F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 13 giugno 2008, nella seguente composizione: ALOULOU Slim (Tunisia), Presidente Mick Mc Guire (Inghilterra), membro COLUCCI Michele (Italia), membro VIEIRA ROCHA Caio Cesar (Brasile), membro MAJAVU Zola (Sud Africa), membro del reclamo presentato dal club S come querelanti nei confronti del M club Resistente in merito il contributo di solidarietà per il trasferimento delle giocatore B I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 13 giugno 2008, nella seguente composizione: ALOULOU Slim (Tunisia), Presidente Mick Mc Guire (Inghilterra), membro COLUCCI Michele (Italia), membro VIEIRA ROCHA Caio Cesar (Brasile), membro MAJAVU Zola (Sud Africa), membro del reclamo presentato dal club S come querelanti nei confronti del M club Resistente in merito il contributo di solidarietà per il trasferimento delle giocatore B I. Fatti della controversia 1. Secondo la conferma ufficiale rilasciato dalla Federazione Calcio B, il giocatore, B (in prosieguo: il giocatore), nato il 31 agosto 1984, è stato registrato per il club, S (in prosieguo: il Richiedente), durante le stagioni sportive 2000/2001 , 2001/2002 e 2002/2003. 2. Nel mese di luglio / agosto 2006, il giocatore sarebbe stato trasferito dal club, K, al club, M (in prosieguo: il Resistente) per una indennità di trasferimento per un importo di EUR 1,5 milioni. 3. Il 17 dicembre 2006, l'attore ha presentato un reclamo alla Fifa contro il Resistente e rivendicato l'importo di 22.500 euro come contributo di solidarietà, pari al 30% del 5% dell'indennità di trasferimento che sarebbe stato pagato per il relativo trasferimento del giocatore. 4. Successivamente, il convenuto ha omesso di fornire FIFA con la sua posizione di pretesa del ricorrente, nonostante di essere stato ripetutamente invitato a farlo, in particolare, il 9 febbraio, il 16 agosto e 17 dicembre 2007. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. A questo proposito, ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 17 dicembre 2006. Di conseguenza, le regole procedurali della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2005, in prosieguo: Regole procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 18 comma 2 e 3 delle norme procedurali..) . 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 lit. (D) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008) la Camera di Risoluzione delle controversie è competente a decidere sul contenzioso in esame, con una dimensione internazionale relativa alla distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento di il giocatore professionista, B, nel corso di un contratto. 3. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato apparentemente registrato con il suo nuovo club in luglio / agosto 2006, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), e considerando che la presente domanda è stata presentata il 17 dicembre 2006, la versione precedente del regolamento (edizione 2005, in prosieguo: Regolamento) è applicabile in materia a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 4. La competenza della Camera e dei regolamenti vigenti che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione. I membri della Camera ha iniziato riconoscendo che il ricorrente pretende il 30% del 5% della indennità di trasferimento per un importo di 1.500.000 euro presumibilmente versati dal Resistente a K, corrispondente all'importo di euro 22.500, come contributo di solidarietà. 5. In continuazione, i membri della Camera ha sottolineato che, come stabilito dall'art. 21 del Regolamento in relazione con l'allegato 5 del Regolamento, il nuovo club del giocatore distribuirà il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione della indennità di formazione, attenzione alle società di provenienza del giocatore al club (s) coinvolti nella formazione e l'educazione del giocatore in proporzione al numero di anni il giocatore è stato tesserato con i club rilevanti tra le stagioni sportive dei suoi compleanni 12 ° e 23. 6. A questo proposito, la Camera della Camera ha osservato che il Resistente non ha preso posizione nella controversia, nonostante sia stato chiesto di farlo dalla FIFA in diverse occasioni e ha sottolineato che in questo modo il Resistente ha rinunciato al suo diritto alla difesa. Di conseguenza, la Camera ha ritenuto che il convenuto ha accettato la censura del ricorrente per l'importo versato a titolo di indennità di trasferimento per un importo di euro 1.500.000. 7. Inoltre, la Camera sottolineato che il periodo da prendere in considerazione per il calcolo del relativo importo di contributo di solidarietà deve essere determinato in conformità con la conferma rilasciata dalla Federazione di calcio della B. 8. A questo proposito, la Camera ha riconosciuto che il giocatore è stato registrato per l'attore durante le stagioni sportive 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, vale a dire durante tutta la stagione 2000/2001 (la stagione del suo 16 ° compleanno), l'intera stagione 2001/2002 (la stagione del suo 17 ° compleanno), l'intera stagione 2002/2003 (la stagione del suo 18 ° compleanno). 9. In considerazione di tutto quanto sopra, la Camera ha concluso che il richiedente ha diritto a ricevere la quota del 30% del 5% dell'importo di EUR 1,5 milioni, come contributo di solidarietà. Pertanto, la Camera ha deciso che il Resistente deve pagare al ricorrente l'importo di euro 22.500 e, quindi, l'affermazione del ricorrente è stata accettata. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, S, è stata accettata. 