F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 1 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 07 Giugno 2012 2. RICORSO DEL SIG. PIRRO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S., E 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO SSC VENEZIA S.P.A. – NOTA N. 2236/756 PF 09-10/AM/MA DEL 17.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 1 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 07 Giugno 2012 2. RICORSO DEL SIG. PIRRO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S., E 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO SSC VENEZIA S.P.A. – NOTA N. 2236/756 PF 09-10/AM/MA DEL 17.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012) Con ricorso in data 22.2.2012 il signor Michele Pirro si duole della sanzione della inibizione per anni tre inflittagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale - con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012 - in relazione alla riconosciuta violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. (in riferimento all’art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F.). L’addebito ascritto più precisamente consisteva nell’avere il prevenuto provocato il dissesto economico-finanziario della società S.S. Calcio Venezia S.p.A., dichiarata fallita il 28.10.2009, avendo egli ricoperto - dal 10.6.2008 e sino all’11.8.2009, e dal 24.7.2008 e sino all’11.8.2009 – la carica di consigliere delegato della stessa società, nonché, dal marzo 2008, la carica di direttore amministrativo e di responsabile dei rapporti con la Lega Professionisti di Serie C. Deduce il ricorrente, in via principale, come la C.D.N. non abbia in realtà accertato i presupposti necessari ai fini della configurazione della violazione contestata, i quali non possono consistere nel solo fatto di avere formalmente occupato determinati ruoli nella società in epoca prossima al suo fallimento, ma che richiedono l’avere concretamente osservato comportamenti inadeguati o scorretti nella gestione della società medesima. In via di subordine, il ricorrente sollecita la riduzione della sanzione applicata, da ritenersi eccessiva ove posta in correlazione con la esiguità dei poteri gestionali a lui conferiti e la limitatezza del lasso temporale di esercizio degli stessi. La Corte ritiene infondate e non condivisibili le doglianze avanzate in ordine alla ricorrenza degli elementi di responsabilità indicati nella incolpazione. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di gravame, la decisione di condanna non risulta fondata sulla mera e formale titolarità di incarichi di rilevante rilievo all’interno della struttura societaria, e, quindi, su dati che potrebbero ritenersi - per così dire - apparenti e nominalistici. Il provvedimento impugnato, in realtà, richiama e pone in luce, in capo all’incolpato, sia pure attraverso il rinvio ai passaggi diffusi e circostanziati della Relazione redatta dalla Procura Federale, proprio la personale adozione di condotte e la stessa condivisione di scelte gestorie altrui, le quali hanno arrecato un contributo causale (di certo associate ai comportamenti degli altri soggetti succedutisi, unitamente a lui, nella composizione del consiglio di amministrazione della società, autori di una conduzione amministrativo-contabile documentatamene qualificata nella Relazione come “dissennata”) alla determinazione dello stato di dissesto economico-finanziario che esitò nel già ricordato fallimento della società. In detta Relazione –che da parte sua richiama i risultati delle dettagliate indagini svolte sulla gestione della S.S. Calcio Venezia S.p.A. dagli ispettori della CO.VI.SOC.- si riferisce, ad esempio, che il ricorrente si era specificamente reso responsabile del mancato pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per il mese di maggio e giugno 2008 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, emolumenti che pure mendacemente dichiarava di avere versato (per tali fatti era anche sopravvenuta condanna in sede disciplinare). Ma il documento in questione non manca di sottolineare la stessa qualità -del ricorrente- di componente del consiglio di amministrazione della società durante la Stagione Sportiva 2008/2009, ossia nel periodo in cui veniva osservata una conduzione societaria squilibrata e scorretta, con omissione di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, nonché della stessa IVA a debito e, a decorrere dall’ottobre 2008, degli stipendi ai calciatori. In un contesto siffatto, che evidenzia la piena intraneità del ricorrente alla fase terminale della gestione del S.S. Venezia S.p.A., non vi sono spazi per una rivalutazione liberatoria, quale quella invocata nell’atto di gravame. Può viceversa essere accolta la doglianza in punto di regime sanzionatorio, apparendo più congrua all’effettivo disvalore della condotta osservata (con particolare riferimento alla sua non rilevante durata) l’applicazione della inibizione per anni 2. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Pirro Michele riduce la sanzione inflittagli ad anni 2 di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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