• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 14 settembre 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro Gerardo Movilla (Spagna), membro Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Philippe Diallo (Francia), membro Ivan Gazidis (USA), membro Percival Majavu (Sud Africa) , membro ESSA M. Saleh Al-Housani (UAE), membro nell’ambito di una controversia tra il club di A, xxxx come querelanti nei confronti del club di B, xxxx, come convenuto in merito a una controversia per contributo di solidarietà in relazione al trasferimento dei fatti ZI giocatore di caso
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 14 settembre 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro Gerardo Movilla (Spagna), membro Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Philippe Diallo (Francia), membro Ivan Gazidis (USA), membro Percival Majavu (Sud Africa) , membro ESSA M. Saleh Al-Housani (UAE), membro nell'ambito di una controversia tra il club di A, xxxx come querelanti nei confronti del club di B, xxxx, come convenuto in merito a una controversia per contributo di solidarietà in relazione al trasferimento dei fatti ZI giocatore di caso 1. La Federcalcio xxx ha confermato che il giocatore Z, nato il 15 dicembre 1982, è stato registrato con A, il richiedente, dal 22 marzo 1995 al 19 marzo 1997. 2. Il 9 agosto 2006, l'attore contattato FIFA in relazione alla distribuzione del contributo di solidarietà per il giocatore e il suo trasferimento al club di B, il Resistente, nel luglio 2006 per l'importo di EUR 5,000,0000. 3. Il 31 ottobre 2006, il convenuto, la FIFA ha informato circa la sua disponibilità a risolvere la questione in modo amichevole e si offrì di pagare la somma di 25.000 euro al Richiedente il 31 gennaio 2007 come solitario contributo per il giocatore. 4. Nel novembre 2006, l'attore ha accettato la proposta della controparte a versare l'importo di 25.000 euro il 31 gennaio 2007, al fine di risolvere la questione in gioco. 5. Nel marzo 2007, la FIFA AFA ha informato che il Resistente non ha aderito all'accordo amichevole e ha chiesto l'intervento della FIFA, in modo da rispettare il piano di pagamento concordato. 6. FIFA contattato più volte la Resistente attraverso la Football Federation xxx, tuttavia, non ha ricevuto alcuna risposta a tutti. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie: 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 9 agosto 2006, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sono applicabili in materia a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1, in connessione con l'arte. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due società appartenenti a diverse Associazioni relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà richiesto dalla parte attrice, in connessione con il trasferimento del professionista al Resistente. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista era stato registrato per il suo nuovo club nel luglio 2006. Allo stesso modo la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso FIFA nell'agosto 2006. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, i membri della Camera ha iniziato riconoscendo che durante le procedure della materia presente il Resistente aveva offerto di pagare al ricorrente l'importo di 25.000 euro il 31 gennaio 2007 al fine di risolvere la questione in gioco in connessione con il contributo di solidarietà per il giocatore. 6. Allo stesso modo, la Camera ha preso atto del fatto che l'attore ha accettato la proposta formulata dal Resistente. Tuttavia, il Resistente sembra non abbiano rispettato la sua proposta, vale a dire il Resistente non ha aderito all'accordo amichevole e non pagare l'importo concordato il 31 gennaio 2007. 7. In considerazione di quanto sopra, la Camera preso atto che le richieste ricorrente l'importo concordato di 25.000 euro. 8. A questo proposito, la Camera rimprovera il comportamento del convenuto, che non ha mai preso posizione nella disputa, nonostante sia stato invitato a farlo da parte dell'amministrazione FIFA in diverse occasioni. In questo modo il Resistente ha rinunciato al suo diritto alla difesa e accetta le accuse del richiedente. 9. In considerazione di tutto quanto sopra, la Camera ha deciso che il Resistente deve pagare all'attore, come contributo di solidarietà l'importo di 25.000 euro di comune accordo tra le parti della presente controversia. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente è stata accettata. 2. Il Resistente deve pagare l'importo di 25.000 euro al richiedente entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine di cui sopra un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine fisso e la questione attuale è presentata alla Commissione Disciplinare della FIFA in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 4. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 5. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info @ tas -cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Jérôme Valcke segretario generale
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2007-2008) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 14 September 2007, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Theo van Seggelen (Netherlands), member Gerardo Movilla (Spain), member Rinaldo Martorelli (Brazil), member Joaquim Evangelista (Portugal), member Philippe Diallo (France), member Ivan Gazidis (USA), member Percival Majavu (South Africa), member Essa M. Saleh Al-Housani (UAE), member in a dispute between the club A,xxxx as Claimant against the club B, xxxx as Respondent regarding a dispute for solidarity contribution in connection with the transfer of the player Z. I. Facts of the case 1. The Football Association of xxx confirmed that the player Z, born on 15 December 1982, was registered with A, the Claimant, as from 22 March 1995 until 19 March 1997. 2. On 9 August 2006, the Claimant contacted FIFA in connection with the distribution of the solidarity contribution for the player and his transfer to the club B, the Respondent, in July 2006 for the amount of EUR 5,000,0000. 3. On 31 October 2006, the Respondent, informed FIFA about its willingness to solve the matter in an amicable way and offered to pay the amount of EUR 25,000 to the Claimant on 31 January 2007 as solitarily contribution for the player. 4. In November 2006, the Claimant accepted the proposal of the Respondent to pay the amount of EUR 25,000 on 31 January 2007 in order to settle the matter at stake. 5. In March 2007, the AFA informed FIFA that the Respondent did not adhere to the amicable agreement and requested the intervention of FIFA so as to enforce the agreed payment plan. 6. FIFA contacted several times the Respondent through the xxx Football Federation, however, never received any answer at all. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber: 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 9 August 2006, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) are applicable on the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in connection with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs belonging to different Associations related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant, in connection with the transfer of the professional to the Respondent. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional had been registered for his new club in July 2006. Equally the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA in August 2006. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereafter: the Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Chamber started by acknowledging that during the procedures of the present matter the Respondent had offered to pay to the Claimant the amount of EUR 25,000 on 31 January 2007 in order to settle the matter at stake in connection with the solidarity contribution for the player. 6. Equally, the Chamber took due note of the fact that the Claimant accepted the proposal made by the Respondent. However, the Respondent appears to not have complied with its proposal, i.e. the Respondent did not adhere to the amicable agreement and did not pay the agreed amount on 31 January 2007. 7. In view of the above, the Chamber duly noted that the Claimant requests the agreed amount of EUR 25,000. 8. In this respect, the Chamber reproached the behaviour of the Respondent, who never took position in the dispute, despite having been asked to do so by the FIFA administration on several occasions. In this way the Respondent renounced to its right to defence and accepts the allegations of the Claimant. 9. In view of all of the above, the Chamber decided that the Respondent has to pay to the Claimant as solidarity contribution the amount of EUR 25,000 mutually agreed between the parties of the present dispute. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant is accepted. 2. The Respondent has to pay the amount of EUR 25,000 to the Claimant within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline an interest rate of 5% per year will apply as of expiring of the fixed time limit and the present matter shall be submitted to FIFA’s Disciplinary Committee so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 4. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 5. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke General Secretary
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