F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 21 maggio 2010, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Johan van Gaalen (Sud Africa), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro sulla domanda presentata dalla P club, come querelanti nei confronti del club di A, come convenuto in merito una controversia per contributo di solidarietà in relazione al trasferimento dei giocatori G I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 21 maggio 2010, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Joaquim Evangelista (Portogallo), membro Johan van Gaalen (Sud Africa), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Mohamed Mecherara (Algeria), membro sulla domanda presentata dalla P club, come querelanti nei confronti del club di A, come convenuto in merito una controversia per contributo di solidarietà in relazione al trasferimento dei giocatori G I. Fatti della controversia 1. Secondo il giocatore di passaporto rilasciato dal X Football Confederation (XFC) nel mese di agosto 2008, il G player (in prosieguo: il giocatore), nato l'8 giugno 1980, è stato registrato con il club, P (in prosieguo: il Richiedente), come uno amatoriale dal 29 luglio 1997 al 12 maggio 1998. 2. Per mezzo di questo passaporto, la XFC ha anche confermato che la stagione sportiva X segue l'anno solare. Pertanto, si inizia a gennaio e termina nel mese di dicembre di ogni anno. 3. Il 7 agosto 2006, la Y Football Federation (YFF) ha emesso un certificato internazionale di trasferimento (in prosieguo: ITC) per il giocatore - che ha usato per iscriversi al club, B (di seguito: B) - a favore della Football Federation Z ( ZFF). In questa forma, l'YFF ha indicato che un accordo speciale era stato concluso, in conformità con l'articolo 10 [Loan di professionisti] del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. 4. Lo stesso giorno, il giocatore è stato registrato con il club, A (in prosieguo: il Resistente), come un professionista in comodato fino al 30 giugno 2007. 5. Il 9 luglio 2007, il giocatore è stato registrato in modo permanente, con il Resistente come professionista, e questo con effetto retroattivo dal 1 ° luglio 2007. 6. Il 20 maggio 2009, l'attore ha presentato una richiesta formale di richiesta della Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC), ad ammettere la seguente affermazione e di pronunciare una decisione, come segue: Nel caso in cui il Resistente non presenti una copia del contratto di trasferimento, il presunto importo di 750.000 euro come indennità di trasferimento devono essere prese in considerazione e il convenuto deve procedere al pagamento immediato della somma di euro 2.625, sulla base del trasferimento definitivo del giocatore, a causa del Richiedente, aggiunto da tassi d'interesse del 5% per anni contati a partire dal settembre 2007, corrispondente al 7% della percentuale del 5% del compenso totale di trasmissione. 7. Il ricorrente deduce che nel luglio 2007, il convenuto ha concluso un accordo con B per il trasferimento definitivo del giocatore e che l'importo concordato tra il Resistente e B è stata rivelata da fonte non ufficiale dei media, 750.000 euro. 8. Pur essendo stato invitato due volte dalla FIFA a fornire la sua posizione per quanto riguarda la domanda del ricorrente, il Resistente non ha risposto alla domanda, né alcuna dichiarazione a tutti nel corso delle indagini. ***** II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) ha analizzato se essa era competente ad occuparsi del caso a portata di mano. A questo proposito, ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 20 maggio 2009, quindi dopo il 1 ° luglio 2008. Di conseguenza, le regole procedurali della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (luglio edizione 2008, in prosieguo: le norme procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 21 comma 2 e 3 del regolamento di procedura.. regole). 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 d) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (ottobre edizione 2009), la Camera di Risoluzione delle Controversie è competente a decidere sul contenzioso in esame, relative al meccanismo di solidarietà fra società appartenenti a diverse associazioni, in connessione con il trasferimento del professionista giocatore, G, nel corso del suo contratto. 3. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato prima registrato con il club, A (in prosieguo: il Resistente), il 7 agosto 2006 a titolo di prestito e poi il 1 ° luglio 2007 su una base permanente, e considerando che la presente domanda è stata depositata il 20 maggio 2009, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizioni 2009 e 2008), la versione precedente del regolamento (edizione 2005, in prosieguo: il Regolamento) è applicabile in materia a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 4. La competenza della Camera e dei regolamenti vigenti che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione. I membri della Camera ha iniziato riconoscendo che, come stabilito dall'art. 21 in connessione con l'allegato 5 del Regolamento, il nuovo club del giocatore distribuirà il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione della indennità di formazione, attenzione alle società di provenienza del giocatore al club (s) coinvolti nella formazione e dell'istruzione dei il giocatore in proporzione al numero di anni (calcolato in proporzione se meno di un anno) il giocatore è stato tesserato con i club rilevanti tra le stagioni sportive dei suoi compleanni 12 ° e 23. 5. In continuazione, i membri della Camera ha osservato che il club, P (in prosieguo: il Richiedente), sostiene dal pagamento Resistente del 7% della quota del 5% della indennità di trasferimento, vale a dire 0,35% del compenso totale di trasferimento presumibilmente pari a EUR 750.000, pagato per il trasferimento definitivo del giocatore dal club, B (di seguito: B), al convenuto, pari a 2.625 come contributo di solidarietà per i mesi interessati delle stagioni 1997 e 1998, oltre agli interessi a un tasso di 5% annuo per il ritardo ingiustificato nel pagamento, contati a partire da settembre 2007. 6. D'altra parte, la Camera ha osservato che il Resistente non ha preso posizione per quanto riguarda il merito della controversia nonostante sia stato chiesto di farlo dalla FIFA in diverse occasioni, rinunciando in questo modo il suo diritto di difesa e di accettare le accuse del richiedente (cfr. art. 9 par. 3 in fine delle norme procedurali). 7. Inoltre, la sezione sottolineato che il periodo da prendere in considerazione per il calcolo della quantità rilevante di solidarietà contributo deve essere determinato secondo la conferma rilasciata dal calcio X Confederazione (XFC). A questo proposito, la RDC ha attirato la sua attenzione sul fatto che il XFC ha confermato che il giocatore, nato l'8 giugno 1980, è stato registrato con l'attore come un dilettante dal 29 luglio 1997 al 12 maggio 1998. 8. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che il richiedente ha diritto a ricevere la quota del 7% del 5% dell'importo di 750.000 euro come contributo di solidarietà in relazione al trasferimento definitivo del giocatore da B al Resistente. Pertanto, la Camera ha deciso che il Resistente deve pagare al ricorrente l'importo di euro 2625 più il 5% di interesse annuo dal 1 ° settembre 2007, e, quindi, che la domanda del ricorrente è stata accettata. 9. In continuazione, l'autorità di decisione di cui all'art. 25 par. 2 del Regolamento in combinazione con l'art. 18 par. 1 delle norme procedurali, secondo la quale nel procedimento dinanzi alla DRC relative alle controversie riguardanti meccanismo di solidarietà, i costi per un importo massimo di CHF 25.000 sono riscossi. I costi sono a carico in considerazione del grado delle parti di successo nel procedimento. 10. A questo proposito, la Camera ha ribadito che la pretesa del ricorrente è stata accettata. Di conseguenza, il convenuto deve sopportare le spese del procedimento in corso davanti a FIFA. 11. Secondo l'Allegato A delle norme procedurali, le spese del procedimento devono essere applicate sulla base del valore della controversia. 12. Il valore della controversia da prendere in considerazione gli importi attuali procedimenti a EUR 2625 relativa alla domanda del ricorrente. Pertanto, la Camera ha concluso che l'importo massimo delle spese del procedimento corrisponde a 5000 franchi (cfr. tabella in allegato A). 13. Considerando che il caso in questione il permesso di essere trattata secondo una procedura ragionevole, che il caso è stato aggiudicato dalla Camera, che la presente causa non ha mostrato particolari difficoltà di fatto, che non ha comportato specifica complessità giuridica e che il Resistente non ha partecipato nel procedimento, la Camera ha stabilito l'importo finale delle spese del procedimento in corso per l'importo di CHF 4'000. 14. In considerazione di tutto quanto sopra, la Camera ha concluso che l'importo di CHF 4000 deve essere pagato dal Resistente per coprire le spese del presente procedimento. Di cui un importo di CHF 4000 deve essere pagato dal Resistente alla FIFA. * III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, P, viene accettata. 2. Il Resistente, A, deve pagare all'attore, P, l'importo di euro 2.625 più il 5% di interesse annuo dal 1 ° settembre 2007, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Se l'importo di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto, la presente questione deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA per l'esame e una decisione formale. 