• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 14 settembre 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro Gerardo Movilla (Spagna), membro Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Philippe Diallo (Francia), membro Ivan Gazidis (USA), membro Percival Majavu (Sud Africa) , membro ESSA M. Saleh Al-Housani (Emirati Arabi Uniti), membro sulla domanda presentata dal Club A rappresentata dal Sig. XY avvocato-at-law, come attore contro il Club B, come convenuto in merito contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore C I. Fatti all’origine della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 14 settembre 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro Gerardo Movilla (Spagna), membro Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Philippe Diallo (Francia), membro Ivan Gazidis (USA), membro Percival Majavu (Sud Africa) , membro ESSA M. Saleh Al-Housani (Emirati Arabi Uniti), membro sulla domanda presentata dal Club A rappresentata dal Sig. XY avvocato-at-law, come attore contro il Club B, come convenuto in merito contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore C I. Fatti all'origine della controversia 1. Il C Player (in prosieguo: il giocatore), è nato nel 1980. 2. Secondo il giocatore di passaporto rilasciato dalla Federcalcio Player B, il giocatore è stato registrato come un dilettante per il Club A (in prosieguo: il Richiedente), dal 22 gennaio 1999 al 5 agosto 1999 e dal 5 gennaio 2001 al 8 gennaio 2003. 3. Secondo la Federazione di Football Club B, il giocatore è stato registrato per la B Club (in prosieguo: il Resistente), il 20 gennaio 2006. 4. Nella sua domanda presentata il 22 aprile 2006, l'attore pretende un contributo di solidarietà per 2 ½ stagioni, sulla base dell'articolo 21 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, in prosieguo: il Regolamento) che rappresentano il 25% del 5% maggiorati di un interesse del 5% all'anno per il ritardo ingiustificato nel pagamento. Inoltre, l'attore chiede inoltre che le azioni appropriate da adottare contro il convenuto per il mancato rispetto dell'articolo 2 dell'allegato 5 del Regolamento. 5. Secondo la ricorrente, il giocatore è stato trasferito dal D Club al Resistente per la compensazione pecuniaria pari a USD 1.000.000. 6. Nonostante i ripetuti inviti della FIFA per farlo, il Resistente non ha presentato alcuna risposta alla relativa domanda. Inoltre, la FIFA ha ordinato il Resistente a presentare una copia del contratto di cessione stipulato con la D Club che l'istruzione è rimasta senza risposta. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 22 aprile 2006. Di conseguenza, la Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi agli organi decisionali della FIFA (in prosieguo: le norme procedurali) sono applicabili alla materia a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due società appartenenti a diverse Associazioni relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento di C giocatore professionista nel corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista era stato registrato per il Resistente il 20 gennaio 2006. Allo stesso modo, la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 22 aprile 2006. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, i membri della Camera ha iniziato a studiare con attenzione i fatti di cui sopra e ha sottolineato che, come stabilito dall'articolo 21 del Regolamento in combinazione con l'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il nuovo club a cui è stato trasferito un giocatore nel corso del suo contratto deve distribuire il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione della indennità di formazione, attenzione alle società di provenienza del giocatore al club ( s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore tra le stagioni del suo 12 ° compleanno e il 23. 6. La Camera poi ha tenuto conto del fatto che, secondo l'Association Football Club di A, il giocatore in questione è nato il 1980 e registrato con il Richiedente a partire dal 22 gennaio 1999 al 5 agosto 1999 e dal 5 gennaio 2001 al 8 gennaio 2003 . 7. Inoltre, i membri della Camera ha osservato che, secondo la ricorrente, il giocatore è stato trasferito dal D Club al Resistente per una indennità di trasferimento pari a USD 1.000.000. 8. Come passo successivo, e rivolgendo la sua attenzione al Resistente, i membri della Camera ha osservato che non è mai il Resistente ha preso posizione in merito alla richiesta del ricorrente, pur essendo stata invitata a farlo dalla FIFA in diverse occasioni. I membri della Camera all'unanimità hanno convenuto che, in questo modo, il Resistente ha rinunciato al suo diritto di difesa e tacitamente accettato tutte le accuse formulate dal ricorrente. Inoltre, la Camera convenuto che una decisione viene presa sulla base dei documenti del fascicolo ai sensi dell'art. 9 par. 3 delle norme procedurali. 9. Tenendo conto dei documenti del fascicolo, la Camera ha convenuto che il richiedente ha diritto a ricevere contributo di solidarietà sulla base dell'art. 21 e l'allegato 5 del Regolamento. 