F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 19 febbraio 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Reinhard Rauball (Germania), membro Philippe Piat (Francia), membro Mick McGuire (Inghilterra), membro sulla domanda presentata dalla N club, come “attore” contro l’O club, come “Resistente “per quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore, BI fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 19 febbraio 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), membro Reinhard Rauball (Germania), membro Philippe Piat (Francia), membro Mick McGuire (Inghilterra), membro sulla domanda presentata dalla N club, come "attore" contro l'O club, come "Resistente "per quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore, BI fatti della controversia 1. Il giocatore, B, nato il 10 settembre 1983, è stato registrato per il Club A dal 5 settembre 1997 fino al 27 giugno 2006 tra i 13 e 22, in conformità con il passaporto del giocatore sottoposta alla FIFA da parte della Federazione Calcio A (FFA) . 2. Sulla base del passaporto di cui sopra, il giocatore B è stato registrato per il club A partire dal 5 settembre 1991 fino al 24 marzo 2004 come un dilettante. 3. Sulla base del passaporto di cui sopra, il giocatore B è stato registrato per il club A partire dal 24 Marzo 2004 fino al 27 giugno 2006 come un professionista. 4. FFA FIFA informato che la stagione sportiva in A è la seguente: a) per i dilettanti (sotto i 20 anni) a partire dal gennaio al dicembre dell'anno rilevanti b) per i dilettanti (più di 20 anni) e professionisti a partire dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. 5. Il 9 gennaio 2008, il giocatore B è stato trasferito dal R Club (in prosieguo: R) O al club per un importo di euro 6.474.000. La Camera di Risoluzione delle Controversie ricevuto una copia del contratto relativo trasferimento nel corso della presente inchiesta. 6. Il 19 febbraio 2008, A contatto con la FIFA per chiedere il pagamento della relativa quota di contributo di solidarietà per il trasferimento del giocatore da B R al O. Club 7. Nonostante le numerose comunicazioni inviate dalla FIFA alla O club, quest'ultimo non ha reagito a nessuna di esse. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. A questo proposito, ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 19 febbraio 2008. Di conseguenza, le regole procedurali della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2005, qui di seguito: Regole procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 18 comma 2 e 3 delle norme procedurali..) . 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 lit. (E) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008) la Camera di Risoluzione delle controversie è competente a decidere sul contenzioso in esame, con una dimensione internazionale relativa alla distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento di il B professionale (in prosieguo: il giocatore) nel corso di un contratto. 3. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato trasferito al suo nuovo club il 9 gennaio 2008, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), e considerando che la presente domanda è stata presentata il 19 febbraio 2008, l'attuale versione del Regolamento (edizione 2008, in prosieguo: Regolamento) è applicabile in materia a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 4. La competenza della Camera e dei regolamenti vigenti che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione e ha iniziato riconoscendo che il 9 gennaio 2008 il giocatore è stato trasferito dal R club al club di O. 5. A questo proposito, i membri della sezione sottolineato il contenuto della Annexe 5, art. 1 del Regolamento in cui si afferma che se si muove professionali nel corso di un contratto, del 5% delle indennità, non compresa l'indennità di formazione pagato alla società di provenienza deve essere detratto dall'importo complessivo di questa indennità e distribuita dal nuovo club, come un contributo di solidarietà al club (s) coinvolto nella sua formazione e istruzione nel corso degli anni, che il giocatore è stato registrato tra le stagioni dei suoi compleanni 12 ° e 23. 6. In questa fase, i membri della sezione focalizzata sul comportamento della O club durante il processo della presente materia e rilevato che essa non ha mai posizione nonostante sia richiesta in tal senso. I membri della Camera ha sottolineato che, in questo modo, il club di O rinunciato a esercitare il suo diritto di difesa. 7. In continuazione, i membri della Camera ha sottolineato che il giocatore è nato il 10 settembre 1983, è stato registrato con il bastone di un giocatore come dilettante a partire dal 5 settembre 1997 al 24 marzo 2004 ed a decorrere da tale data è stato registrato come professionista fino al 27 giugno 2006 sulla base delle informazioni fornite da FFA. 8. Inoltre, la Camera ha preso notare come la stagione sportiva va in A per i dilettanti e per i professionisti in base alle informazioni fornite da FFA. 9. In particolare, la Camera ha osservato che deve essere presa in considerazione a partire dalla data di registrazione del giocatore con il club A il 5 settembre 1997 fino al 27 giugno 2006 tra gli anni 13 e 22 e che il giocatore è diventato professionista con la società A il 24 marzo 2004. 10. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che il club A ha diritto di ricevere 76,70% del 5% dell'importo trasferito versato dal club O R per il trasferimento del giocatore in conformità con l'allegato 5 art . 1 del Regolamento. 11. In questo contesto, i membri della Camera ha preso atto del contenuto del contratto di cessione firmato l'8 gennaio 2008 tra i club R e O e in particolare ha concentrato la sua attenzione sulla sua clausola 5, che prevede un importo di euro 6.474.000 per il trasferimento del il giocatore B da R al O. club 12. Una volta che la Camera determinato che l'importo pagato dal trasferimento O per il trasferimento del giocatore pari euro 6.474.000, il 76,7% del 5% come contributo di solidarietà è pari a 248.277. 13. Di conseguenza, i membri della Camera decide che, in considerazione di tutte le considerazioni precedenti la O del club deve pagare al club un importo di euro 248.277 il quale la quota rilevante del contributo di solidarietà per il trasferimento del giocatore da B R al Club O. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, A, viene accettata. 2. Il Resistente, club O, deve pagare al ricorrente l'importo di euro 248.277 entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine fisso e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta del partito al Comitato Disciplinare della FIFA per il suo considerazione e decisione. 4. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. ** Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org / www. tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie: Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive______________________________