4. L'importo finale delle spese del procedimento per un importo di CHF 4000 deve essere pagato dal Resistente, A, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione al seguente conto corrente bancario con riferimento al caso nr. XX-XXXXX: UBS Zurigo 366.677.01U Numero di conto (lo Status dei Calciatori FIFA) Clearing numero 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701 U SWIFT: UBSWCHZH80A 5. Il Richiedente, P, è diretta ad informare la controparte, A, immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. * Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2009-2010) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 21 May 2010, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Joaquim Evangelista (Portugal), member Johan van Gaalen (South Africa), member Mario Gallavotti (Italy), member Mohamed Mecherara (Algeria), member on the claim presented by the club P, as Claimant against the club A, as Respondent regarding a dispute for solidarity contribution in connection with the transfer of the player G I. Facts of the case 1. According to the player passport issued by the X Football Confederation (XFC) in August 2008, the player G (hereinafter: the player), born on 8 June 1980, was registered with the club, P (hereinafter: the Claimant), as an amateur from 29 July 1997 until 12 May 1998. 2. By means of this passport, the XFC also confirmed that the X sporting season follows the calendar year. Therefore, it starts in January and ends in December of each year. 3. On 7 August 2006, the Y Football Federation (YFF) issued an International Transfer Certificate (hereinafter: ITC) for the player – which used to be affiliated to the club, B (hereinafter: B) – in favour of the Z Football Federation (ZFF). In this form, the YFF indicated that a special agreement had been concluded, in accordance with article 10 [Loan of professionals] of the Regulations for the Status and Transfer of Players. 4. On the same day, the player was registered with the club, A (hereinafter: the Respondent), as a professional on a loan basis until 30 June 2007. 5. On 9 July 2007, the player was registered on a permanent basis, with the Respondent as a professional, and this retroactively as from 1 July 2007. 6. On 20 May 2009, the Claimant submitted a formal claim requesting the Dispute Resolution Chamber (DRC), to admit the following claim and to pronounce a decision, as follows: In case the Respondent does not submit a copy of the transfer agreement, the alleged amount of EUR 750,000 as transfer compensation shall be taken into account and the Respondent shall proceed with the prompt payment of the amount of EUR 2,625, based on the permanent transfer of the player, due to the Claimant, added by interest rates of 5% per year counted as from September 2007, corresponding to 7% of the proportion of 5% of the total transfer compensation. 7. The Claimant alleges that in July 2007, the Respondent concluded an agreement with B for the definitive transfer of the player and that the amount agreed between the Respondent and B was disclosed by non-official media source as EUR 750,000. 8. Despite having been invited twice by FIFA to provide its position regarding the claim of the Claimant, the Respondent never replied to the claim, nor made any statements at all during the course of the investigation. ***** II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber (DRC) analysed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, it took note that the present matter was submitted to FIFA on 20 May 2009, thus after 1 July 2008. Consequently, the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (July 2008 edition; hereinafter: the Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 21 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 d) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (October 2009 edition), the Dispute Resolution Chamber is competent to decide on the present litigation relating to solidarity mechanism between clubs belonging to different associations, in connection with the transfer of the professional player, G, during the course of his contract. 3. Furthermore, and taking into consideration that the player was first registered with the club, A (hereinafter: the Respondent), on 7 August 2006 on a loan basis and then on 1 July 2007 on a permanent basis, and considering that the present claim was lodged on 20 May 2009, the Chamber analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (editions 2009 and 2008), the previous version of the regulations (edition 2005; hereinafter: the Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 4. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter. The members of the Chamber started by acknowledging that as established in art. 21 in connection with annex 5 of the Regulations, the new club of the player shall distribute 5% of any compensation, with the exception of training compensation, paid to the player’s former club to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years (calculated pro rata if less than one year) the player has been registered with the relevant clubs between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthdays. 5. In continuation, the members of the Chamber noted that the club, P (hereinafter: the Claimant), claims from the Respondent payment of 7% of the proportion of 5% of the transfer compensation, i.e. 0.35% of the total transfer compensation allegedly amounting to EUR 750,000, paid for the permanent transfer of the player from the club, B (hereinafter: B), to the Respondent, i.e. EUR 2,625 as solidarity contribution for the relevant months of the seasons 1997 and 1998, plus interests at a rate of 5% per annum for unjustified delay in payment, counted as from September 2007. 6. On the other hand, the Chamber observed that the Respondent never took position as to the substance of the dispute despite having been asked to do so by FIFA on several occasions, renouncing in this way to its right to defence and accepting the allegations of the Claimant (cf. art. 9 par. 3 in fine of the Procedural Rules). 7. In addition, the Chamber outlined that the period to be taken into consideration for the calculation of the relevant amount of solidarity contribution has to be determined in accordance with the confirmation issued by the X Football Confederation (XFC). In this regard, the DRC drew its attention to the fact that the XFC confirmed that the player, born 8 June 1980, was registered with the Claimant as an amateur from 29 July 1997 until 12 May 1998. 8. In view of all the above, the Chamber concluded that the Claimant is entitled to receive the proportion of 7% of 5% of the amount of EUR 750,000 as solidarity contribution in relation to the permanent transfer of the player from B to the Respondent. Therefore, the Chamber decided that the Respondent has to pay to the Claimant the amount of EUR 2,625 plus 5% interest per annum as of 1 September 2007, and thus, that the Claimant’s claim is accepted. 9. In continuation, the deciding authority referred to art. 25 par. 2 of the Regulations in combination with art. 18 par. 1 of the Procedural Rules, according to which in the proceedings before the DRC relating to disputes regarding solidarity mechanism, costs in the maximum amount of CHF 25,000 are levied. The costs are to be borne in consideration of the parties’ degree of success in the proceedings. 10. In this respect, the Chamber reiterated that the claim of the Claimant is accepted. Therefore, the Respondent has to bear the costs of the current proceedings in front of FIFA. 11. According to Annexe A of the Procedural Rules, the costs of the proceedings are to be levied on the basis of the amount in dispute. 12. The amount in dispute to be taken into consideration in the present proceedings amounts to EUR 2,625 related to the claim of the Claimant. Therefore, the Chamber concluded that the maximum amount of costs of the proceedings corresponds to CHF 5,000 (cf. table in Annexe A). 13. Considering that the case at hand allowed to be dealt with following a reasonable procedure, that the case was adjudicated by the Chamber, that the present case did not show particular factual difficulty, that it did not involve specific legal complexity and that the Respondent never participated in the proceedings, the Chamber determined the final amount of costs of the current proceedings to the amount of CHF 4,000. 14. In view of all of the above, the Chamber concluded that the amount of CHF 4,000 has to be paid by the Respondent to cover the costs of the present proceedings. Thereof the amount of CHF 4,000 has to be paid by the Respondent to FIFA. * III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, P, is accepted. 2. The Respondent, A, has to pay to the Claimant, P, the amount of EUR 2,625 plus 5% interest per annum as of 1 September 2007, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. If the aforementioned amount is not paid within the aforementioned deadline, the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for consideration and a formal decision. 4. The final amount of costs of the proceedings in the amount of CHF 4,000 is to be paid by the Respondent, A, within 30 days of notification of the present decision to the following bank account with reference to case nr. XX-XXXXX: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 5. The Claimant, P, is directed to inform the Respondent, A, immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. * Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke Secretary General Encl. CAS directives
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