F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 10 agosto 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Michele Colucci (Italia), membro Mick McGuire (Inghilterra), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro sulla domanda presentata dal Club club di A, X, come querelanti nei confronti del Club club di B, Y Resistente come una vertenza meccanismo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore CI Fatti all’origine della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2007-2008) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 10 agosto 2007, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Michele Colucci (Italia), membro Mick McGuire (Inghilterra), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro sulla domanda presentata dal Club club di A, X, come querelanti nei confronti del Club club di B, Y Resistente come una vertenza meccanismo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore CI Fatti all'origine della controversia 1. Il giocatore C (in prosieguo: il giocatore), di nazionalità X, è nato l'8 dicembre 1979. 2. Secondo la conferma scritta ricevuta dal X Football Federation, il giocatore è stato registrato per la squadra A (in prosieguo: il Richiedente), dal 1 gennaio 1990 al 3 gennaio 2000. Secondo il X Football Federation, durante questo periodo di tempo, la stagione calcistica in X è iniziato il 1 gennaio e terminato il 31 dicembre. 3. La Y Federcalcio ha confermato che il giocatore è stato registrato per la squadra B (in prosieguo: Resistente), il 28 luglio 2006. 4. Il 31 ottobre 2006, l'attore contattato FIFA per chiedere un pagamento contributo di solidarietà da parte del Resistente in relazione al trasferimento del giocatore dal club Z D (di seguito: D), al Resistente per una indennità di trasferimento pari a 3,5 milioni. 5. L'attore afferma che il diritto al 70,08% del 5% della indennità di trasferimento, vale a dire la somma di euro 122,631.76. Inoltre, è chiedere un interesse del 5% P.A. da applicare a partire da 30 giorni dalla data in cui è stato registrato il lettore per la Resistente. Infine, l'attore chiede che le misure disciplinari da infliggere alla parte convenuta. 6. Il Resistente, d'altra parte, non contesta il diritto del ricorrente al contributo di solidarietà. Tuttavia, il club di B contesta l'accuratezza dei calcoli di parte attrice. Secondo la convenuta, il contributo di solidarietà a favore del ricorrente deve essere effettivamente 2,775% della indennità di trasferimento, pari a 97.125. I calcoli dettagliati presentate dal Resistente si basano, tra l'altro, sul numero di giorni che il giocatore effettivamente giocato per l'attore e prendere in considerazione un periodo di formazione a partire dall'8 dicembre 1991 (la data del 12 ° compleanno del giocatore). Infine, per i suoi calcoli, il Resistente utilizzato date stagionali che erano diverse da quelle fornite dal Football Federation X (1 luglio - 30 GIUGNO rispetto al 1 ° gennaio al 31 dicembre). 7. Dopo essere stata richiesta in tal senso, il Resistente ha fornito una copia del contratto di trasferimento rilevante che ha confermato che le parti avevano concordato una indennità di trasferimento pari a EUR 3.500.000. Secondo questo contratto, la somma di 250.000 euro sarebbe stato aggiunto a tale importo se il convenuto correttamente qualificato per la UEFA Champions League 2007-2008, che, di fatto, non è trapelato. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 31 ottobre 2006, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili alla questione a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1, in connessione con l'arte. 22 (d) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due società appartenenti a diverse Associazioni relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento del C giocatore professionista nel corso di un contratto. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) nella versione modificata secondo la FIFA non circolare. 995 del 23 settembre 2005. Inoltre, ha riconosciuto che il professionista era stato registrato per il suo nuovo club il 28 luglio 2006. Allo stesso modo la Camera ha preso atto che la richiesta è stata depositata presso la FIFA il 31 ottobre 2006. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili al caso in esame nel merito. 5. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, i membri della Camera ha iniziato riconoscendo che, come stabilito dall'art. 21 e nell'allegato 5 del Regolamento, il nuovo club del giocatore è quella di distribuire il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione della indennità di formazione, versato alla società di precedente al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore in proporzione al numero di anni il giocatore è stato tesserato con i club rilevanti tra le stagioni sportive dei suoi compleanni 12 ° e 23. 6. La Camera ha osservato che l'indennità di trasferimento alla base della presente controversia uncontestedly ammonta a EUR 3'500'000. 7. Nel caso di specie, la Camera sottolineato che, da un lato, il ricorrente faccia valere sia il diritto di ricevere 70,08% del 5% della indennità di trasferimento ed esige quindi la somma di euro 122,631.76. Interessi, inoltre, si rivendicano del 5% P.A. come da 30 giorni a partire dalla data di registrazione il lettore per la Resistente. 