F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 1 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 07 Giugno 2012 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ONESCU DANIEL SEGUITO GARA BELLARIA IGEA M./RIMINI DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 27.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 1 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 07 Giugno 2012
5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ONESCU DANIEL SEGUITO GARA BELLARIA IGEA M./RIMINI DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 27.2.2012)
Con atto del 28.2.2012 la società Rimini 1912 ha preannunciato a mezzo fax con richiesta di copia degli atti, ricorso con procedura d’urgenza (art. 37 comma 7 C.G.S.), avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate inflitta al calciatore Onescu Daniel seguito gara Belluria/Rimini, Campionato Lega Pro 2° Divisione del 26.2.2012, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 137 del 27.2.2012. Il calciatore Onescu è stato sanzionato perchè espulso, come indica il direttore di gara nel referto “al 10° del secondo tempo, per aver colpito con un calcio da tergo un avversario, pur senza eccessiva violenza, con il pallone non a distanza di gioco”. Ricevuti gli atti il 28.2.2012, la società Rimini ha poi trasmesso il 29.2.2012 i motivi di ricorso cosi sintetizzabili: - eccessività della sanzione in considerazione di non aver provocato danni fisici all’avversario; - atto non qualificabile come violento ma come “fallo tattico” privo di intento lesivo, teso esclusivamente ad arrestare l’azione offensiva avversaria; - conclude pertanto con la richiesta della riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica in forza di quanto suesposto e per la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il ricorso è da respingere. L’art. 19, comma 4 C.G.S. contiene la previsione sanzionatoria nei casi di condotta violenta dei calciatori nei confronti degli avversari e commisura in 3 giornate di squalifica la sanzione minima da infliggere; orbene, il Giudice Sportivo, ad avviso della Corte, ha ben valutato l’entità della sanzione, anche alla luce della discrezionalità prevista dallo stesso comma 4 “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:”; si è inteso, pertanto, qualificare il gesto del calciatore e la relativa sanzione così come descritto dal direttore di gara “pur senza eccessiva violenza”, appunto commisurabile in 2 giornate di squalifica. Il non aver provocato danni all’avversario non è da considerare ai fini dell’entità della sanzione se non “a contrario”, nel senso che la sanzione minima può essere aggravata laddove un comportamento violento cagioni danni fisici all’avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Rimini 1912 S.r.l. di Rimini. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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