F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 26 febbraio 2010, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Piat (Francia), membro Takuya Yamazaki (Giappone), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Todd Durbin (USA), membro su una questione tra il R club e il club FC Z e il club FC AA come parte interveniente, per quanto riguarda una disputa contributo di solidarietà in relazione al trasferimento degli F giocatore I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 26 febbraio 2010, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Piat (Francia), membro Takuya Yamazaki (Giappone), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Todd Durbin (USA), membro su una questione tra il R club e il club FC Z e il club FC AA come parte interveniente, per quanto riguarda una disputa contributo di solidarietà in relazione al trasferimento degli F giocatore I. Fatti della controversia 1. La Federazione Calcio della T ha confermato che il giocatore F (in prosieguo: il giocatore), nato il 9 settembre 1977, è stato registrato con il suo club affiliato, R (in prosieguo: il Richiedente), come un giocatore dilettante dal 1 ° aprile 1989 al 6 Maggio 1992 . 2. La stagione sportiva in T va dal 1 ° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. 3. Secondo una dichiarazione scritta da parte della Federcalcio di U, il giocatore è stato registrato con FC Z (in prosieguo: il Resistente) il 4 agosto 2006. 4. Il 26 agosto 2008, l'attore contattato FIFA rivendicando la sua quota del contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento del giocatore dal club, R (in prosieguo: il club coinvolti), al Resistente, per un importo di EUR 7,4 milioni (relativo trasferimento contratto previsto). 5. L'attore ha chiesto il pagamento di 55.500 euro come contributo di solidarietà. 6. Il Resistente ha chiarito che il 100% della indennità di trasferimento sarebbe stato pagato al club di provenienza del giocatore, in altre parole, essa ha omesso di detrarre il 5% relativo al meccanismo di solidarietà. Inoltre, il Resistente ha sostenuto che la domanda del ricorrente è prescritta perché il giocatore è stato registrato il 4 agosto 2006 con la controparte, mentre l'attore ha depositato la sua richiesta il 26 agosto 2008. 7. FIFA informato tutti i club coinvolti della sua giurisprudenza, secondo la quale nuovo club del giocatore viene ordinato di rimettere la proporzione rilevante (s) del contributo di solidarietà del 5% al club (s) coinvolti nella formazione del giocatore in stretta applicazione del relativo disposizioni dei regolamenti sullo status e sul trasferimento dei giocatori. Allo stesso tempo, società di provenienza del giocatore è condannata a rimborsare la stessa proporzione (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore. Pertanto, la FIFA ha invitato la Resistente per distribuire la quota rilevante del contributo di solidarietà del 5% della indennità di trasferimento di parte attrice, e il club coinvolti a rimborsare il Resistente la quota rilevante del 5% del compenso concordato con la controparte. 8. Il club coinvolti informato FIFA che in disaccordo con la posizione della controparte. L'indennità di trasferimento a carico del convenuto è stata presumibilmente una somma al netto. Di conseguenza, il club in questione è del parere che non deve pagare alcun contributo di solidarietà. La giurisprudenza DRC di cui, nella sua corrispondenza non dovrebbe automaticamente essere applicabile per i casi in cui le parti hanno convenuto un compenso dopo le deduzioni. In art. 2 del contratto le parti hanno convenuto quanto segue: "La tassa di trasferimento è un valore netto per essere ricevuti da R da FC Z e, quindi, il pagamento dell'indennità di trasferimento deve essere fatta senza detrazione di tasse, imposte, trattenute, commissioni bancarie e altri oneri simili di qualsiasi natura, presente o futuro, ognuno dei quali sono a carico ed a carico FC Z. "II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 26 agosto 2008 come conseguenza la Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2008) sono applicabili in materia a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 delle suddette regole si afferma che la Camera di Risoluzione delle controversie esamina la propria competenza alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Ai sensi dell'art. 1 par. 1 del Regolamento di cui sopra, che descrive la portata e il campo di applicazione dei regolamenti pertinenti, in connessione con gli articoli 24 par. 1 e 22 (d) del Regolamento detto, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle controversie tra due club in connessione con un trasferimento internazionale di un giocatore professionista relative al meccanismo di solidarietà. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, concernente la ripartizione del contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento internazionale del professionista F. 4. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato registrato per il convenuto il 4 agosto 2006, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), e considerando che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 26 agosto 2008, la precedente edizione del Regolamento (edizione 2005, in prosieguo: il Regolamento) è applicabile alla questione a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 5. In continuazione, la Camera preso atto che il Resistente era del parere che la presente domanda deve essere considerato come prescritto, poiché il giocatore è stato registrato il 4 agosto 2006 con la controparte, mentre l'attore ha depositato la sua richiesta il 26 agosto 2008. 6. In considerazione di quanto sopra, la Camera ritiene fondamentale sottolineare che, al fine di determinare se sentiva il caso di specie, si deve, in primo luogo, stabilire quale sia "l'evento che ha dato origine alla controversia", cioè che è il punto di partenza del periodo di due anni previsto ai sensi dell'art. 25 par. 5 del Regolamento. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 2 par. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, che stabilisce che "Il nuovo club dovrà pagare il contributo di solidarietà alla società di formazione (s) (...) entro 30 giorni dopo la registrazione del giocatore o, in caso di pagamenti contingenti, 30 giorni dopo la data di tali pagamenti ». 7. Tornando ai fatti del caso di specie, la Camera ha sottolineato che il giocatore è stato registrato per il convenuto il 4 agosto 2006. 8. In considerazione di quanto precede, e tenendo presente, in particolare, che l'indennità di trasferimento è stato versato in un'unica soluzione, la Camera ha deciso all'unanimità che l'evento che ha dato origine alla controversia, per quanto riguarda il pagamento del contributo di solidarietà si è verificato 30 giorni dopo del giocatore registrazione presso il Resistente. 9. Pertanto, i membri della Camera è giunto alla ferma conclusione che, in casu, e, ai sensi dell'art. 2 par. 1 allegato 5 del Regolamento, il pagamento del contributo dovuto è caduto il 3 settembre 2006, ossia 30 giorni dopo la registrazione del giocatore all'interno dell'Unione Calcio di U, e che da quest'ultima data è stata il punto di partenza del periodo di tempo di due anni previsto ai sensi dell'art. 25 par. 5 del Regolamento. Allo stesso modo, la Camera ha ritenuto che il periodo di tempo di due anni erano passati, in casu, il 3 settembre 2008. 10. Di conseguenza, la Camera ha concluso che meno di due anni trascorso tra l'evento che ha dato origine alla controversia, ossia la data di scadenza del pagamento del contributo di solidarietà, che era il 3 settembre 2006 e la presentazione della presente domanda alla FIFA dalla parte attrice il 26 agosto 2008, e, pertanto, che l'affermazione del ricorrente per il contributo di solidarietà può essere ascoltato dalla Camera di Risoluzione delle Controversie. 11. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, i membri della Camera ha iniziato riconoscendo che l'attore sta chiedendo 55.500 euro sulla base di un importo del bonifico di Euro 7.400.000 a carico del convenuto al club coinvolti in connessione con il trasferimento internazionale di il giocatore. 12. Inoltre, la Camera preso atto che, secondo il contratto di cessione relativo deferito alla FIFA il giocatore è stato trasferito al convenuto per l'importo di euro 7.400.000. 13. In continuazione, i membri della Camera ha sottolineato che, come stabilito nell'art. 21 del Regolamento in relazione Allegato 5 del Regolamento, se si muove professionali nel corso di un contratto, il 5% delle indennità, non compresa l'indennità di formazione pagato alla sua ex squadra, viene detratto dal totale della compensazione e per essere distribuito dal nuovo club, come contributo di solidarietà al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore in proporzione al numero di anni il giocatore è stato tesserato con i club rilevanti tra le stagioni sportive del suo 12 ° e 23 ° compleanno. 14. A questo proposito, la Camera ha preso atto che la Federazione Calcio della T ha confermato che il giocatore, nato il 9 settembre 1977, è stato registrato con l'attore dal 1o aprile 1989 fino al 6 maggio 1992. 15. In continuazione, la Camera preso atto che il club FC Z (del giocatore nuovo club) afferma di aver pagato l'intero importo di EUR 7,4 milioni concordati a titolo di risarcimento di trasferimento, al club di T (società di provenienza del giocatore). In altre parole, il club ha omesso di detrarre il 5% della indennità di trasferimento utile relativa al meccanismo di solidarietà. 16. A questo proposito, la Camera ha riconosciuto che le richieste Resistente che in caso si deve pagare alcun contributo di solidarietà del club interessato deve rimborsare il relativo importo di contributo di solidarietà. 17. A questo proposito, la Camera ha osservato che in base al contratto di cessione rilevante il Resistente e il club coinvolti hanno concordato un indennità di trasferimento pari a EUR 7.400.000. Contrariamente alle affermazioni del club coinvolti, il contratto di cessione di cui trattasi non prevedono che l'indennità di trasferimento è stato pagato al netto di contributo di solidarietà. 18. Successivamente, la sezione di cui alla sua consolidata giurisprudenza applicata in casi analoghi, in base alla quale viene ordinato nuovo club del giocatore di rimettere la proporzione rilevante (s) del contributo di solidarietà del 5% al club (s) coinvolti nel del giocatore formazione rigorosa applicazione dell'art. 1 e 2 dei 5 Allegato al Regolamento. Allo stesso tempo, società di provenienza del giocatore è condannata a rimborsare la stessa proporzione (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore. 19. Di conseguenza e in considerazione di quanto sopra-indicata giurisprudenza, la Camera ha deciso di respingere le accuse della parte avversa. 20. In considerazione di quanto sopra esposto, nonché considerando i punti II. 13 e 14, la Camera ha deciso che il Resistente deve pagare al ricorrente l'importo di euro 49.321 e che il club interessato deve rimborsare l'importo di euro 49.321 al Resistente. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. L'affermazione della R club è accettato in parte. 2. FC Z deve pagare al club di R l'importo di 49.321 euro, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine stabilito e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA per il suo esame e un decisione formale. 4. L'importo finale delle spese del procedimento per un importo di 5000 franchi sono a carico di FC Z, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione come segue: 4.1 L'importo di CHF 3.000 a FIFA al seguente conto bancario con riferimento alla Caso n. UBS Zurigo 366.677.01U Numero di conto (lo Status dei Calciatori FIFA) Clearing numero 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701 U SWIFT: UBSWCHZH80A 4.2. L'importo di CHF 2000 a R. 5. Eventuali ulteriori richieste presentate dalla R club sono respinte. 