F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 07 Giugno 2012 1. RICORSO DEL CALCIATORE BOLZAN RUBEN DARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CIVITANOVESE/SAMBENEDETTESE 2009 DEL 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 7.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 07 Giugno 2012
1. RICORSO DEL CALCIATORE BOLZAN RUBEN DARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CIVITANOVESE/SAMBENEDETTESE 2009 DEL 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 7.3.2012)
Al 47° del secondo tempo, della gara Civitanovese/Sanbenedettese disputata il 4.3.2012, il calciatore Bolzan Ruben Dario, numero 5 della società Civitanovese, colpiva – “in modo intenzionale” - con un pugno alla pancia un giocatore avversario che, in conseguenza del gesto, necessitava dell’intervento dei sanitari, pur proseguendo la partita. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 108 del 7.3.2012, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso il calciatore, chiedendo il riesame di tutta la questione, alla luce del fatto che l’episodio scaturiva nell’ambito di una bagarre a seguito di un intervento di un calciatore della Sanbenedettese, espulso e poi squalificato per 4 giornate. Egli evidenziava che, dopo che era stato colpito dal calciatore avversario (la cui squalifica appariva troppo tenue), che il suo comportamento era assolutamente lieve e che si era difeso pensando di essere aggredito o meglio, temendo che un calciatore avversario gli stesse cadendo addosso, e così cercando di allontanarlo con una spinta/pugno. Secondo il ricorso il tutto era altresì evincibile dall’esame di un filmato TV. Ciò posto, osserva questa Corte come la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti, dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Bolzan ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia filmato, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi così come in quel momento percepiti. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bolzan Ruben Dario e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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