F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 7 maggio 2008, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Gerardo Movilla (Spagna), membro Philippe Piat (Francia), membro Philippe Diallo (Francia), membro Ivan Gazidis (USA), membro su una questione tra la Federazione Calcio A rappresentata da XXX e Club B e C Club come parte interveniente, per quanto riguarda il contributo di solidarietà connesso al trasferimento dei giocatori D fatti I. del caso
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 7 maggio 2008, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Gerardo Movilla (Spagna), membro Philippe Piat (Francia), membro Philippe Diallo (Francia), membro Ivan Gazidis (USA), membro su una questione tra la Federazione Calcio A rappresentata da XXX e Club B e C Club come parte interveniente, per quanto riguarda il contributo di solidarietà connesso al trasferimento dei giocatori D fatti I. del caso 1. Secondo il giocatore di passaporto Player D (in prosieguo: il giocatore), rilasciato dalla Federazione Calcio di A nel febbraio 2007, nessun record è stato trovato per il giocatore, nato il 13 febbraio 1981, per il periodo dal 1o gennaio 1993 fino al 14 agosto 1997, cioè tra l'età del giocatore di 12 e 16. 2. Nell'agosto del 2005, un accordo per il prestito gratuito del giocatore da Club C (in prosieguo: Club C) al Club B (in prosieguo: Club B) è stato firmato, con la possibilità di un trasferimento definitivo del giocatore. 3. Nel settembre 2005, un accordo in merito al trasferimento definitivo del giocatore da Club to Club C D è stato concluso per un risarcimento per un importo di EUR 5,25 milioni, da pagare come segue: o 250.000 euro prima di firmare l'accordo e EUR 5.000.000 o dal 1o agosto 2007 . 4. Il 14 giugno 2007, la Federcalcio A ha presentato una denuncia formale alla FIFA, chiedendo il pagamento del contributo di solidarietà per il periodo dal 1o gennaio 1993 fino al 14 agosto 1997, vale a dire età del giocatore da 12 a 16, apparentemente senza legame tra il giocatore e qualsiasi club potrebbe essere fatto. La Federazione Calcio A rivendica 26,19% della percentuale del 5% del contributo di solidarietà per un importo complessivo di EUR 68,748.75. 5. Nella sua risposta alla domanda, Club B confermato di aver esercitato l'opzione del trasferimento definitivo del giocatore, ma deduce che C Club dovrebbe onorare i propri obblighi come previsto nel contratto di cessione e pagare i relativi importi del contributo di solidarietà. Inoltre, Club B afferma di aver pagato 250.000 euro per Club C che corrisponde al 5% della indennità di trasferimento pari a EUR 5.000.000. Pertanto, solo la somma di EUR 5.000.000, prevista per agosto 2007, dovrebbe essere preso in considerazione per il contributo di solidarietà. 6. Il 30 gennaio 2008 e il 31 marzo 2008, rispettivamente, la FIFA ha informato tutte le parti in merito alla giurisprudenza della Camera di risoluzione delle controversie in casi analoghi in base alla quale nuovo club del giocatore, in casu Club B, viene ordinato di rimettere la proporzione rilevante ( s) del contributo di solidarietà del 5% al club (s) coinvolti nella formazione del giocatore, in stretta applicazione delle disposizioni pertinenti del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Allo stesso tempo, società di provenienza del giocatore, in casu Club C, è condannata a rimborsare la stessa proporzione (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore. FIFA ha comunicato alle parti che la giurisprudenza ha detto si basa sulla edizione 2001 di detti regolamenti, ma che l'edizione 2005 dei regolamenti non è cambiato per quanto riguarda la sostanza della aspetto rilevante. 7. Pur avendo stati invitati a produrre le proprie osservazioni sulla lettera di cui sopra, la FIFA non ha ricevuto alcuna risposta dal Club B, né dal Club C. 8. Essendo stato chiesto di elaborare sul motivo per cui nessun legame potrebbe essere fatta tra il giocatore e ogni squadra durante il periodo indicato, vale a dire per informare sulle attività del giocatore e di permanenza nel periodo richiesto, la Federazione Calcio A informato FIFA che non era possibile determinare in cui il giocatore è stato addestrato nel periodo di riferimento. Essa ha dichiarato che in XYZ, la maggior parte dei giocatori iniziano la loro carriera in un locale del loro quartiere, le scuole o anche le favelas; club vale a dire che non sono affiliati alla Football Federation A. La Federcalcio A ha affermato che il giocatore soggetto aveva per certo stati addestrati e educato da un club, tuttavia, da un club o una sorta di "scuola calcio" che non è affiliato alla Federazione e che non è pertanto il diritto di pretendere contributo di solidarietà. Inoltre, la Federazione Calcio A ha affermato di avere bisogno solo di dimostrare che non potuto stabilire un nesso tra il giocatore e qualsiasi club e non ha avuto la prova che il giocatore era stato effettivamente formato da un club. 9. La Federazione Calcio FIFA A informato che le stagioni in XYZ eseguito da gennaio a dicembre. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. A questo proposito, ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 14 giugno 2007. Di conseguenza, le regole procedurali della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (in prosieguo: le norme procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 18 comma 2 e 3 delle norme procedurali..). 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 lit. (D) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), la Camera di Risoluzione delle controversie è competente a decidere sul contenzioso in esame, con una dimensione internazionale relativa alla distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla Federazione Calcio A in connessione con il trasferimento del professionista giocatore D nel corso di un contratto. 3. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato registrato con il suo nuovo club nell'autunno del 2005, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), e considerando che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 14 giugno 2007, la precedente edizione del Regolamento (edizione 2005, in prosieguo: il Regolamento) è applicabile alla questione a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 4. La competenza della Camera e dei regolamenti vigenti che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione. I membri della Camera ha iniziato riconoscendo che, come stabilito dall'art. 21 del Regolamento in relazione con l'allegato 5 del Regolamento, il nuovo club del giocatore deve distribuire il 5% delle indennità pagate alla società di provenienza al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore in proporzione alla il numero di anni il giocatore è stato tesserato con i club interessati di età compresa tra 12 e 23. 5. La Camera ha sottolineato che nel caso di specie, si trattava di una associazione e non un club che ha reclamato il pagamento di contributo di solidarietà. Pertanto, prima doveva analizzare se le condizioni di forte nell'arte. 2 par. 3 dell'allegato 5 del regolamento sono state soddisfatte. 6. La Camera ricapitolato che l'articolo citato stabilisce che se un collegamento tra un professionista e uno dei club che lo ha formato, non è stato possibile stabilire entro 18 mesi dal suo trasferimento, il contributo di solidarietà è versato all'Associazione (s) del paese in cui professionale è stato addestrato. 7. A questo proposito, la Camera ha preso atto del fatto che a sostegno della sua domanda, la Federcalcio A aveva presentato una copia del passaporto del giocatore del giocatore secondo cui nel periodo dal 1 ° gennaio 1993, quando il giocatore aveva 12 anni fino al 14 agosto 1997 quando il giocatore aveva 16 anni, nessun record è stato trovato per il giocatore. 8. In considerazione di quanto sopra, i membri hanno riconosciuto che, come affermato dalla Federazione Calcio A, non potuto stabilire un nesso tra il giocatore e uno dei club affiliati alla Federazione Calcio A che lo ha formato durante il periodo succitato. 9. In continuazione, la Camera ha affermato che un ulteriore dovuto analizzare se il lasso di tempo di 18 mesi per l'eventuale istituzione di un collegamento era già trascorso dopo il trasferimento del giocatore che era un prerequisito contenuta nell'art. 2 par. 3 dell'allegato 5 del Regolamento. 10. A questo proposito, i membri ha dichiarato che il trasferimento del giocatore da Club to Club C B aveva avuto luogo nel settembre 2005. Tuttavia, i membri hanno sottolineato che le parti avevano concordato potenziali pagamenti per un importo di 250.000 euro a causa prima di firmare l'accordo e l'importo di 5.000.000 euro prevista per il 1 agosto 2007. 11. A questo proposito, i membri di cui all'art. 2 par. 1 dell'allegato 5 del Regolamento che prevede che il contributo di solidarietà alla società di formazione (s) deve essere pagato entro e non oltre 30 giorni dopo la registrazione del giocatore, o, in caso di pagamenti contingenti, 30 giorni dopo la data di tali pagamenti. 12. Pertanto, la Camera ha preso atto che per quanto riguarda il primo pagamento contingente di 250.000 euro, a causa prima della firma del contratto, il periodo di tempo necessario di 18 mesi per l'eventuale istituzione di un collegamento aveva trascorso, tuttavia, nel rispetto della seconda pagamento contingente di EUR 5.000.000, dovuta entro il 1 ° agosto 2007, il lasso di tempo di 18 mesi non era ancora trascorso. 13. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha dichiarato che la Federazione Calcio A è stato solo il diritto di rivendicare la quota del 5% del contributo di solidarietà rispetto al primo pagamento contingente della indennità di trasferimento per un importo di 250.000 euro. Pertanto, la Camera ha deciso che la richiesta per la quota del 5% del contributo di solidarietà rispetto al pagamento secondo contingente di 5.000.000 euro non è ammissibile. 