 e 23 del giocatore. Di conseguenza, la Camera ha concluso che il periodo di formazione efficace da prendere in considerazione corrisponde ad una stagione sportiva e 17 mesi. 15. La Camera inoltre fatto riferimento alla art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento che definisce le proporzioni per la distribuzione del contributo di solidarietà in base al tempo che il giocatore è stato effettivamente formato dai club coinvolti. 16. Pertanto, la Camera ha stabilito che, in conformità con la ripartizione previsto dall'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il richiedente ha diritto di ricevere 24,17% del 5% della compensazione pagata in relazione al trasferimento del giocatore dal club D al Resistente. 17. Come risultato, la Camera ha concluso che nel caso di specie, il richiedente ha diritto a ricevere contributo di solidarietà per la formazione e l'educazione del giocatore su un totale di 24,17% del 5% del contributo di solidarietà del compenso trasferimento di 2.350.000 euro che corrisponde alla quantità di euro 28.396. 18. Alla luce di tutto quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che il Resistente deve pagare l'importo di EUR 28.396 all'attore. III. decisione del Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente , A, è parzialmente accolta. 2. La Resistente, B è tenuto a pagare l'importo di EUR 28.396 all'attore, A, entro 30 giorni dalla data della notifica della presente decisione. 3. Nel caso in cui l'importo di cui sopra non viene pagata entro il termine ultimo, un tasso di interesse del 5% all'anno si applica a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra e la questione attuale deve essere presentata al Comitato Disciplinare della FIFA, in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 4. Eventuali ulteriori pretese di A sono respinte. 5. L'attore, A, è diretta ad informare il Resistente immediatamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. Secondo art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicando i fatti e gli argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive) l'indirizzo completo e numeri di contatto del CAS sono i seguenti:. Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel. : +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Jérome Valcke Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2006-2007) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 8 June 2007, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Philippe Diallo (France), member Zola Malvern Percival Majavu (South Africa), member Theo van Seggelen (the Netherlands), member John Didulica (Australia), member on the claim presented by the club A, from X as Claimant against the club B, from Y as Respondent regarding the solidarity contribution related to the transfer of the player C. I. Facts of the case 1. According to the player passport of player C (hereinafter: the player), which was issued by the Football Federation of X, the player, born on 8 November 1980, was registered with A (hereinafter: the Claimant) as follows: o 2 February 2001 - 31 December 2001 (loaned by D) at the player’s age of 21 o 27 June 2002 - 31 December 2003 at the player’s ages of 22 to 23. 2. On 30 June 2005, club B., (hereinafter: the Respondent) and club E, concluded an agreement regarding the transfer of the player from the latter to the Respondent for an agreed transfer compensation of EUR 2,350,000, payable in three instalments, the last one of which was due on 30 June 2006. A confirmation letter dated 2 January 2006, issued by FC Porto in Portuguese language was submitted to the file, by means of which the latter confirmed that the transfer compensation amounted to EUR 2,350,000. 3. The Football Federation of Y informed FIFA that the registration of the player with the Respondent occurred on 19 August 2005. 4. On 3 March 2006, the Claimant lodged a formal complaint at FIFA requesting payment of its proportion of solidarity contribution for the above-mentioned periods of time and the period from 1 January 2004 until 30 August 2004. It claimed the amount of EUR 36,190, equal to 1.54% of the total transfer compensation. 5. In its response to the claim, the Respondent stated with respect to the period from 2 February 2001 until 31 December 2001, that in its earlier correspondence, the Claimant had never made reference to this period of time. The Respondent added that it had also been contacted by the club D, which also considered itself entitled to receive solidarity contribution for the same period of time, i.e. from 2 February 2001 until 31 December 2001. The Respondent submitted a letter received from club D dated 7 March 2006 by means of which the latter informed the Respondent that the player had been registered with it from 1 July 2000 until 14 June 2002 and that it asked for payment of solidarity contribution for the said period of time. The Respondent further stated that the period from 1 January 2004 until 30 August 2004 should not be taken into account as it corresponds to the season of the player’s 24th birthday. 6. In its comments thereto, the Claimant informed that in the period from 2 February 2001 until 31 December 2001, the player had been loaned from club D (assignor club) to it (assignee club). The Claimant continued that being the club which actually trained the player, the assignee club has the right to receive solidarity contribution for the relevant loan period. Finally, the Claimant reduced its claim to the amount of EUR 29,375. 7. In its closing arguments, the Respondent reiterated that the Claimant and club D had different opinions regarding the entitlement for solidarity contribution for the period of loan in 2001, however, generally accepted the fact that it has to pay solidarity contribution to the entitled club. 8. The Claimant submitted a copy of the personal file of the Claimant, issued by the Football Federation of X, stating that the player was transferred to club D on 13 July 2000 and that the player was then loaned from club D to the Claimant from 2 February 2001 until 31 December 2001. 9. According to the information received from the Football Federation of X, the sporting seasons in X in the relevant years ran from January until December. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 3 March 2006, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable on the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in connection with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs belonging to different Associations related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional C Clemente during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional had been registered for his new club on 19 August 2005. Equally the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 3 March 2006. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereinafter: the Regulations) are applicable on the case at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Chamber started by acknowledging the documentation contained in the file and took note that according to the player passport, the player involved, born on 8 November 1980, was registered with the Claimant from 2 February 2001 until 31 December 2001 with the remark “loaned by D” as well as from 27 June 2002 until 31 December 2003. 6. The Chamber further noted that it was an undisputed fact that the player had been transferred from the club E to the Respondent on 30 June 2005 for a transfer compensation of EUR 2,350,000. 7. Furthermore, the Chamber underlined that the Claimant is claiming the outstanding relevant proportion of the 5% solidarity contribution from the Respondent in connection with the aforementioned transfer of the player for the period from 2 February 2001 until 31 December 2001 and from 27 June 2002 until 30 August 2004. 8. Equally, the Chamber noted that the Respondent did not generally contest its obligation to pay solidarity contribution to the Claimant. However, the Chamber took note that the Respondent did not know which club (the Respondent or club D was entitled to receive solidarity contribution for the period from 2 February 2001 until 31 December 2001. Additionally, the Chamber acknowledged that the Respondent contested its obligation to pay any solidarity contribution with respect to the period from 1 January 2004 until 30 August 2004, as it claims that it corresponds to the season of the player’s 24th birthday. 9. In this regard, the Chamber referred to art. 21 and art. 1 of annex 5 of the Regulations. According to these articles, if a Professional moves during the course of a contract, a proportion (5%) of any compensation paid to the previous club will be distributed to the club(s) involved in the training and education of the player. This distribution will be made in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant clubs between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthdays. 10. In the present case, in order to determine the relevant period of time, the Chamber referred to the statement of the Football federation of X by means of which it confirmed that from 2 February 2001 until 31 December 2001, the player was loaned by the Claimant from club D. 11. In this respect, and referring to its well-established jurisprudence, the Chamber stated that the club which had actually trained and educated the player, is entitled to receive solidarity contribution for the period of loan as the costs for the training of the player obviously occurred at this club. Therefore, the Chamber deemed that the Claimant is entitled to receive solidarity contribution for the period it had actually trained the player on a loan basis, namely from 2 February until 31 December 2001. 12. Furthermore, with respect to the period from 27 June 2002 until 31 December 2003, the Chamber stated that there was no doubt that the Claimant was entitled to receive solidarity contribution for this period. 13. The Chamber then drew its attention to the period from 1 January until 30 August 2004 and hereto stated that constituting the season of the player’s 24th birthday, this period exceeds, in application of art. 1 of annex 5 of the Regulations, the period for which training clubs were entitled to receive solidarity contribution. The Chamber therefore rejected the Claimant’s claim for solidarity contribution for this period. 14. In view of the above, the Chamber concluded that the period to be taken into consideration with regard to the solidarity contribution lasts from 2 February 2001 until 31 December 2001, i.e. the sporting season of the player’s 21st birthday and from 27 June 2002 until 31 December 2003, i.e. the sporting seasons of the player’s 22nd and 23rd birthday. Consequently, the Chamber concluded that the period of effective training to be taken into account corresponds to one sporting season and 17 months. 15. The Chamber further made reference to art. 1 of annex 5 of the Regulations which sets out the proportions for the distribution of the solidarity contribution according to the time that the player was effectively trained by the clubs involved. 16. Therefore, the Chamber established that, in accordance with the breakdown provided for in art. 1 of annex 5 of the Regulations, the Claimant is entitled to receive 24.17% of the 5% of the compensation paid in relation to the transfer of the player from club D to the Respondent. 17. As a result, the Chamber concluded that in the present case, the Claimant is entitled to receive solidarity contribution for the training and education of the player of a total of 24.17% of the 5% of solidarity contribution of the transfer compensation of EUR 2,350,000 which equals to the amount of EUR 28,396. 18. In the light of all of the above, the Dispute Resolution Chamber decided that the Respondent has to pay the amount of EUR 28,396 to the Claimant. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, A, is partially accepted. 2. The Respondent, B has to pay the amount of EUR 28,396 to the Claimant, A, within 30 days following the date of the notification of the present decision. 3. In the event that the aforementioned amount is not paid within the stated deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the aforementioned deadline and the present matter shall be submitted to the FIFA Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 4. Any further claims of A are rejected. 5. The Claimant, A, is directed to inform the Respondent immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérome Valcke General Secretary Enclosed: CAS directives
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