F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 28 settembre 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Carlos Soto (Cile), membro Phillippe Piat (Francia), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro Phillippe Diallo (Francia), membro sulla domanda presentata dal Club club di A, X, come querelanti nei confronti del Club Club B, Y, come convenuto in merito a una controversia meccanismo di solidarietà in connessione con il trasferimento del giocatore di C, Z I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 28 settembre 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Carlos Soto (Cile), membro Phillippe Piat (Francia), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro Phillippe Diallo (Francia), membro sulla domanda presentata dal Club club di A, X, come querelanti nei confronti del Club Club B, Y, come convenuto in merito a una controversia meccanismo di solidarietà in connessione con il trasferimento del giocatore di C, Z I. Fatti della controversia 1. Il giocatore C (in prosieguo: il giocatore) è nato il 9 novembre 1983. 2. Secondo la conferma scritta da parte della Football Federation X, il giocatore è stato registrato con il club di A (in prosieguo: il Richiedente) dal 6 febbraio 2003 al 1 ° marzo 2004. La X Federcalcio ha inoltre dichiarato che la stagione calcistica 2003-04 in X iniziato l'8 agosto 2003 e conclusosi il 16 maggio 2004. 3. Inoltre, la Y Federcalcio ha confermato che il giocatore è stato registrato con il club di B (in prosieguo: il Resistente) il 25 agosto 2006. 4. Il 9 ottobre 2006, il richiedente ha presentato un reclamo alla FIFA chiedendo contributo di solidarietà per il prestito del giocatore dal club di D (in prosieguo: D) al Resistente per la stagione 2006-07. 5. Il ricorrente deduce che il diritto al contributo di solidarietà per il 2003-04 stagione. Inoltre, chiede inoltre che P.A. interesse del 5% a partire 30 giorni dopo la data di registrazione del giocatore con la Resistente. 6. Il Resistente ha risposto che il giocatore è stato registrato con il club su una base di prestito e che quindi non devo alcun contributo di solidarietà all'attore. Quest'ultimo ha presentato una copia del contratto di prestito stipulato tra D e la Resistente, che prevedeva una compensazione finanziaria per un importo di EUR 150'000. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 9 ottobre 2006, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili alla questione a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1, in connessione con l'arte. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due società appartenenti a diverse Associazioni relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento del C giocatore professionista nel corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista era stato registrato per il suo nuovo club il 25 agosto 2006. Allo stesso modo la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 9 ottobre 2006. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, i membri della Camera ha iniziato riconoscendo che, come stabilito dall'art. 21 e all'allegato 5 del Regolamento, il nuovo club del giocatore è quella di distribuire il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione della indennità di formazione, versato alla società di precedente come un contributo di solidarietà al club (s) coinvolti nella formazione e l'educazione del giocatore in proporzione al numero di anni il giocatore è stato registrato con il club in questione (s) tra le stagioni sportive dei suoi compleanni 12 ° e 23. 6. La Camera ha osservato che in base al contratto di finanziamento presentate dal Resistente la compensazione alla base degli importi delle controversie presenti a EUR 150'000. 7. Nel caso di specie, la Camera sottolineato che, da un lato, il ricorrente faccia valere sia diritto a ricevere un contributo di solidarietà per la stagione 2003-04 e chiede il pagamento di interessi al 5% pa come da 30 giorni a partire dalla data di registrazione il lettore per la Resistente. 8. D'altra parte, la Camera ha osservato che i concorsi Resistente titolarità del richiedente al contributo di solidarietà anticipando che il giocatore è stato registrato con il Resistente in comodato e che quindi non devo alcun contributo di solidarietà all'attore. 9. A questo proposito, la Camera rilevato che ai sensi dell'art. 21 e l'allegato 5 del Regolamento, ogni società che ha contribuito alla formazione di un professionista riceve una parte delle compensazioni versate a suo club precedente. Inoltre, l'art. 10 par. 1 dello statuto stabilisce chiaramente che un prestito è soggetto alle stesse regole si applicano ai trasferimenti dei giocatori, comprese le disposizioni in materia di indennità di formazione e di meccanismo di solidarietà. 10. Inoltre, la Camera ha riconosciuto che il giocatore è nato il 9 novembre 1983 e che è stato registrato con l'attore per il periodo dal 6 agosto 2003 al 1 marzo 2004. Pertanto, la Camera ha concluso che il giocatore era stato registrato per un periodo di tempo durante la stagione del suo 20 ° compleanno. 11. Il conto delle considerazioni che precedono, la Camera d'accordo che il richiedente ha diritto a ricevere contributo di solidarietà proporzionale al periodo di riferimento di registrazione del giocatore con l'attore. 