F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 3 ottobre 2008, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mick McGuire (Inghilterra), membro Carlos Soto (Cile), membro Ivan Gazidis (USA), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro su una questione tra il club, A, rappresentata dal Sig. K, avvocato -legge contro il club, O, rappresentata dal Sig. G e il club, M “, come l’intervento di” contributo di solidarietà in merito in relazione al trasferimento internazionale del T giocatore, I.
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 3 ottobre 2008, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mick McGuire (Inghilterra), membro Carlos Soto (Cile), membro Ivan Gazidis (USA), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro su una questione tra il club, A, rappresentata dal Sig. K, avvocato -legge contro il club, O, rappresentata dal Sig. G e il club, M ", come l'intervento di" contributo di solidarietà in merito in relazione al trasferimento internazionale del T giocatore, I. Fatti della controversia 1. Il giocatore, T, è nato il 13 maggio 1983. 2. Secondo la conferma scritta della Federcalcio di I, il giocatore era precedentemente registrato con un centro di formazione, in quanto dal 19 marzo 1995 al 3 agosto 2001. 3. Inoltre, le stagioni sportive in materia mi sono imbattuto dal 1 ° dicembre fino al 30 novembre. 4. L'11 agosto 2006, A ha presentato una domanda di fronte al Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) contro O per il pagamento della sua quota del contributo di solidarietà sulla base del trasferimento definitivo del giocatore dal M al club O nel trasferimento d'estate periodo del 2005. Una domanda è in base all'art. 21 e all'allegato 5 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). 5. A sostiene che si ha diritto di ricevere il 50% del contributo del 5% di solidarietà e ricorda che è a conoscenza della indennità di trasferimento che è stato concordato tra O e M per il trasferimento del giocatore in questione. 6. La H Federcalcio ha confermato che il giocatore è stato registrato con il suo socio del club il 11 agosto 2005. 7. In risposta alla domanda, o ha dichiarato di aver pagato il indennità di trasferimento nella sua interezza alla società di provenienza del giocatore, vale a dire M. Di conseguenza, il club O chiede che il club M essere coinvolto in questa materia come intervenire partito. 8. Su richiesta della FIFA, O ha presentato una copia del contratto relativo trasferimento del 20 luglio 2005 secondo il quale il club O e M concordato una indennità di trasferimento pari a EUR 1.500.000. 9. FIFA informato tutti e tre i club di cui sopra della giurisprudenza della RDC in simili questioni, invitandoli ad agire di conseguenza. Il problema attuale non poteva essere risolto in questo modo. 10. M non è riuscita a presentare la sua posizione in questa materia a dispetto di essere stati invitati a farlo due volte. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. A questo proposito, ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA, l'11 agosto 2006. Di conseguenza, le regole procedurali della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2005, in prosieguo: Regole procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 18 comma 2 e 3 delle norme procedurali..) . 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 lit. (D) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008) la Camera di Risoluzione delle controversie è competente a decidere sul contenzioso in esame, con una dimensione internazionale relativa alla distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto da una connessione con il trasferimento del T professionali nel corso di un contratto. 3. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato registrato con il suo nuovo club il 11 agosto 2005, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), e considerando che la presente domanda è stata presentata il 11 agosto 2006, la versione precedente del regolamento (edizione 2005, in prosieguo: Regolamento) è applicabile in materia a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 4. La competenza della Camera e dei regolamenti vigenti che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione. I membri della Camera studiato attentamente i fatti esposti, che mostrano che il giocatore, T, è stato trasferito dalla M alla O, a titolo definitivo ed è stato registrato con quest'ultima in data 11 agosto 2005. 5. A tal fine, M ed O hanno firmato un accordo di trasferimento in base al quale M ed O concordato una indennità di trasferimento pari a 1,5 milioni a carico di M. O 6. I membri della Camera ha ricordato che, come stabilito dall'art. 21 del Regolamento, in combinato disposto con l'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il 5% di qualsiasi compenso (ad eccezione della indennità di formazione) pagato al club di provenienza del giocatore deve essere detratto dall'importo complessivo di questa indennità e distribuito dalla nuova società del giocatore come un contributo di solidarietà al Club (s) coinvolti nella formazione del giocatore e l'educazione in proporzione al numero di anni che il giocatore è stato registrato con il club in questione (s) tra le stagioni sportive dei suoi compleanni 12 ° e 23. 7. La Camera ha tenuto conto del fatto che O, vale a dire del nuovo club del giocatore, ha dichiarato di aver pagato il indennità di trasferimento nella sua interezza alla società di provenienza del giocatore, vale a dire M. Di conseguenza, il club O chiede che il club M è coinvolto nella procedimenti attinenti a questa materia. Ovviamente, o ha omesso di detrarre il 5% della indennità di trasferimento utile relativa al meccanismo di solidarietà in conformità con i regolamenti applicabili. 8. Dopo essere stato informato della giurisprudenza della Camera in casi analoghi, le parti coinvolte non sono stati in grado di risolvere la questione in conformità della giurisprudenza pertinente, che verrà discusso più avanti. 