F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 07 Giugno 2012 2. RICORSO DELL’U.S.D. RECANATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. OMICCIOLI MIRCO SEGUITO GARA ANCONA 1905/U.S.D. RECANATESE DELL’11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 07 Giugno 2012
2. RICORSO DELL’U.S.D. RECANATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. OMICCIOLI MIRCO SEGUITO GARA ANCONA 1905/U.S.D. RECANATESE DELL’11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012)
Al 15° del secondo tempo, nel corso della gara Ancona/Recanatese disputata in data 11.3.2012, l’allenatore della Recanatese, il signor Omiccioli Mirco, si rivolgeva ad uno degli assistenti dell’arbitro urlandogli tra l’altro “pezzo di m..… vai a fare in c..… ecc.”. L’arbitro lo allontanava ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Proponeva tempestivo reclamo in data 20.3.2012 la società Recanatese la quale, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al Omiccioli. Al riguardi evidenziava che i fatti erano accaduti nel frangente in cui la squadra aveva subito un gol, dopo un immediato capovolgimento di fronte che aveva visto andare in rete la Recanatese, gol annullato inspiegabilmente e proprio su segnalazione dell’assistente cui sarebbero state indirizzate le frasi. A sminuire gli eventi vi era anche la circostanza che dopo l’espulsione, il tecnico si tecnico si dirigeva immediatamente fuori del campo senza nessuna protesta. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale (rectius assistente), che l’allenatore ha vibratamente protestato nel mentre indirizzando all’assistente le parole puntualmente indicate nel referto. L’assistente ha altresì specificato che, a seguito di altre proteste del signor Omiccioli, lo aveva già più volte in precedenza invitato a mantenere la calma. In questo contesto, e proprio per i fatti come narrati nell’impugnazione, la condotta non può trovare giustificazione alcuna. L’allenatore, proprio per la sua figura, deve costituire – anche per tutti gli altri partecipanti al gioco – un punto di riferimento che, anziché acuire episodi eventualmente percepiti come dubbi, al contrario deve cercare di placare e smussare situazioni di potenziale conflittualità, astenendosi così dal tenere comportamenti – non solo ingiuriosi – ma altresì potenzialmente forieri di incrementare quelle forme di veemente contestazione alle decisioni del direttore di gara e dei suoi collaboratori. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Recanatese di Recanati (Macerata) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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