14. Stabilito quanto sopra, la Camera ha preso atto che il Club B (il giocatore nuovo club) ha affermato di aver pagato l'intero importo di euro 5.250.000 concordate indennità di trasferimento, al Club C (società di provenienza del giocatore) e che, pertanto, quest'ultimo sarebbe sarà tenuto a pagare il relativo contributo di solidarietà per Club E. In altre parole, il Club B ha suggerito di aver omesso di detrarre il 5% del compenso relativo trasferimento relativo al meccanismo di solidarietà. La Camera ha inoltre preso atto che questa dichiarazione non era stata contestata dal Club C. 15. Inoltre, la Camera ha osservato che, in vista del suddetto, Club B C Club sosteneva che dovrebbe pagare la quota rilevante del contributo di solidarietà al Club E. 16. Dopo aver esaminato comma 3 del contratto di cessione stipulato tra B Club e Club E, la Camera ha ritenuto che la clausola prevista, in contraddizione con l'art. 21 e l'allegato 5 del Regolamento, che era l'obbligo Club C di pagare gli importi relativi al club (s) che ha formato il giocatore, in conformità con il passaporto giocatore del giocatore. 17. In considerazione di quanto sopra, la sezione di cui alla sua consolidata giurisprudenza applicata in casi analoghi, in base alla quale nuovo club del giocatore viene ordinato di rimettere la proporzione rilevante (s) del contributo di solidarietà del 5% del club (s) coinvolti nella formazione del giocatore in applicazione rigorosa dell'art. 21 e l'allegato 5 del Regolamento. Allo stesso tempo, società di provenienza del giocatore è condannata a rimborsare la stessa proporzione (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore. 18. Come risultato, ed in applicazione della giurisprudenza detto, il DRC ha deciso che l'argomento del Club B non può essere presa in considerazione e deve quindi essere respinta. 19. Rivolgendo la propria attenzione al Club C, la Camera rimprovera il comportamento del Club C che non hanno preso posizione nella controversia nonostante sia stato invitato a farlo dall'amministrazione FIFA. In questo modo, Club C rinunciato al suo diritto di difesa e accettato le accuse della Federazione Football A. 20. La giurisprudenza ha detto si basa sul fatto che non esiste alcun legame contrattuale tra la società di formazione rivendicando per contributo di solidarietà e di club di provenienza del giocatore. Pertanto, la relativa domanda non trova una base contrattuale. Tuttavia, i regolamenti stabiliscono chiaramente che la distribuzione del contributo di solidarietà è compito del nuovo club. Di conseguenza, i regolamenti prevedono una base giuridica per la richiesta della società di formazione contro il nuovo club, ma non per un credito nei confronti club di provenienza del giocatore. Infine, il nuovo club e il club precedente sono vincolati da un accordo contrattuale, che deve essere rispettato. 21. La Camera poi fatto riferimento all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento che prevede le percentuali della quota per la distribuzione del contributo di solidarietà, a seconda del periodo in cui il giocatore è stato effettivamente formato dal club (s) coinvolti. 22. Nel caso di specie, la Camera sottolineato che secondo la conferma della Federcalcio A, il periodo da prendere in considerazione (periodo in cui non potuto stabilire un nesso tra il giocatore e uno dei club che lo ha formato) è il seguente : dal 1 gennaio 1993 fino al 14 agosto 1997, all'età del giocatore di 12 a 16. A questo proposito, la sezione concluso che il periodo rilevante da prendere in considerazione corrisponde a 4 stagioni sportive e 7 mesi. 23. Pertanto, la sezione ha stabilito che, in conformità con la ripartizione di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, Football Federation A ha diritto di ricevere 25,8 3% al 5% della compensazione pagata in relazione al trasferimento del giocatore di D da C Club to Club B. Di conseguenza, la Camera ha deciso che qualsiasi importo al di sopra della percentuale stabilita del 25,8 3% sostenuto dalla Federcalcio A deve essere respinta. 24. Infine, la Camera ha osservato che in base al contratto di cessione rimesso il file, il primo pagamento relativo contingente degli importi di compensazione il trasferimento a 250.000 euro (cfr. anche il punto II.13 delle considerazioni di cui sopra). 25. Sulla base di tutto quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che Club B deve pagare alla Federazione Calcio A 25,8 3% al 5% del primo contingente della indennità di trasferimento versata in relazione al trasferimento del giocatore in E importo di 250.000 euro, pari a 3.229 e che C Club è tenuto a rimborsare l'importo di EUR 3.229 al Club B. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Una parte del credito della Federcalcio A non è ricevibile. 2. La pretesa residua della Federcalcio A è parzialmente accettata. 3. Il B Club, è tenuto a pagare l'importo di euro 3.229 alla Federazione Calcio A entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 4. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine di cui sopra un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine stabilito e la questione attuale è presentata alla Commissione Disciplinare della FIFA, in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere inflitte . 5. La Federazione Calcio A è diretta ad informare la B Club direttamente e immediatamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. Qualsiasi ulteriore richiesta del credito residuo della Federcalcio A è respinta. 7. Il C Club è tenuto a rimborsare l'importo di EUR 3.229 al B Club entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione. 8. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine di cui sopra un tasso di interesse del 5% all'anno si applica a decorrere dalla scadenza del termine stabilito e la questione attuale è presentata alla Commissione Disciplinare della FIFA, in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposto. 9. Il B Club è diretta ad informare la C Club direttamente e immediatamente il numero di conto sul quale l'rimessa deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 10. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Markus Kattner Vice Segretario Generale All.. CAS direttive