9. Successivamente, la Camera ha preso atto del fatto che, a dispetto di essere stato invitato a farlo, M non è riuscita a presentare la sua posizione in materia. In questo modo, così la Camera, il club M ha rinunciato al suo diritto di difesa e accettato le accuse e fatti che circondano la questione attuale. 10. A questo proposito, in primo luogo, la Camera ha ricordato la giurisprudenza applicata in casi analoghi, in base alla quale nuovo club del giocatore viene ordinato di rimettere la proporzione rilevante (s) del contributo di solidarietà del 5% al club (s) coinvolti nel del giocatore di formazione in applicazione rigorosa dell'art. 21 e l'allegato 5 del Regolamento. Allo stesso tempo, società di provenienza del giocatore è condannata a rimborsare al nuovo club del giocatore la stessa percentuale (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore. 11. In questo contesto, la Camera ancora una volta sottolineato che ai sensi dell'art. 1 dell'allegato 5 del regolamento, tra l'altro, il nuovo club detrae il contributo di solidarietà del 5% rispetto all'importo del risarcimento concordato con club di provenienza del giocatore. 12. Accertato che il risarcimento concordato e tra M ed O per il trasferimento del giocatore è pari a T 1.500.000, la Camera si rivolse al calcolo dell'importo del contributo di solidarietà senza dubbio a causa di A ai sensi dell'art. 21 e l'allegato 5 del Regolamento. In questo contesto, la Camera anche cui art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, secondo il tempo è stato registrato il giocatore con il club coinvolti. 13. Considerando che il giocatore, T, nato il 13 maggio 1983, è stato registrato con A come dal 19 marzo 1995 al 3 agosto 2001, la Camera ha stabilito che, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, A ha diritto a ricevere il 45% del 5% della compensazione pagata in relazione con il trasferimento del giocatore T dalla M alla O. 14. Sulla base di tutto quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie O ha deciso che deve pagare per un contributo di solidarietà per un importo di euro 33.750, pari al 45% del 5% della indennità di trasferimento di cui sopra, e che M deve rimborsare l'importo di euro 33.750 per O. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. L'affermazione di A è parzialmente accettata. 2. O deve pagare l'importo di euro 33.750 ad A entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Qualsiasi ulteriore richiesta presentata da A è respinta. 4. Se la somma di cui sopra non viene pagato da O entro il termine predetto un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine stabilito e la questione attuale deve essere presentata alle parti chiedere al Comitato Disciplinare della FIFA. 5. Una è rivolta a O informare immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. M è tenuto a rimborsare l'importo di euro 33.750 a O entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 7. Se la somma di cui sopra non viene pagato dal M entro il termine predetto un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine stabilito e la questione attuale deve essere presentata alle parti chiedere al Comitato Disciplinare della FIFA. 8. O è diretta ad informare M immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. ** Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Markus Kattner Vice Segretario Generale All.. CAS direttive
______________________________
F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2008-2009) – solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 3 October 2008, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Mick McGuire (England), member Carlos Soto (Chile), member Ivan Gazidis (USA), member Zola Malvern Percival Majavu (South Africa), member on a matter between the club, A, represented by Mr. K, attorney-at-law against the club, O, represented by Mr. G and the club, M, “as Intervening Party” regarding solidarity contribution related to the international transfer of the player T, I. Facts of the case 1. The player, T, was born on 13 May 1983. 2. According to the written confirmation of the Football Federation of I, the player was formerly registered with A training center, as from 19 March 1995 until 3 August 2001. 3. Furthermore, the relevant sporting seasons in I ran from 1 December until 30 November. 4. On 11 August 2006, A lodged a claim in front of the Dispute Resolution Chamber (DRC) against O for payment of its proportion of the solidarity contribution on the basis of the definitive transfer of the player from M to the O club in the summer transfer period of 2005. A claim is based on art. 21 and Annex 5 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). 5. A claims that it is entitled to receive 50% of the 5% solidarity contribution and points out that it is unaware of the transfer compensation that was agreed upon between O and M for the transfer of the player in question. 6. The H Football Federation has confirmed that the player was registered with its member club on 11 August 2005. 7. In reply to the claim, O stated that it has paid the transfer compensation in its entirety to the former club of the player, i.e. M. Therefore, the O club asks that the M club be involved in this matter as intervening party. 8. At FIFA’s request, O presented a copy of the relevant transfer agreement dated 20 July 2005 in accordance with which the O club and M agreed upon a transfer compensation totalling EUR 1,500,000. 9. FIFA informed all three clubs mentioned above of the jurisprudence of the DRC in similar matters, inviting them to act accordingly. The present matter could not be solved in this way. 10. M has failed to present its position in this matter in spite of having been invited to do so twice. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analysed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, it took note that the present matter was submitted to FIFA on 11 August 2006. Consequently, the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2005; hereinafter: Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 18 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 lit. (d) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008) the Dispute Resolution Chamber is competent to decide on the present litigation with an international dimension concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by A in connection with the transfer of the professional T during the course of a contract. 