F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 9 gennaio 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo Van Seggelen (Paesi Bassi), membro Philippe Diallo (Francia), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro Carlos Soto (Cile), membro su una questione tra il G club, come attore e la L club, come convenuto in merito a una controversia per il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento dei fatti KI il giocatore del caso
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 9 gennaio 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Theo Van Seggelen (Paesi Bassi), membro Philippe Diallo (Francia), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro Carlos Soto (Cile), membro su una questione tra il G club, come attore e la L club, come convenuto in merito a una controversia per il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento dei fatti KI il giocatore del caso 1. Secondo le informazioni presentate dalla Football Association D, il giocatore, K (in prosieguo: il giocatore), nato il 17 agosto 1980, è stato registrato per la squadra G (in prosieguo: il Richiedente), a partire dal 1 ° luglio 1995 al 2 agosto 2000. 2. Inoltre, il D FIFA Football Association ha informato che la stagione calcistica inizia il 1 ° agosto e termina il 30 giugno. 3. Il 3 gennaio 2006, il giocatore è stato trasferito dal club, V (di seguito: V), a L (in prosieguo: il Resistente), per il quale è stato registrato il 5 gennaio 2006. L'accordo di trasferimento non ha fornito alcuna indennità di trasferimento né a favore del V né in favore della Resistente. 4. Invece, il detto accordo prevedeva lo scambio di K giocatore, che è attualmente registrato con V, per il J giocatore, che attualmente è stato registrato con il Resistente. 5. Il 28 marzo 2006, l'attore ha presentato un reclamo contro il convenuto per il pagamento del contributo di solidarietà per il trasferimento del giocatore dal V K al Resistente. 6. In particolare, le affermazioni ricorrente dalla Resistente 45% del 5% del valore stimato della indennità di trasferimento, corrispondenti alle stagioni 1995/1996- 1999/2000, nonché un interesse del 5% annuo dalla data di scadenza fino al la data di ricezione del pagamento. 7. A questo proposito, dato che l'accordo relative allo scambio del giocatore in questione e J non ha avuto valore assegnato, l'attore ha valutato il valore della compensazione trasferimento pari a 6.465.500, essendo tale importo il risultato della indennità di trasferimento pagato per il trasferimento del giocatore dal club, A (di seguito: A), a V, meno l'importo equivalente alle 5 mesi durante i quali il giocatore effettivamente giocato per V. 8. Nella sua risposta alla domanda, il convenuto citato art. 21 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, sottolineando che il contributo di solidarietà è una parte del compenso pagato al club di provenienza del giocatore. A questo proposito, il Resistente ha affermato che nello scambio dei due giocatori nessuna compensazione era stata pagata a V, e quindi non era dovuto contributo di solidarietà. 9. Controllata, il Resistente ha sottolineato che il valore della indennità di trasferimento dovrebbe essere pari a 1.968.750, derivante dalla indennità di trasferimento a carico del convenuto al M club (in prosieguo: M) per J, pari a 3.150.000, meno l'importo equivalente al 18 mesi durante i quali J effettivamente giocato per la Resistente. 10. In risposta alla posizione del Resistente, l'attore ha dichiarato che il giocatore, K, è stato successivamente trasferito dal Resistente E al club (in prosieguo: E). Pertanto, l'indennità di trasferimento concordato tra il Resistente ed E doveva anche essere preso in considerazione per stabilire il valore del trasferimento del giocatore dal V al Resistente. Detto trasferimento era per l'importo di euro 2.500.000 importo positivo e aggiuntivo di 750.000 euro a determinate condizioni. 11. La convenuta nella sua controreplica di cui ancora una volta all'arte. 21 e art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, e ha dichiarato che un calcolo effettuato dalla Camera di Risoluzione delle Controversie sulla base del "valore di mercato" sarebbe un eccesso di atto extra, oltre il potere della Camera, quindi non può essere un criterio da applicare. Tuttavia, nel caso in cui la sezione procederà a calcolare la compensazione di trasferimento Resistente dichiarato che la compensazione essere preso in considerazione è quella che il Resistente pagato J. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. A questo proposito, ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 28 marzo 2006. Di conseguenza, le regole procedurali della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2005, in prosieguo: Regole procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 18 comma 2 e 3 delle norme procedurali..) . 