F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 6 agosto 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Piat (Francia), membro Carlos Soto (Cile), membro Caio Cesar Vieira Rocha (Brasile), membro ESSA Saleh Al Housani (Emirati Arabi Uniti), membro su una questione tra il R club, come attore e il club di A, Resistente come per quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento di fatti KI il giocatore del caso
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 6 agosto 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Piat (Francia), membro Carlos Soto (Cile), membro Caio Cesar Vieira Rocha (Brasile), membro ESSA Saleh Al Housani (Emirati Arabi Uniti), membro su una questione tra il R club, come attore e il club di A, Resistente come per quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento di fatti KI il giocatore del caso 1. Il K player (in prosieguo: il giocatore) è nato nel 12 gennaio 1978. 2. Secondo una dichiarazione della Football Association N, il giocatore è stato registrato con il suo club affiliato, R (in prosieguo: il Richiedente), dal 1 ° luglio 1997 al 30 giugno 2001. 3. La stagione calcistica in N va dal 1 ° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. 4. Secondo una conferma scritta rilasciata dalla Football Association U, il giocatore è stato registrato con il suo club affiliato, A (in prosieguo: il Resistente), il 18 settembre 2007. 5. Il 23 luglio 2008, l'attore contattato FIFA rivendicando la sua quota del contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento del giocatore dal club, L, al convenuto, nel mese di agosto 2007 per l'importo presunto di euro 1.500.000. 6. L'attore ha chiesto l'importo di 30.000 euro come contributo di solidarietà, presumibilmente corrispondente al 2% del compenso totale pagato, maggiorato del 5% di interesse annuo a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. 7. Dopo essere stato informato dalla FIFA della domanda presentata dal ricorrente, il Resistente FIFA fornito con il contratto di cessione rilevante e manifesta che il giocatore era stato effettivamente trasferito da L club per un'indennità di trasferimento di 900.000 euro e non 1.500.000 come dichiarato dal Ricorrente. 8. A questo proposito, l'articolo 2.1 del contratto di cessione prevede quanto segue: "L'importo netto del trasferimento è di 900.000 euro senza alcuna detrazione e privi di qualsiasi, imposta le imposte o delle sue funzioni, da pagare al momento della firma dei presenti." 9. Inoltre, l'interpellato ha dichiarato che era disposto a pagare il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore, che aveva calcolato un importo di euro 18.000. Tuttavia, a causa del fatto presunto che il giocatore passato solo 6 mesi con la controparte, ha chiesto una riduzione sull'importo da versare come contributo di solidarietà. 10. Infine, l'attore ha chiesto che il caso sia presentato alla Camera di risoluzione delle controversie per una decisione formale. Successivamente, senza ulteriore scambio di corrispondenza è stato ricevuto dal Resistente. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. A questo proposito, ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 23 luglio 2008. Di conseguenza, le regole procedurali della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2008, in prosieguo: le norme procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 21 comma 2 e 3 delle norme procedurali.. ). 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 lit. e) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008) la Camera di Risoluzione delle controversie è competente a decidere sul contenzioso in esame, con una dimensione internazionale relativa alla distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto dalla ricorrente in relazione al trasferimento del giocatore professionista, K, per il Resistente nel corso di un contratto. 3. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato registrato con il suo nuovo club il 18 settembre 2007, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2008), e considerando che la presente domanda è stata presentata il 23 luglio 2008, la versione precedente del regolamento (edizione 2005, in prosieguo: Regolamento) è applicabile al questione a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 4. La competenza della Camera e dei regolamenti vigenti che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione. 5. In primo luogo, la Camera ha affermato che, come stabilito dall'art. 21 in connessione con l'allegato 5 del Regolamento, se si muove professionali nel corso di un contratto, il nuovo club del giocatore distribuirà il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione della indennità di formazione, attenzione alle società di provenienza del giocatore al Club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore in proporzione al numero di anni il giocatore è stato tesserato con i club rilevanti tra le stagioni sportive dei suoi compleanni 12 ° e 23. 