6. R è diretta ad informare FC Z immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 7. FC R è tenuto a rimborsare l'importo di euro 49.321 al FC Z entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 8. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine fisso e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA per il suo esame e un decisione formale. 9. FC Z è diretto ad informare FC R immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 10. Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info @ tas -cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2009-2010) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 26 February 2010, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Philippe Piat (France), member Takuya Yamazaki (Japan), member Mario Gallavotti (Italy), member Todd Durbin (USA), member on a matter between the club R and the club FC Z and the club FC AA as Intervening party regarding a solidarity contribution dispute related to the transfer of the player F I. Facts of the case 1. The Football Federation of T confirmed that the player F (hereinafter: the player), born on 9 September 1977, was registered with its affiliated club, R (hereinafter: the Claimant), as an amateur player from 1 April 1989 until 6 May 1992. 2. The sporting season in T runs from 1 September until 31 August of the following year. 3. According to a written statement from the Football Union of U, the player was registered with FC Z (hereinafter: the Respondent) on 4 August 2006. 4. On 26 August 2008, the Claimant contacted FIFA claiming its proportion of the solidarity contribution in connection with the transfer of the player from the club, R (hereinafter: the club involved), to the Respondent, for the amount of EUR 7,400,000 (relevant transfer contract provided). 5. The Claimant requested the payment of EUR 55,500 as solidarity contribution. 6. The Respondent clarified that 100% of the transfer compensation was allegedly paid to the player’s former club, in other words, it omitted to deduct 5% relating to solidarity mechanism. Furthermore, the Respondent alleged that the claim of the Claimant is time-barred because the player was registered on 4 August 2006 with the Respondent, whereas the Claimant lodged its claim on 26 August 2008. 7. FIFA informed all the clubs involved of its jurisprudence, according to which the player’s new club is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training in strict application of the relevant provisions of the Regulations on the Status and Transfer of Players. At the same time, the player’s former club is ordered to reimburse the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player’s new club. Therefore, FIFA invited the Respondent to distribute the relevant proportion of the 5% solidarity contribution of the transfer compensation to the Claimant, and the club involved to reimburse the Respondent the relevant proportion of the 5% of the compensation agreed upon with the Respondent. 8. The club involved informed FIFA that it disagreed with the position of the Respondent. The transfer compensation paid by the Respondent was allegedly a sum after deductions. In consequence, the club involved is of the opinion that it does not have to pay any solidarity contribution. The DRC jurisprudence referred in its correspondence should not automatically be applicable for cases in which the parties agreed a fee after deductions. In art. 2 of the contract the parties agreed the following: “The Transfer Fee is a net amount due to be received by R from FC Z and, therefore, the payment of the Transfer Fee shall be made without deduction of any taxes, duties, withholdings, banking charges or any other similar charges of any nature whatsoever, present or future, all of which shall be borne and payable by FC Z.” II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Chamber analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 26 August 2008 as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2008) are applicable on the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above-mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players. In accordance with art. 1 par. 1 of the aforementioned Regulations, which describes the scope and the field of application of the relevant Regulations, in connection with the articles 24 par. 1 and 22 (d) of the said Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes between two clubs in connection with an international transfer of a professional player related to solidarity mechanism. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution in connection with the international transfer of the professional F. 4. Furthermore, and taking into consideration that the player was registered for the Respondent on 4 August 2006, the Chamber analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), and considering that the present matter was submitted to FIFA on 26 August 2008, the previous edition of the regulations (edition 2005; hereinafter: the Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 5. In continuation, the Chamber duly noted that the Respondent was of the opinion that the present claim should be viewed as time-barred, since the player was registered on 4 August 2006 with the Respondent, whereas the Claimant lodged its claim on 26 August 2008. 6. In view of the above, the Chamber deemed fundamental to underline that in order to determine whether it could hear the present case, it should, first and foremost, establish which is “the event giving rise to the dispute”, i.e. which is the starting point of the time period of two years set out under art. 25 par. 5 of the Regulations. In this respect, the Chamber referred to art. 2 par. 1 of Annex 5 of the Regulations, which stipulates that “The new club shall pay the solidarity contribution to the training club(s) (…) no later than 30 days after the player’s registration or, in case of contingent payments, 30 days after the date of such payments”. 