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 lit. (D) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008) la Camera di Risoluzione delle controversie è competente a decidere sul contenzioso in esame, con una dimensione internazionale relativa alla distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento di il giocatore professionista, K, nel corso di un contratto. 3. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato registrato con il suo nuovo club il 5 gennaio 2006, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), e considerando che la presente domanda è stata presentata il 28 marzo 2006, la versione precedente del regolamento (edizione 2005, in prosieguo: Regolamento) è applicabile in materia a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 4. La competenza della Camera e dei regolamenti vigenti che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione. 5. In primo luogo, la Camera ha riconosciuto che il soggetto contratto di cessione del presente controversia previsto lo scambio di K giocatore, che è attualmente registrato con V, per il J giocatore, che attualmente è stato registrato con la controparte, senza fornire alcuna indennità di trasferimento non a favore di V, né in favore della Resistente. In effetti, l'articolo 4 di detto accordo prevede quanto segue, senza fare riferimento ad alcun risarcimento: "Le parti si entra in un accordo di trasferimento per trasferire le registrazioni di J e K (congiuntamente," i giocatori ") per V e L, rispettivamente" . 6. Come conseguenza di quanto sopra, la Camera ha preso atto della posizione del convenuto, secondo cui, dal momento che nello scambio dei due giocatori alcun compenso erano stati pagati dal Resistente a V, contributo di solidarietà non era dovuto. Inoltre, il Resistente di cui all'art. 21 e art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, precisando che il contributo di solidarietà è una parte del compenso pagato al club di provenienza del giocatore. Di conseguenza, in considerazione del fatto che, sulla base del contratto di cessione a portata di mano, nessun compenso è stato pagato dalla nuova società, cioè il convenuto, alla società di provenienza, vale a dire V, contributo di solidarietà non è dovuta. 7. Per quanto riguarda la posizione della controparte, la Camera sottolineato che, come principio generale, qualsiasi contratto di cessione rappresenta un accordo bilaterale, il che implica un reciproco scambio degli obblighi tra le parti coinvolte. In materia a portata di mano, e mediante la firma del contratto di cessione, le parti hanno concordato uno scambio reciproco di obblighi, senza prevedere il pagamento di alcun compenso, pur essendo dotato lo scambio di due giocatori. Come conseguenza di quanto sopra, la sezione ha concluso che il presente scambio di giocatori implicava indirettamente un accordo finanziario, in considerazione del fatto che le qualità sportive dei giocatori hanno un valore economico sul mercato del lavoro calcio. 8. Inoltre, la sezione di cui in particolare all'arte. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, e più specificamente l'interpretazione da dare al detto articolo e al meccanismo di solidarietà in generale. A questo proposito, la Camera ha osservato che l'interpretazione letterale di detto articolo, come proposto dal convenuto, non riflette né la ratio legis del legislatore né il principio di base del relativo articolo. In effetti, la Camera ha sottolineato che il suddetto articolo dovrebbe essere interpretata secondo il suo obiettivo generale. Di conseguenza, la sezione ha osservato che la teoria della teleologica dovrebbe essere seguito, cioè, il suo scopo primario. La Camera ha sottolineato che il meccanismo di solidarietà si intende promuovere la formazione dei giovani calciatori l'assegnazione di un contributo che sarà distribuito a tutti i club che si sono formati il giocatore in tutta la sua attività sportiva intero. 9. Alla luce di quanto sopra, l'autorità di decisione era del parere unanime che le disposizioni relative al meccanismo di solidarietà non può essere aggirato per mezzo di uno scambio di giocatori. 10. Il diritto a ricevere il contributo di solidarietà in favore del ricorrente di essere erogati, i membri della Camera ha osservato che il problema del contenzioso in esame è quello di stabilire e risolvere in poi, se possibile, la quantità di denaro indirettamente concordato tra le parti per il trasferimento del giocatore K al Resistente. 11. A questo proposito, i membri della sezione considerata tutti gli elementi in materia presente. In particolare, la Camera ha preso atto della indennità di trasferimento pagato da V a A per il trasferimento del K giocatore, pari a euro 6.465.500, come base del valore di trasferimento valutata del richiedente, nonché della indennità di trasferimento pagato da L a M per il trasferimento del giocatore J, pari a euro 3.150.000, come base del valore di trasferimento valutato Resistente. Inoltre, la Camera ha preso in considerazione le date dei trasferimenti del K lettore al V e al convenuto, così come la data del trasferimento del giocatore J al Resistente. 