F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 1 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 07 Giugno 2012 3. RICORSO DEL SIG. CANNELLA GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 18 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 3752/134PF07-08/AM/MA DEL 9.12.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 1 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 07 Giugno 2012
3. RICORSO DEL SIG. CANNELLA GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 18 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 3752/134PF07-08/AM/MA DEL 9.12.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012)
Il signor Giuseppe Cannella, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Hellas Verona, ricorre contro il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicato nel Com. Uff. n. 59/CDN del 31.1.2012, con il quale gli si infligge la sanzione dell’inibizione di 18 mesi per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1 C.G.S.. La C.D.N. ha riconosciuto il Cannella colpevole di aver predisposto un falso atto di risoluzione del contratto economico con il calciatore Jess Kedvel Vanstratten (modello 0030/A), depositandolo presso la Lega Pro in data 27.6.2007, mentre aveva conservato presso la società di appartenenza un analogo modulo corredato di firme autentiche. Secondo la Procura Federale l’espediente avrebbe consentito al Cannella di invocare la nullità dell’atto depositato all’indomani del deposito del contratto che il Vanstratten aveva concluso con la società Juventus F.C.. La Procura Federale ascrive alla società Hellas Verona e al Cannella l’intento doloso di avere “artificiosamente preordinato la possibilità di reclamare contro il deposito del modulo con firma da disconoscere”. Nella motivazione della propria decisione, la C.D.N ha deliberato anche in merito all’eccezione di prescrizione sollevata dalla società deferita, ritenendo di respingerla in quanto, ai sensi dell’art. 25 lett. d) C.G.S., la prescrizione spira al termine della quarta Stagione Sportiva successiva a quella durante la quale il fatto è stato commesso, e ritenendo perciò che il termine di prescrizione vada posto al termine della corrente stagione 2011/2012. Nella propria memoria difensiva, il Cannella avanza due ordini di considerazioni. In primo luogo rileva che i fatti si sono svolti al termine del mese di giugno 2007, e dunque vanno collocati nella stagione 2006/2007. In secondo luogo, il ricorrente contesta nel merito la decisione della C.D.N., dichiarandola infondata perché basata “su mere congetture e supposizioni”. Si nega che possa attribuirsi al Cannella l’intenzione di precostituire le condizioni per contestare il contratto stipulato dal calciatore con la Juventus, perché la società Hellas Verona avrebbe potuto conservare in essere il suo rapporto contrattuale invece di risolverlo consensualmente come fece. Anche il deposito dell’atto apocrifo di risoluzione sarebbe stato effettuato ad opera di altri, e non risulterebbe dunque il coinvolgimento personale del Cannella. Presente all’udienza, l’avvocato Cozzone, rappresentante del ricorrente, illustra il contenuto del proprio ricorso. La Procura Federale, rappresentata all’udienza, conferma gli elementi L’ultimo atto posto in essere è avvenuto nell’agosto 2007, e va inquadrato perciò nella stagione sportiva 2007/2008. La Corte osserva che il decorso della prescrizione deve essere calcolato dall’ultimo degli atti che integrano la fattispecie illecita; che tale ultimo atto è costituito dal reclamo della società Hellas Verona che in data 23.7.2007 è ricorso alla Commissione Tesseramenti per denunciare l’apposizione della firma apocrifa da parte del Cannella. L’atto conclusivo dell’ipotizzato illecito si situa perciò nella stagione 2008, dal che deriva da un lato che si applichi la disciplina del vigente C.G.S. entrato in vigore il 11.7.2007; dall’altro che il periodo di prescrizione, fissata in quattro Stagioni Sportive, non era decorso. D’altra parte nel merito, questa Corte ritiene che il complesso delle prove addotte dalla Procura Federale non sia sufficiente a ricostruire con certezza la colpevolezza del Cannella. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Cannella Giuseppe, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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