12. La Camera quindi proceduto al calcolo del contributo di solidarietà rilevante che è dovuto dal Resistente al richiedente ai sensi dell'art. 21 e l'allegato 5 del Regolamento. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, tenendo conto del periodo di tempo il giocatore è stato effettivamente registrato dal club (s) coinvolti. 13. La Camera ha riconosciuto che il calcolo del contributo di solidarietà si basa sul periodo di registrazione del giocatore con l'attore, cioè a partire dal 6 agosto 2003 al 1 marzo 2004. A questo proposito, la sezione concluso che il periodo di registrazione da prendere in considerazione corrisponde a sette mesi. 14. In considerazione di quanto sopra, la sezione ha stabilito che, in conformità con la ripartizione di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il richiedente ha diritto a ricevere contributo di solidarietà per il periodo di sette mesi della stagione calcistica del 20 ° compleanno del giocatore, pari al 5,83% del 5% dell'indennità pagata in relazione con il prestito del giocatore di D al Resistente. 15. La Camera ha ricordato che, secondo il relativo contratto di trasferimento su file il giocatore in questione è stato prestato per un importo di EUR 150'000. 16. Sulla base di tutto quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che il Resistente deve pagare all'attore 5,83% del 5% del compenso suddetto trasferimento e quindi la somma di EUR 437,25. 17. Infine, la Camera ha riconosciuto che il richiedente chieda di interesse del 5% pa oltre l'importo dovuto come contributo di solidarietà in pagamento a partire da 30 giorni dalla data in cui è stato registrato il lettore per la Resistente. A questo proposito, la Camera rilevato che secondo l'arte. 2 dell'allegato 5 del Regolamento del nuovo club dovrà pagare il contributo di solidarietà alla società di formazione (s) entro e non oltre 30 giorni dopo la registrazione del giocatore e che la RFEF ha confermato che il giocatore è stato registrato per il Resistente il 25 agosto 2006. Di conseguenza, la Camera ha deciso che il Resistente deve pagare l'interesse del richiedente al 5% pa oltre l'importo dovuto a partire dal 31 ° giorno della registrazione del giocatore con la controparte, ossia a partire dal 25 settembre 2006. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, A, viene accettata. 2. Il Resistente, B, deve pagare l'importo di euro 437,25 più gli interessi al tasso del 5% pa applicabile a partire dal 25 settembre 2006 al Richiedente, A, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Se la somma più gli interessi di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto la questione attuale è presentata alla Commissione Disciplinare della FIFA per il suo esame e decisione. 4. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente direttamente e immediatamente il numero di conto sul quale l'rimessa deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 5. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Markus Kattner Vice Segretario Generale
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2007-2008) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 28 September 2007, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Carlos Soto (Chile), member Phillippe Piat (France), member Zola Malvern Percival Majavu (South Africa), member Phillippe Diallo (France), member on the claim presented by the club Club A, X, as Claimant against the club Club B, Y as Respondent regarding a solidarity mechanism dispute in connection with the transfer of the player C, Z I. Facts of the case 1. The player C (hereinafter: the player) was born on 9 November 1983. 2. According to the written confirmation from the X Football Federation, the player was registered with the club A (hereinafter: the Claimant) from 6 August 2003 to 1 March 2004. The X Football Federation has further stated that the 2003-04 football season in X began on 8 August 2003 and ended on 16 May 2004. 3. Furthermore, the Y Football Federation has confirmed that the player was registered with club B (hereinafter: the Respondent) on 25 August 2006. 4. On 9 October 2006 the Claimant lodged a claim with FIFA demanding solidarity contribution for the loan of the player from the club D (hereinafter: D) to the Respondent for the 2006-07 season. 5. The Claimant alleges that it is entitled to solidarity contribution for the 2003- 04 season. Moreover, it further seeks 5% interest p.a. beginning 30 days after the date of the player’s registration with the Respondent. 6. The Respondent has replied that the player was registered with the club on a loan basis and that it therefore does not owe any solidarity contribution to the Claimant. It submitted a copy of the loan agreement concluded between D and the Respondent, which provided for a financial compensation in the amount of EUR 150’000. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 9 October 2006, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in connection with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs belonging to different Associations related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional player C during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analysed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional had been registered for his new club on 25 August 2006. Equally the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 9 October 2006. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereinafter: the Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Chamber started by acknowledging that, as established in art. 21 and Annex 5 of the Regulations, the new club of the player is to distribute 5% of any compensation, with the exception of training compensation, paid to the previous club as a solidarity contribution to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years the player was registered with the relevant club(s) between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthdays. 6. The Chamber noted that according to the loan agreement submitted by the Respondent the compensation at the basis of the present dispute amounts to EUR 150’000. 7. In the present case, the Chamber outlined that, on the one hand, the Claimant asserts being entitled to receive a solidarity contribution for the 2003-04 season and claims payment of 5% interest p.a. as from 30 days as of the date of registration of the player for the Respondent. 8. On the other hand, the Chamber noted that the Respondent contests the Claimant’s entitlement to solidarity contribution by bringing forward that the player was registered with the Respondent on a loan basis and that it therefore does not owe any solidarity contribution to the Claimant. 9. In this respect, the Chamber pointed out that in accordance with art. 21 and Annex 5 of the Regulations, any club that has contributed to the education and training of a professional shall receive a proportion of the compensation paid to his previous club. Furthermore, art. 10 par. 1 of the Regulations clearly establishes that a loan is subject to the same rules as apply to the transfer of players, including the provisions on training compensation and solidarity mechanism. 10. Moreover, the Chamber acknowledged that the player was born on 9 November 1983 and that he was registered with the Claimant for the period from 6 August 2003 to 1 March 2004. Therefore, the Chamber concluded that the player had been registered for a period of time during the season of his 20th birthday. 11. On account of the above considerations, the Chamber concurred that the Claimant is entitled to receive solidarity contribution proportionate to the relevant period of registration of the player with the Claimant. 12. The Chamber thus proceeded to the calculation of the relevant solidarity contribution that is due by the Respondent to the Claimant in accordance with art. 21 and Annex 5 of the Regulations. In this respect, the Chamber referred to art. 1 of Annex 5 of the Regulations, which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, taking into account the period of time the player was effectively registered by the club(s) involved. 13. The Chamber acknowledged that the calculation of the solidarity contribution shall be based on the period of registration of the player with the Claimant, i.e. as from 6 August 2003 to 1 March 2004. In this respect, the Chamber concluded that the period of registration to be taken into account corresponds to seven months. 14. On account of the above, the Chamber established that, in accordance with the breakdown provided for in art. 1 of Annex 5 of the Regulations, the Claimant is entitled to receive solidarity contribution for the period of seven months of the football season of the player’s 20th birthday, corresponding to 5.83% of 5% of the compensation paid in relation with the loan of the player from D to the Respondent. 15. The Chamber recalled that according to the relevant transfer contract on file the player in question was loaned for the amount of EUR 150’000. 16. Based on all of the above, the Dispute Resolution Chamber decided that the Respondent must pay to the Claimant 5.83% of 5% of the said transfer compensation and thus the sum of EUR 437.25. 17. Finally, the Chamber acknowledged that the Claimant asks for interest of 5% p.a. over the amount due as solidarity contribution payable as from 30 days of the date on which the player was registered for the Respondent. In this respect, the Chamber noted that according to art. 2 of Annex 5 of the Regulations the new club shall pay the solidarity contribution to the training club(s) no later than 30 days after the player’s registration and that the RFEF had confirmed that the player was registered for the Respondent on 25 August 2006. Consequently, the Chamber decided that the Respondent has to pay to the Claimant interest of 5% p.a. over the amount due as of the 31st day of the registration of the player with the Respondent, i.e. as of 25 September 2006. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, A, is accepted. 2. The Respondent, B, has to pay the amount of EUR 437.25 plus interest at the rate of 5% p.a. applicable as from 25 September 2006 to the Claimant, A, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. If the aforementioned sum plus interest is not paid within the aforementioned deadline the present matter shall be submitted to FIFA’s Disciplinary Committee for its consideration and decision. 4. The Claimant is directed to inform the Respondent directly and immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 5. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Markus Kattner Deputy General Secretary
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