12. Come risultato, la sezione concluso che la media fra la compensazione trasferimento pagato per il trasferimento del giocatore K a V (EUR 6.465.000) e la compensazione trasferimento pagato per il trasferimento del giocatore J al Resistente (EUR 3.150.000) è il più valore appropriato al fine di calcolare il relativo contributo di solidarietà vale a dire il contributo di solidarietà in questione è calcolato sulla base della indennità di trasferimento valutato pari a 4,8 milioni (EUR 9,6 milioni: 2 = EUR 4,8 milioni). 13. Dopo aver stabilito l'importo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo di solidarietà, la sezione di cui all'art. 21 in connessione con l'allegato 5 del Regolamento, secondo cui il nuovo club del giocatore distribuirà il 5% del compenso rilevante come contributo di solidarietà al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore, che riflette il numero di anno il giocatore è stato registrato con il club in questione (s) tra le stagioni dei suoi compleanni 12 ° e 23. 14. Di conseguenza, i membri della Camera ha riconosciuto che l'attore ha sostenuto il 45% del 5% del valore stimato della indennità di trasferimento, oltre interessi di mora ad un tasso del 5% annuo a decorrere dal momento in cui il pagamento è divenuta esigibile. 15. Pertanto, la sezione di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, e ha preso atto dell'età del giocatore, la stagione calcistica e il periodo effettivo in cui è stato addestrato dal Richiedente. In particolare, la Camera ha stabilito che il periodo da considerare per il contributo di solidarietà in materia di specie sono le intere stagioni 1995/1996 - 1999/2000. 16. Come risultato, la sezione ha deciso che in conformità con la ripartizione di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il richiedente ha diritto a ricevere il 45% del 5% della indennità di trasferimento valutata per un importo di EUR 4,8 milioni, come contributo di solidarietà da parte del Resistente. 17. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che la Respondet deve pagare all'attore un contributo di solidarietà di 108 mila euro per il trasferimento del giocatore K al Resistente. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, G, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente, L, deve pagare all'attore, G, l'importo di euro 108.000 oltre agli interessi al tasso del 5% all'anno applicabile a partire dal 5 febbraio 2006 entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Eventuali ulteriori richieste presentate dalla parte attrice, G, sono respinte. 4. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto, la presente questione deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 5. Il Richiedente, G, è diretta ad informare la controparte, L, immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. ** Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Secondo l'articolo 63 par. 1 dello Statuto della FIFA questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2008-2009) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 9 January 2009, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Theo Van Seggelen (Netherlands), member Philippe Diallo (France), member Mohamed Mecherara (Algeria), member Carlos Soto (Chile), member on a matter between the club G, as Claimant and the club L, as Respondent regarding a dispute for solidarity contribution in connection with the transfer of the player K. I. Facts of the case 1. According to the information submitted by the D Football Association, the player, K (hereinafter: the player), born on 17 August 1980, was registered for the club G (hereinafter: the Claimant), from 1 July 1995 to 2 August 2000. 2. In addition, the D Football Association informed FIFA that the football season starts on 1 August and ends on 30 June. 3. On 3 January 2006, the player was transferred from the club, V (hereinafter: V), to L (hereinafter: the Respondent), for which he was registered on 5 January 2006. The transfer agreement did not provide any transfer compensation neither in favour of V nor in favour of the Respondent. 4. Instead, the said agreement provided the exchange of the player K, who was currently registered with V, for the player J, who was currently registered with the Respondent. 5. On 28 March 2006, the Claimant lodged a claim against the Respondent for the payment of the solidarity contribution for the transfer of the player K from V to the Respondent. 6. In particular, the Claimant claims from the Respondent 45% of the 5% of the assessed value of the transfer compensation, corresponding to seasons 1995/1996- 1999/2000, as well as an interest of 5% per annum from the due date until the date of receipt of the payment. 