F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 30 novembre 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Michele Colucci (Italia), membro Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro sulla domanda presentata dal Club club di A, X, come querelanti nei confronti del Club Club B, Y, come convenuto in merito a una controversia meccanismo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore CI Fatti all’origine della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 30 novembre 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Michele Colucci (Italia), membro Rinaldo Martorelli (Brasile), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro sulla domanda presentata dal Club club di A, X, come querelanti nei confronti del Club Club B, Y, come convenuto in merito a una controversia meccanismo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore CI Fatti all'origine della controversia 1. Il giocatore C (in prosieguo: il giocatore) è nato il 16 giugno 1980. 2. Secondo il passaporto giocatore elaborato dalla X Football Federation (XFF), il giocatore è stato registrato con il club X A (in prosieguo: il Richiedente) dal 24 febbraio 1997 al 30 giugno 2004. Secondo il XFF, le stagioni calcistiche (1997-98 relativi al 2002-03) ha iniziato il 1 ° luglio e si è concluso il 30 giugno. 3. La Y Football Federation (in prosieguo: YFF) ha confermato che il giocatore è stato registrato per il suo club affiliato B (di seguito: Resistente) il 15 marzo 2006. 4. Il 13 novembre 2006, l'attore contattato FIFA richiedere un contributo di solidarietà da parte del Resistente per il trasferimento del giocatore dal club di X Z al Resistente. 5. Il Richiedente ha osservato che il convenuto aveva versato indennità di trasferimento Z pari a EUR 5.000.000. 6. Il ricorrente deduce che il diritto al contributo di solidarietà per il periodo dal 24 febbraio 1997 al 16 giugno 2003, e sostiene che questo è pari al 62,87% del 5% della indennità di trasferimento, o un totale di euro 157.175. Inoltre, l'attore chiede di interesse del 5% all'anno, a partire dal 30 settembre 2006, nonché a ricevere le sue spese legali. 7. Il Resistente non contesta che il richiedente ha diritto a un contributo di solidarietà, ma il Resistente chiede che la Camera di Risoluzione delle Controversie calcolare l'importo esatto dovuto. La Resistente sostiene di aver ricevuto informazioni contraddittorie rispetto al ricorrente per quanto riguarda il periodo di tempo che il giocatore è stato registrato per il club. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 13 novembre 2006, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili alla questione a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 delle suddette regole si afferma che la Camera di Risoluzione delle controversie esamina la propria competenza alla luce degli articoli 22 e 24 dell'edizione 2005 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Ai sensi dell'art. 24 par. 1, in connessione con l'arte. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due società appartenenti a diverse Associazioni relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento del giocatore professionista nel corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista era stato registrato per il suo nuovo club il 15 marzo 2006. Allo stesso modo la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 13 novembre 2006. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che l'edizione 2005 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (di seguito: il Regolamento) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, i membri della Camera ha iniziato riconoscendo che, da un lato, sulla base del trasferimento del giocatore dal club Z al Resistente, il ricorrente faccia valere sia il diritto di ricevere 62,87% del 5% della indennità di trasferimento, o un totale di euro 157.175. Inoltre, l'attore chiede di interesse del 5% all'anno a partire dal 30 settembre 2006. 6. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 21 e l'allegato 5 del Regolamento, secondo cui il nuovo club del giocatore è quella di distribuire il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione della indennità di formazione, pagati alla società di provenienza al club (s) coinvolti nella formazione e dell'istruzione dei il giocatore in proporzione al numero di anni il giocatore è stato tesserato con i club rilevanti tra le stagioni sportive dei suoi compleanni 12 ° e 23. 7. D'altra parte, la Camera ha osservato che il Resistente non è mai contestato il diritto del ricorrente al contributo di solidarietà sulla base di un'indennità di trasferimento pari a EUR 5.000.000. Infatti, il Resistente chiede che la Camera di Risoluzione delle Controversie calcolare l'importo esatto dovuto sottolineando di aver ricevuto informazioni contraddittorie rispetto al ricorrente per quanto riguarda il periodo di tempo che il giocatore è stato registrato per il club. 8. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha dichiarato di poter procedere direttamente al calcolo del contributo relativo di solidarietà, che è dovuto dal Resistente al richiedente ai sensi dell'art. 21 e all'allegato 5 del Regolamento, sulla base dei fatti e testimonianze fornite dal ricorrente e le associazioni interessate. 9. Nel caso di specie, la Camera ha ricordato che, secondo il passaporto giocatore redatto dal XFF, il giocatore è stato registrato con l'attore dal 24 febbraio 1997 al 30 giugno 2004. A questo proposito, la Camera ha anche riconosciuto che, secondo la XFF, le stagioni calcistiche (1997-98 relativi al 2002-03) ha iniziato il 1 ° luglio e si è concluso il 30 giugno. Allo stesso modo, la sezione di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà. 10. Inoltre, la Camera ha ricordato che secondo l'accusa indiscusso del richiedente, l'indennità di trasferimento concordato tra il Resistente e il club di Z per il trasferimento degli importi giocatore a EUR 5.000.000. 11. A questo proposito, la Camera ha preso atto che il ricorrente ha chiesto 62,87% del 5% della indennità di trasferimento pagata in relazione con il trasferimento del giocatore al convenuto, pari a 157.175. 12. Sulla base di tutto quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie ha concluso che il richiedente ha diritto a ricevere la somma richiesta di euro 157.175 da parte del Resistente. 13. La Camera ha sottolineato che ai sensi dell'art. 2 par. 1 dell'allegato 5 del Regolamento contributo di solidarietà è a carico del nuovo club non oltre 30 giorni dopo la registrazione del giocatore. 14. Proseguendo, tenendo conto pretesa del ricorrente di pertinenza di interesse del 5% annuo sull'importo dovuto contributo di solidarietà a partire dal 30 settembre 2006, la Camera ha deciso che il Resistente deve pagare l'interesse del ricorrente del 5% annuo rispetto al valore dovuta al 30 settembre 2006 fino alla data effettiva del pagamento. 15. Infine, rispetto alla richiesta del ricorrente ad ottenere le sue spese legali, la Camera ha deciso di respingere la relativa domanda in conformità con la sua prassi di lunga data e sulla base dell'art. 15 par. 3 del Regolamento che disciplinano le procedure di Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, club A, è stata accettata. 2. Il Resistente, club di B, deve pagare l'importo di 157.175 euro più gli interessi al tasso del 5% annuo applicabile a partire dal 30 settembre 2006 fino alla data effettiva del pagamento all'attore, club di A, entro 30 giorni dalla data di di notifica della presente decisione. 3. Se la somma più gli interessi di cui sopra non vengono pagate entro il termine suddetto la questione attuale è presentata alla Commissione Disciplinare della FIFA per il suo esame e decisione. 4. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente direttamente e immediatamente il numero di conto sul quale l'rimessa deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 5. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Markus Kattner Vice Segretario Generale All.. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2007-2008) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 30 November 2007, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Michele Colucci (Italy), member Rinaldo Martorelli (Brazil), member Mario Gallavotti (Italy), member Zola Malvern Percival Majavu (South Africa), member on the claim presented by the club Club A, X, as Claimant against the club Club B, Y as Respondent regarding a solidarity mechanism dispute in connection with the transfer of the player C. I. Facts of the case 1. The player C (hereinafter: the player) was born on 16 June 1980. 2. According to the player passport drafted by the X Football Federation (XFF), the player was registered with the X club A (hereinafter: the Claimant) from 24 February 1997 to 30 June 2004. According to the XFF, the relevant football seasons (1997-98 to 2002-03) began on 1 July and ended on 30 June. 3. The Y Football Federation (hereinafter: YFF) confirmed that the player was registered for its affiliated club B (hereinafter: the Respondent) on 15 March 2006. 4. On 13 November 2006, the Claimant contacted FIFA to claim a solidarity contribution from the Respondent for the transfer of the player from X club Z to the Respondent. 5. The Claimant noted that the Respondent had paid Z transfer compensation amounting to EUR 5,000,000. 6. The Claimant alleges that it is entitled to solidarity contribution for the period from 24 February 1997 to 16 June 2003, and claims that this equals to 62.87% of 5% of the transfer compensation, or a total of EUR 157,175. In addition, the Claimant demands interest of 5% per year, starting on 30 September 2006, as well as to be awarded its legal expenses. 7. The Respondent is not contesting that the Claimant is entitled to a solidarity contribution, but the Respondent is requesting that the Dispute Resolution Chamber calculate the exact amount due. The Respondent is claiming that it has received inconsistent information from the Claimant regarding the length of time that the player was registered for the club. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 13 November 2006, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the 2005 edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players. In accordance with art. 24 par. 1 in connection with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs belonging to different Associations related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional player during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analysed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional had been registered for his new club on 15 March 2006. Equally the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 13 November 2006. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the 2005 edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Chamber started by acknowledging that, on the one hand, on the basis of the transfer of the player from club Z to the Respondent, the Claimant asserts being entitled to receive 62.87% of 5% of the transfer compensation, or a total of EUR 157,175. Furthermore, the Claimant demands interest of 5% per year as from 30 September 2006. 6. In this respect, the Chamber referred to art. 21 and Annex 5 of the Regulations according to which the new club of the player is to distribute 5% of any compensation, with the exception of training compensation, paid to the former club to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant clubs between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthdays. 7. On the other hand, the Chamber noted that the Respondent never contested the entitlement of the Claimant to solidarity contribution on the basis of a transfer compensation of EUR 5,000,000. In fact, the Respondent is requesting that the Dispute Resolution Chamber calculate the exact amount due pointing out that it has received inconsistent information from the Claimant regarding the length of time that the player was registered for the club. 8. On account of the above, the Chamber stated that it could directly proceed to the calculation of the relevant solidarity contribution, which is due by the Respondent to the Claimant in accordance with art. 21 and Annex 5 of the Regulations, based on the facts and evidences provided by the Claimant and the associations concerned. 9. In the present case, the Chamber recalled that according to the player passport drafted by the XFF, the player was registered with the Claimant from 24 February 1997 to 30 June 2004. In this respect, the Chamber also acknowledged that according to the XFF, the relevant football seasons (1997-98 to 2002-03) began on 1 July and ended on 30 June. Equally, the Chamber referred to art. 1 of Annex 5 of the Regulations, which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution. 10. Furthermore, the Chamber recalled that according to the undisputed allegation of the Claimant, the transfer compensation agreed upon between the Respondent and club Z for the transfer of the player amounts to EUR 5,000,000. 11. In this respect, the Chamber took note that the Claimant asked for 62.87% of 5% of the transfer compensation paid in relation with the transfer of the player to the Respondent, amounting to EUR 157,175. 12. Based on all of the above, the Dispute Resolution Chamber concluded that the Claimant is entitled to receive the claimed sum of EUR 157,175 from the Respondent. 13. The Chamber pointed out that according to art. 2 par. 1 of Annex 5 of the Regulations solidarity contribution is payable by the new club no later than 30 days after the player’s registration. 14. Continuing, taking into account the Claimant’s claim pertaining to interest of 5% per annum over the amount due as solidarity contribution as from 30 September 2006, the Chamber decided that the Respondent has to pay to the Claimant interest of 5% per annum over the amount due as of 30 September 2006 until the effective date of payment. 15. Finally, with respect to the Claimant’s request to be awarded his legal expenses, the Chamber decided to reject the relevant request in conformity with its longstanding practice and on the basis of art. 15 par. 3 of the Rules governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. * III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, club A, is accepted. 2. The Respondent, club B, has to pay the amount of EUR 157,175 plus interest at the rate of 5% per annum applicable as from 30 September 2006 until the effective date of payment to the Claimant, club A, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. If the aforementioned sum plus interest are not paid within the aforementioned deadline the present matter shall be submitted to FIFA’s Disciplinary Committee for its consideration and decision. 4. The Claimant is directed to inform the Respondent directly and immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 5. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Markus Kattner Deputy General Secretary Encl. CAS directives
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