______________________________
F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2007-2008) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 7 May 2008, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Gerardo Movilla (Spain), member Philippe Piat (France), member Philippe Diallo (France), member Ivan Gazidis (USA), member on a matter between the Football Federation A represented by XXX and Club B and Club C as intervening party regarding the solidarity contribution related to the transfer of the player D I. Facts of the case 1. According to the player passport of Player D (hereinafter: the player), issued by the Football Federation of A in February 2007, no record was found for the player, born on 13 February 1981, for the period from 1 January 1993 until 14 August 1997, i.e. between the player’s ages of 12 and 16. 2. In August 2005, an agreement regarding the free loan of the player from Club C (hereinafter: Club C ) to Club B (hereinafter: Club B) was signed, with the option of a definite transfer of the player. 3. In September 2005, an agreement regarding the definite transfer of the player from Club C to Club D was concluded for a compensation in the amount of EUR 5,250,000, payable as follows: o EUR 250,000 before signing the agreement and o EUR 5,000,000 by 1 August 2007. 4. On 14 June 2007, the Football Federation A lodged a formal complaint at FIFA, requesting payment of the solidarity contribution for the period from 1 January 1993 until 14 August 1997, i.e. the player’s ages of 12 to 16, as apparently no link between the player and any club could be made. The Football Federation A claims 26,19% of the proportion of 5% of the solidarity contribution in the total amount of EUR 68,748.75. 5. In its response to the claim, Club B confirmed to have exercised the option of the definite transfer of the player but puts forward that Club C should honor its obligations as set out in the transfer agreement and pay the relevant amounts of solidarity contribution. Furthermore, Club B affirms to have paid EUR 250,000 to Club C which corresponds to 5% of the transfer compensation of EUR 5,000,000. Therefore, only the amount of EUR 5,000,000, due by August 2007, should be taken into consideration for the solidarity contribution. 6. On 30 January 2008 and on 31 March 2008, respectively, FIFA informed all the parties about the jurisprudence of the Dispute Resolution Chamber in similar cases in accordance with which the player’s new club, in casu Club B, is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training, in strict application of the relevant provisions of the Regulations for the Status and Transfer of Players. At the same time, the player’s former club, in casu Club C, is ordered to reimburse the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player’s new club. FIFA informed the parties that the said jurisprudence is based on the 2001 edition of the said Regulations but that the 2005 edition of the Regulations did not change as to the substance of the relevant aspect. 7. Although having been invited to produce its comments on the aforementioned letter, FIFA did not receive any response from Club B nor from Club C. 8. Having been asked to elaborate on why no link could be made between the player and any club during the indicated period, i.e. to inform about the player’s activities and whereabouts in the claimed period, the Football Federation A informed FIFA that it was not possible to determine where the player was trained in the relevant period. It stated that in XYZ, most players start their careers in clubs of their neighborhood, schools or even the favelas; i.e. clubs which are not affiliated to the Football Federation A. The Football Federation A asserted that the subject player had for sure been trained and educated by a club, however, by a club or a kind of “football school” which is not affiliated to the Federation and which is therefore not entitled to claim solidarity contribution. Furthermore, the Football Federation A put forward that it only needed to demonstrate that no link could be established between the player and any club and not had to proof that the player had actually been trained by a club. 9. The Football Federation A informed FIFA that the seasons in XYZ run from January to December. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analysed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, it took note that the present matter was submitted to FIFA on 14 June 2007. Consequently, the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (hereinafter: the Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 18 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 lit. (d) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), the Dispute Resolution Chamber is competent to decide on the present litigation with an international dimension concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Football Federation A in connection with the transfer of the professional player D during the course of a contract. 3. Furthermore, and taking into consideration that the player was registered with his new club in autumn 2005, the Chamber analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), and considering that the present matter was submitted to FIFA on 14 June 2007, the previous edition of the regulations (edition 2005; hereinafter: the Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 4. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter. The members of the Chamber started by acknowledging that as established in art. 21 of the Regulations in connection with Annex 5 of the Regulations, the new club of the player has to distribute 5% of any compensation paid to the previous club to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant clubs between the ages of 12 and 23. 5. The Chamber underlined that in the present case, it was an Association and not a club which claimed payment of solidarity contribution. Therefore, it first had to analyse whether the conditions set fort in art. 2 par. 3 of Annex 5 of the Regulations were fulfilled. 6. The Chamber recapitulated that the aforementioned article stipulated that if a link between a professional and any of the clubs that trained him could not be established within 18 months of his transfer, the solidarity contribution shall be paid to the Association(s) of the country where professional was trained. 7. In this respect, the Chamber took note of the fact that in support of its claim, the Football Federation A had submitted a copy of the player passport of the player according to which in the period from 1 January 1993 when the player was 12 until 14 August 1997 when the player was 16, no record could be found for the player. 8. In view of the aforementioned, the members acknowledged that as asserted by the Football Federation A, no link could be established between the player and any of the clubs affiliated to the Football Federation A that trained him during the aforementioned period. 9. In continuation, the Chamber stated that it further had to analyse whether the time frame of 18 months for the possible establishment of a link had already elapsed after the transfer of the player which was a prerequisite contained in art. 2 par. 3 of Annex 5 of the Regulations. 10. In this respect, the members stated that the transfer of the player from Club C to Club B had taken place in September 2005. However, the members emphasized that the parties had agreed upon contingent payments in the amount of EUR 250,000 due before signing the agreement and the amount of EUR 5,000,000 due by 1 August 2007. 11. In this respect, the members referred to art. 2 par. 1 of Annex 5 of the Regulations which stipulates that the solidarity contribution to the training club(s) should be paid no later than 30 days after the player’s registration, or, in case of contingent payments, 30 days after the date of such payments. 12. Therefore, the Chamber took note that with respect to the first contingent payment of EUR 250,000, due before the signing of the agreement, the required time frame of 18 months for the possible establishment of a link had elapsed, however, with respect of the second contingent payment of EUR 5,000,000, due by 1 August 2007, the time frame of 18 months had not yet elapsed. 13. In view of the aforementioned, the Chamber stated that the Football Federation A was only entitled to claim the proportion of 5% of the solidarity contribution with respect to the first contingent payment of the transfer compensation in the amount of EUR 250,000. Therefore, the Chamber decided that the claim for the proportion of 5% of the solidarity contribution with respect to the second contingent payment of EUR 5,000,000 is not admissible. 14. Having established the aforementioned, the Chamber took note that Club B (the player’s new club) asserted to have paid the entire amount of EUR 5,250,000 agreed upon as transfer compensation, to Club C (the player’s previous club) and that therefore, the latter would be responsible to pay the relevant solidarity contribution to Club E. In other words, Club B suggested to have omitted to deduct 5% of the relevant transfer compensation related to the solidarity mechanism. The Chamber furthermore took note that this statement had not been contested by Club C. 15. Furthermore, the Chamber observed that in view of the aforementioned, Club B maintained that Club C should pay the relevant proportion of solidarity contribution to Club E. 16. After examining clause 3 of the transfer agreement concluded between Club B and Club E, the Chamber considered that the relevant clause stipulated, in contradiction to art. 21 and Annex 5 of the Regulations, that it was Club C’s obligation to pay the relevant amounts to the club(s) which trained the player, in accordance with the player passport of the player. 