F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 10 gennaio 2008, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Ivan Gazidis (USA), membro Reinhard Rauball (Germania), membro sulla domanda presentata dal Club A rappresentata dal Sig. XXX, come querelanti nei confronti del Club di B Resistente in merito contributo di solidarietà legato al trasferimento dei giocatori C I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 10 gennaio 2008, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo van Seggelen (Paesi Bassi), membro Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Ivan Gazidis (USA), membro Reinhard Rauball (Germania), membro sulla domanda presentata dal Club A rappresentata dal Sig. XXX, come querelanti nei confronti del Club di B Resistente in merito contributo di solidarietà legato al trasferimento dei giocatori C I. Fatti della controversia 1. Il giocatore, il giocatore C (di seguito: il Player) è nato il 23 ottobre 1982. 2. Secondo la Federcalcio Player C, il giocatore è stato registrato con il Club A (di seguito: l'attore), dal 18 luglio 2003 al 30 giugno 2004 e dal 7 luglio 2004 al 30 giugno 2005. 3. La Federcalcio Player C ha anche dichiarato che il giocatore era stato registrato con la D Club, a partire dal 1 settembre 1997 al 21 luglio 2006. Durante questo periodo (dal 18 luglio 2003 al 30 giugno 2004 e dal 7 luglio 2004 al 30 giugno 2005) il giocatore era sotto doppia iscrizione per l'attore. I regolamenti consentono XYZ presumibilmente per un prestito in base ai termini del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori così come per una cosiddetta doppia iscrizione. Ai sensi dell'art. 40 del regolamento nazionale, società appartenenti alla divisione XYZ prima sono state autorizzate a registrare i propri giocatori per un club di divisione inferiore. I giocatori sono stati poi in grado di giocare per entrambe le squadre. Tuttavia, in tali casi, il regolamento interno stabilito che solo il club originale ha ricevuto alcun compenso per la formazione dei giocatori / education. 4. Secondo la Federazione di Football Club B, il giocatore è stato registrato come un professionista per il Club e il 10 agosto 2006 e in prestito al Club B (di seguito: il Resistente) il 5 gennaio 2007. 5. In data 8 agosto 2006, l'attore ha presentato una denuncia contro la Resistente e ha affermato che, secondo i resoconti dei media non ufficiali, il giocatore era stato trasferito dal D Club al Resistente nel luglio 2006 contro una indennità di trasferimento pari a EUR 6.000.000. Pertanto, l'attore ha chiesto un contributo di solidarietà pari al 20% del 5% pari a 6.000.000 (= EUR 60.000) più gli interessi del 5% all'anno a partire dalla data di registrazione del giocatore. 6. L'attore ha affermato che il convenuto si era rifiutato di pagare il relativo importo come il giocatore non era mai stato registrato con il Resistente ed era stato subito in prestito al Club E. L'attore ha anche dichiarato che la Federcalcio Club A aveva emesso il trasferimento internazionale certificato il Resistente, il contributo di solidarietà è dovuto anche senza registrazione. A sostegno alle sue affermazioni, l'attore ha anche presentato una lettera da parte del Resistente del 20 luglio 2006, affermando che non aveva finora richiesto una registrazione per il lettore. 7. Il 30 settembre 2006, in risposta alla denuncia del ricorrente, il convenuto rifiutato di effettuare qualsiasi pagamento sulla base del fatto che non aveva mai registrato il Player. Il ricorrente è stato ben consigliato di presentare la sua affermazione con un altro club, se presente. 8. Nella sua replica, l'attore ha sostenuto che il fatto che il giocatore non è stato presumibilmente registrato per il Resistente c'era alcun motivo per questa società non abbia rispettato l'obbligo di pagare. Era difficile credere che un giocatore è stato acquistato per 6.000.000 euro, ma poi non registrata. Secondo la ricorrente, il giocatore non-registrazione sostenuto dal convenuto poteva solo, ma interpretata come evitare involontaria del pagamento solidarietà. A questo proposito, l'attore ha citato il Szenario seguente: Club A acquista un giocatore di club di B, che appartiene ad un'altra associazione calcio, e lo trasferisce immediatamente al club C. Come nel caso precedente, club di A potrebbe poi dicono che non aveva bisogno di pagare alcun contributo di solidarietà come il giocatore non è mai stato registrato con il club A. Allo stesso tempo, club C potrebbe, tuttavia, si rifiutano di apportare un contributo di solidarietà sulla base del fatto che essa non aveva pagato alcuna indennità di trasferimento. Club C potrebbe acquistare un altro giocatore da club D attraverso un ulteriore trasferimento e passarlo direttamente al club A. Sia club di A e club di C potrebbe usare questa procedura per acquistare i giocatori senza pagare contributi di solidarietà, che non era l'obiettivo del Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. 