8. D'altra parte, la Camera ha osservato che il convenuto non contesta il diritto del ricorrente al contributo di solidarietà. La Camera ha preso atto a causa del fatto che, tuttavia, il convenuto contesta l'accuratezza dei calcoli di parte attrice. Secondo la convenuta, il contributo di solidarietà a favore del ricorrente deve essere effettivamente 2,775% della indennità di trasferimento, pari a 97.125. 9. La Camera così direttamente proceduto al calcolo del contributo di solidarietà pertinenti che sono inequivocabilmente dovuta dal Resistente al richiedente ai sensi dell'art. 21 e l'allegato 5 del Regolamento. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, a seconda del momento in cui il giocatore è stato effettivamente formato dal club (s) coinvolti. 10. Per quanto riguarda la posizione del Resistente in merito al calcolo del contributo di solidarietà, la Camera ha sottolineato che i calcoli dettagliati presentate dal Resistente si basano, tra l'altro, sul numero di giorni che il giocatore effettivamente giocato per l'attore e tener conto di una periodo di formazione a partire dall'8 dicembre 1991 (12 ° compleanno del giocatore). Inoltre, i membri della Camera ha sottolineato che, per i suoi calcoli, il Resistente utilizzato date stagionali che erano diverse da quelle confermata dalla Football Federation X (1 Luglio - 30 Giugno rispetto al 1 ° gennaio al 31 dicembre). 11. In questo contesto, la Camera era ansioso di sottolineare che, in primo luogo, ogni calcolo pro rata del contributo di solidarietà dovrebbe essere basato, in coerenza con la sua pratica costante, il numero di mesi che il giocatore è stato registrato con la società di formazione. In secondo luogo, la Camera ha sottolineato che la formulazione dell'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento è stata inequivocabile circa il punto di partenza del periodo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo di solidarietà: il contributo di solidarietà deve riflettere il numero di anni è stato registrato il giocatore con il club rilevante tra le stagioni del suo 12 ° compleanno e il 23. Di conseguenza, la Camera ha riconosciuto che non la data del 12 ° compleanno del giocatore era da considerarsi come punto di partenza del periodo di calcolo rilevante, ma l'intero periodo di registrazione del giocatore durante la stagione del 12 ° compleanno del giocatore è da prendere in account. Infine, la Camera d'accordo che il calcolo del contributo di solidarietà si basa sulla conferma scritta della competente Federazione, vale a dire la X Federcalcio, e non l'accusa non documentata del Resistente che le stagioni calcistiche competenti hanno iniziato il 1 ° luglio e si è concluso il 30 giugno. 12. Nel caso di specie, la Camera sottolineato che tenendo conto della conferma della Football Federation X relativa alla stagione X, vale a dire dal gennaio al 31 dicembre, il periodo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo di solidarietà è il periodo della registrazione del giocatore con l'attore durante la stagione del 12 ° compleanno del giocatore, vale a dire dal 1 ° gennaio 1991 al 31 dicembre 1999, cioè la stagione calcistica del 20 ° compleanno del giocatore. A questo proposito, la sezione concluso che il periodo di registrazione da prendere in considerazione corrisponde a nove stagioni sportive. 13. In considerazione di quanto sopra, la sezione ha stabilito che, in conformità con la ripartizione di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il richiedente ha diritto a ricevere contributo di solidarietà per il periodo di nove stagioni sportive, vale a dire 1991 al 1999, cioè la stagione calcistica del 12 del giocatore fino alla stagione del 20 ° compleanno del giocatore, corrispondente a il 70% del 5% della compensazione pagata in relazione con il trasferimento del giocatore da C D al Resistente. 14. La Camera ha ricordato che, secondo il relativo contratto di trasferimento su file il giocatore in questione è stata trasferita per l'importo di EUR 3'500'000. 15. Sulla base di tutto quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che il convenuto deve versare alla richiedente il 70% del 5% del compenso suddetto trasferimento e quindi la somma di EUR 122'500. 16. Infine, la Camera ha riconosciuto che il richiedente chieda di interesse del 5% pa oltre l'importo dovuto come contributo di solidarietà in pagamento a partire da 30 giorni dalla data in cui è stato registrato il lettore per la Resistente. A questo proposito, la Camera rilevato che secondo l'arte. 2 dell'allegato 5 del Regolamento del nuovo club dovrà pagare il contributo di solidarietà alla società di formazione (s) entro e non oltre 30 giorni dopo la registrazione del giocatore e che la Y Federcalcio aveva confermato che il giocatore è stato registrato per il convenuto, il 28 luglio del 2006. Di conseguenza, la Camera ha deciso che il Resistente deve pagare l'interesse del richiedente al 5% pa oltre l'importo dovuto a partire dal 31 ° giorno della registrazione del C giocatore con B, ossia a partire dal 28 agosto 2006. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, A, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente, B, deve pagare l'importo di EUR 122'500 maggiorato degli interessi al tasso del 5% pa applicabile a partire dal 28 agosto 2006 al Richiedente, A, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Se la somma più gli interessi di cui sopra non vengono pagate entro il termine suddetto la questione attuale è presentata alla Commissione Disciplinare della FIFA per il suo esame e decisione. 4. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente direttamente e immediatamente il numero di conto sul quale l'rimessa deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 5. Ai sensi dell'art. 61 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2007-2008) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 10 August 2007, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Michele Colucci (Italy), member Mick McGuire (England), member Mario Gallavotti (Italy), member Mohamed Mecherara (Algeria), member on the claim presented by the club Club A, X, as Claimant against the club Club B, Y as Respondent regarding a solidarity mechanism dispute in connection with the transfer of the player C. I. Facts of the case 1. The player C (hereinafter: the player), of X nationality, was born on 8 December 1979. 2. According to the written confirmation received from the X Football Federation, the player was registered for the club A (hereinafter: the Claimant), from 1 January 1990 to 3 January 2000. According to the X Football Federation, during this period of time, the football season in X started on 1 January and finished on 31 December. 3. The Y Football Federation confirmed that the player was registered for the club B (hereinafter: Respondent), on 28 July 2006. 4. On 31 October 2006, the Claimant contacted FIFA to demand a solidarity contribution payment from the Respondent in connection with the transfer of the player from the Z club D (hereinafter: D), to the Respondent for a transfer compensation amounting to EUR 3,500,000. 5. The Claimant affirms that it is entitled to 70.08% of 5% of the transfer compensation, i.e. the sum of EUR 122,631.76. Furthermore, it is claiming interest of 5% p.a. to be applied as from 30 days of the date on which the player was registered for the Respondent. Finally, the Claimant is demanding that disciplinary measures be imposed upon the Respondent. 6. The Respondent, on the other hand, is not contesting the Claimant’s entitlement to solidarity contribution. However, the club B is contesting the accuracy of the Claimant’s calculations. According to the Respondent, the solidarity contribution payable to the Claimant should actually be 2.775% of the transfer compensation, i.e. EUR 97,125. The detailed calculations submitted by the Respondent are based, among other things, on the number of days that the player effectively played for the Claimant and take into account a training period starting from 8 December 1991 (the date of the player’s 12th birthday). Finally, for its calculations, the Respondent used seasonal dates that were different to those supplied by the X Football Federation (1 July to 30 June as opposed to 1 January to 31 December). 7. After having been requested to do so, the Respondent provided a copy of the relevant transfer contract that confirmed that the parties had agreed on a transfer compensation amounting to EUR 3,500,000. According to this contract, the sum of EUR 250,000 would be added to this amount if the Respondent successfully qualified for the 2007-2008 UEFA Champions League, which, in fact, has not transpired. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 31 October 2006, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in connection with art. 22 (d) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs belonging to different Associations related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional player C during the course of a contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analysed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) in the modified version in accordance with the FIFA circular no. 995 dated 23 September 2005. Furthermore, it acknowledged that the professional had been registered for his new club on 28 July 2006. Equally the Chamber took note that the claim was lodged at FIFA on 31 October 2006. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereafter: the Regulations) are applicable to the case at hand as to the substance. 5. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Chamber started by acknowledging that, as established in art. 21 and annex 5 of the Regulations, the new club of the player is to distribute 5% of any compensation, with the exception of training compensation, paid to the previous club to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant clubs between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthdays. 6. The Chamber noted that the transfer compensation at the basis of the present dispute uncontestedly amounts to EUR 3’500’000. 7. In the present case, the Chamber outlined that, on the one hand, the Claimant asserts being entitled to receive 70.08% of 5% of the transfer compensation and thus demands the sum of EUR 122,631.76. Furthermore, it is claiming interests of 5% p.a. as from 30 days as of the date of registration of the player for the Respondent. 8. On the other hand, the Chamber noted that the Respondent does not contest the Claimant’s entitlement to solidarity contribution. The Chamber took due note of the fact that, however, the Respondent is contesting the accuracy of the Claimant’s calculations. According to the Respondent, the solidarity contribution payable to the Claimant should actually be 2.775% of the transfer compensation, i.e. EUR 97,125. 