10. Di conseguenza, la Camera ha proceduto con il calcolo dell'importo del contributo di solidarietà a carico del convenuto all'attore. A questo proposito, la Camera ha deciso che l'indennità di trasferimento incontrastato di USD 1.000.000 deve essere preso come base per il calcolo in questione. 11. Tenuto conto dei predetti termini di tempo che il giocatore è stato registrato con il richiedente, nonché art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, la Camera ha concluso che il 25% del contributo di solidarietà del 5% viene ripartita in all'attore. 12. Di conseguenza, come è stato determinato dalla Camera che l'importo di USD 1.000.000 deve essere alla base del calcolo relativa, i membri della Camera è giunto alla conclusione che il richiedente ha diritto al contributo di solidarietà per l'importo di USD 12.500 (25 % del 5% di USD 1.000.000). 13. Alla luce di tutto quanto sopra, la Camera ha deciso che il convenuto è tenuto a versare l'importo di USD 12.500 come contributo di solidarietà all'attore. 14. Per quanto riguarda il pagamento di interessi (pari al 5% annuo), sostenuto da parte attrice, la sezione di cui all'art. 2, par. 1 dell'allegato 5 del Regolamento che stabilisce chiaramente che la quota rilevante del contributo di solidarietà deve essere pagato dal nuovo club entro 30 giorni dopo la registrazione del giocatore. Pertanto, tenendo conto che il giocatore è stato registrato per il Resistente il 20 gennaio 2006, i membri della Camera ha deciso all'unanimità che la quantità di denaro da versare come contributo di solidarietà giunte a scadenza il 20 febbraio 2006, ossia il giorno 31 del giocatore registrazione e, quindi, il tasso di interesse del 5% annuo si applica a decorrere dalla data di scadenza del 20 febbraio 2006 fino alla data effettiva del pagamento. 15. Come risultato, la Camera ha concluso che il Resistente deve pagare per il denaro all'attore l'importo di USD 12.500 maggiorato di un interesse del 5% annuo a decorrere del 20 febbraio 2006 fino alla data dell'effettivo pagamento. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. L'affermazione del Club A è stata accettata. 2. Il Resistente, Club B, deve pagare l'importo di USD 12.500 maggiorato di un interesse del 5% annuo a decorrere dal 20 febbraio 2006 fino alla data dell'effettivo pagamento all'attore, Club A. 3. L'importo dovuto per l'attore deve essere pagato dal convenuto entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 4. Il caso verrà immediatamente presentato al Comitato Disciplinare della FIFA per il suo esame e decisione, se la parte convenuta non rispetti la suddetta scadenza. 5. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne, Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Markus Kattner Vice Segretario Generale All.:. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2007-2008) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 14 September 2007, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Theo van Seggelen (Netherlands), member Gerardo Movilla (Spain), member Rinaldo Martorelli (Brazil), member Joaquim Evangelista (Portugal), member Philippe Diallo (France), member Ivan Gazidis (USA), member Percival Majavu (South Africa), member Essa M. Saleh Al-Housani (United Arab Emirates), member on the claim presented by Club A Represented by Mr XY attorney-at-law, as Claimant against Club B as Respondent regarding solidarity contribution related to the transfer of the player C I. Facts of the case 1. The Player C (hereinafter: the player), was born on 1980. 2. According to the player passport issued by the Football Association of Player B, the player was registered as an amateur for the Club A (hereinafter: the Claimant), from 22 January 1999 to 5 August 1999 and from 5 January 2001 to 8 January 2003. 3. According to the Football Federation of Club B, the player was registered for the Club B (hereinafter: the Respondent), on 20 January 2006. 4. In its claim lodged on 22 April 2006, the Claimant is claiming a solidarity contribution for 2½ seasons on the basis of article 21 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (2005 edition; hereinafter: the Regulations) representing 25% of 5% plus interest of 5% per year for the unjustified delay in payment. Furthermore, the Claimant is also demanding that appropriate action be taken against the Respondent for its failure to respect article 2 of annex 5 of the Regulations. 5. According to the Claimant, the player was transferred from the Club D to the Respondent for compensation amounting to USD 1,000,000. 6. In spite of FIFA’s repeated invitations to do so, the Respondent has not presented any reply to the relevant claim. Furthermore, FIFA ordered the Respondent to submit a copy of the transfer agreement concluded with the Club D which instruction has remained unanswered. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 22 April 2006. As a consequence, the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision-making bodies of FIFA (hereinafter: the Procedural Rules) are applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above-mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs belonging to different Associations related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional Player C during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analysed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional had been registered for the Respondent on 20 January 2006. Equally, the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 22 April 2006. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereinafter: the Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Chamber started to carefully study the facts outlined above and emphasized that, as established in article 21 of the Regulations in combination with art. 1 of the Annex 5 of the Regulations, the new club to which a player was transferred during the course of his contract has to distribute 5% of any compensation, with the exception of training compensation, paid to the player’s former club to the club(s) involved in the training and education of the player between the seasons of his 12th and 23rd birthday. 6. The Chamber subsequently took into account that, according to the Football Association of Club A, the player in question was born on 1980 and registered with the Claimant as from 22 January 1999 to 5 August 1999 as well as from 5 January 2001 to 8 January 2003. 7. Moreover, the members of the Chamber noted that, according to the Claimant, the player was transferred from the Club D to the Respondent for a transfer compensation amounting to USD 1,000,000. 8. As a next step, and turning its attention to the Respondent, the members of the Chamber noted that the Respondent never took position on the Claimant’s claim despite having been asked to do so by FIFA on several occasions. The members of the Chamber unanimously concurred that, in this way, the Respondent renounced its right to defence and tacitly accepted all the allegations made by the Claimant. Furthermore, the Chamber agreed that a decision shall be taken upon the basis of the documents on file in accordance with art. 9 par. 3 of the Procedural Rules. 9. Taking into account the documents on file, the Chamber agreed that the Claimant is entitled to receive solidarity contribution on the basis of art. 21 and annex 5 of the Regulations. 10. Consequently, the Chamber proceeded with the calculation of the amount of solidarity contribution payable by the Respondent to the Claimant. In this regard, the Chamber decided that the uncontested transfer compensation of USD 1,000,000 shall be taken as the basis for the relevant calculation. 11. Taking into account the aforementioned periods of time that the player was registered with the Claimant as well as art. 1 of annex 5 of the Regulations, the Chamber concluded that 25% of the 5% solidarity contribution shall be apportioned to the Claimant. 12. Consequently, as it was determined by the Chamber that the amount of USD 1,000,000 shall be at the basis of the relevant calculation, the members of the Chamber came to the conclusion that the Claimant is entitled to solidarity contribution to the amount of USD 12,500 (25% of 5% of USD 1,000,000). 13. In light of all of the above, the Chamber decided that the Respondent is liable to pay the amount of USD 12,500 as solidarity contribution to the Claimant. 14. With regard to the payment interest (i.e. 5% per annum) claimed by the Claimant, the Chamber referred to art. 2, par. 1 of annex 5 of the Regulations which clearly establishes that the relevant proportion of the solidarity contribution shall be paid by the new club within 30 days after the player’s registration. Therefore, taking into account that the player was registered for the Respondent on 20 January 2006, the members of the Chamber unanimously decided that the amount of money to be paid as solidarity contribution fell due on 20 February 2006, i.e. the 31st day of the player’s registration, and, hence, the interest rate of 5% per annum shall apply as from the due date of 20 February 2006 until the effective date of payment. 15. As a result, the Chamber concluded that the Respondent has to pay to the Claimant monies in the amount of USD 12,500 plus interest of 5% per annum as of 20 February 2006 until the date of effective payment. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Club A is accepted. 2. The Respondent, Club B, has to pay the amount of USD 12,500 plus interest of 5% per annum as from 20 February 2006 until the date of effective payment to the Claimant, Club A. 3. The amount due to the Claimant has to be paid by the Respondent within 30 days as from the date of notification of the present decision. 4. The case will immediately be presented to the FIFA Disciplinary Committee for its consideration and decision, if the Respondent fails to comply with the above-mentioned deadline. 5. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne, Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Markus Kattner Deputy General Secretary Encl.: CAS directives
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