9. Il Richiedente ritiene inoltre che la doppia iscrizione citato dalla Federcalcio del Club A è irrilevante. Il caso doveva essere giudicato esclusivamente sulla base delle disposizioni del Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Poiché il ricorrente aveva educato il giocatore durante il 2003/2004 e 2004/2005 stagioni, il contributo di solidarietà è stato dovuto al richiedente e non al Club D. Inoltre, l'attore ha sottolineato che il convenuto non aveva negato effettuare i pagamenti per la cessazione anticipata del contratto di lavoro tra il Giocatore e Club D. 10. Il 9 maggio 2007, il convenuto ha chiesto il reclamo va respinto per i seguenti motivi: a) Il giocatore non era stato registrato con il Resistente prima del 4 gennaio 2007. b) Il 4 gennaio 2007, il giocatore è stato trasferito gratuitamente dal Club E, per il Resistente fino al 30 giugno 2007. La registrazione del giocatore aveva quindi avuto luogo sulla base di un trasferimento nazionale gratuitamente. c) Secondo l'Associazione Football Club di A, non è stato l'attore che aveva diritto ad un pagamento di solidarietà, ma, nella migliore delle ipotesi, Club D. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (RDC). La questione attuale è stato presentato alla FIFA l'8 agosto 2006. Di conseguenza, la Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi agli organi decisionali della FIFA (in prosieguo: le norme procedurali) sono applicabili alla materia a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due società appartenenti a diverse Associazioni relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento di C giocatore professionista nel corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista era stato registrato per il Club e il 10 agosto 2006 e per la Resistente il 5 gennaio 2007, rispettivamente. Allo stesso modo, la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA l'8 agosto 2006. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, i membri della Camera ha iniziato a studiare con attenzione i fatti di cui sopra e ha sottolineato che, come stabilito dall'art. 21 del Regolamento in combinazione con l'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il nuovo club a cui è stato trasferito un giocatore nel corso del suo contratto deve distribuire il 5% delle indennità pagate ai club di provenienza del giocatore al club (s) coinvolti nella formazione e istruzione del giocatore tra le stagioni del suo 12 ° compleanno e il 23. 6. La Camera poi ha tenuto conto che, in base alle informazioni ricevute dalla Federcalcio Club A, è nato il giocatore, il 23 ottobre 1982 e registrato con il richiedente per la prima volta a partire dal 18 luglio 2003 al 11 giugno 2004 e, in seguito, a partire dal 7 luglio 2004 al 30 giugno 2005. Inoltre, la Camera ha osservato che il giocatore è stato apparentemente registrato durante questi periodi di tempo anche per Club D. In realtà, secondo l'Association Football Club di A, il giocatore è stato, in linea di principio, registrato per Club D a partire dal 1 Settembre 1997 al 21 luglio 2006 e, in questo periodo di tempo, cioè a partire dal 18 luglio 2003 al 11 giugno 2004 e dal 7 luglio 2004 al 30 giugno 2005, nell'ambito di un cosiddetto doppia iscrizione con l'attore, nel senso della legge nazionale . 7. Come passo successivo, e rivolgendo la sua attenzione verso la discussione del Resistente, i membri della Camera ha osservato che il convenuto nega di essere tenuta a pagare alcun risarcimento all'attore sostenendo che il giocatore è stato trasferito ad essa gratuitamente in comodato dal Club E, all'inizio di gennaio 2007. In altre parole, la Camera ha osservato che il Resistente soprattutto impostare la sua difesa sul presupposto che solo un trasferimento nazionale era alla base della registrazione del giocatore (cioè un trasferimento dalla E Club, al Resistente) e che nessuna indennità di trasferimento è stato pagato dal Resistente al lettore l'ex Club E. Allo stesso modo, i membri della Camera ha osservato che il Resistente di cui alle informazioni presentata dalla Federcalcio Club A, secondo la quale, in caso di un cosiddetto registrazione dual XYZ , unico club principale del giocatore, in casu Club D, e non il club per il quale il giocatore è stato inoltre registrato, avrebbe diritto ai pagamenti contributo di solidarietà. 8. Come passo successivo, e rivolgendo la sua attenzione ancora una volta all'attore, la Camera ha osservato che l'attore fonda la sua denuncia su un presunto trasferimento internazionale del Player dal Club E al Resistente in cui una indennità di trasferimento di 6.000.000 euro sarebbe stato pagato in base ai comunicati stampa non specificati. 9. Tenuto conto delle citate posizioni contraddittorie dedotti dalle parti in causa, i membri della Camera d'accordo che, prima di tutto, devono stabilire quale dei due club XYZ il giocatore è stato registrato per partire dal 18 luglio 2003 al 30 giugno 2004 e del 7 luglio 2004 al 30 giugno 2005 (Club D o l'attore) sarebbe, in generale, il diritto ai pagamenti contributo di solidarietà. 