2. Il Resistente, M, deve pagare l'importo di euro 22.500 all'attore, S, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Nel caso in cui il suddetto importo non viene pagata entro il termine ultimo, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine di cui sopra e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA , in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 4. Il Richiedente, S, è incaricato di informare il Resistente, M, immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Markus Kattner Vice Segretario Generale All.. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2007-2008) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 13 June 2008, in the following composition: ALOULOU Slim (Tunisia), Chairman MC GUIRE Mick (England), member COLUCCI Michele (Italy), member VIEIRA ROCHA Caio Cesar (Brazil), member MAJAVU Zola (South Africa), member on the claim presented by the club S as Claimant against the club M as Respondent regarding the solidarity contribution for the transfer of the player B I. Facts of the case 1. According to the official confirmation issued by the Football Federation B, the player, B (hereinafter: the player), born on 31 August 1984, was registered for the club, S (hereinafter: the Claimant), during the sporting seasons 2000/2001, 2001/2002 and 2002/2003. 2. In July/August 2006, the player was allegedly transferred from the club, K, to the club, M (hereinafter: the Respondent) for a transfer compensation in the amount of EUR 1,500,000. 3. On 17 December 2006, the Claimant lodged a claim at FIFA against the Respondent and claimed the amount of EUR 22,500 as solidarity contribution, corresponding to 30% of 5% of the transfer compensation which was allegedly paid for the relevant transfer of the player. 4. Subsequently, the Respondent omitted to provide FIFA with its position to the Claimant’s claim despite of having been repeatedly invited to do so, in particular, on 9 February, 16 August and 17 December 2007. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analysed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, it took note that the present matter was submitted to FIFA on 17 December 2006. Consequently, the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2005; hereinafter: Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 18 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 lit. (d) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008) the Dispute Resolution Chamber is competent to decide on the present litigation with an international dimension concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional player, B, during the course of a contract. 3. Furthermore, and taking into consideration that the player was apparently registered with his new club in July/August 2006, the Chamber analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), and considering that the present claim was lodged on 17 December 2006, the previous version of the regulations (edition 2005; hereinafter: Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 4. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter. The members of the Chamber started by acknowledging that the Claimant claims 30% of 5% of the transfer compensation in the amount of EUR 1,500,000 allegedly paid by the Respondent to K, corresponding to the amount of EUR 22,500, as solidarity contribution. 5. In continuation, the members of the Chamber emphasised that, as established in art. 21 of the Regulations in connection with annex 5 of the Regulations, the new club of the player shall distribute 5% of any compensation, with the exception of training compensation, paid to the player’s former club to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant clubs between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthdays. 6. In this regard, the Chamber the Chamber observed that the Respondent never took position in the dispute, despite having been asked to do so by FIFA on several occasions and underlined that in this way the Respondent renounced to its right to defence. As a consequence, the Chamber deemed that the Respondent accepted the allegation of the Claimant as to the amount paid as transfer compensation in the amount of EUR 1,500,000. 7. Furthermore, the Chamber outlined that the period to be taken into consideration for the calculation of the relevant amount of solidarity contribution has to be determined in accordance with the confirmation issued by the Football Federation of B. 8. In this respect, the Chamber acknowledged that the player was registered for the Claimant during the sporting seasons 2000/2001, 2001/2002 and 2002/2003, i.e. during the entire season 2000/2001 (the season of his 16th birthday), the entire season 2001/2002 (the season of his 17th birthday), the entire season 2002/2003 (the season of his 18th birthday). 9. In view of all of the above, the Chamber concluded that the Claimant is entitled to receive the proportion of 30% of 5% of the amount of EUR 1,500,000 as solidarity contribution. Therefore, the Chamber decided that the Respondent must pay to the Claimant the amount of EUR 22,500 and, thus, the Claimant’s claim is accepted. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, S, is accepted. 2. The Respondent, M, must pay the amount of EUR 22,500 to the Claimant, S, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. In the event that the above-mentioned amount is not paid within the stated deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the aforementioned time limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 4. The Claimant, S, is instructed to inform the Respondent, M, immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Markus Kattner Deputy Secretary General Encl. CAS directives
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