7. Reverting to the facts of the present case, the Chamber emphasized that the player was registered for the Respondent on 4 August 2006. 8. On account of the foregoing, and bearing in mind, in particular, that the transfer compensation was paid in a lump sum, the Chamber unanimously decided that the event giving rise to the dispute, regarding the payment of solidarity contribution occurred 30 days after the player’s registration with the Respondent. 9. Therefore, the members of the Chamber came to the firm conclusion that, in casu, and, in accordance with art. 2 par. 1 of Annexe 5 of the Regulations, the payment of contribution fell due on 3 September 2006, i.e. 30 days after the registration of the player within the Football Union of U, and that this latter date was the starting point of the time period of two years set out under art. 25 par. 5 of the Regulations. Equally, the Chamber held that the time period of two years had elapsed, in casu, on 3 September 2008. 10. As a consequence, the Chamber concluded that less than two years had elapsed between the event giving rise to the dispute, i.e. the due date of payment of the solidarity contribution, which was on 3 September 2006, and the submission of the present claim to FIFA by the Claimant on 26 August 2008, and therefore that the claim of the Claimant for solidarity contribution can be heard by the Dispute Resolution Chamber. 11. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Chamber started by acknowledging that the Claimant is requesting EUR 55,500 based on a transfer amount of EUR 7,400,000 paid by the Respondent to the club involved in connection with the international transfer of the player. 12. Moreover, the Chamber duly noted that according to the relevant transfer agreement remitted to FIFA the player was transferred to the Respondent for the amount of EUR 7,400,000. 13. In continuation, the members of the Chamber emphasised that, as established in the art. 21 of the Regulations in connection with Annexe 5 of the Regulations, if a professional moves during the course of a contract, 5% of any compensation, not including training compensation paid to his former club, shall be deducted from the total amount of this compensation and to be distributed by the new club as solidarity contribution to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant clubs between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthday. 14. In this respect, the Chamber took due note that the Football Federation of T confirmed that the player, born on 9 September 1977, was registered with the Claimant from 1 April 1989 until 6 May 1992. 15. In continuation, the Chamber duly noted that the club FC Z (the player’s new club) asserts having paid the entire amount of EUR 7,400,000 agreed upon as transfer compensation, to the club of T (the player’s previous club). In other words, the club omitted to deduct 5% of the relevant transfer compensation relating to the solidarity mechanism. 16. In this respect, the Chamber acknowledged that the Respondent requests that in case it should pay any solidarity contribution the club involved should reimburse the relevant amount of solidarity contribution. 17. In this respect, the Chamber noted that according to the relevant transfer agreement the Respondent and the club involved agreed a transfer compensation amounting to EUR 7,400,000. Contrary to the allegations of the club involved, the relevant transfer agreement does not stipulate that the transfer compensation was paid after deduction of solidarity contribution. 18. Subsequently, the Chamber referred to its well-established jurisprudence applied in similar cases, in accordance with which the player’s new club is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training in strict application of art. 1 and 2 of the Annexe 5 to the Regulations. At the same time, the player’s former club is ordered to reimburse the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player’s new club. 19. As a result and in consideration of the above-stated jurisprudence, the Chamber decided to reject the allegations of the Respondent. 20. In view of the above, as well as considering the points II. 13 and 14 above, the Chamber decided that the Respondent must pay to the Claimant the amount of EUR 49,321 and that the club involved must reimburse the amount of EUR 49,321 to the Respondent. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the club R is partially accepted. 2. FC Z has to pay to the club R the amount of EUR 49,321, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the fixed time limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for its consideration and a formal decision. 4. The final amount of costs of the proceedings in the amount of CHF 5,000 are to be paid by FC Z, within 30 days of notification of the present decision as follows: 4.1 The amount of CHF 3,000 to FIFA to the following bank account with reference to case no.: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 4.2. The amount of CHF 2,000 to R. 5. Any further claims lodged by the club R are rejected. 6. R is directed to inform FC Z immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 7. FC R has to reimburse the amount of EUR 49,321 to FC Z within 30 days as from the date of notification of this decision. 8. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiring of the fixed time limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for its consideration and a formal decision. 9. FC Z is directed to inform FC R immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 10. According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke Secretary General Encl. CAS directives
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