10. A tal fine, i membri della Camera ha ritenuto di particolare importanza sottolineare che ai sensi dell'art. 5 par. 2 del Regolamento, i giocatori possono essere tesserati per un club alla volta. Allo stesso modo, la Camera ha sottolineato che questo principio non può essere modificato dalle associazioni nelle loro normative nazionali, come sembra sia stato fatto in XYZ, a causa dell'art. 1 par. 3 (a) del Regolamento, che stabilisce chiaramente che l'art. 5 del Regolamento devono essere incluse nei regolamenti nazionali, senza alcuna modifica. 11. Di conseguenza, la sezione sottolineato che la registrazione apparentemente esistente XYZ doppio legame contraddice la fornitura di arte. 5 par. 2 del Regolamento e, pertanto, deve essere considerato nullo. 12. Inoltre, la Camera ha ricordato lo scopo del sistema di meccanismo di solidarietà sottolineando che il sistema ha lo scopo di promuovere la formazione e l'istruzione dei giovani calciatori, assegnando un contributo al club (s) che si era allenato il giocatore durante l'inizio della sua carriera tutta la sua attività sportiva intero. Di conseguenza, la Camera d'accordo che, anche se la doppia iscrizione invocata dalla Federcalcio Club A sarebbe giuridicamente valido, che, come accennato nel paragrafo precedente, non è il caso, solo il club che effettivamente addestrato e istruito il lettore durante la periodi di tempo era sotto tale doppia iscrizione avrebbe diritto ai pagamenti contributo di solidarietà. In caso contrario, così la Camera, lo spirito citato e lo scopo del sistema di meccanismo di solidarietà sarebbe stato violato. 13. In considerazione di quanto precede, e tenendo conto del fatto che, secondo l'Association Football Club di A, il giocatore è stato registrato con Club D a partire dal 1997 al 2006 e, in questi anni, per due stagioni (vale a dire le stagioni 2003/2004 e 2004/2005) per il ricorrente al fine di consentire temporaneamente l'attività del giocatore nei confronti di quest'ultimo, la Camera all'unanimità ha concordato che solo l'attore - e non Club D - avrebbe il diritto di versamenti contributivi ogni solidarietà eventualmente dovute nel caso in mano per l' pertinenti periodi di tempo. 14. Pertanto, la Camera ha deciso che l'argomento della Resistente, secondo la quale, piuttosto Club D che l'attore avrebbe diritto ai pagamenti contributo di solidarietà, non può essere sostenuta a tutti. 15. Come passo successivo, la Camera si voltò verso la questione se, come sostenuto dal convenuto, di fatto si è verificato alcun trasferimento internazionale prima della registrazione del giocatore per questo. 16. A questo proposito, dopo aver attentamente studiato tutti i documenti in archivio, i membri della Camera in particolare osservato che la Federcalcio Club B ha confermato la tesi della Resistente, secondo cui il giocatore è stato registrato per il 5 gennaio 2007. In effetti, in base al passaporto giocatore del giocatore rilasciato dalla Federcalcio Club B, il giocatore è stato registrato in XYZ per la prima volta il 10 agosto 2006 come un professionista per l'E Club, e, in una data successiva, il 5 gennaio 2007, per la Resistente. Allo stesso modo, la Camera ha osservato che il relativo documento rilasciato dalla Federcalcio Club B menziona che la registrazione del giocatore per il Resistente è entrato in vigore a causa di un prestito. Inoltre, la Camera ha riconosciuto che i documenti scritti presentati dal Resistente pieno sostegno delle sue affermazioni che il giocatore è stato trasferito su una base prestito dal Club E, nel gennaio 2007 solo. 17. Inoltre, e rivolgendo la sua attenzione ancora una volta all'attore, la Camera ha osservato che non documenti scritti sono stati presentati dal richiedente per quanto riguarda le accuse che il giocatore è stato trasferito nel mese di agosto 2006 dal D Club, al convenuto che, secondo il Richiedente, subito in prestito il giocatore al Club E. Pertanto, in applicazione dell'art. 12 par. 3 delle norme procedurali, la Camera d'accordo che il ricorrente non ha dimostrato il presunto trasferimento internazionale del Player dal XYZ al Resistente. Infatti, i membri della Camera sono del parere che tale trasferimento si limita a riflettere ipotesi propria del ricorrente. Hanno ribadito che, secondo i documenti del fascicolo, sembra piuttosto essere il caso che il giocatore è stato trasferito nel mese di agosto 2006 dal Club D, E al Club per cui è stato tesserato il 10 agosto 2006, e poi, solo cinque mesi più tardi, vale a dire il 5 gennaio 2007, in prestito da quest'ultimo al Resistente gratuito. 18. In sintesi, la Camera ha concluso che né il presunto trasferimento internazionale del Player D tra Club e Club E né il pagamento di una indennità di trasferimento pari a 6.000.000 tra questi due club era stata motivata da parte del Richiedente. Pertanto, la Camera ha deciso che la censura del ricorrente deve essere respinto a causa della mancanza di fondamento giuridico. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, Club A, è stata respinta. 2. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne, Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Jérôme Valcke Segretario Generale All.:. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2007-2008) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 10 January 2008, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Theo van Seggelen (Netherlands), member Joaquim Evangelista (Portugal), member Ivan Gazidis (USA), member Reinhard Rauball (Germany), member on the claim presented by the Club A Represented by Mr. XXX as Claimant against the Club B as Respondent regarding solidarity contribution related to the transfer of the player C I. Facts of the case 1. The player, player C (hereafter: the Player) was born on 23 October 1982. 2. According to the Football Association of Player C, the Player was registered with the Club A (hereafter: the Claimant), from 18 July 2003 to 30 June 2004 and from 7 July 2004 to 30 June 2005. 3. The Football Association of Player C also stated that the Player had been registered with the Club D, from 1 September 1997 to 21 July 2006. During this period (from 18 July 2003 to 30 June 2004 and from 7 July 2004 to 30 June 2005) the Player had been under dual registration for the Claimant. The XYZ regulations allegedly allow for a loan under the terms of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players as well as for a so- called dual registration. According to art. 40 of the national regulations, clubs belonging to the XYZ first division were authorised to register their players for a lower division club. The players were then able to play for both clubs. However, in such cases, the internal regulations stipulated that only the original club received any compensation for the players’ training/education. 4. According to the Football Federation of Club B, the Player was first registered as a professional for the Club E on 10 August 2006 and loaned to the Club B (hereafter: the Respondent) on 5 January 2007. 5. On 8 August 2006, the Claimant lodged a complaint against the Respondent and asserted that, according to unofficial media reports, the Player had been transferred from the Club D to the Respondent in July 2006 against a transfer compensation of EUR 6,000,000. Therefore, the Claimant demanded a solidarity contribution amounting to 20% of 5% of EUR 6,000,000 (= EUR 60,000) plus interest of 5% per year as from the date of the Player’s registration. 6. The Claimant asserted that the Respondent had refused to pay the relevant amount as the Player had never been registered with the Respondent and had been immediately loaned to the Club E. The Claimant also stated that as the Football Association of Club A had issued the international transfer certificate to the Respondent, the solidarity contribution was due even without registration. In support to its allegations, the Claimant also submitted a letter from the Respondent dated 20 July 2006, stating that it had so far not requested a registration for the Player. 7. On 30 September 2006, in reply to the Claimant’s complaint, the Respondent refused to make any payment on the grounds that it had never registered the Player. The Claimant was well advised to lodge its claim with another club, if any. 8. In its replica, the Claimant maintained that the fact the Player was allegedly not registered for the Respondent was no reason for that club to not comply with the obligation to pay. It was hard to believe that a player was acquired for EUR 6,000,000 but then not registered. According to the Claimant, the Player's non-registration claimed by the Respondent could only but interpreted as unintentional avoidance of the solidarity payment. In this connection, the Claimant cited the following szenario: Club A acquires a player from club B, which belongs to another football association, and transfers him immediately to club C. As in the above case, club A could then claim it did not need to pay any solidarity contribution as the player was never registered with club A. At the same time, club C could, however, refuse to make a solidarity contribution on the grounds that it had not paid any transfer compensation. Club C could acquire another player from club D through a further transfer and pass him on directly to club A. Both club A and club C could use this procedure to acquire players without paying solidarity contributions, which was not the objective of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players. 