6. In continuazione, i membri della Camera ha osservato che le affermazioni ricorrente dalla Resistente il pagamento del 2% della indennità di trasferimento totale pagato per il trasferimento del giocatore dal club, L, al Resistente, aumentata del 5% di interesse annuo a decorrere dalla data di scadenza del pagamento, come contributo di solidarietà per le stagioni 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001. 7. Allo stesso modo, i membri della Camera ha osservato che, sebbene il convenuto aveva parzialmente accolto il diritto del ricorrente a ricevere contributo di solidarietà in relazione al trasferimento di cui sopra del giocatore, ha chiesto una riduzione della somma da pagare come contributo di solidarietà, a causa del fatto che il giocatore aveva speso solo 6 mesi con il club. 8. A questo proposito, i membri della Camera erano ansiosi di sottolineare che il meccanismo di solidarietà obbligatoria è un meccanismo che crea un obbligo per il nuovo club del giocatore per distribuire il contributo disse al club (s) coinvolto nella sua formazione e istruzione. Inoltre, i regolamenti non prevedono alcuna eccezione di tale obbligo. In particolare, i membri della Camera ha evidenziato il fatto che i regolamenti, in particolare l'allegato 5, non fanno menzione alcuna possibilità per la Camera di Risoluzione delle Controversie di rivedere o ridurre la quantità di contributo di solidarietà che sarebbe dovuta alla società di formazione (s ) del giocatore. 9. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha stabilito che quando un giocatore si muove nel corso di un contratto e un'indennità di trasferimento viene pagato alla sua ex squadra, la solidarietà contributo è senza dubbio dovuta, senza alcun possibile riduzione, e il calcolo del contributo di solidarietà sono stabiliti in conformità all'allegato 5 del Regolamento. 10. In considerazione di quanto sopra, il pannello ha proceduto al calcolo legittimo il contributo di solidarietà dovuto al richiedente da parte del Resistente. A questo proposito, ha ricordato le disposizioni di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, che stabilisce che l'importo da pagare come contributo di solidarietà viene calcolato su base pro rata in base al periodo di formazione che il giocatore a d ogni club. Inoltre, la Camera ha sottolineato che l'importo dovuto per ogni stagione è elencato in una tabella di cui alla summenzionata disposizione. 11. In continuazione, la Camera di Risoluzione delle Controversie preso atto che il ricorrente richiede contributo di solidarietà per la formazione e l'educazione del giocatore dal 1 ° luglio 1997 al 30 giugno 2001, cioè durante quattro stagioni, che corrispondono alle stagioni di 20 giocatori al suo 23 ° compleanno , come confermato dalla fooball N Association, in un importo di 30.000 euro, così come il pagamento di interessi a partire dalla data di scadenza del pagamento. 12. Come risultato, facendo riferimento alla disposizione di cui al punto. II. 11, e tenendo conto che, in base al contratto di cessione relativo del 31 agosto 2007, l'indennità di trasferimento a carico del convenuto alla L club era di euro 900.000, la Camera ha stabilito che il richiedente ha diritto a ricevere, per ogni stagione , il 10% del 5% del compenso relativo trasferimento. Così, in totale, per le quattro stagioni durante le quali il giocatore è stato registrato con l'attore, che corrispondono alle stagioni di giocatore 20 al suo 23esimo compleanno, il richiedente ha diritto a ricevere il 40% del 5% del compenso relativo trasferimento, vale a dire l'importo di 18.000 euro, come contributo di solidarietà. 13. Inoltre, per quanto riguarda l'affermazione del ricorrente per gli interessi, la Camera ha stabilito che, in considerazione delle circostanze del caso di specie, un tasso di interesse annuo del 5% sui compensi di cui sopra è un ragionevole tasso di interesse da imporre al convenuto. 14. Pertanto, la Camera ha ritenuto che il Resistente deve pagare l'attore, oltre al contributo di solidarietà per un importo di 18.000 euro, maggiorato del 5% di interesse annuo su tale importo a decorrere dal 18 ottobre 2007, che corrisponde alla data di scadenza del relativo pagamento del contributo di solidarietà. 15. In considerazione di tutto quanto sopra, la Camera ha deciso che la pretesa di parte attrice, Club R, è parzialmente accolta. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, Club R, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente, A, deve pagare all'attore, Club R, l'importo di euro 18.000, oltre il 5% di interesse annuo su detta somma a decorrere dal 18 ottobre 2007 fino alla data dell'effettivo pagamento, entro 30 giorni dalla la data di notifica della presente decisione. 3. Eventuali ulteriori richieste presentate dalla parte attrice, Club R, sono respinte. 4. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 5. I costi del procedimento per un importo di 5000 franchi sono a carico alla FIFA dal Resistente, A, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione al seguente conto bancario con riferimento al caso no. UBS Zurigo 366.677.01U Numero di conto (lo Status dei Calciatori FIFA) Clearing numero 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701 U SWIFT: UBSWCHZH80A 6. Il Richiedente, Club R, è diretta ad informare la controparte, A, immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. ** Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive
______________________________
F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2009-2010) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 6 August 2009, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Philippe Piat (France), member Carlos Soto (Chile), member Caio Cesar Vieira Rocha (Brazil), member Essa Saleh Al Housani (United Arab Emirates), member on a matter between the club R, as Claimant and the club A, as Respondent regarding the solidarity contribution related to the transfer of the player K. I. Facts of the case 1. The player K (hereinafter: the player) was born in 12 January 1978. 2. According to a statement of the N Football Association, the player was registered with its affiliated club, R (hereinafter: the Claimant), from 1 July 1997 until 30 June 2001. 3. The football season in N runs from 1 July to 30 June of the following year. 4. According to a written confirmation issued by the U Football Association, the player was registered with its affiliated club, A (hereinafter: the Respondent), on 18 September 2007. 5. On 23 July 2008, the Claimant contacted FIFA claiming its proportion of the solidarity contribution in connection with the transfer of the player from the club, L, to the Respondent, in August 2007 for the alleged amount of EUR 1,500,000. 6. The Claimant requested the amount of EUR 30,000 as solidarity contribution, allegedly corresponding to 2% of the total compensation paid, plus 5% interest p.a. as from the due date of payment. 7. After having been informed by FIFA of the claim lodged by the Claimant, the Respondent provided FIFA with the relevant transfer agreement and manifested that the player had in fact been transferred from club L for a transfer compensation of EUR 900,000 and not 1,500,000 as stated by the Claimant. 8. In this respect, article 2.1 of the transfer agreement stipulates the following: “The net amount of the transfer is 900,000 Euros without any deduction and free of any taxes, impost or duties, payable upon the signature of the presents.” 9. Furthermore, the Respondent stated that it was willing to pay the solidarity contribution in relation to the transfer of the player, which it had calculated in the amount of EUR 18,000. However, due to the alleged fact that the player only spent 6 months with the Respondent, it requested a reduction on the amount to be paid as solidarity contribution. 10. Finally, the Claimant requested the case to be submitted to the Dispute Resolution Chamber for a formal decision. Subsequently, no further correspondence was received from the Respondent. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber analysed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, it took note that the present matter was submitted to FIFA on 23 July 2008. Consequently, the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2008; hereinafter: the Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 21 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 lit. e) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008) the Dispute Resolution Chamber is competent to decide on the present litigation with an international dimension concerning the distribution of the solidarity contribution claimed by the Claimant in connection with the transfer of the professional player, K, to the Respondent during the course of a contract. 3. Furthermore, and taking into consideration that the player was registered with his new club on 18 September 2007, the Chamber analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2008), and considering that the present claim was lodged on 23 July 2008, the previous version of the regulations (edition 2005; hereinafter: the Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 4. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter. 5. First and foremost, the Chamber stated that, as established in art. 21 in connection with Annex 5 of the Regulations, if a professional moves during the course of a contract, the new club of the player shall distribute 5% of any compensation, with the exception of training compensation, paid to the player’s former club to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant clubs between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthdays. 6. In continuation, the members of the Chamber noted that the Claimant claims from the Respondent the payment of 2% of the total transfer compensation paid for the transfer of the player from the club, L, to the Respondent, plus 5% interest p.a. as from the due date of payment, as solidarity contribution for the seasons 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 and 2000-2001. 