9. The Chamber thus directly proceeded to the calculation of the relevant solidarity contribution that is unmistakeably due by the Respondent to the Claimant in accordance with art. 21 and annex 5 of the Regulations. In this respect, the Chamber referred to art. 1 of annex 5 of the Regulations, which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, according to the time the player was effectively trained by the club(s) involved. 10. With regard to the Respondent’s position concerning the calculation of the solidarity contribution, the Chamber emphasised that the detailed calculations submitted by the Respondent are based, among other things, on the number of days that the player effectively played for the Claimant and take into account a training period starting from 8 December 1991 (the player’s 12th birthday). Also, the members of the Chamber pointed out that, for its calculations, the Respondent used seasonal dates that were different to those confirmed by the X Football Federation (1 July to 30 June as opposed to 1 January to 31 December). 11. In this context, the Chamber was eager to stress that, firstly, any pro rata calculation of the solidarity contribution would have to be based, in coherence with its constant practice, on the number of months that the player was registered with the training club. Secondly, the Chamber pointed out that the wording of art. 1 of annex 5 of the Regulations was unambiguous about the starting point of the period to be taken into account for the calculation of the solidarity contribution: The solidarity contribution has to reflect the number of years the player was registered with the relevant club between the seasons of his 12th and 23rd birthday. Consequently, the Chamber acknowledged that not the date of the player’s 12th birthday was to be considered as the starting point of the relevant calculation period, but the full period of registration of the player during the season of the player’s 12th birthday is to be taken into account. Finally, the Chamber concurred that its calculation of the solidarity contribution shall be based on the written confirmation of the relevant association, i.e. the X Football Federation, and not on the undocumented allegation of the Respondent that the relevant football seasons had started on 1 July and ended on 30 June. 12. In the present case, the Chamber outlined that taking into account the confirmation of the X Football Federation relating to the X season, i.e. as from January to 31 December, the period to be taken into consideration for the calculation of the solidarity contribution is the period of registration of the player with the Claimant during the season of the player’s 12th birthday, i.e. as from 1 January 1991 until 31 December 1999, i.e. the football season of the player’s 20th birthday. In this respect, the Chamber concluded that the period of registration to be taken into account corresponds to nine sporting seasons. 13. On account of the above, the Chamber established that, in accordance with the breakdown provided for in art. 1 of annex 5 of the Regulations, the Claimant is entitled to receive solidarity contribution for the period of nine football seasons, i.e. 1991 to 1999, that is, the football season of the player’s 12th until the season of the player’s 20th birthday, corresponding to 70% of the 5% of the compensation paid in relation with the transfer of the player C from D to the Respondent. 14. The Chamber recalled that according to the relevant transfer contract on file the player in question was transferred for the amount of EUR 3’500’000. 15. Based on all of the above, the Dispute Resolution Chamber decided that the Respondent must pay to the Claimant 70% of the 5% of the said transfer compensation and thus the sum of EUR 122’500. 16. Finally, the Chamber acknowledged that the Claimant asks for interest of 5% p.a. over the amount due as solidarity contribution payable as from 30 days of the date on which the player was registered for the Respondent. In this respect, the Chamber noted that according to art. 2 of annex 5 of the Regulations the new club shall pay the solidarity contribution to the training club(s) no later than 30 days after the player’s registration and that the Y Football Federation had confirmed that the player was registered for the Respondent on 28 July 2006. Consequently, the Chamber decided that the Respondent has to pay to the Claimant interest of 5% p.a. over the amount due as of the 31st day of the registration of the player C with B, i.e. as of 28 August 2006. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, A, is partially accepted. 2. The Respondent, B, has to pay the amount of EUR 122’500 plus interest at the rate of 5% p.a. applicable as from 28 August 2006 to the Claimant, A, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. If the aforementioned sum plus interest are not paid within the aforementioned deadline the present matter shall be submitted to FIFA’s Disciplinary Committee for its consideration and decision. 4. The Claimant is directed to inform the Respondent directly and immediately of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 5. According to art. 61 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke General Secretary Encl. CAS directives
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