9. The Claimant also believes that the dual registration mentioned by the Football Association of Club A is irrelevant. The case had to be judged solely on the basis of the provisions of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players. As the Claimant had educated the Player during the 2003/2004 and 2004/2005 seasons, the solidarity contribution was owed to the Claimant and not to Club D. Moreover, the Claimant pointed out that the Respondent had not denied making payments for the premature termination of the employment contract between the Player and Club D. 10. On 9 May 2007, the Respondent requested the claim be rejected for the following reasons: a) The Player had not been registered with the Respondent before 4 January 2007. b) On 4 January 2007, the Player was transferred free of charge from the Club E, to the Respondent up to the 30 June 2007. The Player’s registration had therefore taken place on the basis of a national transfer free of charge. c) According to the Football Association of Club A, it was not the Claimant who was entitled to a solidarity payment but, at best, Club D. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (DRC). The present matter was submitted to FIFA on 8 August 2006. As a consequence, the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision-making bodies of FIFA (hereafter: the Procedural Rules) are applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above-mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs belonging to different Associations related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional Player C during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analysed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional had been registered for Club E on 10 August 2006 and for the Respondent on 5 January 2007, respectively. Equally, the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 8 August 2006. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereafter: the Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Chamber started to carefully study the facts outlined above and emphasised that, as established in art. 21 of the Regulations in combination with art. 1 of the Annex 5 of the Regulations, the new club to which a player was transferred during the course of his contract has to distribute 5% of any compensation paid to the player’s former club to the club(s) involved in the training and education of the player between the seasons of his 12th and 23rd birthday. 6. The Chamber subsequently took into account that, in accordance with the information received from the Football Association of Club A, the Player was born on 23 October 1982 and registered with the Claimant for the first time as from 18 July 2003 to 11 June 2004 and, later on, as from 7 July 2004 to 30 June 2005. In addition, the Chamber noted that the Player was apparently registered during these periods of time also for Club D. In fact, according to the Football Association of Club A, the Player was, in principle, registered for Club D as from 1 September 1997 to 21 July 2006 and, within this period of time, i.e. as from 18 July 2003 to 11 June 2004 and as from 7 July 2004 to 30 June 2005, under a so-called dual registration with the Claimant in the sense of the national regulations. 7. As a next step, and turning its attention to the Respondent’s argumentation, the members of the Chamber noted that the Respondent denied being liable to pay any compensation to the Claimant maintaining that the Player was transferred to it free of charge on a loan basis from the Club E, at the beginning of January 2007. In other words, the Chamber noted that the Respondent particularly set up its defence on the allegation that only a national transfer was at the basis of the Player’s registration (i.e. a transfer from the Club E, to the Respondent) and that no transfer compensation was paid by the Respondent to the Player’s former Club E. Equally, the members of the Chamber noted that the Respondent referred to the information put forward by the Football Association of Club A, according to which, in case of a so-called XYZ dual registration, only the player’s main club, in casu Club D, and not the club for which the player was additionally registered, would be entitled to solidarity contribution payments. 8. As a next step, and turning its attention once again to the Claimant, the Chamber noted that the Claimant bases its complaint on an alleged international transfer of the Player from Club E to the Respondent in which a transfer compensation of EUR 6,000,000 was allegedly paid according to unspecified press releases. 9. In view of the aforementioned contradictory positions put forward by the parties in dispute, the members of the Chamber concurred that, first of all, they have to establish which of the two XYZ clubs the Player was registered for as from 18 July 2003 to 30 June 2004 and 7 July 2004 until 30 June 2005 (Club D or the Claimant) would, in general, be entitled to solidarity contribution payments. 