7. In this regard, since the agreement pertaining to the exchange of the player in question and J had no value assigned, the Claimant assessed the value of the transfer compensation to be EUR 6,465,500, being this amount the result of the transfer compensation paid for the transfer of the player from the club, A (hereinafter: A), to V, less the amount equivalent to the 5 months during which the player actually played for V. 8. In its reply to the claim, the Respondent quoted art. 21 of the Regulations for the Status and Transfer of Players, pointing out that the solidarity contribution is a proportion of the compensation paid to the player’s former club. In this respect, the Respondent asserted that in the exchange of the two players no compensation had been paid to V, and therefore no solidarity contribution was due. 9. Subsidiary, the Respondent pointed out that the value of the transfer compensation should be EUR 1,968,750, resulting from the transfer compensation paid by the Respondent to the club M (hereinafter: M) for J, i.e. EUR 3,150,000, less the amount equivalent to the 18 months during which J actually played for the Respondent. 10. In response to the Respondent’s position, the Claimant stated that the player, K, was subsequently transferred from the Respondent to the club E (hereinafter: E). Therefore, the transfer compensation agreed between the Respondent and E was also to be taken into consideration in order to establish the value of the player´s transfer from V to the Respondent. The said transfer was for the amount of EUR 2,500,000 plus and additional amount of EUR 750,000 subject to certain conditions. 11. The respondent in its rejoinder referred once again to art. 21 and art. 1 of Annex 5 of the Regulations, and stated that a calculation made by the Dispute Resolution Chamber on the basis of the “market value” would be an act extra vires, beyond the Chamber’s power, thus it cannot be a criterion to be applied. Nevertheless, in the case that the Chamber would proceed to calculate a transfer compensation the Respondent stated that the only compensation to be taken into account is the one which the Respondent paid for J. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analysed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, it took note that the present matter was submitted to FIFA on 28 March 2006. Consequently, the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2005; hereinafter: Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 18 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 lit. (d) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008) the Dispute Resolution Chamber is competent to decide on the present litigation with an international dimension concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional player, K, during the course of a contract. 3. Furthermore, and taking into consideration that the player was registered with his new club on 5 January 2006, the Chamber analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), and considering that the present claim was lodged on 28 March 2006, the previous version of the regulations (edition 2005; hereinafter: Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 4. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter. 5. First and foremost, the Chamber acknowledged that the transfer agreement subject of the present dispute provided the exchange of the player K, who was currently registered with V, for the player J, who was currently registered with the Respondent, without providing any transfer compensation neither in favour of V nor in favour of the Respondent. In fact, article 4 of the said agreement stipulates the following, without referring to any compensation: “The parties hereby enter in a transfer agreement to transfer the registrations of J and K (jointly, “the Players”) to V and L respectively”. 6. As a result of the above, the Chamber took note of the position of the Respondent, according to which, since in the exchange of the two players no compensation had been paid by the Respondent to V, no solidarity contribution was due. Moreover, the Respondent referred to art. 21 and art. 1 of Annex 5 of the Regulations, pointing out that the solidarity contribution is a proportion of the compensation paid to the player’s former club. Consequently, in view of the fact that, based on the transfer agreement at hand, no compensation had been paid by the new club, i.e. the Respondent, to the former club, i.e. V, no solidarity contribution is payable. 7. With regard to the position of the Respondent, the Chamber outlined that, as a general principle, any transfer contract represents a bilateral agreement, which implies a mutual exchange of obligations between the parties involved. In the matter at hand, and by means of the signature of the transfer agreement, the parties agreed a mutual exchange of obligations, without providing the payment of any compensation, yet providing the exchange of two players. As a consequence of the aforementioned, the Chamber concluded that the present exchange of players implied indirectly a financial agreement, in view of the fact that the sporting qualities of the players have an economic value in the football employment market. 