F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2008-2009) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 19 February 2009, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Mario Gallavotti (Italy), member Reinhard Rauball (Germany), member Philippe Piat (France), member Mick McGuire (England), member on the claim presented by the club N, as “Claimant” against the club O, as “Respondent” regarding the solidarity contribution related to the transfer of the player, B. I. Facts of the case 1. The player, B, born on 10 September 1983, was registered for the Club A from 5 September 1997 until 27 June 2006 between the ages of 13 and 22, in accordance with the player’s passport submitted to FIFA by the Football Federation A (FFA). 2. Based on the aforementioned passport, the player B was registered for the club A as from 5 September 1991 until 24 March 2004 as an amateur. 3. Based on the aforementioned passport, the player B was registered for the club A as from 24 March 2004 until 27 June 2006 as a professional. 4. FFA informed FIFA that the sporting season in A runs as follows: a) for amateurs (under 20 years) as from January until December of the relevant year and b) for amateurs (more than 20 years) and professionals as from 1 July until 30 June of the next year. 5. On 9 January 2008, the player B was transferred from the Club R (hereinafter: R) to the club O for an amount of EUR 6,474,000. The Dispute Resolution Chamber received a copy of the relevant transfer agreement during the present investigation. 6. On 19 February 2008, A contacted FIFA to demand the payment of the relevant proportion of solidarity contribution for the transfer of the player B from R to the club O. 7. Despite several communications sent by FIFA to the club O, the latter did not react to any of them. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analysed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, it took note that the present matter was submitted to FIFA on 19 February 2008. Consequently, the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2005, hereinafter: Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 18 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 lit. (e) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008) the Dispute Resolution Chamber is competent to decide on the present litigation with an international dimension concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional B (hereinafter: the player) during the course of a contract. 3. Furthermore, and taking into consideration that the player was transferred to his new club on 9 January 2008, the Chamber analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), and considering that the present claim was lodged on 19 February 2008, the current version of the regulations (edition 2008; hereinafter: Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 4. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter and started by acknowledging that on 9 January 2008 the player was transferred from the club R to the club O. 5. In this respect, the members of the Chamber pointed out the content of the Annexe 5, art. 1 of the Regulations which states that if a professional moves during the course of a contract, 5% of any compensation, not including training compensation paid to his former club shall be deducted from the total amount of this compensation and distributed by the new club as a solidarity contribution to the club(s) involved in his training and education over the years, that the player was registered between the seasons of his 12th and 23rd birthdays. 6. At this stage, the members of the Chamber focused on the behaviour of the club O during the process of the present matter and remarked that it never took position despite being requested to do so. The members of the Chamber emphasized that, in this way, the club O renounced to exercise its right of defence. 7. In continuation, the members of the Chamber pointed out that the player was born on 10 September 1983, was registered with the club A as amateur player as from 5 September 1997 until 24 March 2004 and as from that date was registered as a professional until 27 June 2006 based on the information provided by FFA. 8. Moreover, the Chamber took note how the sporting season runs in A for amateurs and for professionals based on the information provided by FFA. 9. In particular, the Chamber remarked that it has to be taken into consideration as from the date of registration of the player with the club A on 5 September 1997 until 27 June 2006 between the years 13 and 22 and that the player became professional with the club A on 24 March 2004. 10. In view of all the above, the Chamber concluded that the club A is entitled to receive 76,70 % of the 5% of the transfer amount paid by the club O to R for the transfer of the player in accordance with the Annexe 5 art. 1 of the Regulations. 11. In this context, the members of the Chamber took note of the content of the transfer agreement signed on 8 January 2008 between the clubs R and O and specifically focused its attention on its clause 5 which stipulates an amount of EUR 6,474,000 for the transfer of the player B from R to the club O. 12. Once the Chamber determined that the transfer amount paid by O for the transfer of the player amounted EUR 6,474,000, the 76.7 % of the 5% as solidarity contribution is equivalent to EUR 248,277. 13. Consequently, the members of the Chamber decide that in view of all the precedent considerations the club O has to pay to the club A the amount of EUR 248,277 as the relevant proportion of the solidarity contribution for the transfer of the player B from R to the club O. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, A, is accepted. 2. The Respondent, club O, has to pay to the Claimant the amount of EUR 248,277 within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiring of the fixed time limit and the present matter shall be submitted upon the party’s request to the FIFA´s Disciplinary Committee for its consideration and decision. 4. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. ** Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org / www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke Secretary General Encl. CAS directives
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