10. Thereto, the members of the Chamber deemed it of particular importance to point out that in accordance with art. 5 par. 2 of the Regulations, players may only be registered for one club at a time. Equally, the Chamber underlined that this principle cannot be modified by the associations in their respective national regulations, as it seems to have been done in XYZ, due to art. 1 par. 3 (a) of the Regulations, which clearly establishes that art. 5 of the Regulations must be included in the national regulations without any modification. 11. As a consequence, the Chamber emphasised that the apparently existing XYZ dual registration contradicts the binding provision of art. 5 par. 2 of the Regulations and, therefore, must be considered as null and void. 12. Moreover, the Chamber recalled the purpose of the solidarity mechanism system pointing out that the said system is meant to foster the training and education of young players by awarding a contribution to the club(s) that had trained the player during the beginning of his career throughout his entire sporting activity. Consequently, the Chamber concurred that even if the dual registration invoked by the Football Association of Club A would be legally valid, which, as mentioned in the preceding paragraph, is not the case, only the club that effectively trained and educated the Player during the periods of time he was under such dual registration would be entitled to solidarity contribution payments. Otherwise, so the Chamber, the mentioned spirit and purpose of the solidarity mechanism system would be infringed. 13. In view of the above, and taking into account that, according to the Football Association of Club A, the Player was registered with Club D as from 1997 to 2006 and, within these years, for two seasons (i.e. the seasons 2003/2004 and 2004/2005) for the Claimant in order to temporarily enable the Player’s activity towards the latter, the Chamber unanimously concurred that only the Claimant - and not Club D - would be entitled to any solidarity contribution payments possibly due in the case at hand for the relevant periods of time. 14. Therefore, the Chamber decided that the Respondent’s argument, according to which rather Club D than the Claimant would be entitled to solidarity contribution payments, cannot be backed at all. 15. As a next step, the Chamber turned to the question as to whether, as maintained by the Respondent, effectively no international transfer occurred prior to the Player’s registration for it. 16. In this respect, after having carefully studied all the documents on file, the members of the Chamber particularly noted that the Football Federation of Club B confirmed the Respondent’s argument, according to which the Player was registered for it on 5 January 2007 only. In fact, according to the Player’s player passport issued by the Football Federation of Club B, the Player was registered in XYZ for the first time on 10 August 2006 as a professional for the Club E, and, at a later date, on 5 January 2007, for the Respondent. Equally, the Chamber noted that the relevant document issued by the Football Federation of Club B mentions that the Player’s registration for the Respondent took effect due to a loan. Moreover, the Chamber acknowledged that the written documents presented by the Respondent fully support its allegations that the Player was transferred to it on a loan basis from the Club E, in January 2007 only. 17. Furthermore, and turning its attention once again to the Claimant, the Chamber noted that no written documents were presented by the Claimant with regard to its allegations that the Player was transferred in August 2006 from the Club D, to the Respondent who, according to the Claimant, immediately loaned the Player to the Club E. Therefore, in application of art. 12 par. 3 of the Procedural Rules, the Chamber concurred that the Claimant has not substantiated the alleged international transfer of the Player from XYZ to the Respondent. In fact, the members of the Chamber were of the opinion that such transfer merely reflects the Claimant’s own assumption. They reiterated that according to the documents on file, it rather seems to be the case that the Player was transferred in August 2006 from the Club D, to the Club E for which he was registered on 10 August 2006, and then, only five months later, i.e. on 5 January 2007, loaned from the latter to the Respondent free of charge. 18. In sum, the Chamber concluded that neither the alleged international transfer of the Player between Club D and Club E nor the payment of a transfer compensation amounting to EUR 6,000,000 between these two clubs had been substantiated by the Claimant. Therefore, the Chamber decided that the Claimant’s complaint must be rejected due to the lack of legal basis. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, Club A, is rejected. 2. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne, Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke General Secretary Encl.: CAS directives
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