8. Moreover, the Chamber referred in particular to art. 1 of Annex 5 of the Regulations, and more specifically to the interpretation to be given to the said article and to the solidarity mechanism in general. In this respect, the Chamber remarked that the literal interpretation of the said article, as proposed by the Respondent, does not reflect neither the ratio legis of the legislator nor the relevant underlying principle of the article. In fact, the Chamber underlined that the aforementioned article should be interpreted according to its overall aim. As a consequence, the Chamber remarked that the theory of the teleological interpretation should be followed, that is, its primary purpose. The Chamber underlined that the solidarity mechanism is meant to foster the training of young players by awarding a contribution that will be distributed to all clubs that have trained the player throughout his entire sporting activity. 9. In light of the aforementioned, the deciding authority was of the unanimous opinion that the provisions regarding the solidarity mechanism cannot be circumvented by means of an exchange of players. 10. The entitlement to receive the solidarity contribution in favour of the Claimant being granted, the members of the Chamber noted that the problem in the present litigation is to establish and settle on, if possible, the amount of money indirectly agreed upon between the parties for the transfer of the player K to the Respondent. 11. In this respect, the members of the Chamber considered all the elements in the present matter. In particular, the Chamber took note of the transfer compensation paid by V to A for the transfer of the player K, amounting to EUR 6,465,500, as basis of the Claimant’s assessed transfer value, as well as of the transfer compensation paid by L to M for the transfer of the player J, amounting to EUR 3,150,000, as basis of the Respondent’s assessed transfer value. Furthermore, the Chamber took into consideration the dates of the transfers of the player K to V and to the Respondent, as well as the date of the transfer of the player J to the Respondent. 12. As a result, the Chamber concluded that the average between the transfer compensation paid for the transfer of the player K to V (EUR 6,465,000) and the transfer compensation paid for the transfer of the player J to the Respondent (EUR 3,150,000) is the most appropriate value in order to calculate the relevant solidarity contribution i.e. the solidarity contribution in question shall be calculated on the basis of the assessed transfer compensation of EUR 4,800,000 (EUR 9,600,000 : 2 = EUR 4,800,000). 13. After having established the amount to take into account for the calculation of the solidarity contribution, the Chamber referred to art. 21 in connexion with Annex 5 of the Regulations, according to which the new club of the player shall distribute 5% of the relevant compensation as solidarity contribution to the club(s) involved in the training and education of the player, reflecting the number of years the player was registered with the relevant club(s) between the seasons of his 12th and 23rd birthdays. 14. Consequently, the members of the Chamber acknowledged that the Claimant claimed 45% of 5% of the assessed value of the transfer compensation, plus default interest at a rate of 5% per annum as from the moment on which the payment fell due. 15. Therefore, the Chamber referred to art. 1 of Annex 5 of the Regulations, and took note of the age of the player, the football season and the effective period in which he was trained by the Claimant. In particular, the Chamber established that the period to be considered for the solidarity contribution in the present matter are the entire seasons 1995/1996 - 1999/2000. 16. As a result, the Chamber decided that in accordance with the breakdown provided for in art. 1 of Annex 5 of the Regulations, the Claimant is entitled to receive 45% of 5% of the assessed transfer compensation in the amount of EUR 4,800,000 as solidarity contribution from the Respondent. 17. In view of all the above, the Chamber concluded that the Respondet has to pay to the Claimant a solidarity contribution of EUR 108,000 for the transfer of the player K to the Respondent. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, G, is partially accepted. 2. The Respondent, L, has to pay to the Claimant, G, the amount of EUR 108,000 plus interests at the rate of 5% per year applicable as from 5 February 2006 within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. Any further claims lodged by the Claimant, G, are rejected. 4. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline, the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 5. The Claimant, G, is directed to inform the Respondent, L, immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. ** Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to article 63 par. 1 of the FIFA Statutes this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber Jérôme Valcke Secretary General Encl. CAS directives
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