17. On account of the above, the Chamber referred to its well-established jurisprudence applied in similar cases, in accordance with which the player’s new club is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training in strict application of art. 21 and Annex 5 of the Regulations. At the same time, the player’s former club is ordered to reimburse the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player’s new club. 18. As a result, and in application of the said jurisprudence, the DRC decided that the argument of Club B could not be taken into consideration and thus has to be rejected. 19. Turning its attention to Club C, the Chamber reproached the behavior of Club C which never took position in the dispute despite having been asked to do so by the FIFA administration. In this way, Club C renounced its right to defense and accepted the allegations of the Football Federation A. 20. The said jurisprudence is based on the fact that there is no contractual link between the training club claiming for solidarity contribution and the player’s former club. Therefore, the relevant claim does not find a contractual basis. Yet, the Regulations clearly establish that the distribution of the solidarity contribution is incumbent on the new club. As a consequence, the Regulations provide for a legal basis for the claim of the training club against the new club, yet not for a claim against the player’s former club. Finally, the new club and the previous club are bound by a contractual agreement, which needs to be respected. 21. The Chamber then referred to art. 1 of Annex 5 of the Regulations which provides the percentages of the share for the distribution of the solidarity contribution, according to the period in which the player was effectively trained by the club(s) involved. 22. In the present case, the Chamber outlined that according to the confirmation of the Football Federation A, the period to be taken into consideration (period in which no link could be established between the player and any of the clubs that trained him) is the following: from 1 January 1993 until 14 August 1997, at the player’s age of 12 to 16. In this respect, the Chamber concluded that the relevant period to be taken into account corresponds to 4 sporting seasons and 7 months. 23. Therefore, the Chamber established that, in accordance with the breakdown provided for in art. 1 of Annex 5 of the Regulations, Football Federation A is entitled to receive 25.8 3 % of the 5% of the compensation paid in relation to the transfer of the player D from Club C to Club B. Therefore, the Chamber decided that any amount above the established percentage of 25.8 3 % claimed by the Football Federation A has to be rejected. 24. Finally, the Chamber noted that according to the transfer agreement remitted to the file, the relevant first contingent payment of the transfer compensation amounts to EUR 250,000 (cf. also point II.13 of the above considerations). 25. Based on all of the above, the Dispute Resolution Chamber decided that Club B has to pay to the Football Federation A 25.8 3 % of the 5% of the first contingent of the transfer compensation paid in relation to the transfer of the player E in the amount of EUR 250,000, i.e. EUR 3,229 and that Club C has to reimburse the amount of EUR 3,229 to Club B. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. A part of the claim of the Football Federation A is not admissible. 2. The remaining claim of the Football Federation A is partially accepted. 3. The Club B, has to pay the amount of EUR 3,229 to the Football Federation A within 30 days as from the date of notification of this decision. 4. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the fixed time limit and the present matter shall be submitted to FIFA’s Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 5. The Football Federation A is directed to inform the Club B directly and immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. Any further request of the remaining claim of the Football Federation A is rejected. 7. The Club C has to reimburse the amount of EUR 3,229 to the Club B within 30 days of notification of the present decision. 8. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline an interest rate of 5% per year will apply as of the expiry of the fixed time limit and the present matter shall be submitted to FIFA’s Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 9. The Club B is directed to inform the Club C directly and immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 10. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Markus Kattner Deputy Secretary General Encl. CAS directives
_____________________
Share the post "F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 7 maggio 2008, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Gerardo Movilla (Spagna), membro Philippe Piat (Francia), membro Philippe Diallo (Francia), membro Ivan Gazidis (USA), membro su una questione tra la Federazione Calcio A rappresentata da XXX e Club B e C Club come parte interveniente, per quanto riguarda il contributo di solidarietà connesso al trasferimento dei giocatori D fatti I. del caso"