3. Furthermore, and taking into consideration that the player was registered with his new club on 11 August 2005, the Chamber analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), and considering that the present claim was lodged on 11 August 2006, the previous version of the regulations (edition 2005; hereinafter: Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 4. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter. The members of the Chamber carefully studied the facts outlined above, which show that the player, T, was transferred from M to O on a definitive basis and was registered with the latter on 11 August 2005. 5. To this end, M and O signed a transfer agreement in accordance with which M and O agreed on a transfer compensation of EUR 1,500,000 payable by O to M. 6. The members of the Chamber recalled that as established in art. 21 of the Regulations in conjunction with art. 1 of Annex 5 of the Regulations, 5% of any compensation (with the exception of training compensation) paid to the player’s former club shall be deducted from the total amount of this compensation and distributed by the player’s new club as a solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training and education in proportion to the number of years that the player has been registered with the relevant club(s) between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthdays. 7. The Chamber took into account that O, i.e. the player’s new club, stated that it has paid the transfer compensation in its entirety to the former club of the player, i.e. M. Therefore, the O club asks that the M club be involved in the proceedings pertaining to this matter. Obviously, O has omitted to deduct 5% from the relevant transfer compensation relating to the solidarity mechanism in accordance with the applicable Regulations. 8. After having been informed about the jurisprudence of the Chamber in similar cases, the parties involved have not been able to settle this matter in accordance with the pertinent jurisprudence, which will be discussed below. 9. Subsequently, the Chamber took note of the fact that, in spite of having been invited to do so, M has failed to present its position in this matter. In this way, so the Chamber, the M club has renounced its right to defence and accepted the allegations and facts surrounding the present matter. 10. In this regard, first of all, the Chamber recalled its jurisprudence applied in similar cases, in accordance with which the player’s new club is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training in strict application of art. 21 and Annex 5 of the Regulations. At the same time, the player’s former club is ordered to reimburse to the player’s new club the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player’s new club. 11. In this context, the Chamber once more pointed out that according to art. 1 of Annex 5 of the Regulations, inter alia, the new club shall deduct the 5% solidarity contribution from the amount of compensation agreed upon with the player’s former club. 12. Having ascertained that the compensation agreed upon by and between M and O for the transfer of the player T is EUR 1,500,000, the Chamber turned to the calculation of the amount of solidarity contribution unmistakably due to A in accordance with art. 21 and Annex 5 of the Regulations. In this context, the Chamber also referred to art. 1 of Annex 5 of the Regulations, which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, according to the time the player was registered with the club involved. 13. Considering that the player, T, born on 13 May 1983, was registered with A as from 19 March 1995 until 3 August 2001, the Chamber established that, in accordance with art. 1 of Annex 5 of the Regulations, A is entitled to receive 45% of the 5% of the compensation paid in relation with the transfer of the player T from M to O. 14. Based on all of the above, the Dispute Resolution Chamber decided that O must pay to A solidarity contribution in the amount of EUR 33,750, i.e. 45% of 5% of the aforementioned transfer compensation, and that M must reimburse the amount of EUR 33,750 to O. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of A is partially accepted. 2. O has to pay the amount of EUR 33,750 to A within 30 days as from the date of notification of the present decision. 3. Any further request filed by A is rejected. 4. If the aforementioned sum is not paid by O within the aforementioned time limit an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the fixed time limit and the present matter shall be submitted upon the parties request to FIFA’s Disciplinary Committee. 5. A is directed to inform O immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. M has to reimburse the amount of EUR 33,750 to O within 30 days as from the date of notification of this decision. 7. If the aforementioned sum is not paid by M within the aforementioned time limit an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the fixed time limit and the present matter shall be submitted upon the parties request to FIFA’s Disciplinary Committee. 8. O is directed to inform M immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. ** Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Markus Kattner Deputy Secretary General Encl. CAS directives
_________________________
Share the post "F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2008-2009) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 3 ottobre 2008, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mick McGuire (Inghilterra), membro Carlos Soto (Cile), membro Ivan Gazidis (USA), membro Zola Malvern Percival Majavu (Sud Africa), membro su una questione tra il club, A, rappresentata dal Sig. K, avvocato -legge contro il club, O, rappresentata dal Sig. G e il club, M “, come l’intervento di” contributo di solidarietà in merito in relazione al trasferimento internazionale del T giocatore, I."