F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 07 Giugno 2012 4. RICORSO DEL S.S.D. INTERNAPOLI CAMALDOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SIGNORE CARMINE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/INTERNAPOLI CAMALDOLI DEL 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 7.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 07 Giugno 2012 4. RICORSO DEL S.S.D. INTERNAPOLI CAMALDOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SIGNORE CARMINE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/INTERNAPOLI CAMALDOLI DEL 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 7.3.2012) Al 49° minuto del secondo tempo dell’incontro Martina Franca/Internapoli disputata il 4.3.2012, valevole per il campionato di Serie D, il calciatore n. 6 della società Internapoli, Signore Carmine, dopo essere stato, a gioco fermo, attinto da uno sputo di un giocatore appartenente alla squadra del Martina Franca, reagiva colpendo quest’ultimo con uno schiaffo al volto. Il fatto avveniva sotto il diretto controllo di uno degli assistenti dell’arbitro. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 108 del 7.3.2012, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Internapoli, chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore non avrebbe tenuto un comportamento violento, bensì scorretto ed antisportivo in assenza, altresì, dall’intento di ledere ed arrecare danno al calciatore avversario che infatti non riportava alcuna lesione. Nel ricorso venivano richiamati alcuni precedenti a sostegno della tesi prospettata. Ciò posto osserva questa Corte come il ricorso non merita accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale (rectius dell’assistente) emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Signore ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione di uno degli assistenti dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo in quel momento percepiti. A questo proposito nessuna valenza può avere, per la connotazione della condotta, la circostanza che il giocatore colpito non ha riportato alcun danno fisico, poiché la violazione è integrata dalla mera condotta indipendentemente dagli effetti della medesima. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie sia stata pertanto correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha adottato l’esatta sanzione prevista dal vigente Codice di Giustizia. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Internapoli Camaldoli di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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