7. Equally, the members of the Chamber noted that, although the Respondent had partially accepted the Claimant’s entitlement to receive solidarity contribution in connection with the aforementioned transfer of the player, it requested a reduction of the amount payable as solidarity contribution, due to the fact that the player had only spent 6 months with the club. 8. In this respect, the members of the Chamber were eager to emphasize that the solidarity mechanism is a compulsory mechanism which creates an obligation for the new club of the player to distribute the said contribution to the club(s) involved in his training and education. Furthermore, the Regulations do not provide any exception to such obligation. In particular, the members of the Chamber highlighted the fact that the Regulations, in particular its Annex 5, do not mention any possibility for the Dispute Resolution Chamber to review or reduce the amount of solidarity contribution which would be due to the training club(s) of the player. 9. On account of the above, the Chamber established that whenever a player moves during the course of a contract and a transfer compensation is paid to his former club, solidarity contribution shall undoubtedly be due, without any reduction possible, and the calculation of this solidarity contribution shall be established in accordance with Annex 5 of the Regulations. 10. In view of the aforementioned, the panel proceeded to the rightful calculation of the solidarity contribution due to the Claimant by the Respondent. In this respect, it recalled the provisions of art. 1 of Annex 5 of the Regulations, which stipulates that the amount payable as solidarity contribution is calculated on a pro rata basis according to the period of training that the player spent with each club. Furthermore, the Chamber underlined that the amount due for each season is listed in a table mentioned under the aforesaid provision. 11. In continuation, the Dispute Resolution Chamber duly noted that the Claimant is requesting solidarity contribution for the training and education of the player between 1 July 1997 until 30 June 2001, i.e. during four seasons, which correspond to the seasons of player’s 20th to his 23rd birthday, as confirmed by the N Fooball Association, in an amount of EUR 30,000, as well as the payment of interests from the due date of payment. 12. As a result, referring to the provision mentioned in point. II. 11 above, and taking into account that, according to the relevant transfer agreement dated 31 August 2007, the transfer compensation paid by the Respondent to the club L was of EUR 900,000, the Chamber ruled that the Claimant is entitled to receive, for each season, 10% of the 5% of the relevant transfer compensation. Thus, in total, for the four seasons during which the player was registered with the Claimant, which correspond to the seasons of player’s 20th to his 23rd birthday, the Claimant is entitled to receive 40% of 5% of the relevant transfer compensation, i.e. the amount of EUR 18,000, as solidarity contribution. 13. Furthermore, with regard to the Claimant’s claim for interests, the Chamber established that, in view of the circumstances of the present case, an interest rate of 5% interest p.a. on the aforementioned compensation is a reasonable rate of interest to be imposed on the Respondent. 14. Therefore, the Chamber held that the Respondent must pay the Claimant, in addition to the solidarity contribution in the amount of EUR 18,000, plus 5% interest p.a. on the said amount as from 18 October 2007, which corresponds to the due date of the relevant payment of solidarity contribution. 15. In view of all of the above, the Chamber decided that the claim of the Claimant, Club R, is partially accepted. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, Club R, is partially accepted. 2. The Respondent, A, has to pay to the Claimant, Club R, the amount of EUR 18,000, as well as 5 % interest per year on the said amount as from 18 October 2007 until the date of effective payment, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. Any further claims lodged by the Claimant, Club R, are rejected. 4. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 5. The costs of the proceeding in the amount of CHF 5,000 are to be paid to FIFA by the Respondent, A, within 30 days of notification of the present decision to the following bank account with reference to case no. UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 6. The Claimant, Club R, is directed to inform the Respondent, A, immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. ** Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber Jérôme Valcke Secretary General Encl. CAS directives
________________________
Share the post "F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 6 agosto 2009, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Philippe Piat (Francia), membro Carlos Soto (Cile), membro Caio Cesar Vieira Rocha (Brasile), membro ESSA Saleh Al Housani (Emirati Arabi Uniti), membro su una questione tra il R club, come attore e il club di A, Resistente come per quanto riguarda il contributo di solidarietà in relazione al trasferimento di fatti KI il giocatore del caso"